La Consulta sulla messa alla prova minorile dopo il Decreto Caivano: l’incostituzionalità è parziale

La Corte Costituzionale è stata chiamata a confrontarsi nuovamente con la disciplina della messa alla prova minorile come modificata dal d.l. 123/2023, il c.d. decreto “Caivano”; accogliendo solo in parte le censure dei giudici rimettenti, la Consulta ha ritenuto che la preclusione per gli imputati di violenza sessuale (individuale o di gruppo) aggravata non sia incostituzionale nella sua interezza, ma solo rispetto alle ipotesi in cui ricorra l’attenuante dei “casi di minore gravità”.

La sentenza n. 203/2025 rappresenta il  punto di arrivo di una vicenda piuttosto articolata . Come è noto, infatti, nel 2023 – a seguito di alcuni fatti di cronaca che avevano destato un grande scalpore mediatico – il Governo aveva approvato il d.l. n, 123, poi convertito in legge 15 novembre 2023, n. 159 . All'atto della conversione, tra altre misure dall'impronta spiccatamente punitiva, il Parlamento aveva inserito nell'impianto dell'articolo 28 d.P.R. 448/1988, che disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova in ambito minorile, il co. 5 bis: tale norma preclude la possibilità di applicare il rito alternativo per alcuni reati ritenuti particolarmente gravi, anche in ragione dell'allarme sociale ad essi connesso. Tra i reati “ostativi” figurano anche le violenze sessuali individuale (articolo 609- bis  c.p.) e di gruppo (articolo 609- octies  c.p.), entrambe nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609- ter  c.p.  La disposizione è stata  sospettata immediatamente di illegittimità incostituzionale , tanto che il g.u.p. del Tribunale per i Minorenni di Bari, con ord. 25 marzo 2024, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale, in relazione ad una vicenda in cui un minore era imputato di violenza sessuale di gruppo commessa in danno di persona offesa minorenne. In quell'ordinanza si lamentava, in particolare, il contrasto tra la nuova disciplina e l' articolo 31, co. 2, Cost. , alla luce della finalità eminentemente rieducativa dell'istituto in questione, che mal si concilia con l'esclusione automatica di alcune classi di reati senza possibilità per il giudice di operare una valutazione in concreto.  Su questa prima ordinanza si è pronunciata  la Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 2025 ; in tale occasione la Corte, valorizzando la  natura sostanziale – oltre che processuale – dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova , ha ritenuto la  questione inammissibile per difetto di rilevanza,  perché i fatti per cui procedeva il Tribunale minorile di Bari erano antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Caivano. Peraltro, analoga conclusione era già stata raggiunta da altra parte della giurisprudenza di merito minorile (si veda, in particolare, l'ordinanza del g.u.p. del Tribunale per i Minorenni di Genova del 19 giugno 2024).  La sentenza 8/2025 della Corte , però, ha solo rinviato la questione, in quanto  altre tre ordinanze  (due del g.u.p. del Tribunale minorile di Roma e una del g.u.p. del Tribunale minorile di Bari) hanno  nuovamente sollevato la questione , questa volta in relazione a fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 5-bis, d.P.R. 448/1988.  Le argomentazioni svolte sono in larga parte analoghe a quelle già sollevate dall'ordinanza del g.u.p. minorile di Bari, pur richiamando un  ventaglio più ampio di parametri costituzionali . In particolare, le tre ordinanze hanno sostenuto che la norma di nuova introduzione fosse in contrasto con ben tre parametri costituzionali:  articolo 31, co. 2, Cost. , nella parte in cui – escludendo alcune categorie di reati dall'ambito applicativo della sospensione – impedisce quella “prognosi individualizzante” che è alla base dell'istituto nell'ambito del procedimento minorile; in particolare, tale esigenza si porrebbe alla luce della “tipica finalizzazione del processo penale minorile al recupero del minore mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale” che è imposta dal parametro costituzionale. A sostegno di tale conclusione, i giudici rimettenti (nonché gli interventi degli  amici curiae  operati dall'Associazione italiana dei professori di diritto penale e dall'Unione camere penali italiane) richiamano proprio la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale che ha ampiamente valorizzato la funzione rieducativa del processo e del diritto penale minorile, e della  probation  all'interno di tale sistema (tra le molte, si possono vedere le sentenze n. 8 e n. 23 del 2025 e la sentenza n. 139/2020)  articolo 117, co. 1, Cost. , in quanto numerose fonti sovranazionali impongono una diversa conformazione del processo penale minorile rispetto a quello per gli imputati maggiorenni e, soprattutto, impongono una connotazione in termini del tutto residuali della pena detentiva nei confronti dei minori.  