Conferimenti incarichi da GPS: il docente riservista escluso dall'algoritmo

La precedenza accordata dall’articolo 21 legge 104/1992 determina necessariamente per chi ne ha diritto una priorità nella scelta della sede che prescinde dalla collocazione in graduatoria. Il soggetto portatore di disabilità riservista è un vincitore di concorso a pieno titolo e, proprio in ragione della riserva, fa parte del contingente da assumere, all’interno del quale opera il diritto di precedenza […].

[…] Ne consegue che il docente riservista portatore di disabilità ai sensi dell' articolo 21 l. 104/1992 ha diritto di scegliere in via preferenziale la sede di lavoro, sopravanzando gli aspiranti docenti meglio collocati nella graduatoria di merito (fattispecie nella quale il Tribunale ha ritento illegittima l'esclusione dalla nomina di docente a tempo determinato da GPS). In applicazione di tale principio, il Tribunale di Locri Civile - Sezione Lavoro, con la sentenza n. 70 depositata il 16 gennaio 2025, ha accolto un ricorso presentato dal ricorrente con condanna dell'Amministrazione scolastica. I fatti traggono origine da un reclamo avverso la mancata nomina per conferimento incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2025-2026 dalle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) personale docente aa. ss. 2024 - 2026. In particolare, l'Amministrazione scolastica escludeva la nomina del docente pur essendo in possesso dei titoli di riserva e di preferenza, e di avere quindi diritto di ottenere uno dei 6 posti destinati ai riservisti disabili nella classe di concorso interessata, essendo collocato in posizione 4. Avverso il provvedimento di esclusione aveva quindi proposto ricorso avanti il Tribunale Civile Sezione Lavoro il ricorrente, deducendo con piu motivi l'illegittimità della condotta tenuta dalla stessa Amministrazione, in violazione della legge. n. 68/1999, 104/1992 e del d.lgs. 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di ogni ordine e grado). L'Amministrazione scolastica, lamentava il ricorrente, non aveva tenuto conto che nelle sedi disponibili vicine alla residenza dello stesso erano stati conferiti incarichi di supplenza a tempo determinato , per la stessa classe di concorso, a docenti non aventi diritto alla riserva né diritto di precedenza nella scelta. La questione così complessa è stata sottoposta al vaglio del Tribunale. La sentenza del Tribunale di Locri è di particolare interesse perché muove un passo in avanti sul tema sempre più delicato del conferimento incarichi di docenza a tempo determinato da GPS . Ciò che coglie l'attenzione dell'interprete nell'esaminare la pronuncia, è difatti, la lucida e fedele applicazione che offre il Tribunale di Locri, della specifica normativa dettata a tutela dei soggetti fragili ai sensi dell'articolo 3 legge. n. 68/1999 e più in particolare dell'unica interpretazione costituzionalmente orientata dell' articolo 21 legge n. 104/1992 consentita, al fine di garantire l'effettiva operatività della ratio di tutela sottesa alla suddetta normativa. Il tema che tiene pure conto della disciplina del settore scolastico ( d.lgs. 297/1994 T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di ogni ordine e grado) si è arricchito d'interpretazioni giurisprudenziali e coglie così per questa via “quella attenzione” in quanto nel merito, le questioni poste al vaglio del Tribunale, sono risultate fondate; tanto pure in considerazione del preminente diritto di precedenza previsto dall' articolo 21 legge 104/1992 . Il Tribunale di Locri condivide le ragioni lamentati dal ricorrente . E nell'occasione il Tribunale ha subito, evidenziato la sostanziale diversità di trattamento garantita a coloro che hanno diritto alla riserva rispetto agli altri aspiranti all'assunzione, giustificata dalla ratio di quella normativa, che pone come unica condizione all'assunzione di una persona disabile l'idoneità all'insegnamento, indipendentemente dall'epoca in cui l'abilitazione sia stata conseguita ed indipendentemente dalla collocazione in fascia con altri insegnanti. Sotto tale profilo il Tribunale ha così ritenuto che, qualora a livello provinciale le quote di aliquote di riserva non siano sature, a coloro che beneficiano di tale riserva spetta l' assunzione, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria.   La disposizione di cui all'articolo 21 - ha chiarito -, è una norma di protezione a carattere imperativo che sancisce un diritto di precedenza del lavoratore portatore di disabilità, condizionato esclusivamente dall'effettiva disponibilità del posto di lavoro. Tale norma, nel prevedere che la persona portatrice di disabilità abbia la precedenza in questione, non sancisce un diritto assoluto di preferenza che prevale sulle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma è altrettanto chiaro che riconosce una priorità operante nei confronti di altri soggetti interessati all'assegnazione delle medesime sedi. Ne consegue che a fronte della disponibilità di posti di lavoro nella sede indicata, la norma attribuisce al disabile un diritto di precedenza assoluta, qualificando la relativa posizione soggettiva come un diritto soggettivo perfetto, con la conseguenza che l'Amministrazione ha l'obbligo di accordare tale precedenza, senza alcun margine di discrezionalità. Per questa via, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi di legittimità della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 , ratificata con legge n. 18/2009 dall'Italia e dall'Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE, sostenuti pure dal ricorrente in sede di ricorso. Il Tribunale di Locri nell'occasione, valorizzando quei principi, ha ribadito la necessità di interpretare la normativa dettata in tema di disabilità in modo compatibile con le esigenze di tutela , aventi anche rilievo costituzionale, connesse alla condizione di persona con handicap e per questa via ha stabilito che deve ritenersi illegittimo l'operato dell'Amministrazione laddove preveda che la tutela per i disabili nell'assegnazione della sede sia recessiva rispetto al posizionamento in graduatoria . Secondo, infatti, il Tribunale ove l'operatività del diritto di precedenza venisse limitata alle sole sedi residuate a seguito dello scorrimento della graduatoria verrebbero totalmente frustrati i diritti riconosciuti a tutela della persona disabile . Le uniche condizioni - evidenzia il Tribunaleimposte alla discrezionalità dell 'Amministrazione sono soddisfatte quando – come nel caso di specie – il docente faccia parte del contingente assunzionale e sul territorio indicato in via prioritaria, dall'aspirante vi siano sedi vacanti, (circostanza pacifica). Nella specie, il ricorrente aveva rappresentato con la propria domanda, e la circostanza è risultata incontestata tra le parti del procedimento, di avere il diritto alla riserva di cui all' articolo 3 l 68/1999 e di essere stato inserito al quarto posto della graduatoria dei riservisti, per l'ambito della provincia di Reggio Calabria, nella classe di concorso A041. Inoltre, è