Richiamando il precedente “Mazarache”, la Cassazione afferma che l’esame testimoniale non può essere troncato in via definitiva prima della sua conclusione e prima del controesame, che è parte essenziale e incomprimibile del modello accusatorio.
La Seconda Sezione penale della Cassazione interviene sulle garanzie difensive in tema di testimonianza e controesame , annullando con rinvio la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per truffa aggravata di un'imputata. Il fulcro del ricorso riguarda la gestione dell'esame di un testimone legato alla persona offesa da vincolo di parentela e, all'epoca dei fatti, coniuge dell'imputata. Nel corso della deposizione il giudice di primo grado ha ravvisato indizi di reità a carico del teste e, richiamando l' articolo 63 c.p.p. , ha interrotto l'esame, invitandolo a nominare un difensore. L'esame, tuttavia, non è mai stato ripreso, neppure con l'assistenza del difensore del teste, con la conseguenza che alla difesa dell'imputata è stato integralmente precluso il controesame . La Cassazione qualifica tale condotta come lesiva del diritto alla prova e del principio del contraddittorio ex articolo 111 Cost. L'esame del testimone d'accusa – precisa la Corte – comprende inscindibilmente anche il controesame, che rappresenta una componente essenziale, non comprimibile, del processo accusatorio. Richiamando e sviluppando il precedente noto come “Mazarache” ( Cass. pen. sez. 3, n. 9278 del 30/11/208, dep. 2019 ), gli Ermellini ribadiscono che, in presenza di dichiarazioni autoindizianti , l' articolo 63 c.p.p. legittima solo un' interruzione temporanea dell'esame per consentire al soggetto di nominare un difensore, ma non consente di trasformare tale interruzione in cessazione definitiva dell'escussione, né di saltare il controesame. In piena aderenza ai princìpi richiamati, la Corte afferma il principio di diritto secondo cui: «In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il pubblico ministero della notizia di reato , quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto ma l'esame del teste deve essere concluso e non può interrompersi per la ritenuta falsità delle sue dichiarazioni; l'interruzione dell'esame - nel caso prima del controesame della difesa - senza mai riprenderlo vìola il diritto alla prova dell'imputato». La violazione integra, quindi, una nullità relativa che, tempestivamente eccepita dalla difesa, impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Presidente Pellegrino – Relatore Florit RItenuto in fatto 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva condannato l'imputata per il reato di truffa aggravata. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputata ha formulato i seguenti motivi. 2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla interruzione della deposizione di un teste, impedendo il controesame della difesa. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla rilevanza della violazione processuale ex articolo 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen. Si lamenta che nel corso della deposizione del testimone T.P., figlio della persona offesa e marito (all'epoca dei fatti) dell'imputata, il giudice abbia interrotto l'esame, ravvisando elementi di reità a suo carico, senza più consentire la prosecuzione dell'esame, nemmeno in forma assistita, né, conseguentemente, il controesame da parte della difesa. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex articolo 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., con riferimento agli articolo 640 e 114 cod. pen. Omessa valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo. Omessa valutazione della ipotizzabilità di una condotta concorsuale. Illogicità e contraddittorietà della motivazione ex articolo 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e dalla valutazione di attendibilità della persona offesa. 2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articolo 99 e 62-bis cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo addotto, con assorbimento degli ulteriori. 2. La natura processuale della doglianza impone (ma anche consente) a questa Corte l'esame degli atti processuali al fine di verificare quanto avvenuto e di valutare la fondatezza della eccezione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01 nonché, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Da tale operazione preliminare, si apprende che: - all'udienza 3 luglio 2023 il giudice, nel corso dell'esame del testimone T. P., ha preso il seguente provvedimento: “ritenuto che dalle dichiarazioni del teste emergono evidenti indizi di reità a suo carico, ne interrompe l'esame testimoniale, lo avvisa della facoltà di nominare un difensore. Quindi finiamo qui”, congedando quindi il testimone e rinviando all'udienza del 20 settembre 2023 per l'esame dell'imputata; - all'udienza indicata (20 settembre 2023), tenutasi alle 13:37, il giudice ha così verbalizzato: “vista l'ora tarda, la sovrapposizione al corrente procedimento di un processo prioritario con misura cautelare in scadenza, vista la necessità del giudice di partecipare ad una riunione di sezione fissata alle 15:30”, ha disposto il rinvio all'udienza del 31 gennaio 2024, ore 14:00 “per esame imputato e discussione”; - all'udienza del 31 gennaio 2024, in apertura, il difensore dell'imputata, B. L. R., sollevava l'eccezione, poi ribadita in ogni successiva fase e grado, che viene riproposta in questa sede quale primo motivo di appello; - il giudice, in replica all'eccezione, rendeva a verbale la seguente ordinanza: “il tribunale, sull'eccezione difensiva ritenuto che è stato applicato l' articolo 63 c.p.p. , il quale prevede l'immediata interruzione dell'esame del testimone che rende dichiarazioni autoindizianti, rilevato che né tale disposizione, né altre del codice penale prevedono che il diritto di difesa e quindi (nel caso di specie), quello di controesaminare il teste che ha reso dichiarazioni autoindizianti debba spingersi fino a violare il principio del nemo tenetur se detegere; rilevato che non risulta pertinente il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa essendo relativo ad ipotesi di interruzione dell'esame di un teste sulla base della ritenuta falsità delle sue dichiarazioni, essendo in tal caso espressamente previsto