Con due sentenze depositate l’11 febbraio 2026, la Suprema Corte esplicita la portata del dovere di accertamento richiesto al giudice in merito a due casi di richiesta di protezione internazionale, afferenti, da un lato, ad una donna vittima della pratica delle mutilazioni genitali femminili e, dall’altro, ad un uomo affetto da patologia psichiatrica documentata.
Richiedente vittima di mutilazioni genitali femminili Con ordinanza n. 3035/2026 , la Cassazione è intervenuta sul caso relativo ad una cittadina nigeriana, vittima accertata di mutilazioni genitali femminili (MGF) , cui il Tribunale di Roma aveva negato lo status di rifugiata e la protezione sussidiaria, pur riconoscendole in passato la sola protezione speciale. La Cassazione censura il Tribunale per aver ridotto le conseguenze delle MGF a un mero “stigma sociale afflittivo ma non discriminatorio”, fondandosi su COI datate e senza considerare adeguatamente la condizione delle donne sole e non sposate in Nigeria né la storia personale della ricorrente. Viene richiamato l'orientamento, interno e internazionale, che qualifica le MGF come atti di persecuzione e trattamenti inumani e degradanti , idonei a fondare sia lo status di rifugiata sia la protezione sussidiaria, e come possibili presupposti anche di protezioni complementari. Vengono dunque affermati i seguenti principi di diritto: «In tema di protezione internazionale, a fronte della allegazione, supportata dalla documentazione sanitaria prodotta, della richiedente di essere stata già sottoposta, nel Paese d'origine, a pratiche di mutilazione genitale femminile, che rappresentano oggettivamente violazioni dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che psicologica, alla salute e alla vita, il giudice, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine di accertare, nell'ambito della valutazione dei rischi che la donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d'origine, se le donne, già vittime di tali pratiche, siano, in detto Paese, di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali». «In tema di diritto d'asilo, integra una motivazione apparente, oltre che erronea, l'affermazione che le donne che hanno subito mutilazioni genitali patiscono nel Paese d'origine uno “stigma sociale”, conseguenza “afflittiva” ma non integrante “persecuzione o discriminazione”». Richiedente affetto da patologia psichiatrica La Corte di Cassazione ( sez. I, ord., 11 febbraio 2026, n. 303 6 ) ha esaminato il ricorso di un cittadino nigeriano, affetto da patologia psichiatrica documentata , cui il Tribunale di Roma aveva negato lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, riconoscendogli solo la protezione speciale per la grave vulnerabilità e il percorso di integrazione intrapreso in Italia. Secondo la S.C. il Tribunale aveva erroneamente considerato la rilevanza della patologia psichiatrica ai fini della protezione speciale, e non in virtù della protezione sussidiaria. Posta tale premessa, la Corte afferma il principio di diritto secondo cui «In materia di protezione internazionale , in presenza di allegazione di una patologia psichiatrica (nella specie documentata) e del rischio, in caso di rimpatrio, ai fini della protezione internazionale, in particolare sussidiaria, di danno grave consistente in trattamenti inumani e degradanti in ragione dell'assenza di cure mediche psichiatriche nel Paese d'origine o a causa di eventuali norme discriminatorie in vigore nei confronti dei malati mentali o di gravi violazioni dei diritti umani, comunque attuate nei confronti dei suddetti soggetti senza adeguata protezione dello Stato, il giudice deve compiere un approfondimento istruttorio ufficioso circa la condizione nel Paese d'origine dei malati mentali, affetti da patologie identiche o analoghe a quelle diagnosticate all'odierno ricorrente».