risultato di essere titolare del diritto di precedenza previsto dall' articolo 21 della legge 104/1992 , avendo dunque diritto di prescelta della sede rispetto agli altri aspiranti collocati nella graduatoria di merito per la stessa classe di concorso anche se in posizione migliore. E tuttavia, per come emerso in giudizio, per soddisfare il contingente assunzionale della classe concorso , ai sensi della legge n. 68/1999 (nel caso di specie indicato in n. 6 posti), l'Amministrazione scolastica ha elaborato e assegnato le sedi secondo la posizione di merito dei candidati partecipanti e ha accantonato gli ultimi 6 posti interi -18 ore - residuati, per assegnarli al personale riservista. Tale modalità, ha, di fatto, secondo il Tribunale, totalmente precluso al ricorrente l'esercizio del diritto di prescelta delle sedi disponibil i. Invero, è, risultato che per la classe di concorso interessata il ricorrente aveva indicato specificatamente alcuni istituti come preferenza. Ma, è risultato che presso tali istituti, in quell' anno scolastico, sono stati assunti con contratto a tempo determinato alcuni docenti non in possesso di titoli preferenziali nella scelta delle sedi equiparabili a quelli del ricorrente . Sicché, evidenzia ancora il Tribunale di Locri, l'attribuzione ai docenti controinteressati degli incarichi in questione per l'a.s. 2024-2025 è stata effettuata dall' Amministrazione scolastica in violazione dei diritti del ricorrente secondo quanto disposto dagli articolo 21 l. 104/1992 e 3 l. 68/1999 . È dunque evidente, l'illegittimità della condotta tenuta dal Ministero che avrebbe dovuto predisporre un sistema informatizzato di formazione delle graduatorie e assegnazione delle supplenze che garantisse il pieno rispetto dei diritti di cui gli aspiranti sono titolari, tra cui preminentemente il diritto di precedenza previsto dall' articolo 21, legge 104/1992 . Appurata, dunque, l'illegittimità della condotta del Ministero, il Tribunale si è soffermato sulle domande avanzate dal ricorrente. Invero, nel giudizio ordinario talaltro è stato richiesto di condannare la parte resistente non solo al riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare nell'a.s. 2024-2025 ma di condannare la parte resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza annuale. Nel caso di specie , sostiene il Tribunale, non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato dal ricorrente, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, il ricorrente avrebbe conseguito un incarico di supplenza sino al 31 agosto 2025 e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale il medesimo aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità. Per questa via, il Tribunale ha affermato, che ove il Ministero avesse correttamente riconosciuto i diritti di riserva e preferenza del ricorrente , lo stesso avrebbe ottenuto l'incarico di docenza a tempo determinato su posto intero dalla data del primo turno di nomina, ossia dal 7.9.2024, sino al 31.8.2025. Altrettanto fondata è risultata la domanda avanzata dal ricorrente in merito all 'attribuzione di 12 punti , ossia del punteggio che avrebbe conseguito ove non fosse stato illegittimamente pretermesso dall'incarico di supplenza. Ed anche sotto tale aspetto, il Tribunale di Locri attenendosi ai principi pacifici di legittimità, ha qualificato la richiesta quale domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del Ministero agli obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza. E poiché nel caso di specie l'Amministrazione era tenuta ad applicare, in ossequio alla normativa di settore, criteri fissi e predeterminati , che non lasciavano alcun margine per valutazioni discrezionali, una volta acclarato che il ricorrente ha un diritto di preferenza rispetto ai candidati nominati per posti dal medesimo richiesti, il Tribunale ha considerato provato, con il necessario grado di certezza proprio della ricostruzione ipotetica di un evento mancato e sulla base di criteri giuridico-convenzionali attinenti al riparto degli oneri probatori, che, ove l'amministrazione avesse correttamente operato, osservando i comportamenti dovuti , il ricorrente avrebbe conseguito l'incarico richiesto, non risultando, d'altro canto, provati fatti idonei ad impedire l'effetto perseguito, tra i quali, ad es., la presenza di ulteriori e diversi candidati aventi diritto di precedenza sulle sedi indicate dal ricorrente medesimo. La strada è ormai tracciata e non resta che attendere il Legislatore per capire con chiarezza se possono registrarsi resistenze o arretramenti in ossequio ad un malinteso “abuso” dei conferimenti di incarichi di docenza da GPS.

Giudice Scarpo Svolgimento del giudizio  Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Reggio Calabria, premettendo: di aver conseguito, in data 20.12.2010, la laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale (34/S -, Classe delle Lauree Specialistiche in Ingegneria Gestionale di cui al D.M. 28/11/2000) indirizzo Organizzazione Aziendale e dei Servizi; di essere dal 18.01.2012 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria; di aver presentato, in data 28.05.2024, domanda per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto del personale docente; di avere in seguito inoltrato, il 02.08.2024, istanza di partecipazione alle procedure per il conferimento di incarico di docente a tempo determinato per lo svolgimento di supplenza annuale nell'a.s. 2024/25 o comunque fino al termine dell'anno scolastico nelle classi di concorso A026 - MATEMATICA, A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE, A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE; A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO; di avere inoltrato la suddetta domanda, relativamente alla classe di concorso A041 (SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE), per le seguenti sedi vicine a Siderno, luogo di residenza, site nella Provincia di Reggio Calabria: Scuola (Omissis) - G. MARCONI Siderno Corso Serale, Scuola (Omissis) - Serale L. ART. OLIVETI PANETTA, Scuola (Omissis) - IPSIA Siderno - Corso Serale, Scuola (Omissis) - CORSO SERALE I.P.S.S.A.R. DEA PERSEFONE, Scuola (Omissis) - IPSAR DEA PERSEFONE Casa Circondariale, Scuola (Omissis) - Liceo Scienze Umane G. MAZZINI Locri, Scuola (Omissis) - POLO LIC. ZALEUCO-OLIVETI/PANETTA-ZANOTTI, Scuola (Omissis) - ITA Caulonia Corso Serale, Scuola (Omissis) - POLO TEC-PROF. DEA PERSEFONE-ZANOTTI BI, Scuola (Omissis) - POLO TEC. PROF. MARCONI - IPSIA ART-ZANOTTI, come peraltro specificatamente dettagliato nell'istanza informatizzazione nomine supplenze inoltrata a sistema in data 02.08.2024; di avere, per la classe di concorso A041, punteggio 44,50 e posizione 153 della graduatoria provinciale, di avere diritto alla riserva ex legge 68/99 per essere invalido al 77% e di ricoprire la posizione n. 4 della graduatoria riservisti con riferimento alla classe di concorso citata, essendo iscritto nelle liste del collocamento mirato, nonché di essere titolare dei benefici ex articolo 21, legge 