L’Ispettorato del Lavoro può imporre il CCNL costituzionalmente adeguato con disposizione

Il potere di disposizione, di cui all’articolo 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004, può riguardare anche la verifica dell'adeguatezza sostanziale della retribuzione prevista dal CCNL rispetto ai parametri costituzionali di proporzionalità e sufficienza ex articolo 36 Cost., con conseguente imposizione di un contratto collettivo più garantista.

Così ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza n. 9805/2025 nel caso Sicuritalia. Il potere di disposizione può sindacare l'adeguatezza retributiva Il potere di disposizione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ex articolo 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 , può estendersi alla verifica dell' adeguatezza sostanziale della retribuzione. Il parametro di riferimento è l' articolo 36 Cost. , che garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa. Non è pertanto censurabile l'operato dell'organo di vigilanza che, anziché limitarsi ad una verifica meramente formale del CCNL applicato, ne valuti la conformità sostanziale al dettato costituzionale. L' INL può altresì imporre l'applicazione di un contratto collettivo diverso qualora quello adottato non garantisca una retribuzione adeguata ai parametri di proporzionalità e sufficienza. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 9805/2025 , riformando la precedente decisione del TAR Lombardia n. 2046/2023 . Il Collegio ha chiarito che il potere di disposizione ex articolo 14 non si limita a una verifica formale della coerenza settoriale del CCNL, ma persegue una finalità di adeguamento sostanziale della retribuzione al parametro costituzionale . La pronuncia del Consiglio di Stato La vicenda trae origine dall'attività ispettiva nei confronti di Sicuritalia , cooperativa operante nei c.d. servizi fiduciari (vigilanza non armata), che applicava il CCNL Vigilanza Privata. L'ITL di Como-Lecco, con verbale del 21 dicembre 2022, aveva disposto la corresponsione delle differenze retributive secondo il CCNL Multiservizi, ritenendo quello applicato inidoneo a garantire livelli retributivi conformi all' articolo 36 Cost. A seguito del ricorso proposto dalla cooperativa, il TAR Lombardia (sent. n. 2046/2023 ) annullava la disposizione, censurando l'uso dell' articolo 14 d.lgs. n. 124/2004 per imporre il CCNL Multiservizi e le correlate differenze retributive; così si riteneva pertinente il CCNL Vigilanza privata/servizi fiduciari, stipulato da OO.SS. comparativamente più rappresentative. Il Consiglio di Stato, adito in via principale dall'INPS ed in via incidentale dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con decisione del 20 novembre 2025 ha accolto il gravame. I Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato cche il CCNL applicato, Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, prevedendo una retribuzione mensile lorda di € 930,00 per 173 ore lavorative, determinasse il ricorso massiccio allo straordinario da parte dei lavoratori per conseguire un salario rispettoso del dettato dell' articolo 36 Cost. Il provvedimento dell'ITL Como-Lecco era stato adottato in conformità a pronunce della giurisprudenza di merito. Tali decisioni avevano evidenziato l' inadeguatezza retributiva del CCNL di cui è detto rispetto ad altri contratti collettivi di riferimento. In particolare, era emerso come la disciplina contrattuale in questione comportasse l'erogazione di salari inferiori alla soglia di povertà ISTAT. La natura e la finalità del potere di disposizione Nella sentenza Sicuritalia, il Consiglio di Stato ha chiarito che l'individuazione del CCNL appropriato costituisce uno dei presupposti per l'esercizio del potere di disposizione . I giudici di Palazzo Spada hanno superato l'approccio del TAR, che aveva ritenuto sufficiente una verifica formale della corrispondenza del contratto collettivo al settore di attività. Il potere ispettivo deve invece operare anche una valutazione sostanziale dell'adeguatezza retributiva del CCNL applicato rispetto ai parametri costituzionali di proporzionalità e sufficienza ex articolo 36 Cost. L'istituto ha natura pubblicistica ed è espressione di un generale interesse al rispetto delle norme giuslavoristiche e dei contratti collettivi. Inoltre, secondo i giudici di Palazzo Spada, l'articolo 14 svolge un'importante funzione preventiva e deflattiva del contenzioso dinanzi al giudice del lavoro, sollecitando l'attività collaborativa da parte del datore di lavoro. La disciplina normativa: l'articolo 14 d.lgs. n. 124/2004 Il potere di disposizione è disciplinato dall' articolo 14 d.lgs. n. 124/2004 , sostituito dall'articolo 12- bis d.l. n. 76/2020 (conv. l. n. 120/2020 ). La nuova formulazione ha ampliato l'ambito applicativo, prevedendo che l'INL possa adottare disposizione immediatamente esecutiva per irregolarità non soggette a sanzioni penali o amministrative. Le circolari INL n. 5/2020 e nota n. 4539/2020 chiariscono che la disposizione riguarda la mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali, riferiti alla parte normativa ed economica del CCNL. L'inosservanza comporta sanzione da € 500 a € 3.000. È ammesso ricorso amministrativo entro quindici giorni. I precedenti giurisprudenziali Con la sentenza n. 2778/2024, il Consiglio di Stato aveva già affermato la finalità pubblicistica del potere, chiarendo che può essere esercitato anche per inadempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal CCNL, evidenziando la funzione preventiva e deflattiva del contenzioso. La sentenza n. 2901/2023 aveva confermato la natura amministrativa , non sanzionatoria, del potere, consistente nell'ordine di adempiere. La sentenza n. 7853/2025 (caso Ali Agenzia per il Lavoro) a sua volta aveva ribadito che l'Ispettorato può contestare, nell'esercizio del potere di disposizione, anche violazioni di disposizioni cogenti poste dalla contrattazione collettiva in relazione al trattamento dei lavoratori; inoltre, aveva precisato che tale previsione è espressione di un generale interesse di rilevanza pubblicistica al rispetto delle norme giuslavoristiche. Con la sentenza Sicuritalia, il Consiglio di Stato completa il quadro appena riassunto, precisando che il potere può estendersi alla verifica dell'adeguatezza sostanziale della retribuzione, imponendo l'applicazione di un CCNL maggiormente adeguato ai parametri di retribuzione previsti dall' articolo 36 Cost.   Il presente elaborato rappresenta esclusivamente il pensiero dell’autore non impegnando l’amministrazione di appartenenza