Riders, primo controllo giudiziario nel settore delivery: il caso Foodinho-Glovo

Controllo giudiziario d'urgenza  ex  articolo 3 legge n. 199/2016 per Foodinho s.r.l., società del gruppo Glovo che impiega circa 40.000 riders. Per la prima volta, una piattaforma di consegne a domicilio viene sottoposta a tale misura cautelare reale specifica per il reato di caporalato.

Con decreto dell'8 febbraio 2026, la Procura di Milano  ha disposto il  controllo giudiziario d'urgenza  ai sensi dell' articolo 3 della  legge n.  199/2016 nei confronti di  Foodinho  s.r.l. Il provvedimento rappresenta una novità assoluta per il settore delivery, sebbene già interessato da indagini per sfruttamento del lavoro. Il controllo  ex  articolo 3 legge n.  199/2016 era stato finora applicato nel  settore agricolo  (caso Cascina Pirola) e in ambito  edilizio e logistico . Per altre piattaforme delivery, come Uber Eats, si era ricorso a misure antimafia  ex  d.lgs. n. 159/2011 .  Le fattispecie contestate ed il sistema retributivo  Tanto alla società che al suo legale rappresentante è stato contestato il delitto di cui all' articolo 603-bis c.p. , per aver impiegato manodopera in condizioni di sfruttamento , approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, oltre alla responsabilità amministrativa dell'ente  ex  articolo 25-quinquies d. lgs. n.  231/2001 .  I riders, ai quali ha fatto ricorso Foodinho, sono stati sempre inquadrati come lavoratori autonomi con partita IVA in regime forfettario, pertanto, iscritti alla Gestione Separata INPS e privi di copertura INAIL. Il compenso è stato sempre corrisposto a consegna, senza retribuzione oraria minima né riconoscimento del tempo di attesa.  Le consegne sono sempre state effettuate con mezzi degli addetti alle consegne, spesso privi di dispositivi di segnalazione visiva, nonostante il lavoro fosse svolto anche dopo il tramonto.  L'indagine ha accertato che, nonostante un impegno di  54-60 ore settimanali , i compensi sono risultati  difformi dai CCNL  e sproporzionati rispetto al lavoro prestato, integrando l'indice di sfruttamento di cui all' articolo 603 - bis, comma 3, n. 1, c.p.   La Procura ha verificato le “anomalie” retributive utilizzando la soglia di povertà ISTAT  (60% del reddito mediano nazionale, pari a  1.245€ mensili netti ). L'analisi delle fatture elettroniche 2025 su un campione di 24 riders ha rivelato che il 75% percepiva redditi inferiori a tale soglia (con scostamenti fino al 77%) e il  90% risultava sottopagato rispetto al CCNL Logistica (con scarti fino all'81%).  Gli indici di sfruttamento e la qualificazione del rapporto di lavoro   L'articolo 603-bis c.p., riformato dalla  legge n.  199/2016, individua  quattro indici di sfruttamento :   retribuzioni difformi dai CCNL o sproporzionate;   violazione della normativa su orario, riposo e ferie;   violazioni in materia di sicurezza sul lavoro;   condizioni o metodi di sorveglianza degradanti.    La giurisprudenza ha chiarito che l'elencazione  non è tassativa ( Cass. n. 7857/2022 ) dato che è  sufficiente uno solo  degli indici ( Cass. n. 28199/2025 ; Cass. n. 33889/2023) per configurare la fattispecie delittuosa. Lo stato di bisogno non richiede l'annientamento della libertà di scelta, ma una grave difficoltà tale da indurre il lavoratore ad accettare condizioni svantaggiose ( Cass. n. 2573/2024 ).  Il provvedimento in esame ha evidenziato plurimi indici di eterodirezione:   geolocalizzazione continua  e registrazione dei tempi ;   potere sanzionatorio  in forme atipiche (ranking che incide sull'accesso agli ordini e sul reddito);   organizzazione del tempo  che impone connessione prolungata (6-7 giorni settimanali) per conseguire un reddito minimo.     La presenza di margini di scelta formale, se accettare o meno la consegna, secondo la Procura non esclude la subordinazione qualora la prestazione sia governata dall'organizzazione altrui con strumenti di controllo effettivi. Il provvedimento ha altresì richiamato l' articolo 2 d.lgs. n. 81/2015  (modificato dal  d.l. n.  101/2019 ), in base al quale la disciplina del lavoro subordinato è stata estesa ai rapporti di collaborazione organizzati dal committente mediante  piattaforme digitali . In questo modo non si è introdotto un tertium genus di rapporto di lavoro, ma si sono estese le tutele della subordinazione ai casi in cui l'autonomia formale convive con un elevato grado di organizzazione unilaterale ( Cass. n. 1663/2020 ;  Cass.  n. 28772/2025 ).   Tale qualificazione rileva ai fini del non ritenere il trattamento aderente all' articolo 36 Cost. , che garantisce al lavoratore subordinato una retribuzione proporzionata e sufficiente, costituendo il parametro costituzionale per sindacare l'adeguatezza dei compensi.  Il contenuto del controllo giudiziario  Con il decreto in esame è stato nominato  amministratore giudiziario , con il compito di:   controllare il rispetto delle norme;   regolarizzare i lavoratori;   adottare misure organizzative per impedire il ripetersi delle violazioni. La misura ha natura  bonificatrice  e mira a sanare l'azienda senza interromperne l'attività, tutelando i livelli occupazionali.    La Direttiva europea 2024/2831  Il quadro normativo si arricchirà con il recepimento della Direttiva (UE) 2024/2831  (entro il 2.12.2026), che introduce misure per la corretta determinazione della situazione occupazionale dei lavoratori delle piattaforme, promuovendo  trasparenza, equità e supervisione umana  nella gestione algoritmica .   La Direttiva introduce una presunzione legale di subordinazione con inversione dell'onere della prova a carico della piattaforma.    Il presente elaborato rappresenta esclusivamente il pensiero dell’autore non impegnando l’amministrazione di appartenenza