104/1992 (quale portatore di disabilità ex articolo 3, comma 1, e invalido civile in misura superiore a 2/3); che solo in data 06.9.2024 (quindi, successivamente alla chiusura dei tempi utili previsti per effettuare la scelta delle sedi e delle tipologie di incarico a tempo determinato tramite l'inoltro dell'istanza Informatizzazione Nomine Supplenze , scadenza quest'ultima fissata per il 07.8.2024 alle ore 14:00) veniva pubblicata sul sito internet dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria la disponibilità dei posti per le nomine a tempo determinato a.s. 2024/2025; che pertanto gli veniva di fatto inibito, pur essendo riservista, di avere tempestiva conoscenza delle disponibilità utili e dell'effettivo numero dei posti di riserva; che nelle date 07.9.2024 (Bollettino del turno di nomina n. 1), 28.9.2024 (Bollettino del turno di nomina n. 2), 9.10.2024 (Bollettino del turno di nomina n. 3) e 18.10.2024 (Bollettino del turno di nomina n. 4) venivano pubblicate le nomine dei docenti supplenti per l'a.s. 2024-2025; che senza aver mai rinunciato a eventuali nomine per tale candidatura, veniva incomprensibilmente escluso dalle suddette nomine, e ciò pur essendo in possesso dei suddetti titoli di riserva e di preferenza, e pur essendo collocato in posizione n. 4 nella graduatoria dei riservisti; di avere quindi diritto di ottenere uno dei 6 posti destinati ai riservisti disabili nell'anzidetta classe di concorso, come da nota del 15.1.2025 dell'A.T. di Reggio Calabria, ove è specificato che il contingente assunzionale relativo alle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 , pubblicato con avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Reggio Calabria, recante prot. n. 10289 del 19.07.2024, ha previsto, per l'a.s. 2024/2025, per la classe di concorso A041, n. 6 disponibilità (N - Invalidi civili) ; di avere quindi, con PEC dell'11.9.2024, inoltrato formale reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale di Reggio Calabria - Ufficio VI, lamentando la mancata nomina a tempo determinato a.s. 2024/2025 in onta al possesso degli anzidetti titoli di riserva e di preferenza, contestando altresì la tardività con cui sul sito internet dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria veniva resa pubblica la disponibilità dei posti con riserva per le nomine a tempo determinato a.s. 2024/2025; di avere contestualmente chiesto chiarimenti sui criteri di applicazione del riconoscimento dei titoli di riserva e preferenza nonché sulle modalità di assegnazione degli incarichi a tempo determinato e sui criteri di scelta che hanno determinato le nomine e le esclusioni; di avere anche avanzato istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 ; che in seguito alla reiterazione delle suddette contestazioni, l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, con nota del 15/01/2025, motivava la mancata nomina del ricorrente osservando che: Al riguardo, il contingente assunzionale relativo alle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 , pubblicato con avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Reggio Calabria, recante prot. n. 10289 del 19.07.2024, ha previsto, per l'a.s. 2024/2025, per la classe di concorso A041, n. 6 disponibilità (N - Invalidi civili). La procedura informatizzata calcola il numero totale di posti di riserva considerando come valore massimo il limite del 50% dei posti interi presenti a sistema, quest'ultimo provvede in fase di elaborazione ad indentificare gli ultimi posti che sarebbero assegnati per diritto di graduatoria ed assegna tali posti prioritariamente ai candidati aventi diritto alla riserva. Ebbene nei rispettivi turni di nomina oggetto di reclamo la S.V. non risulta aver espresso in domanda la preferenza sulle sedi residuate all'esito dell'elaborazione (ultimi posti) in considerazione del continente assegnato e del limite del 50% dei posti interi ; che siffatte motivazioni venivano contestate dal deducente con successiva missiva del 15.02.2025 recante prot. 2981 del 17.02.2025; che, a seguito di istanza di accesso agli atti avanzata nei confronti degli istituti scolastici indicati in domanda, acquisiva documentazione afferente ai titoli di riserva e/o di preferenza dei docenti ai quali era stato conferito l'incarico a tempo determinato per l'a.s. 2024-2025 per la classe di concorso A041 e che, in particolare, il Polo Tecnico Professionale G. Marconi IPSIA ART. Zanotti, con sede in Siderno, rilasciava documentazione attestante i titoli di preferenza dei docenti (Omissis) (titolo di preferenza n. figli 2 a carico), (Omissis), (titolo di preferenza n. figli 1 a carico) e (Omissis) (titolo di preferenza n. figli 2 a carico), il Polo Liceale Zaleuco Oliveti di Locri, rilasciava documentazione attestante i titoli di preferenza della docente (Omissis), il Polo Tecnico Professionale Dea Persefone Zanotti Bianco dichiarava che (Omissis) era risultata destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato dal 09/09/2024 fino al 31/08/2025 (titolo di preferenza n. 1 figli a carico), mentre il Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore La Cava di Bovalino non forniva alcun riscontro; che l'avanzato reclamo non ha sortito alcun esito. Per i suesposti motivi ha concluso chiedendo 1) in via cautelare - anche inaudita altera partevoglia emettere i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la denunciata condotta illegittima e/o illecita delle amministrazioni scolastiche resistenti e -previa, ove occorra, disapplicazione di ogni atto amministrativo (compresa l'O.M. n. 88/2024) lesivo dei diritti del ricorrentein ogni caso, dichiarare il diritto del prof. (Omissis) ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza annuale, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe dovuto aver luogo, e tanto, fino al termine delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2024/025 in una delle sedi di riserva espresse in domanda con riferimento alle GPS di Seconda Fascia - Provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso A026 - A037 - A041 - A047 - A060; lbis) per l'effetto, ordinare alle amministrazioni scolastiche resistenti, secondo competenza, di stipulare il relativo contratto, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe dovuto aver luogo [ossia, con decorrenza dal 7 settembre 2024 (ovvero da altra successiva data di conferimento utile di incarico a soggetto privo del titolo di preferenza ex l. 104/1992 posseduto dal ricorrente ovvero con posizione peggiore) e sino al 31 agosto 2025 (ovvero al 30.6.2025)], nonché di riconoscere conseguentemente gli effetti giuridici quanto al servizio maturato e maturando dallo stesso ricorrente nell'a.s. 2024/2025, con attribuzione di 12 punti; 2) nel merito, previa conferma dell'accoglimento della domanda cautelare urgente: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza annuale, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe dovuto aver luogo, e tanto, fino al termine delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2024/025 in una delle