Questo secondo contributo esamina sistematicamente l’articolo 26 del Codice delle pari opportunità, evidenziando la diversa funzione dei commi 2- bis e 3. La sottomissione viene definita come condizione oggettiva di soggezione strutturale, idonea a viziare il consenso anche quando formalmente espresso. Superando la concezione astratta della volontà negoziale, l’articolo ricostruisce la sottomissione quale categoria giuridica relazionale, incompatibile con la libertà di autodeterminazione della persona e rilevante ai fini della validità degli atti.
Sottomissione e consenso: l'articolo 26 c.p.o. Nel quadro di una lettura sistematica dell'articolo 26 del Codice delle pari opportunità, emerge con chiarezza la diversa — e non sovrapponibile — funzione assegnata ai commi 2-bis e 3 (sia permesso rimandare a D. TAMBASCO, Molestie e rapporti di potere: la nullità degli atti, patti e provvedimenti in contesti di sottomissione, NT+Lavoro, 29 ottobre 2025). Il comma 2-bis, infatti, circoscrive espressamente la sanzione della nullità ai soli trattamenti meno favorevoli subiti dalla vittima in ragione del rifiuto o della sottomissione a condotte moleste. La disposizione, per come formulata, si muove entro una logica essenzialmente reattiva e consequenziale, presupponendo che la lesione si concretizzi in atti o comportamenti sfavorevoli posti in essere dal molestatore, quali forme di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti della vittima. Di ben altra ampiezza è, invece, la portata applicativa del successivo comma 3 dell'articolo 26 c.p.o., che merita un'attenzione particolare (“ Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi” ). Tale disposizione, infatti, non si esaurisce nella comparazione tra trattamenti favorevoli e sfavorevoli, né resta ancorata alla dimensione punitiva della reazione datoriale. Essa introduce, piuttosto, una regola di sistema , volta a colpire alla radice la validità giuridica di qualsiasi atto, patto o provvedimento che trovi la propria causa in una condizione di dominio, soggezione o asimmetria di potere connessa alla molestia. Il comma 3, dunque, opera su un piano radicalmente diverso: non tutela soltanto la vittima dagli effetti pregiudizievoli successivi alla molestia, ma mira a neutralizzare anche l'efficacia giuridica di accordi formalmente consensuali (“patti ” ), ma sostanzialmente viziati, in quanto espressione di una relazione di potere incompatibile con la libertà e l'autodeterminazione della persona. In questa prospettiva, la norma dischiude un raggio applicativo sensibilmente più ampio, destinato — come si vedrà — a incidere in profondità sull'assetto sostanziale dei rapporti di lavoro e, più in generale, sulle categorie tradizionali del consenso e della validità degli atti negoziali in contesti di strutturale diseguaglianza. La disposizione in esame, in particolare, non individua in modo tipizzato l'autore degli atti sanzionati con la nullità, distinguendosi così dalla previsione che la precede, avente quale soggetto attivo il solo molestatore. La sua formulazione volutamente “aperta” consente, infatti, di ricomprendere anche gli atti, i provvedimenti o gli accordi che vedono la stessa vittima quale parte attiva, quando il relativo consenso — espresso o, più frequentemente, tacito — risulti condizionato dal contesto oppressivo che il legislatore ha inteso contrastare. Tale lettura rientra pienamente nel campo semantico della disposizione e si pone in relazione circolare proprio con la nozione di molestia quale comportamento “indesiderato”, oggetto di analisi nel precedente contributo: se la molestia è infatti definita dalla sua intrinseca indesiderabilità , devono ritenersi nulli — e dunque giuridicamente inefficaci — anche gli atti posti in essere dalla vittima che, pur apparendo come espressione di tacita o esplicita accettazione, siano maturati in uno stato qualificabile come di sottomissione . Si afferma così una visione sistemico-relazionale del diritto, nella quale il soggetto giuridico non è più concepito come una monade metafisicamente astratta, titolare di una volontà del tutto autonoma e razionale, ma come persona concretamente influenzata da una rete di relazioni, condizionamenti e dinamiche di potere che ne modellano la capacità effettiva di autodeterminazione. È la tensione tra individuo e persona, cui corrisponde, in modo speculare, la distinzione tra interessi ed affetti. Cos'è la sottomissione? Ma in cosa si sostanzia, in termini concreti, la sottomissione? Quali sono gli indici rivelatori? Si tratta di interrogativi basilari, ai quali è indispensabile dare risposta per orientare l'interprete nell'applicazione di un istituto che — come si vedrà — presenta