Con le sentenze in commento, la Corte di Cassazione ricostruisce in modo organico la disciplina dell’indennità di anzianità dei dipendenti del parastato, soffermandosi sia sui criteri di calcolo del trattamento di fine servizio, sia sulla legittimità della ripetizione dell’indebito da parte dell’amministrazione.
Inquadramento normativo della vicenda I fatti di causa ( Cass., sez. lav., sent. 12 febbraio 2026, nn. 3102 e 3105 ) ruotano intorno alla formulazione dell' articolo 13 della legge n. 70/1975 , legge sul parastato, laddove si stabilisce che il trattamento di fine servizio (TFS) si calcola sulla base dello “stipendio annuo complessivo” . Quest'ultimo, secondo l'interpretazione consolidata, comprende solo: stipendio tabellare; scatti di anzianità. Non comprende compensi variabili o accessori. Nelle fattispecie in esame in sede di corresponsione del TFS ai ricorrenti veniva incluso nel calcolo anche la quota relativa agli onorari e ai compensi professionali. Tuttavia, tale pagamento veniva effettuato con espressa riserva di ripetizione , ossia con la possibilità da parte dell'ente parastatale – l'INAIL – di richiedere la restituzione di quella parte qualora fosse risultata non dovuta. Successivamente, l'Istituto ha sostenuto che l'inclusione degli onorari fosse illegittima, in quanto l' articolo 13 della citata legge sul parastato– ritenuto norma inderogabile – non consente di computare tali voci nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. Di conseguenza, veniva qualificata come indebita la quota corrispondente richiedendone la restituzione. Le argometazioni della Corte Richiamando l'arresto delle Sezioni Unite n. 7154/2010 (e la successiva giurisprudenza conforme), i Giudici della Suprema Corte innanzitutto ribadiscono i seguenti punti: la nozione di “stipendio annuo complessivo” ha valenza tecnico-giuridica ; essa comprende esclusivamente lo stipendio tabellare e gli scatti di anzianità (o voci ad essi strettamente assimilabili); restano escluse tutte le altre componenti retributive, anche se fisse e continuative. Ne consegue che regolamenti interni o fonti negoziali che abbiano previsto l'inclusione di ulteriori voci (come gli onorari professionali) sono da ritenersi inapplicabili. Quanto alle ragioni addotte dai ricorrenti secondo cui, dopo la privatizzazione del pubblico impiego, la contrattazione collettiva potesse derogare all' articolo 13 , in virtù degli articolo 2 e 45 del d. lgs. n. 165/2001 e dell' articolo 2, comma 7, legge n. 335/1995 , tale impostazione viene respinta dalla Cassazione per le seguenti ragioni: l' articolo 69, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che, in attesa di una nuova disciplina contrattuale organica, resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto ; la delega alla contrattazione collettiva riguardava il passaggio al TFR ex articolo 2120 c.c. , non la modifica del regime legale del TFS per chi vi restava assoggettato; non è ammesso un intervento settoriale o parziale su singole voci della base di calcolo. Pertanto, la contrattazione collettiva non è abilitata a incidere sulla disciplina legale dell'indennità di anzianità per i dipendenti rimasti nel regime del TFS . Quanto alla struttura del trattamento, esso si distingue sia dalla buonuscita dei dipendenti statali sia dal trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. , poiché non si fonda su un sistema contributivo o su accantonamenti annuali, ma su un criterio di calcolo ancorato allo stipendio complessivo percepito al momento della cessazione dal servizio , moltiplicato per gli anni di servizio. Proprio tale ancoraggio all'ultimo stipendio rende incompatibile l'inclusione di voci retributive variabili, che potrebbero non essere state percepite nell'anno assunto a parametro. In questa prospettiva, viene puntualmente richiamata la sentenza n. 73/2024 con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevole l'interpretazione secondo cui la base di calcolo comprende esclusivamente lo stipendio tabellare e gli scatti di anzianità, con esclusione di compensi ulteriori, come gli onorari professionali . Tale scelta risponde a esigenze di uniformità del regime giuridico ed economico del personale del parastato e di controllo e prevedibilità della spesa pubblica. Gli onorari professionali, in particolare, sono qualificati come “ competenze eventuali ”, legate all'esito favorevole delle liti, e dunque come emolumenti accessori e variabili, estranei al trattamento economico fondamentale. Essi non rappresentano la normale retribuzione del patrocinio svolto, poiché la difesa in giudizio rientra nei doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici. Neppure la loro eventuale rilevanza quantitativa può mutarne la natura, pena la violazione del principio di tassatività delle voci computabili ai fini del trattamento di fine servizio nel regime anteriore alla privatizzazione. Il tema della ripetizione dell'indebito La pretesa restitutoria dell'INAIL veniva contestata dalla controparte sostenendosi che i compensi professionali non sarebbero stati ripetibili in ragione del legittimo affidamento maturato. Sul punto la Cassazione affronta il tema della ripetizione dell'indebito ex articolo 2033 c.c. in relazione a somme corrisposte sine titulo , affermandosi che la buona fede del percettore non esclude in sé la ripetibilità delle somme , incidendo solo sulla restituzione di frutti e interessi. Anche alla luce della giurisprudenza CEDU e della sentenza n. 8 del 2023 della Corte Costituzionale , viene escluso che esista un principio generale di irripetibilità delle prestazioni indebite percepite in buona fede . L'ordinamento tutela l'affidamento del debitore attraverso la clausola di buona fede ( articolo 1175 c.c. ), che può giustificare modalità di restituzione rateizzate o temporanee limitazioni dell'esigibilità, ma non elimina il diritto alla ripetizione. Nel caso concreto, la restituzione era stata modulata nel rispetto dei limiti di legge (trattenute entro il quinto), e il ricorrente non ha allegato specifiche circostanze idonee a dimostrare un pregiudizio economico sproporzionato.