Il soggetto, già fallito ma tornato in bonis conserva una posizione processuale qualificata nel procedimento di prevenzione patrimoniale e ha diritto a partecipare e ad impugnare i provvedimenti che incidono sulla gestione e sulla destinazione dei beni sequestrati.
Il procedimento ha origine dal decreto con il quale la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello ex articolo 41 commi 1- sexies e 5 d.lgs. n. 159/2011 proposto da G.D. di amministratore unico della CCT S.r.l. nonché procuratore speciale di G.C. S.A. in liquidazione avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 21/01/2025. Con decreto del 20/03/2025, depositato il 21/03/2025, la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile l'appello promosso da G.D., amministratore unico della CCT S.r.l. nonché procuratore speciale di G.C. S.A. in liquidazione ex articolo 41 commi 1- sexies e 5 d. lgs. n. 159/2011 avverso il provvedimento del Tribunale di Roma con il quale il giudice delegato autorizzava l'amministratore giudiziario a nominare un legale per riassumere il giudizio per la messa in liquidazione della società nonché a revocare la delibera di ammissione al concordato preventivo della stessa, ritenendo il proponente soggetto privo di interesse. Avverso detto decreto è stato promosso Cassazione eccependo tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione riferita alla legittimazione del terzo di stare in giudizio. Difatti, la Suprema Corte aveva revocato definitivamente il fallimento in data 20/10/2024 con cessazione evidente di tutti gli effetti del fallimento incluse le incapacità personali del fallito. Rientrato in possesso della società – sebbene sottoposta a sequestro di prevenzione – G.D. era legittimato a chiedere di rientrare in possesso dei beni, mantenendo altresì il diritto in qualità di terzo alla restituzione dei beni espropriati nelle more del giudizio di cognizione innanzi alla Corte d'Appello per la verifica della legittimità o meno del sequestro. La sentenza delle S.U. della S.C. n. 29951, Focarelli, ha chiarito la posizione del curatore come soggetto terzo rispetto al procedimento di sequestro/confisca dei beni della società fallita , non avendo alcun diritto sui beni, ricoprendo una funzione pubblica gestoria e non potendo quindi agire in rappresentanza dei creditori. Infine, in virtù della prevalenza della procedura di prevenzione su quella fallimentare ex articolo 63 e 64 d.lgs. n. 159/2011 la capacità di stare in giudizio nel procedimento di prevenzione patrimoniale spetta al fallito tornato in bonis avendo come il diritto all'eventuale restituzione dei beni sequestrati/confiscati . Con il secondo motivo i ricorrenti rilevano la nullità del provvedimento impugnato emesso in violazione dell'articolo 41 c. 1- sexies e comma 5 d. lgs. n. 159/2011 e degli articolo 127 comma 2, 125 comma 4 e 4 c.p.p. Il Tribunale di Roma in data 2/4/2024 autorizzava la continuità aziendale della CCT S.r.l. senza notificare il decreto a tutte le parti del procedimento. Inoltre, in seguito alla revoca del fallimento, l'amministratore giudiziario ha chiesto al Tribunale della prevenzione l'autorizzazione a revocare la delibera notarile del 3/11/2017 dell'amministratore unico G.D. per l'ammissione al concordato preventivo, autorizzando altresì la nomina di un legale per la riassunzione del giudizio per la messa in liquidazione della CCT S.r.l., ottenendone l'autorizzazione senza contraddittorio in violazione dell'articolo 41 c. 1- sexies d.lgs. n. 159/2011. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti rilevavano la violazione degli articolo 10 e 27 D. Lgs. n. 159/2011 e degli articolo 127 c. 2 e 125 c. 3 e 4 c.p.p. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello senza considerare che doveva essere decisa da altro collegio in un diverso procedimento, ritenendo il ricorrente sprovvisto di procura speciale da parte del socio invece presente in atti. L'inammissibilità è stata dichiarata dalla Corte senza tener presente che nei procedimenti volti a determinare la sussistenza dei requisiti per la fallibilità del debitore, il codice antimafia rinvia alla norma fallimentare la quale ammette l'intervento di soggetti terzi anche solo ad adiuvandum . Difatti, l' articolo 18 l.f. consente il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento da parte di chiunque vi sia interessato. Nel provvedimento oggetto di impugnazione, inoltre, la Corte riporta richiami al complesso contenzioso non pertinenti alla circostanza che portato all'appello. La Corte, inoltre, ha ritenuto invalida la delibera del 7/12/2021 con la quale veniva revocato l'incarico ai legali del Condominio T. Viene altresì evidenziato come il ricorrente D.G. è stato estromesso dal procedimento. Inoltre, il decreto della Corte contiene gravi inesattezze soprattutto dove afferma che la decisione del Giudice Delegato del 22/01/2025 non è appellabile, contrariamente a quanto disposto dall' articolo 27 d.lgs. n. 159/2011 sulle comunicazioni e le impugnazioni con riferimento al decreto di continuità aziendale emesso dal Tribunale di Roma in data 02/0472024. Difatti la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma l' appellabilità del provvedimento del Tribunale che dispone la cessazione delle attività e pone in liquidazione giudiziale le società sequestrate (Sez. 2,28922/20; Sez. 1, n. 6430/21; Sez. 2 n. 8640/21; Sez. 1 n. 20161/22). Il