sedi di riserva espresse in domanda con riferimento alle GPS di Seconda Fascia - Provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso A026 - A037 - A041 - A047 - A060; b) per l'effetto, ordinare alle amministrazioni scolastiche resistenti, secondo competenza, di stipulare il relativo contratto, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe dovuto aver luogo [ossia, con decorrenza dal 7 settembre 2024 (ovvero da altra successiva data di conferimento utile di incarico a soggetto privo del titolo di preferenza ex l. 104/1992 posseduto dal ricorrente ovvero con posizione peggiore) e sino al 31 agosto 2025 (ovvero al 30.6.2025)]; c) condannare le stesse amministrazioni scolastiche resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare nell'a.s. 2024-2025; d) condannare le amministrazioni scolastiche resistenti medesime, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t. e ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza annuale, parametrato alla perdita di tutte le retribuzioni maturate e non percepite in conseguenza della mancata stipulazione del contratto in questione, ammontante a complessivi euro 21.431,47 (o ad altra somma maggiore o minore che sarà accertata in causa), con rivalutazione monetaria e interessi legali sino alla data del soddisfo; e) condannare le anzidette medesime amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, al versamento in favore dell'INPS dei contributi previdenziali maturati dal ricorrente medesimo dall'illegittimo e/o illecito mancato conferimento della supplenza annuale , con vittoria di spese. L'Amministrazione resistente si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo, quanto alla fase cautelare, l'insussistenza dei requisiti del periculum e del fumus boni iuris e, con riferimento al merito del giudizio, l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, chiedendone l'integrale rigetto. Nel merito, il MEM ha evidenziato di aver operato in piena osservanza delle disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024, così come richiamate dalla circolare Ministeriale n. 115135 del 25.07.2024 avente ad oggetto istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a. s. 2024/2025 . Ha inoltre sostenuto la correttezza della procedura di assegnazione delle sedi, in quanto l'algoritmo che governa la procedura informatizzata, per ogni classe di concorso, ha previsto che i riservisti non collocati nel contingente di nomina secondo la graduatoria di merito scelgano tra i posti disponibili in coda a coloro che hanno una migliore posizione in graduatoria e quindi tra le sedi rimaste. Detta procedura informatizzata per il conferimento degli incarichi, secondo la spiegazione fornita dalla difesa erariale, calcola il numero totale di posti di riserva considerando come valore massimo il contingente stabilito a monte dal sistema informatico (n. 6); quest'ultimo provvede in fase di elaborazione ad identificare gli ultimi posti - accantonandoli in termini numerici e non qualitativi -, e dopo le assegnazioni per diritto di graduatoria assegna i posti accantonati ai candidati aventi diritto alla riserva, tenendo presente anche eventuali diritti di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992 in possesso degli aspiranti docenti individuati nell'ambito del medesimo turno di nomina, come avvenuto per i candidati, beneficiari oltre che di titolo di riserva N anche di precedenza L. 104/92 . Nel caso di specie, secondo la prospettazione del MIM, non risulta che nei rispettivi turni di nomina oggetto di ricorso il ricorrente abbia espresso in domanda alcuna preferenza in riferimento alle sedi residuate all'esito dell'elaborazione (ultimi posti), in considerazione del contingente assegnato dei posti interi a tal fine destinati. A titolo esemplificativo, parte resistente ha evidenziato come nella procedura informatizzata di cui al primo turno di nomina (decreto n. 15041 del 07.09.2024), come rettificato dal decreto n. 16021 del 14.09.2024, il sistema informatico abbia proceduto all'individuazione, per la classe di concorso A041, di n. 3 aspiranti docenti ((Omissis)), in virtù della titolarità del diritto alla riserva del posto di cui alla legge n. 68/1999 , mentre il ricorrente, come del resto anche Altri docenti-riservisti, non sarebbe stato individuato ai fini della nomina a tempo determinato, in quanto, come si evince dalla domanda di espressione delle preferenze delle sedi, non risulta aver espresso alcuna preferenza relativa alle sedi residuate tenuto conto del contingente previsto di massimo n. 6 posti interi. Nello specifico il docente (Omissis) non ha indicato in domanda la preferenza sintetica o analitica in relazione alle seguenti sedi assegnate a n. 3 docenti per diritto di riserva nel primo turno di nomina: 1. (Omissis) CORSO SERALE OPPIDO MAMERTINA - docente (Omissis), 2. (Omissis) POLO LICEALE M. GUERRISI - V. GERACE - docente (Omissis) 3. (Omissis) IIS MAZZONE ROCCELLA IONICA - docente (Omissis) La ragione dell'esclusione dello (Omissis), già in questo primo turno, sarebbe quindi da rinvenire nella mancata indicazione da parte dello stesso, nel proprio modulo di domanda, delle tre sedi destinate ai riservisti. La medesima motivazione sarebbe da rinvenire alla base dell'esclusione avvenuta per i successivi turni di nomina. Prova ne sarebbe che, nel secondo turno di nomine, un posto presso la sede (Omissis) MICHELE MARIA MILANO POLISTENA - anche questa non prescelta dal ricorrente - risulta assegnato alla riservista (Omissis). Ha da ultimo osservato l'amministrazione resistente che il ricorrente avrebbe ben potuto esprimere, nel proprio modulo di domanda, con indicazioni analitiche e sintetiche, fino a 150 preferenze che gli avrebbero consentito di ricomprendere più sedi di servizio. Nella presente fase si è regolarmente costituito l'INPS, chiedendo la condanna del datore di lavoro al versamento, in favore del ricorrente, dei contributi di legge eventualmente accertati come dovuti, ad eccezione di quelli prescritti. Non si sono costituiti i controinteressati, seppur regolarmente citati, di cui pertanto deve essere dichiarata la contumacia. All'udienza del 10.7.2025, all'esito della discussione orale sull'istanza cautelare, il giudice ha riservato la decisione. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 25.7.2025, l'istanza cautelare è stata rigettata per difetto del periculum in mora. Nella presente fase di merito, a seguito dell'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex articolo 127 ter cpc , la causa, ritenuta sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione  1. È pacifico e incontestato tra le parti che il ricorrente ha diritto tanto alla quota di riserva prevista dall' articolo 3 L. 68/99 , in quanto invalido al 77%, tanto alla precedenza prevista dall'articolo 21 1. 104/92, essendo anche stato riconosciuto quale portatore di disabilità rilevante ai sensi dell'articolo 3, c. 11. 