da una norma processuale, ovvero l' articolo 207 c.p.p. , che il giudice solo in sede di discussione decisionale trasmetta gli atti al pubblico ministero, rilevato infine che la circostanza secondo cui in merito al reato di cui all' art 640 c.p. P. T. non sarebbe punibile ex art 649 c.p. , trattandosi del figlio della persona offesa, non appare dirimente sia perché il fatto storico potrebbe essere diversamente qualificato, sia perché in astratto potrebbero configurarsi altre fattispecie di reato, per questi motivi rigetta l'eccezione difensiva e dispone procedersi oltre”. - a tale decisione faceva seguito l'esame dell'imputata V. P.. 3. Sulla base degli esiti dell' “indagine processuale” sopra esposta, è ora possibile pervenire alla soluzione della questione articolata nel primo motivo di ricorso, ove si lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale (in relazione agli articolo 63, 190, 191, 207 e 498 cod. proc. pen. nonché 111 Cost.) conseguente alla interruzione della deposizione ed al mancato controesame del testimone, citando tanto la lettera b) che la lettera e) dell' articolo 606 cod. proc. pen. 4. La deduzione difensiva è fondata: costituisce principio assodato che il controesame del teste d'accusa costituisca parte integrante, ineliminabile ed incomprimibile, del giudizio accusatorio e dell'oralità dell'assunzione della prova, di cui rappresenta, si può dire, una delle caratteristiche più salienti. È, infatti, proprio la cross examination del teste d'accusa lo strumento assicurato all'imputato per l'esercizio del proprio diritto. 4.1. Per ragioni di carattere sistematico e strutturale, è doppiamente errata e rivelatrice di una sbagliata impostazione concettuale la giustificazione addotta dalla Corte d'appello, che dopo aver citato un precedente ‘sfavorevole' (Sez. 3, n. 9278 del 30/11/2018, dep. 2019, Mazarache, non mass.), ha finito per svalutarlo e ‘depotenziarlo', osservando che la difesa non aveva dimostrato l'utilità del controesame ‘negato' e che comunque il teste aveva fornito una deposizione ‘completa'. La difesa non deve dimostrare nulla, per accedere al controesame del testimone, che anzi, attende per poter svolgere a pieno la propria funzione; e, d'altronde, l'impressione di sufficienza di una testimonianza non ‘testata' dal controesame è intrinsecamente fuorviante, perché elide in radice quella parte dell'intero esame testimoniale da cui è destinata, se mai, ad emergere la verità, attraverso la sottoposizione del testimone al fuoco incrociato delle domande della difesa, controesame la cui omissione non può consentire di far ritenere rispettato il principio del contraddittorio consacrato nell' articolo 111 Cost. 4.2. Pertanto, il sostanziale diniego del controesame, dando vita ad una deposizione ab origine monca, costituisce un vulnus delle prerogative della difesa che doveva essere evitato e che travolge, con la nullità che ne deriva, il processo di acquisizione della prova. 4.2.1. Il punto è chiaramente elaborato nella sentenza “Mazarache” che ricorda come l'articolo 63 del codice di rito prevede, nelle ipotesi di dichiarazioni del teste dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'interruzione dell'esame per la nomina di un difensore, ma non già la cessazione dell'esame in assoluto, senza la conclusione della testimonianza. Invero – prosegue la decisione – elaborando lo specifico principio di diritto (pg. 9) “l'esame del teste deve essere concluso e non può interrompersi …” perché “l'interruzione dell'esame - nel caso prima del controesame della difesa - senza mai riprenderlo viola il diritto alla prova dell'imputato”. 4.2.2. Peraltro, la falsità di un teste (solo al fine della trasmissione della notizia al P.M.) può essere valutata solo alla fine del processo, non prima (come nel precedente codice di rito); ed in ogni caso, se è pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto una mera irregolarità la immediata trasmissione degli atti al P.M., è altrettanto vero che la deposizione dibattimentale del teste, pur se falsa, rimane parte integrante del processo in cui è stata resa e costituisce prova ivi utilizzabile e valutabile in relazione all'altro materiale probatorio legittimamente acquisito, anche sulla base del meccanismo disciplinato ai sensi dell' articolo 500, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18065 del 23/11/2011, dep. 2012, Accetta, Rv. 252531-01). Nel caso in giudizio, però, non viene in rilievo la sola trasmissione anticipata, ma l'interruzione della deposizione testimoniale, prima del controesame della difesa e mai più ripresa, circostanza che consente di far ritenere realizzata la violazione del diritto alla prova dell'imputata. 4.3. In piena aderenza ai princìpi testè esposti può conseguentemente esprimersi (e ribadirsi) il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il pubblico ministero della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto ma l'esame del teste deve essere concluso e non può interrompersi per la ritenuta falsità delle sue dichiarazioni; l'interruzione dell'esame - nel caso prima del controesame della difesa - senza mai riprenderlo vìola il diritto alla prova dell'imputato». 5. La rilevata violazione del diritto di difesa integra una nullità relativa ( articolo 181 cod. proc. pen. ) che la parte ha eccepito puntualmente (sin dalla prima udienza al termine della quale essa si era materializzata – l'udienza del 20 settembre 2023 ‘non conta', essendo consistita in un mero rinvio tecnico per concomitanti impegni professionali del giudice), ribadendola ritualmente in ogni fase successiva. Pur essendosi verificata nel corso del primo grado, la regressione processuale prevista dall' articolo 185, comma 3, cod. proc. pen. (“La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito”) non opera integralmente in virtù del disposto del comma successivo (“La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove”). 6. In virtù di quanto precede, va annullata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'impugnata sentenza, con rinvio per il prosieguo ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Gli ulteriori motivi di ricorso, concettualmente successivi al primo, risultano - come detto - assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.