Tribunale e la Corte d'Appello non hanno mai fissato udienza con decreto motivato ex articolo 23 non consentendo al terzo controinteressato di essere citato nel procedimento e quindi di intervenirvi. Con sentenza n. 5680/2026, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso ritenendo di annullare il decreto impugnato ed il provvedimento del Tribunale di Roma, chiarendo preliminarmente la posizione dei terzi interessati nel procedimento di prevenzione sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della stessa Corte n. 30355, del 27/03/2025, Putigliano. Partendo dunque dai requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'applicazione delle misure di prevenzione – tanto personali come quelle patrimoniali - la Corte precisa che il destinatario della misura è parte necessaria ed ineludibile del procedimento . Sebbene il procedimento di prevenzione presenta specifiche e particolari diversità rispetto al procedimento penale, non vi è dubbio che si tratti di un procedimento giurisdizionale che deve essere rispettoso dei principi fondamentali del processo penale del contraddittorio e dell'inviolabilità del diritto della difesa (Sez. 1, n. 49180 del 6/7/2016, Barbero, Riv. 268652-01; S.U. n.4880 del 26/06/2014, Spinelli, Riv. 262606; Sez. 5 n. 37297 del 23/06/2022, Stanek). Ebbene, nel caso in esame la Corte d'Appello ha estromesso il terzo interessato ricorrente dal giudizio di appello. Né si può ipotizzare che la Corte d'Appello abbia voluto stralciare la posizione del terzo interessato poiché il procedimento di prevenzione è un procedimento unitario e non è possibile procedere separatamente nei confronti di un terzo interessato. La Corte afferma altresì la validità dell'appello come mezzo di impugnazione di merito per quei provvedimenti individuati nell' articolo 27 d.lgs. n. 159/2011 , definendo l'appello ex articolo 10 d. lgs. n. 159/2011 un mezzo di impugnazione generale in grado di garantire idonea tutela giurisdizionale anche per i procedimenti patrimoniali (Sez. Un. Ricchiuto). È dunque impugnabile innanzi alla Corte d'Appello il provvedimento con cui il Tribunale della prevenzione approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata ex articolo 41 d.lgs. n. 159/2011, disponendo la cessazione dell'attività e la vendita dei beni. (Sez. 2, n.28922 del 09/07/2020, Spada, Riv. 279702). Stessa previsione è riconosciuta nei confronti del provvedimento con il quale il tribunale della prevenzione dispone la messa in liquidazione della società oggetto di confisca , già ammessa al programma di prosecuzione aziendale ex articolo 41 d.lgs. 159/2011 . Per ciò che concerne l' autorizzazione alla revoca della delibera notarile del 3/11/2017 dell'amministratore G.D. per l'ammissione al concordato preventivo nonché alla nomina di un legale per la riassunzione del giudizio per la messa in liquidazione della società, la S.C. precisa la validità delle disposizioni contenute nell'articolo 41, comma 1- sexies , d.lgs. n. 159/2011, che attribuisce la competenza al tribunale in camera di consiglio ex articolo 127 c.p.p. affermando quindi l'attribuzione della decisione all'organo giudiziario collegiale nel rispetto del principio del contraddittorio. Sulla base di queste ultime valutazioni la S.C. definisce l'assunzione della decisione da parte del Giudice Delegato “ espressione di un potere non consentito ”.
Presidente Catena – Relatore Pilla Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 20 marzo 2025 , depositato in data 21 marzo 2025, la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto - ai sensi degli articolo 41 commi 1-sexies e 5 D.Lgs.159/11 - nell'interesse del terzo Ga.Da. avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2025 con il quale il giudice delegato autorizzava l'amministratore giudiziario a nominare un legale per la riassunzione del giudizio per la messa in liquidazione e a revocare la delibera di ammissione al concordato preventivo della società CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS Srl Con tale provvedimento la Corte d'Appello riteneva l'appello inammissibile in quanto non previsto normativamente e perché proposto da soggetto privo di interesse. 2. Avverso siffatto decreto hanno proposto ricorso per cassazione: - Ga.Da. in proprio e quale amministratore unico della società CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS Srl tornata in bonis per effetto della revoca della dichiarazione di fallimento con ordinanza della Corte di cassazione del 29 maggio 2024 n.27611/24 ; - Ga.Da. in qualità di procuratore speciale e sostituto processuale di Gu.Be. in proprio e quale Presidente del Consiglio di amministrazione della società GROUPE CONDOTTE S.A. en liquidation, quale socio unico della società CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS Srl attraverso il difensore di fiducia e procuratore speciale articolando tre motivi. 3. Il ricorso illustra preliminarmente la complessa vicenda processuale ai fini della comprensione delle censure avanzate. 