104/92. Altrettanto incontestato è che il ricorrente, con riferimento alla classe di concorso A041, pur risultando collocato al quarto posto della graduatoria dei riservisti e nonostante fossero stati previsti dall'AT di Reggio Calabria per la medesima classe di concorso sei posti riservati agli invalidi civili, non ha ottenuto, ad esito dei tre turni di nomina, il conferimento di alcun incarico di supplenza per l'a.s. 2024/2025, mentre, nelle sedi disponibili vicine alla residenza del ricorrente sono stati conferiti incarichi di supplenza a tempo determinato, per la stessa classe di concorso, a docenti non aventi diritto alla riserva né diritto di precedenza nella scelta. 2. Come evidenziato in premessa, il Ministero resistente ha sostenuto la legittimità della propria condotta, evidenziando che la procedura informatizzata procede in fase di elaborazione a identificare e accantonare gli ultimi posti e che, solo ad esito dell'assegnazione dei posti per diritto di graduatoria, i posti residui e accantonati vengono assegnati ai candidati aventi diritto alla riserva, considerando in tale fase gli eventuali diritti di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992 in possesso degli aspiranti docenti individuati nell'ambito del medesimo turno di nomina. Pertanto il ricorrente non avrebbe ottenuto alcun contratto a tempo determinato in quanto non vi sarebbero state disponibilità residuali coincidenti con le preferenze espresse dallo stesso in domanda. 3. Al fine di vagliare la legittimità della procedura seguita dal Ministero, è opportuno premettere che il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche avviene tramite graduatorie provinciali (GPS), istituite con l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 emanata ex articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, legge 3 maggio 1999, n. 124 , da ultimo regolate, per l'anno scolastico 2024/2025, dall'O.M. 88/2024 e dalla circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 11535/2024. Le operazioni di conferimento delle supplenze avvengono mediante procedure informatizzate gestite da una funzione algoritmica, in base all'articolo 12, O.M. 88/2024. Tale disposizione prevede che: l. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero. 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. 5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line. 6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. 7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno (...) 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. 12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. 13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario. 14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , di cui all' articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 . Quanto sopra premesso, è necessario ai fini del presente giudizio richiamare la specifica normativa dettata a tutela dei soggetti fragili ai sensi dell'articolo 3 legge. n. 68/1999 e degli articolo 21 e 33, legge n. 104/1992 . In particolare, la legge n. 68/1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Per quel che qui interessa, l'articolo 3 della legge in esame impone ai datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di rispettare nelle assunzioni determinate quote di riserva previste in favore delle categorie ivi descritte. Segnatamente, sono previste le seguenti percentuali: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti . È evidente, dunque, la sostanziale diversità di trattamento garantita a coloro che hanno diritto alla riserva rispetto agli altri aspiranti all'assunzione, giustificata dalla ratio di tale normativa, che infatti pone come unica condizione all'assunzione di una persona disabile l'idoneità all'insegnamento, indipendentemente dall'epoca in cui l'abilitazione sia stata conseguita ed indipendentemente dalla collocazione in fascia con altri insegnanti. Sul punto, d'altronde, la Cassazione ha evidenziato che qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dalla legge 12.3.1999 n. 68, articolo 3, in materia di previsione delle quote di riserva relativa alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria, che viene formata in presenza dei requisiti di legge, vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti riservati (Cass. SS.UU. n. 4119/2007; Cass. n. 19030/2007 ). Si deve dunque ritenere che, qualora a livello provinciale tali aliquote non siano sature, a coloro che beneficiano di tale riserva spetta l'assunzione, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria. A sua volta, la legge n. 104/1992 stabilisce una serie di benefici e prestazioni a favore delle persone portatrici di disabilità, secondo la definizione di cui all'articolo 3 della medesima legge. In particolare, l'articolo 21, rilevante nella presente sede, dispone: 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda . Il quadro delle tutele è completato dalla previsione di cui all'articolo 33, c. 6, 1. 104/92, ai sensi del quale La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso . Conforme a quanto disposto dall' articolo 21 legge 104/92 è la disciplina di settore che, all' articolo 601 del d.lgs. 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di ogni ordine e grado), rubricato Tutela dei soggetti portatori di handicap , dispone: 1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 , concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (recte: portatrici di disabilità) si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità . Orbene, la disposizione di cui all'articolo 21 è una norma di protezione a carattere imperativo che sancisce un diritto di precedenza del lavoratore portatore di disabilità, condizionato esclusivamente dall'effettiva disponibilità del posto di lavoro. È noto che tale norma, nel prevedere che la persona portatrice di disabilità abbia la precedenza di che trattasi, non sancisce un diritto assoluto di preferenza che prevale sulle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma è altrettanto chiaro che riconosce una priorità operante nei confronti di altri soggetti interessati all'assegnazione delle medesime sedi. Ne consegue che a fronte della disponibilità di posti di lavoro nella sede indicata, la norma attribuisce al disabile un diritto di precedenza assoluta, qualificando la relativa posizione soggettiva come un diritto soggettivo perfetto, con la conseguenza che l'Amministrazione ha l'obbligo di accordare tale precedenza, senza alcun margine di discrezionalità. Ad avviso dello scrivente, l'unica interpretazione costituzionalmente orientata consentita, al fine di garantire l'effettiva operatività della ratio di tutela sottesa alla normativa richiamata, è che la priorità prevista dall'articolo 21 citato operi sull'intero contingente delle sedi disponibili per l'assunzione. Come di recente efficacemente ricostruito dal Tribunale di Caltanissetta (in sede di reclamo, in composizione collegiale, ordinanza n. 2590/2023 del 3.4.2023 emessa nel proc. n. 1826/2022), con motivazione senz'altro estendibile al presente giudizio e di seguito integralmente richiamata ai sensi dell' articolo 118 disp. att. c.p.c. : anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di