straordinarie potenzialità trasformative. Per far ciò, è necessario andare indietro di quasi cinque secoli, nel cuore del Rinascimento, al “Discorso sulla servitù volontaria” di Etienne De La Boetie, che individua e descrive per la prima volta un fenomeno sconvolgente per i contemporanei: l'ostinata e spontanea volontà di servire degli esseri umani i quali, nonostante la natura li abbia fatti naturalmente liberi ed eguali, si abituano ad essere sottomessi. “Come è possibile”, si chiedeva il filosofo francese, “che tanti uomini, tanti paesi, tante città, tante nazioni, a volte sopportino un solo tiranno, che non ha altra potenza se non quella che essi gli concedono; che non ha potere di nuocere, se non in quanto essi hanno la volontà di sopportarlo; che non saprebbe far loro alcun male, se essi non preferissero subirlo anziché contrastarlo ” (E. DE LA BOETIE, Discorso sulla servitù volontaria, Feltrinelli, 2014, 30). La lucida — e per certi versi spietata — analisi della realtà proposta da De La Boétie mette a nudo ciò che sino ad allora era stato rimosso: la volontà dell'individuo non tende naturalmente alla libertà, ma è spesso orientata alla conservazione dello status quo , anche quando questo si traduce nell'auto-giustificazione della propria condizione di soggezione e sfruttamento. Siamo, in embrione, di fronte a quella che nel Novecento verrà concettualizzata come teoria della giustificazione del sistema , elaborata da Jon Jost, che fa riferimento al processo sociale e psicologico attraverso il quale vengono legittimati gli assetti sociali esistenti, anche a discapito dei propri interessi personali e di quelli del proprio gruppo di appartenenza (J. JOST, Per una teoria della giustificazione del sistema. Saggio di psicologia politica , Maggioli, 2020, 61). Ed è proprio a questa teoria che le studiose femministe -prime fra tutte la MACKINNONsi sono appoggiate per comprendere i fenomeni delle violenze e delle molestie sulle donne, cercando di spiegare perché, soprattutto per le vittime di abusi sessuali, fisici e morali, sia tanto difficile porre fine alle relazioni abusanti -addirittura arrivando a dare la colpa a sé stesse per gli abusie perché le donne come gruppo sembrino relativamente inconsapevoli del proprio status di gruppo oppresso, al contrario adottando e interiorizzando, in modo spontaneo, le norme di una società ancora profondamente patriarcale. Si può allora affermare che dal seme della “ servitù volontaria ” e dal tronco della teoria della giustificazione del sistema sono progressivamente germogliati i frutti che hanno condotto alla piena elaborazione del concetto di “ falsa coscienza ” (JOST , op. cit ., 62 e ss.). Con tale espressione, in particolare, si intendono le convinzioni interiorizzate dai soggetti appartenenti a gruppi subordinati, che finiscono per perpetuare la loro stessa condizione di soggezione sociale, economico o sessuale, rafforzando diseguaglianze e ingiustizie. Ne deriva che chi vive in una posizione subordinata è indotto a percepirsi come inferiore, a ritenere meritate le proprie difficoltà o, comunque, a considerarsi impotente rispetto alle cause strutturali della propria soggezione, auto-rafforzando in questo modo la propria oppressione (JOST, op. cit., 63). Se questo è il dato fenomenologico, risulta evidente come categorie giuridiche tradizionali quali la volontà e l'autonomia negoziale, proprie del diritto civile classico, perdano gran parte della loro capacità esplicativa, riducendosi a meri “gusci vuoti”, se non addirittura a strumenti di copertura ideologica di sistemi sociali basati sull'oppressione. Come potrebbe, infatti, parlarsi seriamente di volontà autonoma, consenso libero o accordo paritario, in un contesto nel quale è la stessa volontà individuale a erigersi quale primo architrave della servitù e della propria soggezione? È precisamente da questo radicale mutamento di prospettiva psicologica e sociale che — come si è visto — prende forma il concetto giuridico di sottomissione. Quali sono i contesti concreti della sottomissione? Occorre, ancora una volta, volgere lo sguardo alla filosofia e alla psicologia sociale, che hanno indagato in profondità la sottomissione quale vero fulcro della teoria della giustificazione del sistema. Tale prospettiva consente di cogliere come la servitù volontaria — ossia la spontanea adesione alla propria oppressione — si sviluppi all'interno di specifici contesti e per effetto di precise dinamiche psicologiche. La prima di esse è l' abitudine , efficacemente descritta da De La Boétie nella condizione di coloro che, “nati sotto il giogo, nutriti e cresciuti in servitù, incapaci di guardare più lontano, si accontentano di vivere come sono