3.1. In primo luogo, ricostruisce la vicenda fallimentare: -Nel dicembre 2013 GROUPE CONDOTTE s.a. acquistava l'intera partecipazione della società CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS Srl proprietaria di numerosi esercizi commerciali e di un parco fotovoltaico, nonché comproprietaria con altre società del CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS in R. -Con sentenza del 19/12/17 del Tribunale di Roma la società CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS Srl era dichiarata fallita. -Con sentenza dell'8/11/19, a seguito di reclamo, della Corte di appello di Roma il fallimento della società era revocato. -Con ordinanza del 14/07/21 la Corte di cassazione, a seguito di ricorso della curatela fallimentare e di controricorso della società, confermava la revoca del fallimento e in accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale proposta da Ga.Da., nella qualità, rinviava dinanzi al Tribunale di Tivoli per una eventuale riassunzione del procedimento prefallimentare. -Il Tribunale di Roma trasferiva gli atti al Tribunale di Tivoli ai sensi dell' articolo 9- bis legge fall . e senza alcuna domanda di riassunzione il secondo con sentenza del 18/03/22 dichiarava il fallimento della società CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS Srl in continuazione con quello trasmesso da R. -Ga.Da., nella qualità, proponeva reclamo ex articolo 18 legge fall . avverso la sentenza e a seguito di riunione degli appelli presentati da Ga.Da. e dai terzi interessati con sentenza del 27/10/22 la Corte di appello rigettava gli appelli. -Con provvedimento del 29/05/24 la Corte di cassazione a seguito di ricorso proposto da Ga.Da. e da terzi interessati, accoglieva il ricorso e confermava la revoca del fallimento. 3.1. Quindi il ricorso ricostruisce la vicenda processuale della misura di prevenzione: -Con decreto del 28/03/22 il Tribunale di Roma misure di prevenzione rigettava la misura di prevenzione personale e patrimoniale -comprensiva per quanto di interesse del sequestro finalizzato alla confisca della società CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS Srl - nei confronti del proposto Mi.An. escludendo la pericolosità di quest'ultimo. - A seguito di appello proposto dai Procuratori di Tivoli e di Roma, la Corte di appello di Roma estendeva il contraddittorio per l'udienza alla curatela fallimentare con rinvii del 29/9/22 e del 29/11/22 per il completamento delle notifiche prescritte. - Con decreto del 25/11/22 depositato 27/02/23 la Corte di appello disponeva il sequestro dei beni di Mi.An. a lui direttamente e indirettamente riconducibili, compresa per quanto di interesse la totalità delle quote societarie della CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS in fallimento. - A seguito del ricorso per cassazione di Ga.Da. - quale amministratore delle due società fallite CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS e Retail Park Me.- ai sensi dell' art.43 comma 2 legge fall . che riconosce al fallito una legittimazione suppletiva - con sentenza del 25 /10/23 la Corte di cassazione, riconoscendo la legittimazione di Ga.Da., rigettava il ricorso. Tuttavia, stabiliva che l'udienza ex articolo 23 D.Lgs. 159/11 doveva essere fissata non dinanzi al Tribunale che aveva emesso il sequestro quanto dinanzi alla Corte di appello. - Con il decreto del 25 /11/22 in assenza di contraddittorio e in assenza di preventiva comunicazione al fine di una eventuale opposizione, Ga.Da. era sostituito nella carica di amministratore della società fallita dall'amministratore giudiziario nominato dalla Corte d'Appello. -In data 2/04/24 il Tribunale depositava decreto in continuità aziendale a seguito di istruttoria ex art.41 D.Lgs. 159/11 delle società CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS e Retail Park Me., avverso il quale era proposto appello. -In data 14 e 28/10/24, Ga.Da. nella qualità quale amministratore unico della società CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS Srl tornata in bonis e di procuratore speciale e sostituto processuale di Gu.Be. ha chiesto alla Corte di appello di Roma la restituzione dei beni essendo stata revocata la sentenza di fallimento ed essendo decorsi i 18 mesi stabiliti dall' art.24 comma secondo D.Lgs. 159/11 . - In data 3 novembre 2024 Ga.Da. nelle medesime qualità ha proposto appello contro il decreto di confisca n.146/24 del Tribunale di Roma. - Le due procedure sono state riunite con rinvio per la decisione nel merito. - In data 7/01/25 Ga.Da. nelle qualità suindicate ha avanzato istanza di revoca del decreto ex articolo 41 D.Lgs. del Tribunale di Roma dell'11/03/2024 e la istanza è stata riunita al procedimento relativo all'appello proposto dai terzi avverso il decreto di confisca con udienza fissata al 13/01/25 e all'appello proposto da Ga.Da. avverso il decreto di confisca la cui udienza era fissata per la data del 30/01/25. In data 13/01/25 il Presidente del Tribunale ha dichiarato la incompatibilità di uno dei componenti del collegio con la conseguenza che l'udienza fissata in data 30/01/25 è stata rinviata per comporre un nuovo collegio al 21/02/25. - In data 11/02/25 Ga.Da. nelle qualità suindicate ha avanzato istanza di revoca del decreto ex articolo 41 D.Lgs. del Tribunale di Roma del 21/01/2025 e riunita al procedimento relativo all'appello proposto dai terzi avverso il decreto di confisca con udienza fissata al 30/01/25. - All'udienza del 21 /02/25 nel corso della quale il Presidente ha dato termine alle parti per memorie in vista di una successiva udienza è stata trattata anche l'istanza dell'11/02/25 invitando Ga.Da. a chiarire la propria posizione in relazione all'istanza medesima. Ga.Da. si è riservato di chiarirla all'udienza successiva fissata alla data del 4 aprile 2025. Tuttavia, in data 21 marzo 2025 è stato notificato decreto di inammissibilità dell'istanza formulata in data 11/02/25 decisa da un collegio per il quale il Presidente del Tribunale aveva indicato la incompatibilità. 4. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla legittimazione di stare in giudizio del terzo. A seguito della revoca definitiva del fallimento con la decisione della Corte di cassazione depositata in data 20/10/24 sono cessati tutti gli effetti del fallimento, ivi comprese le incapacità personali del fallito. Conseguentemente Ga.Da. è tornato in possesso della società, sia pure non potendone disporre in ragione del sequestro di prevenzione; resta tuttavia legittimato a chiedere di rientrare in possesso dei beni. Lo spossessamento patrimoniale del fallito implica unicamente un assoggettamento dei beni ai fini della procedura esecutiva concorsuale. Inoltre, nonostante l'amministratore giudiziario, senza contraddittorio abbia sostituito Ga.Da. quale amministratore della società; tuttavia, lo stesso conserva il diritto quale terzo ad avere la restituzione dei beni di cui è stato espropriato in atteso del giudizio di cognizione dinanzi alla Corte di appello per verificare la legittimità del sequestro. In assenza del curatore, Ga.Da. ha riacquistato i suoi poteri di amministratore e pur in presenza dell'amministratore giudiziario, è legittimato quale terzo a richiedere il dissequestro e a partecipare e argomentare le proprie difese dinanzi alla Corte di appello proprio per evitare che sia riproponibile nuovamente un'istanza dell'amministratore giudiziario di fallimento o che sia a lui opponibile la dismissione forzata di un bene immobile sulla base di un titolo ormai nullo. Le Sezioni unite di questa Corte (S.U.n.29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv.228163) hanno chiarito il ruolo del curatore fallimentare, terzo rispetto al procedimento di sequestro/confisca dei beni appartenuti alla società fallita, che non è titolare di alcun diritto sui beni, quanto piuttosto un soggetto gravato da un munus pubblico di carattere prevalentemente gestionale e non può agire in rappresentanza dei creditori. La disciplina dettata agli articolo 63,64 del D.Lgs. 159/11 in tema di rapporti tra procedure concorsuali e sequestro di prevenzione chiarisce la prevalenza della seconda sulle prime, assegnando al curatore unicamente un potere-dovere di interlocuzione da esercitare esclusivamente all'interno della procedura fallimentare. Ne consegue che nel procedimento di prevenzione patrimoniale la capacità di stare in giudizio spetta al fallito ritornato in bonis che avrebbe diritto alla restituzione nel caso di revoca della misura di prevenzione patrimoniale. 5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge tradottasi in nullità del provvedimento impugnato in relazione all'art.41 comma 1- sexies e comma 5 D.Lgs. 159/11 e agli articolo 127 comma 2 e 125 commi 3 e 4 cod. proc. pen. Il Tribunale di Roma con decreto non notificato a tutte le parti, a seguito della relazione dell'amministratore giudiziario del 31/10/2023, fissava l'udienza dell'11/3/2024 per l'approvazione della proposta di continuità aziendale della CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS Srl e con provvedimento del 2 aprile 2024 autorizzava la continuità aziendale della società, avverso il quale è stato proposto reclamo e sul quale, al momento della proposizione del ricorso, non è ancora intervenuta decisione. A seguito della revoca del fallimento, l'amministratore giudiziario in data 19 gennaio 2015 ha chiesto al Tribunale della prevenzione l'autorizzazione alla revoca della delibera notarile del 3 novembre 2017 dell'amministratore unico Ga.Da. per l'ammissione al concordato preventivo e l'autorizzazione alla nomina di un legale per la riassunzione della causa per messa in liquidazione della società CENTRO COMMERCIALE Omissis per salvaguardare gli atti della procedura fallimentare. La richiesta si fonda su di una presunta e sopravvenuta impossibilità di realizzare il piano di continuità aziendale a soli sei mesi dalla sua approvazione. Il Giudice delegato con provvedimento del 22 gennaio 2025 ha autorizzato siffatta richiesta. Il provvedimento è abnorme in quanto il giudice delegato piuttosto che assumere una decisione autonoma avrebbe dovuto rimettere gli atti al collegio previa convocazione di tutte le parti interessate ai sensi dell' articolo 41 comma 1 sexies D.Lgs. 159/11 per assicurare il contraddittorio. 6. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge tradottasi in nullità del provvedimento impugnato in relazione agli articolo 10 e 27 D.Lgs. 159/11 e agli articolo 127 comma 2 e 125 commi 3 e 4 cod. proc. pen. 6.1. La Corte di appello di Roma con il decreto impugnato non ha considerato che la medesima istanza doveva essere decisa in diverso procedimento da altro collegio, il quale all'udienza del 21 febbraio 2025 aveva concesso a Ga.Da. termine sino all'udienza del 4 aprile 2025 per fornire chiarimenti. 6.2. Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che Ga.Da. non fosse munito di procura speciale rilasciata dal socio, mentre la stessa era presente in atti. 6.3. Ha erroneamente escluso la legittimazione di Ga.Da. ad impugnare non considerando che il codice delle misure di prevenzione rinvia alla disciplina fallimentare che nel corso di procedimenti volti all'accertamento dei requisiti di fallibilità del debitore ammette l'intervento volontario di soggetti terzi anche solo ad adiuvandum. Non considera infine che l' art.18 L.Fall. consente il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in capo a qualsiasi interessato. 