interpretare la normativa dettata in tema di disabilità in modo compatibile con le esigenze di tutela, aventi anche rilievo costituzionale, connesse alla condizione di persona con handicap (invocando, al riguardo, la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, ratificata con legge n. 18/2009 dall'Italia e dall'Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE ( Cass. n. 6150/2019 ; 12911/2017; n. 25379/2016). Secondo la Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni. I principi espressi dal giudice di legittimità, con specifico riguardo all'istituto di cui al co. 5 dell' articolo 33 L. 104/1992 , certamente sono - ed a maggior ragione - applicabili al caso di specie, in ragione dell'esigenza personale di tutela del lavoratore portatore di menomazione psico-fisica qualificata, poiché la ratio della citata L. 104 è quella di garantire comunque, in concreto, la tutela del portatore di handicap, riconosciuta prioritaria anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'articolo 26 (intitolato Inserimento dei disabili) stabilisce che: L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità . Alla luce della Carta citata, cui l'articolo 6 del Trattato di Lisbona ha attributo il valore giuridico dei trattati ed alla quale anche in precedenza è stato riconosciuto carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei (vedi Corte cost n. 135/2002 , Corte costi n. 393 e n. 394/2006) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo ( Corte cost n. 349/2007 e n. 251/2008 ), deve ritenersi illegittimo l'operato dell'Amministrazione laddove preveda che la tutela per i disabili nell'assegnazione della sede sia recessiva rispetto al posizionamento in graduatoria. D'altronde, la stessa Corte di Giustizia, nella pronuncia 13 maggio 2016 causa C-270/16, pur intervenendo sul diverso tema del licenziamento dovuto a persistenti malattie, ha dichiarato che L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78/CE del consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in base alla quale un datore di lavoro può licenziare un lavoratore in ragione di assenze intermittenti dal lavoro, sebbene giustificate, nella situazione in cui tali assenze sono dovute a malattie imputabili alla disabilità di cui soffre il lavoratore, tranne se tale normativa, nel perseguire l'obiettivo legittimo di lottare contro l'assenteismo, non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare . La pronuncia rileva nella specie, poiché la Corte ha premesso che la nozione di disabilità del diritto interno (nella specie era quello spagnolo) può non coincidere con quella delineata dalla Direttiva Europea in argomento e che tale Direttiva protegge i lavoratori tanto dalle discriminazioni dirette quanto da quelle indirette. Nel diritto italiano, come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza della Sezione Lavoro n. 13649/2019, non è presente una nozione unitaria di disabilità, che si rinviene, invece, in un significato essenzialmente sociale, nella legislazione sovranazionale, in particolare nella Direttiva 78/2000/CE del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione. La Direttiva, secondo la Corte - che richiama sul punto Cass. 6798/2018 - è applicabile alla fattispecie del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, per l'attinenza della controversia alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento (articolo 3 della direttiva) oltre che per il fattore soggettivo dell'handicap , protetto dall'articolo 1 della direttiva. Orbene, non v'è dubbio che tra le condizioni di lavoro vi sia anche l'assegnazione della sede di lavoro: ove, infatti, l'assegnazione della sede di lavoro venga effettuata senza tener conto dello stato di disabilità del lavoratore, il datore di lavoro può privarlo delle cure e dell'assistenza oppure indurlo - per la necessità di mantenere queste ultime - all'abbandono dell'attività lavorativa . È evidente infatti che ove l'operatività del diritto di precedenza venisse limitata alle sole sedi residuate a seguito dello scorrimento della graduatoria verrebbero totalmente frustrati i diritti riconosciuti a tutela della persona disabile. La precedenza accordata dall'articolo 21 determina necessariamente per chi ne ha diritto una priorità nella scelta della sede che prescinde dalla collocazione in graduatoria. Il soggetto portatore di disabilità riservista è un vincitore di concorso a pieno titolo e, proprio in ragione della riserva, fa parte del contingente da assumere, all'interno del quale opera il diritto di precedenza; ne consegue che il docente riservista portatore di disabilità ai sensi dell'articolo 211. 104/92 ha diritto di scegliere in via preferenziale la sede di lavoro, sopravanzando gli aspiranti docenti meglio collocati nella graduatoria di merito. Si ribadisce che le uniche condizioni imposte alla discrezionalità dell'Amministrazione sono soddisfatte quando - come nel caso di specie - il docente faccia parte del contingente assunzionale (come più volte evidenziato è riservista ai sensi della L. 68/1999 ) e sul territorio indicato in via prioritaria, dall'aspirante vi siano sedi vacanti, circostanza pacifica. Tale ricostruzione, d'altronde, è confermata dallo stesso avviso del Ministero dell'istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI - AT. di Reggio Calabria, avente ad oggetto Chiarimenti relativi a diffide e reclami su esiti I turno di nomina da GPS - Conferimento incarichi a tempo determinato - a.s. 2024/25 , depositato in atti dal ricorrente in data 10.7.2025, in cui si legge: a) i candidati in posizione inferiore beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992 ; in tal caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto ad altri aspiranti, a seconda poi che si tratti di beneficio personale o assistenziale; b) ai candidati cd riservisti , ossia beneficiari della Legge n. 68/1999 , spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per gli incarichi di supplenza e per i quali possono verificarsi due ipotesi: 1) il candidato è riservista ma non ha anche diritto di precedenza: in tale ipotesi, il candidato rientra di diritto nel contingente, a prescindere dalla posizione in graduatoria, ed in coda a tutti gli altri che lo precedono ottiene la nomina su una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata tra le sue preferenze; 2) il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza ed in tale circostanza entra a far parte nel contingente ed ha diritto a scegliere anche con priorità rispetto agli altri candidati . Nella propria domanda, il docente Scadi ha rappresentato, e la circostanza è incontestata tra le parti, di avere il diritto alla riserva di cui all'articolo 3 1 68/99 e di essere stata inserito al quarto posto della graduatoria dei riservisti, per l'ambito della provincia di Reggio Calabria, nella classe di concorso A041, nonché di essere titolare del diritto di precedenza previsto dall' articolo 21 della legge 104/92 , avendo dunque diritto di prescelta della sede rispetto