nati; non pensano di avere altro bene e altro diritto se non quelli che hanno trovato, prendendo così per naturale la loro condizione di nascita” (DE LA BOÉTIE, op. cit., 42-43). Si è, dunque, in presenza di un meccanismo psicologico naturale, identificato come “abituazione” (T. SHAROT, C. R. SUNSTEIN, Guardate meglio. Perché l'abitudine ci rende ciechi, Raffello Cortina Editore, 2024), che affonda le proprie radici nel bias dello status quo e che trova concreta espressione nella riduzione della dissonanza cognitiva . Quest'ultima opera come strategia di autodifesa: poiché sarebbe troppo doloroso riconoscere di vivere in una condizione di ingiustizia o di sfruttamento, il soggetto svantaggiato tende infatti a rimuovere o distorcere la percezione della realtà, convincendosi che la propria situazione non sia, in fondo, così negativa, se non addirittura naturale e inevitabile (L. FESTINGER, Teoria della dissonanza cognitiva, Milano, Franco Angeli, 1997). Si tratta, in definitiva, di un classico meccanismo psicologico palliativo, capace di assicurare un beneficio emotivo individuale, pur al prezzo della conservazione dello squilibrio di potere (JOST, op. cit., 3). Un altro terreno in cui si alimenta la sottomissione è rappresentato dall' ideologia . In questo ambito, un ruolo centrale è svolto dagli stereotipi , intesi quali sistemi di credenze diffuse circa le caratteristiche di determinati gruppi sociali, che assolvono al contempo a funzioni di semplificazione, categorizzazione e legittimazione di assetti sociali spesso fondati su sfruttamento e diseguaglianza di potere e di ricchezza (JOST, op. cit., 62 e ss. ). Si tratta, probabilmente, dell'ipotesi in cui più marcata risulta la partecipazione della vittima alla riproduzione del sistema: interiorizzando il complesso di credenze e stereotipi dominanti, essa finisce infatti per percepire, interpretare e giustificare una determinata configurazione sociale — pur oggettivamente pregiudizievole per sé — come legittima, naturale e meritevole di conservazione. Da ultimo, assume rilievo il vincolo di dipendenza che si traduce, in termini concreti, nel rapporto padrone-servo (oggetto di approfondita analisi storico-filosofica da parte di Remo Bodei in Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale , Il Mulino, 2019), e che De La Boétie ha icasticamente rintracciato nella fitta rete di legami che struttura la gerarchia dei rapporti sociali (op. cit., 59 e ss.) Tale vincolo di dipendenza trova una sua rinnovata declinazione nell'epoca contemporanea all'interno dei rapporti di lavoro, fisiologicamente connotati dalla subordinazione del prestatore nei confronti del datore di lavoro, tanto più marcata nelle situazioni di precarietà (G. STANDING, Precari. La nuova classe esplosiva, Il Mulino, 2015; M. D'ERAMO, Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi, Feltrinelli, 2023). Breve ricognizione giurisprudenziale sugli indici fattuali della sottomissione Quali sono, in concreto, gli indici fattuali della sottomissione? Una risposta a questo interrogativo può essere rinvenuta nella giurisprudenza formatasi in tema di molestie sul lavoro, che, pur non utilizzando espressamente la categoria della sottomissione , offre comunque utili spunti ricostruttivi. In un caso particolarmente significativo, la limitata resistenza opposta dalla vittima alle molestie sessuali poste in essere dallo scultore di cui era modella — circostanza sulla quale la difesa dell'imputato aveva fondato l'argomento del preteso consenso implicito — è stata espressamente rivalutata dal Tribunale di Milano, che ha escluso la sussistenza di qualsivoglia consenso in ragione della giovanissima età della ricorrente e della sua scarsissima esperienza . Tali fattori, infatti, la esponevano, “nel vivere la drammatica esperienza, al dubbio di essere ella inadeguata ed impreparata rispetto al momento che stava vivendo sì da annullare qualsiasi capacità di reazione e di difesa in quanto era possibile pensare, in quei momenti di minorata difesa, che la modella si fa così” (Trib. Milano, 16 luglio 2024, n. 3606, inedita) . Alla paura di non veder trasformato il proprio contratto precario in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, invece, è stata ricondotta la mancata reazione della vittima a una serie di messaggi WhatsApp dal contenuto pesantemente allusivo, offensivo e volgare inviati dal datore di lavoro. Quest'ultimo aveva tentato di giustificarsi invocando l'esistenza di un preteso rapporto amichevole e confidenziale tra le parti; tesi che la Corte d'Appello di Palermo ha respinto, valorizzando la condizione di soggezione legata alla precarietà occupazionale ( App. Palermo, 13 luglio 2025, n. 822 , con