6.4. Va inoltre evidenziato che il provvedimento impugnato, pur pronunciandosi per la inammissibilità per motivi esclusivamente processuali, opera richiami inconferenti all'intero contenzioso relativo alla società in oggetto che non costituivano oggetto dell'impugnazione. Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, Ga.Da. non è mai rientrato in possesso del suo patrimonio, con la conseguenza che è infondata l'accusa avanzata nei suoi confronti dell'impossessamento illegittimo del Centro commerciale. Con la decisione della Corte di cassazione del 24 ottobre 2024, la Corte ha chiarito che non si può prevedere nessuna dichiarazione di fallimento se non viene discusso e trattato il concordato depositato. Seppure allo stato i beni sono sottoposti alla misura di prevenzione con la nomina di un amministratore in sostituzione di Ga.Da., allo stesso non può essere negato il diritto, in caso di richiesta di liquidazione giudiziale e fallimento, di essere chiamato nel procedimento. 6.5. Ulteriore profilo su cui insiste il provvedimento impugnato è quello relativo alla invalidità della delibera del 7/12/2021 di revoca degli incarichi ai legali già nominati in relazione al Condominio Omissis. In relazione a siffatta vicenda il decreto impugnato contiene gravi inesattezze ed erronee ricostruzioni rispetto alle quali Ga.Da. non ha avuto possibilità di interloquire essendo stato estromesso dal procedimento. 6.6. Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, la decisione del Giudice delegato del 22 gennaio 2025 è appellabile. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha affermato che è appellabile il provvedimento del Tribunale che dispone la cessazione della attività e pone in liquidazione giudiziale le società sequestrate (Sez.2, 28922/20; Sez.1, n.6430/21; Sez.2 n.8640/21; Sez.1 n.20161/22) L' art.27 comma 1 D.Lgs. 159/11 , nell'indicare i provvedimenti da comunicarsi ai vari soggetti tra cui gli interessati considera anche la richiesta di messa in liquidazione della società e quindi, nel caso di specie, anche il decreto del Tribunale di Roma del 2 aprile 2024 di continuità aziendale. Il Tribunale e la Corte di appello non hanno mai fissato udienza con decreto motivato ai sensi dell'articolo 23 al fine di consentire al terzo controinteressato di essere citato nel procedimento e di intervenirvi. Il decreto impugnato risulta nullo per mancata fissazione dell'udienza ai sensi dell'articolo 7 come richiamato dall' art.23 comma 1 e dall'articolo 10 D.Lgs. 159/11 . 7. Con memoria presentata nell'interesse dell'Amministrazione giudiziaria, pervenuta in data 20 giugno 2025, il difensore e procuratore speciale avv. ADRIANO PERICA, ha chiesto l'inammissibilità/ rigetto del ricorso. Co nsiderato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti che seguono. 2. Anzitutto occorre richiamare anche in questa sede e in estrema sintesi la cornice processuale in cui si è sviluppata la vicenda relativa alla misura di prevenzione, ricostruibili attraverso gli atti allegati al ricorso. Il 10 dicembre 2021 i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Roma e di Tivoli presentano istanza di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di Mi.An., in quanto soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto degli articolo 4, comma 1, lett. c) e 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 159 del 2011. I Pubblici ministeri chiedono contestualmente l'adozione di un provvedimento di sequestro ex articolo 20 D.Lgs. n. 159 del 2011 . Con provvedimento del 28 marzo 2022 il Tribunale di Roma respinge l'istanza di sequestro e fissa, dinanzi a sé, l'udienza del 10 ottobre 2022 per la trattazione della proposta . Il procedimento incidentale cautelare conosce le seguenti fasi. Con decreto deliberato il 29 novembre 2022 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2023, la Corte di appello di Roma, accogliendo il gravame coltivato dai Pubblici ministeri, dispone il sequestro dei beni riconducibili ad Mi.An., anche per interposta persona. Il vincolo provvisorio viene apposto, tra l'altro, su tutte le quote societarie e sull'intero compendio aziendale della società CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS (all'epoca sottoposta a procedura fallimentare, poi tornata in bonis a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento). Investita delle impugnazioni avverso il decreto di sequestro, la Corte di cassazione (sentenza Sez. 2, n. 47767 del 25 ottobre 2023) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Mi.An. e rigetta quelli presentati dai terzi interessati (tra i quali Ga.Da., in proprio e nella qualità di amministratore unico della CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS Srl e Retail Park Me. Srl). Nel frattempo, il procedimento principale prosegue dinanzi al Tribunale di Roma che lo definisce con decreto del 14 aprile 2024, applicando nei confronti di Mi.An. la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché quella patrimoniale della confisca di numerosi beni ritenuti nella disponibilità del proposto, compresi quelli oggetto delle pretese dell'odierno ricorrente. Il suddetto decreto di confisca viene appellato dal proposto, nonché da alcuni dei terzi interessati tra i quali figura l'odierno ricorrente. Nel corso del procedimento di secondo grado, la Corte distrettuale emette un decreto con cui dichiara inammissibili gli appelli presentati dal ricorrente; mentre il procedimento di prevenzione sta proseguendo dinanzi alla medesima Corte con espletamento di una perizia. Un ulteriore decreto di inammissibilità, oggetto della presente impugnazione, è pronunziato dalla Corte di appello in data 21 marzo 2025, in diversa composizione, relativamente all'appello avverso il provvedimento oggetto del presente ricorso e che in precedenza risultava essere stato riunito dalla Corte agli altri appelli anch'essi dichiarati inammissibili di cui in precedenza. 