articolo 3 Cost. , alla luce del fatto che il catalogo di reati previsto dall'articolo 28, co. 5 bis, d.P.R. 448/1988 non contempla fattispecie di reato astrattamente più gravi di quelle invece ivi previste (quali, ad esempio, i reati di stampo mafioso o terroristico), con conseguente irragionevolezza della previsione normativa.  La Corte ha innanzitutto dichiarato  inammissibile l'eccezione di incostituzionalità fondata sull'articolo 117, co. 1, Cost. , in quanto fondata su un richiamo generico e non abbastanza motivato alle fonti sovranazionali individuate dai rimettenti.   Nel merito , poi, la Corte  ha rigettato anche le ulteriori censure  di incostituzionalità:  Con riguardo all' articolo 31, co. 2, Cost. , la Corte ha ritenuto che anche nell'ambito del diritto penale e processuale minorile permane un  margine di discrezionalità  per il legislatore nell'individuare i requisiti di accesso agli strumenti di  diversion  processuale. La funzione “essenzialmente rieducativa e di reinserimento sociale” della messa alla prova minorile, infatti, non è intaccata dall'esclusione di alcuni specifici, gravi, reati dall'ambito di applicazione della stessa: in queste ipotesi, infatti, la Corte ha ritenuto non irragionevole bilanciare le esigenze di rieducazione con quelle di tutela delle vittime e dei beni giuridici protetti dai reati in questione; bilanciamento che la Corte conduce con gli ordinari canoni tipici del giudizio di proporzionalità in senso ampio. In particolare, l'esclusione è legittima, al metro dell' articolo 31, co. 2, Cost. , in quanto è dotata di base legale precisa, è necessaria perché finalizzata alla repressione di reati gravi, e “non [è] manifestamente sproporzionata rispetto alla finalità stessa”).  Con riferimento all' articolo 3 Cost ., poi, la Corte evidenzia come la previsione del co. 5 bis non sia irragionevole. Ciò in quanto il mero confronto tra le cornici edittali dei reati per cui è esclusa la messa alla prova con altri per i quali è tutt'ora ammessa (quali i reati associativi) non appare sufficiente per rendere irragionevole la selezione operata dal legislatore, che rimane pur sempre dotato di un margine di apprezzamento. Anche in questo caso, dunque, la rilevanza del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici (ossia la libertà sessuale delle vittime) appare sufficientemente pregnante da giustificare l'esclusione della  probation  minorile.  Proprio le considerazioni appena esposte, però, hanno indotto la Corte a dichiarare  l'incostituzionalità dell'articolo 28, co. 5-bis, d.P.R. 448/1988 nella parte in cui esclude la possibilità di applicare la messa alla prova ai fatti di violenza sessuale “di minore gravità” , sia per le condotte individuali che per le ipotesi di gruppo, rispetto alle quali l'attenuante in parola è stata introdotta dalla stessa Corte con la sentenza n. 202/2025. Il fatto che in tali casi il bene giuridico tutelato sia leso in misura assai meno intensa non giustifica, infatti, in un'ottica di bilanciamento, l'esclusione della  probation  al metro dell'articolo 3 Cost.  In chiusura, nel limitato spazio che questa breve analisi consente, si può evidenziare come il ragionamento della Corte finisca per muoversi nell'ottica della contrapposizione tra esigenze di rieducazione del condannato ed esigenze di tutela della vittima, per la quale le seconde appaiono come contrapposte alle prime e in grado, pur nei limiti di un ragionevole bilanciamento, di limitarle. Si può qui solo sommessamente evidenziare come l'analisi empirica restituisca un quadro ben diverso: emerge, infatti, come strumenti di  diversion  processuale orientati principalmente alla rieducazione (quale, appunto, la messa alla prova) abbiano un effetto preventivo della recidiva assai più elevato della pena carceraria che sostituiscono; tali strumenti, dunque, lungi dal rappresentare un mero “premio” per il minore autore di reato, garantiscono una tutela anche maggiore alle stesse vittime.