nota di I. CARTOCCI, Molestie sessuali sul luogo di lavoro: misure di prevenzione in attesa di uniformi e congrui criteri di quantificazione del danno, Labor, 31 dicembre 2025). Peraltro, già altra giurisprudenza di merito aveva posto in rilievo come sia “nozione di comune esperienza che una lavoratrice subordinata sottoposta a molestie sessuali da parte del proprio superiore gerarchico è quasi sempre indotta o costretta a mantenere i rapporti con lo stesso in binari di apparente normalità, per il timore di conseguenze negative (peraltro già prospettate nel caso di specie) sul rapporto di lavoro” (App. Catanzaro, 20 novembre 2018, n. 1832). In tale prospettiva, la subordinazione lavorativa viene assunta come chiave ermeneutica per riconoscere l'esistenza di una sottomissione relazionale , incompatibile con qualsiasi ipotesi di consenso scriminante. Ne discende, in termini pratici, che in presenza di comunicazioni moleste — quali sms o messaggi WhatsApp — l'inerzia della vittima o persino un riscontro di mera cortesia (come l'invio di un emoticon) non possono essere letti come adesione o consenso. In un contesto di soggezione relazionale, tali risposte assumono -di normaun valore meramente adattivo, espressivo di una strategia di sopravvivenza personale e professionale, e non già di una reale libertà di autodeterminazione. Un'esemplare rappresentazione della sottomissione — valorizzata dal giudice ai fini del riconoscimento della natura indesiderata delle condotte — si rinviene in una pronuncia del Tribunale di Massa ( Trib. Massa, 11 agosto 2025, n. 215 ). In questa decisione viene descritta la situazione di marcata soggezione della vittima, determinata dalla sua condizione di madre separata con due figlie in tenera età a carico. Proprio l'esigenza di garantire il sostentamento proprio e delle minori è stata individuata quale causa della tolleranza forzata dei comportamenti molesti posti in essere dal proprio responsabile (fratello di una delle socie dell'azienda), non potendo la lavoratrice rischiare di perdere l'unica fonte di reddito. In maniera significativa, le condotte accertate sono state qualificate come “non volute e subite”, a sottolineare come la sottomissione (in questo caso espressione di dipendenza economico-esistenziale) non possa mai convertirsi in consenso. Allo stesso modo e sulla stessa lunghezza d'onda, si pone quella giurisprudenza di merito la quale, intervenendo in casi di denuncia tardiva, ha affermato che in questi delicati contesti, l'atteggiamento susseguente non interferisce di per sé con la verosimiglianza del fatto che lo precede: una persona molestata - se non immaginando, inammissibilmente, l'esistenza in tal senso di una contegno post-evento tipico e 'ideale' - può avere mille ragioni per non attivarsi contro il molestatore e per non denunciarlo penalmente, fosse solo per banale tolleranza o per evitare ulteriori noie o per non sopportare il rischio, appunto, di non essere creduta; ma questo, da solo, non costituisce per nulla elemento escludente la verità della molestia patita ( App. Torino, 17 marzo 2025, n. 150 ). Da ultimo, merita un richiamo la vicenda esaminata dal Tribunale di Parma (Trib. Parma, 20 settembre 2025, n. 474), nella quale alcune studentesse di un corso di Alta Formazione teatrale avevano manifestato il timore di essere espulse dal corso o di non poter intraprendere la carriera di attrici qualora si fossero rifiutate di aderire alle richieste di natura sessuale del regista. Tale timore era aggravato dal comportamento concretamente tenuto dal medesimo, solito minacciare le allieve di “non lavorare più” in caso di rifiuto delle proprie avances. Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ha rigettato la tesi difensiva secondo cui tra il regista e le attrici vi sarebbe stata una “rete di scambi connotata da reciprocità”, ravvisando invece la più tipica ipotesi di sottomissione, vale a dire l' abuso di autorità . Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 1° ottobre 2020, n. 27326, in Dir. Pen. Proc ., 2020, 1422), esso presuppone una condizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere la vittima a compiere o subire atti sessuali. L'abuso di autorità, infatti, si configura quale condizione di sudditanza materiale o psicologica — ma non psichica in senso stretto — nella quale la coartazione origina dal particolare contesto relazionale di soggezione tra autore e vittima, determinato dal ruolo autoritativo del primo, al punto da non lasciare alla seconda realistiche alternative di scelta rispetto al compimento o all'accettazione dell'atto. Episodi precedenti: La sottomissione nelle molestie di genere e sessuali: quando il consenso non basta – Parte I