4. Il provvedimento impugnato deve essere annullato unitamente al provvedimento del giudice delegato del Tribunale per le ragioni che seguono. Ga.Da. partecipa nella veste di terzo interessato e, in tale qualità, ha proposto appello per contestare la confisca delle quote e del patrimonio aziendale del CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS. 4.1. La prima questione da affrontare è quella relativa alla posizione del terzo nel procedimento di prevenzione. Seguendo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite n. 30355, del 27/03/2025, Putignano, possono individuarsi i seguenti principi. (...)L'azione di prevenzione, che si esprime attraverso una proposta formulata ai sensi degli articolo 5 e 17 del D.Lgs. n. 159 del 2011 , mira all'applicazione di determinate misure nei confronti di soggetti che rispondano a requisiti di pericolosità o il cui patrimonio risulti in tutto o in parte frutto di non giustificato accumulo, derivante proprio da quelle condizioni soggettive, riconducibile a condotte illecite o legalmente presunte tali. La regiudicanda di prevenzione, dunque, è a soggetto e oggetto definiti. Da qui, dunque, già un primo e significativo corollario: il destinatario della misura di prevenzione è parte necessaria (e ineludibile) del procedimento di prevenzione, tanto se esso abbia ad oggetto l'applicazione di una misura di prevenzione personale, quanto se esso concerna l'applicazione di una misura di carattere patrimoniale(...) . L' articolo 23, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 enuclea la posizione dei terzi, tra i quali (per quanto qui interessa) sono compresi coloro che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati (per un'analisi compiuta si rimanda a Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Casamonica), e ne stabilisce la chiamata a intervenire all'udienza in camera di consiglio. Le Sezioni Unite Putignano hanno osservato che (...)tale locuzione è espressiva, sul piano processuale, di uno ius ad loquendum diverso da quello che caratterizza il diritto di partecipare come parte. Dunque, i terzi restano tali anche sul piano del rito, giacché la loro legittimazione (ancor prima di qualsiasi richiamo alla categoria dell'interesse) è circoscritta alla posizione di diritto sostanziale che essi vantano sui beni oggetto del sequestro e del futuro provvedimento ablatorio di confisca(...) . (...)Si è, infatti, sottolineato che nel procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure reali, l'omessa citazione del terzo, a differenza della vocatio del proposto, non determina la nullità del procedimento, ma una semplice irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura, ferma restando la facoltà dell'extraneus di esplicare - successivamente e in modo compiuto - le sue difese provocando un incidente di esecuzione(...) (Sezioni Unite Putignano, cit.). Le modalità di partecipazione del terzo sono disciplinate dall' articolo 23 D.Lgs. n. 159 del 2011 che dà vita a un modello di tutela anticipata, rispetto allo schema del mero incidente di esecuzione, delle ragioni del terzo, cui la confisca risulterà all'esito, se per lui insoddisfacente, pienamente opponibile (cfr. Sez. 1, n. 5050 del 10/12/2019, dep.2020, Lafleur, Rv. 278469). (...)La tutela anticipata, prevista dalle nuove disposizioni a regime, non realizza soltanto esigenze di economia e celerità dei giudizi, ma è indirizzata alla massima espansione delle garanzie del terzo, al quale in tal modo: - è riconosciuta la possibilità di interloquire sulla confisca minacciata nei suoi confronti in un contesto unitario, in cui i presupposti generali di applicabilità della misura sono oggetto di pregiudiziale rilievo e trattazione, nonché la possibilità di valersi e giovarsi altresì delle eventuali difese, di tipo argomentativo ed istruttorio, prospettate dall'imputato; - è riconosciuto, anche a prescindere dalle iniziative dell'imputato, sia pure entro i confini in cui le difese e le contestazioni del terzo debbano ritenersi ammesse, il pieno diritto al contraddittorio e alla prova, secondo le modalità procedimentali del giudizio al quale il terzo si trova a partecipare(...) (così Sez. 1, n. 1908 del 26/11/2024, dep.2025, Calò, in tema di confisca ex articolo 240 bis cod. pen. , a proposito della citazione del terzo ai sensi dell'articolo 104-bis, comma 1 quinquies, disp. att. cod. proc. pen). Sul tema del diritto alla prova, è utile richiamare gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità, che riconoscono al terzo interessato il diritto di difendersi provando . Invero, nonostante il procedimento di prevenzione presenti diversità di struttura e di finalità rispetto al processo penale, non è discutibile che si tratti di procedimento giurisdizionale, sottoposto al rispetto di principi fondamentali del processo penale e qualificato come tale , ivi compreso il contraddittorio e l'inviolabilità del diritto di difesa (Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016, Barberio, Rv. 268652 - 01, che ha condivisibilmente richiamato Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep.2015, Spinelli, Rv. 262606; cfr. da ultimo, con ampiezza di argomenti, Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek). 