agli altri aspiranti collocati nella graduatoria di merito per la stessa classe di concorso anche se in posizione migliore. Per come riferito nella stessa memoria di costituzione, per soddisfare il contingente assunzionale della classe concorso A041, ai sensi della legge n. 68/1999 (nel caso di specie indicato in n. 6 posti, l'Amministrazione scolastica ha elaborato e assegnato le sedi secondo la posizione di merito dei candidati partecipanti e ha accantonato gli ultimi 6 posti interi -18 ore - residuati, per assegnarli al personale riservista. Tale modalità ha, di fatto, totalmente precluso al ricorrente l'esercizio del diritto di prescelta delle sedi disponibili. Si consideri, in particolare, che nell'anno scolastico in questione, risulta che per l'anzidetta classe di concorso A041 il ricorrente abbia indicato, tra le numerose preferenze espresse il Polo Tecnico Professionale G. Marconi IPSIA ART. Zanotti, con sede in Siderno, il Polo Liceale Zaleuco Oliveti di Locri e il Polo Tecnico Professionale Dea Persefone Zanotti Bianco. Ebbene, risulta che presso tali istituti, nello stesso anno scolastico, siano stati assunti con contratto a tempo determinato i docenti (Omissis), i quali - per come si evince dalla documentazione rilasciata dai rispettivi Istituti scolastici in cui hanno prestato servizio nell'anno scolastico oggetto di giudizio - non risultano essere in possesso di titoli referenziali nella scelta delle sedi equiparabili a a quelli del ricorrente. Sicché, l'attribuzione ai sopradetti controinteressati degli incarichi in questione per l'a.s. 2024-2025 è stata effettuata dall'Amministrazione scolastica in violazione dei diritti del ricorrente secondo quanto disposto dagli articolo 211. 104/92 e 3 1.68/99. È evidente, dunque, l'illegittimità della condotta tenuta dal Ministero che avrebbe dovuto predisporre un sistema informatizzato di formazione delle graduatorie e assegnazione delle supplenze che garantisse il pieno rispetto dei diritti di cui gli aspiranti sono titolari, tra cui preminentemente il diritto di precedenza previsto dall' articolo 21, legge 104/92 . 4. Appurata, dunque, l'illegittimità della condotta del Ministero, è necessario soffermarsi sulle domande avanzate dal ricorrente. In particolare, nel presente giudizio è stato richiesto: di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza annuale, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe dovuto aver luogo, e tanto, fino al termine delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2024/025 in una delle sedi di riserva espresse in domanda; ordinare alle amministrazioni scolastiche resistenti, secondo competenza, di stipulare il relativo contratto, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe dovuto aver luogo; condannare la parte resistente al riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare nell'a.s. 2024-2025; condannare la parte resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza annuale. 4.1 Con riferimento alla domanda relativa alla condanna del Ministero alla stipula del contratto si rileva che, essendo trascorso l'intero anno scolastico 2024/2025, la stessa è divenuta senz'altro inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. In ogni caso si evidenzia che, come anche sottolineato dalla Corte di Cassazione, qualora da un atto illegittimo adottato dalla PA sia derivata, quale conseguenza diretta, la lesione del diritto soggettivo alla tempestiva assunzione, il lavoratore non può avanzare pretese retributive, che presuppongono l'avvenuta instaurazione del rapporto sinallagmatico, ma può invece agire per il risarcimento del danno ex articolo 1218 c.c. e domandare a tale titolo il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni, ossia il lucro cessante, sempre che risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o che abbia lavorato a condizioni deteriori ( Cass. n. 16665/2020 ). Ne consegue che in ogni caso non sarebbe stato possibile disporre una retrodatazione degli effetti di un contratto mai effettivamente concluso, residuando invece certamente il diritto al risarcimento del danno tanto per equivalente, tanto in forma specifica. 4.2 Con riferimento alla domanda risarcitoria formulata, come sopra accennato, la Corte di Cassazione, con orientamento cui si intende aderire nella presente sede, ha chiarito che il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex articolo 1218 c.c. per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti anche in via presuntiva che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato ma condizioni deteriori ( Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 16665/2020 ). Osserva d'altronde il Tribunale che la Suprema Corte, in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ossia in fattispecie analoga nei suoi tratti essenziali a quella in esame, ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell' articolo 2697 c.c. , compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del ereditare (v. Cass. 14/5/2020, n. 11737 ). Nel caso di specie, non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l' l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato dal ricorrente, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, il ricorrente avrebbe conseguito un incarico di supplenza sino al 31 agosto 2025 e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale il medesimo aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità. Si evidenzia infatti che, come ammesso dallo stesso Ministero, in favore dei riservisti è prevista l'assegnazione dei soli posti interi e risulta provato in atti che quanto meno presso il Polo Tecnico Professionale Dea Persefone Zanotti Bianco, indicato tra le preferenze espresse dal ricorrente, è stata assunta la docente (Omissis), con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31.8.2025. Ne consegue che può concludersi, con ragionevole grado di certezza, che ove il Ministero avesse correttamente riconosciuto i diritti di riserva e preferenza del ricorrente, lo stesso avrebbe ottenuto incarico di docenza a tempo determinato su posto intero dalla data del primo turno di nomina, ossia dal 7.9.2024, sino al 31.8.2025. Pertanto, in accoglimento del ricorso sul punto, il danno patrimoniale subito dal ricorrente può essere liquidato assumendo come parametro l'ammontare delle retribuzioni perdute, sicché esso risulta pari ad € 22.243,59, come anche da conteggi allegati in atti dal ricorrente che appaiono correttamente redatti sotto il profilo contabile ed aderenti alle tabelle retributive allegate al CCNL di riferimento (retribuzione prevista per docente laureato istituti secondari di II grado € 22.678,52/365x358 giorni di servizio). Su tali somme devono inoltre essere riconosciuti gli interessi nella misura di cui all' articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , richiamato dall' articolo 22 legge n. 724/94 dal dovuto al soddisfo. 