4.2. Orbene, nel calare questi principi sulla fattispecie in rassegna, va osservato che, con il provvedimento impugnato, il giudice di secondo grado ha escluso in capo a Ga.Da. una legittimazione ad impugnare quale terzo interessato, estromettendolo dal giudizio di appello. Una siffatta pronuncia non è prevista dall'ordinamento, né, del resto, è possibile ipotizzare che la Corte di appello abbia inteso effettuare (implicitamente) uno stralcio della posizione di Ga.Da., per poi decidere in via separata il procedimento che lo riguarda, dato che, in forza dei principi generale sopra tracciati, non è consentito separare la posizione processuale del terzo da quella del proposto nell'ambito di un procedimento che è stato e deve rimanere unitario. Al riguardo convince l'acuta analisi compiuta nella citata sentenza Sez. 1, n. 1908 del 26/11/2024, dep.2025, Calò, che, pur riguardando la confisca ex articolo 240 bis cod. pen. , è agevolmente esportabile, per l'evidente analogia degli istituti, anche al caso in rassegna. Nel sistema processuale attuale non è ipotizzabile, per difetto di qualsiasi referente normativo invocabile, un procedimento di prevenzione patrimoniale riguardante soltanto il terzo, svincolato dalla posizione e dalla partecipazione del proposto, da svolgersi nelle ordinarie forme di cui agli articolo 16 e ss. D.Lgs. n. 159 del 2011 . L'estromissione del terzo neppure sarebbe coerente con la filosofia che ha concorso a ispirare la previsione dell' articolo 23 D.Lgs. n. 159 del 2011 , che è quella dell'accertamento unitario - rispetto al proposto e al terzo - dei presupposti di confiscabilità del bene. In sostanza il terzo può anche non partecipare al procedimento di prevenzione nei confronti del proposto (e una sua eventuale pretermissione non è causa di nullità), ma una volta che viene chiamato a parteciparvi non può esserne escluso, dato che, secondo il paradigma disegnato dal legislatore, l'accertamento unitario è quello fisiologico e va preferito in quanto garantisce, con pienezza, il diritto di tutte le parti al contraddittorio. 5. Una volta chiarita la legittimazione processuale del terzo ad intervenire, va esaminata la ulteriore specifica questione che si pone in relazione al provvedimento in esame: - se il provvedimento del giudice delegato era appellabile; - se il provvedimento, per il suo specifico contenuto, apparteneva alla competenza del giudice delegato o del Tribunale. 6. La questione richiede di ricostruire preliminarmente il percorso della giurisprudenza di legittimità quanto alla individuazione dei rimedi impugnatori nell'ambito del procedimento di prevenzione, con riguardo alle misure patrimoniali. 6.1. Le Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 hanno affermato il principio del doppio grado di impugnazione, avuto riguardo alla impugnabilità del provvedimento del Tribunale che abbia rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario sollecitato ai sensi dell' articolo 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159 del 2011 . La Corte ha disatteso, in primo luogo, la tesi della ricorribilità per cassazione del richiamato provvedimento ai sensi dell' articolo 127, comma 7, cod. proc. pen. ritenendo neutro il richiamo, operato dall' articolo 34-bis D.Lgs. n. 159 del 2011 alle forme previste dalla disposizione generale in materia di procedimenti camerali essenzialmente in ragione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, con particolare riguardo al ricorso per cassazione. Quanto all'appello, invece, le Sezioni Unite hanno indicato una serie di casi in cui, attraverso l'interpretazione analogica, la giurisprudenza di legittimità è giunta alla individuazione dell'appello quale mezzo di impugnazione attraverso il combinato disposto degli articolo 27 e 10 D.Lgs. n. 159 del 2011 . Proprio tale seconda disposizione è stata individuata quale norma generale di impugnazione per il merito delle misure di prevenzione personali suscettibile di estensione (...) anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione(...). Il richiamo all' articolo 111, comma 7, Cost. è stato escluso non vertendosi in tema di provvedimenti definitivi in materia di libertà personale. È stato individuato nell'elencazione dell' articolo 27 D.Lgs. n. 159 del 2011 un catalogo aperto di provvedimenti avverso i quali è ammissibile la proposizione dell'impugnazione di merito con il mezzo dell'appello. Si tratta di una disposizione che ha lo scopo di (...)perseguire un tendenziale completamento del catalogo dei provvedimenti impugnabili in base al criterio del caso analogo. Si è, cioè, ampliato e integrato il novero dei provvedimenti in tema di sequestro, confisca e cauzione impugnabili in maniera omogenea, trattandosi di provvedimenti volti a realizzare situazioni ablative assimilabili e dunque da presidiare con identico mezzo di impugnazione(...) . Può alla luce delle indicazioni fornite dalla Sez. un. Ricchiuto ricavarsi il principio secondo cui l'appello di cui all' articolo 10 D.Lgs. n. 159 del 2011 è un mezzo di impugnazione generale in funzione della individuazione di uno strumento che possa offrire una idonea tutela giurisdizionale attraverso il doppio grado di merito per situazioni ugualmente incidenti su diritti patrimoniali. 6.2. In conformità ai principi affermati dalle Sezioni unite richiamate, questa Corte ha successivamente affermato che il provvedimento con cui il Tribunale competente per le misure di prevenzione approvi il programma di gestione dell'azienda sequestrata, ex articolo 41 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod., disponendo la cessazione dell'attività e la vendita dei beni strumentali, è impugnabile dinanzi alla Corte di appello (Sez. 2, n. 28922 del 09/07/2020, Spada, Rv. 279702). 6.3. Così come questa Corte ha ritenuto che il provvedimento con il quale il Tribunale per le misure di prevenzione abbia disposto la messa in liquidazione di società oggetto di confisca, già ammessa al programma di prosecuzione aziendale ai sensi dell' articolo 41 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , è impugnabile davanti alla Corte di appello (Sez. 1, n. 20161 del 28/02/2022, Piccirillo, Rv. 283090). In motivazione la Corte ha specificato che l'appellabilità del provvedimento trova il suo fondamento nella circostanza che incide sui diritti patrimoniali del proposto - la messa in liquidazione della società - e come tale deve essere garantito il doppio giudizio di merito che, pur non essendo previsto specificamente dall'ad. 41 D.Lgs. n. 159 del 2011, (...)deve ritenersi immanente nel sistema per effetto di una interpretazione estensiva dell' articolo 27 D.Lgs. n. 159 del 2011 per come suggerita dalla citata sentenza delle Sezioni Unite(...) . 7. Alla luce di queste indicazioni occorre in primo luogo verificare se il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di appello poteva essere emesso dal giudice delegato o era di competenza del Tribunale. L'oggetto dell'autorizzazione rilasciata dal giudice delegato all'amministratore giudiziario è peculiare: Si tratta di un'autorizzazione alla revoca della delibera notarile del 3 novembre 2017 dell'amministratore unico Ga.Da. per l'ammissione al concordato preventivo e all'autorizzazione alla nomina di un legale per la riassunzione della causa per messa in liquidazione della società CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS. Le duplici autorizzazioni dunque contenute nel provvedimento sono finalizzate alla messa in liquidazione della società, in precedenza ammessa con decreto del Tribunale alla continuità aziendale a seguito di istruttoria ex art.41 D.Lgs. 159/11 . L'articolo 41 comma 1-sexies del D.Lgs. citato prevede quanto segue: Il Tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell' articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il Tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa . Pertanto, se la decisione sulla prosecuzione dell'attività d'impresa è dalla legge riservata all'organo giudiziario collegiale, previa instaurazione del contraddittorio, deve dedursi che anche per la cessazione dell'attività aziendale vada applicata la stessa regola processuale, per cui la decisione sulla non prosecuzione dell'attività aziendale, assunta dal solo giudice delegato, in assenza di contraddittorio, va configurato come espressione di un potere non consentito. Siffatta conclusione trova conforto in ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 41 D.Lgs. citato. In primo luogo, l'art.41 comma 1 quinquies laddove riconosce la competenza del giudice delegato - entro trenta giorni dalla immissione in possessoad autorizzare la prosecuzione o la sospensione dell'attività di impresa, ma con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale, allorquando cioè sarà il Tribunale ai sensi del comma successivo a decidere sulla prosecuzione dell'attività di impresa. Si tratta dunque, di un potere in capo al giudice delegato, di natura interinale, strettamente legato alla fase iniziale della procedura. La seconda disposizione che conforta, a parere del collegio, la soluzione adottata è contenuta nell'articolo 41 comma 5 laddove stabilisce che nell'ipotesi in cui manchino concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività è comunque il Tribunale a disporre la messa in liquidazione. 8. Può dunque ritenersi che il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di appello doveva essere emesso dal Tribunale, in ragione del suo contenuto e, sempre in ragione del suo contenuto, poteva essere impugnato dinanzi alla Corte di appello. 9. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, nonché il provvedimento emesso dal giudice delegato in data 21/01/2025 con la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma misure di prevenzione per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, nonché il provvedimento emesso dal G.D. in data 21/01/2025 nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 162/2021, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma sezione misure di prevenzione per quanto di competenza. Così deciso in Roma il 14 ottobre 2025. Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 2026.