4.3 Altrettanto fondata è la domanda avanzata dal ricorrente in merito all'attribuzione di 12 punti, ossia del punteggio che avrebbe conseguito ove non fosse stato illegittimamente pretermesso dall'incarico di supplenza. Siffatta domanda deve essere qualificata quale domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del Ministero agli obblighi derivanti dalla normativa degli incarichi di supplenza. Al riguardo, si rileva che la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 268/2019 , nonché, in tema di promozioni interne, Cass. n. 26966/2019 ), a fronte di procedure selettive nel rapporto di lavoro, riconosce, a chi si dolga della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare, sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima esercitabile anche in forma specifica, essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale (v. Cass. n. 15726/2010 ; Cass. n. 3004/2004 ). La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che la domanda di risarcimento del danno in forma specifica: - non pone alcun problema di estensione del contradittorio, in quanto essa è destinata solo al riconoscimento giuridico di determinati effetti, idonei a rimediare al pregiudizio cagionato, ed è priva di portata costitutiva, non attribuendo, in luogo di altri, quel determinato posto, ma soltanto dichiarativa (ove si manifesti con l'affermazione tout court del diritto a quegli effetti) o condannatoria (ove si imponga alla P.A. di procedere, nelle forme più idonee, alla mera assicurazione di quegli effetti); - è diversa da quella di risarcimento della perdita di chance riconnessa ad illegittimità commesse nell'ambito di procedure selettive o concorsuali, in quanto la prima ha per oggetto la perdita della mera possibilità di conseguire un dato risultato utile ed è propria delle selezioni che si basino su valutazioni discrezionali, di idoneità o di merito, non ripetibili in sede giudiziale, per la spettanza esclusiva di esse a chi sia preposto alla loro conduzione, sicché è giustificato soltanto il rifacimento totale (domanda di adempimento) o appunto il ristoro per equivalente della perdita di chance (domanda di risarcimento); - il risarcimento in forma specifica, a differenza del risarcimento per equivalente della chance perduta, ha invece ad oggetto il riconoscimento degli effetti di un diritto che si assume spettasse pienamente e non la lesione della mera possibilità di perseguirlo e il giudizio va pertanto condotto secondo parametri di certezza e non di mera (e seppur alta) probabilità logica, sicché, in osservanza dell' articolo 2697 c.c. , è a carico di chi agisce la dimostrazione che, osservando i comportamenti dovuti, vi sia certezza di raggiungimento del risultato utile perseguito partecipando alla selezione, mentre è a carico di chi resiste la prova dei corrispondenti fatti impeditivi, estintivi e modificativi (v. Cass n. 12489/2019). Poiché nel caso di specie l'amministrazione era tenuta ad applicare, in ossequio alla normativa di settore, criteri fissi e predeterminati, che non lasciavano alcun margine per valutazioni discrezionali, una volta acclarato che il ricorrente ha un diritto di preferenza rispetto ai candidati nominati per posti dal medesimo richiesti, può considerarsi provato, con il necessario grado di certezza proprio della ricostruzione ipotetica di un evento mancato e sulla base di criteri giuridico-convenzionali attinenti al riparto degli oneri probatori, che, ove l'amministrazione avesse correttamente operato, osservando i comportamenti dovuti, il ricorrente avrebbe conseguito l'incarico richiesto, non risultando, d'altro canto, provati fatti idonei ad impedire l'effetto perseguito, tra i quali, ad es., la presenza di ulteriori e diversi candidati aventi diritto di precedenza sulle sedi indicate dal ricorrente medesimo. Prevedendo la tabella allegata all'O.M. n. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti, in accoglimento della domanda formulata, l'amministrazione resistente deve essere senz'altro condannata all'attribuzione in favore del ricorrente di 12 punti, essendo stato lo stesso pretermesso da incarico che avrebbe avuto durata per tutto l'anno scolastico. 5. Al contrario, non può trovare accoglimento la domanda formulata dal ricorrente relativamente alla condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali. Sul punto si richiama il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, 8.1. il rapporto di lavoro subordinato costituisce imprescindibile presupposto di quello previdenziale, autonomo ma al primo necessariamente correlato, e «l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore» ( Cass. n. 8956/2020 ); 8.2. qualora, come si verifica nella fattispecie, il rapporto di lavoro non venga ad esistenza ed il lavoratore agisca per il risarcimento del danno derivato dalla mancata assunzione, non può il danneggiato domandare la costituzione della posizione previdenziale a titolo di risarcimento in forma specifica, perché il rapporto previdenziale, che è indisponibile, sorge solo in presenza dei necessari requisiti richiesti dalla legge e l'istituto assicuratore non può accettare contributi che non siano effettivamente dovuti o siano prescritti (cfr. Cass. n. 25225/2020 ). Dall'accoglimento della domanda risarcitoria non può dunque discendere il riconoscimento di alcuna voce contributiva. 6. Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e il MIM vengono compensate nella misura di un quarto, in ragione dell'esito della fase cautelare, e, per la restante parte, seguono la soccombenza, esclusa la fase istruttoria non svolta. Le spese di lite tra le altre parti vengono integralmente compensate, in considerazione della peculiare posizione processuale rivestita dall'INPS nel presente giudizio e del tenore delle difese svolte, nonché dell'altrettanto peculiare posizione dei controinteressati che, in ogni caso, non si sono costituiti in giudizio. P.Q.M. Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: - Dichiara la contumacia di (Omissis); - Dichiara inammissibile la domanda formulata in ricorso al capo b) per sopravvenuta carenza di interesse ad agire; - In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente avrebbe avuto diritto al conferimento di un incarico di supplenza di durata annuale per l'a.s. 2024/2025, in una delle sedi indicate nella propria domanda per la classe di concorso A041, con diritto alla scelta prioritaria della sede ex articolo 211. 104/92, sin dal primo turno di nomine del 7.9.2024 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito, dell'importo complessivo di € 22.243,59, oltre accessori per come determinati in parte motiva, nonché al riconoscimento, in favore del medesimo ricorrente, del punteggio complessivo di n. 12 punti nelle graduatorie provinciali per le supplenze; - Rigetta nel resto il ricorso; - Compensa le spese di lite nella misura di un quarto e, per la restante parte, condanna il Ministero resistente, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 3.162,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge; Compensa le spese di lite tra tutte le altre parti del giudizio. Locri, 16/01/2026 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 GEN. 2026.