Inammissibilità dell’appello depositato con modalità non telematiche

È inammissibile l’atto di appello depositato dal difensore con modalità non telematica presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata, quando, alla data del deposito, per tale ufficio era già operativo l’obbligo di deposito esclusivamente telematico ai sensi della c.d. Riforma Cartabia e della relativa disciplina regolamentare; non rileva, in contrario, la disciplina transitoria che consente il deposito non telematico presso le corti di appello sino al 31 dicembre 2026, atteso che l’impugnazione deve essere proposta mediante deposito presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La declaratoria di inammissibilità in appello Nel caso di specie, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da due imputati avverso la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Torino all'esito di giudizio abbreviato. Gli atti di appello erano stati depositati con modalità difformi rispetto a quelle prescritte dall'articolo 111- bis c.p.p.: un imputato aveva proceduto mediante trasmissione a mezzo PEC e l'altro con deposito cartaceo in cancelleria. La Corte territoriale ha rilevato che, nel periodo in cui le impugnazioni erano state presentate, non risultavano malfunzionamenti del portale per il deposito telematico e che l'operatività dell'applicativo era stata sospesa solo fino a una data precedente il deposito degli appelli. Il Collegio ha quindi ritenuto applicabile il combinato disposto degli articolo 582, 591, comma 1, lett. c), e 111- bis c.p.p., dichiarando l'inammissibilità degli appelli. Avverso tale ordinanza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo in particolare il vizio di violazione di legge. La disciplina transitoria e la violazione del favor impugnationis Con il primo motivo, uno dei ricorrenti ha sostenuto che, alla luce della disciplina transitoria dettata dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 , come modificato dal D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 , sarebbe stato consentito il deposito dell'atto di appello anche con modalità diverse da quella telematica fino al 1° gennaio 2027 , con conseguente necessità di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. Il secondo ricorrente ha invece dedotto la violazione del principio del favor impugnationis e dell'articolo 6 CEDU , sostenendo che l'interpretazione adottata dalla Corte di appello avrebbe introdotto un eccessivo formalismo , tale da comprimere il diritto di accesso alla giustizia. Ha inoltre evidenziato che la sanzione di inammissibilità non sarebbe stata espressamente prevista dal decreto ministeriale richiamato. Il deposito dell'impugnazione deve avvenire con modalità esclusivamente telematica La Corte di Cassazione ha ricostruito l'articolato sistema normativo introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , c.d. Riforma Cartabia, in materia di processo penale telematico. La Suprema Corte ha ricordato in primis che l'articolo 111- bis c.p.p. ha previsto che il deposito di atti, documenti e richieste avvenga esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare in materia di sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli atti informatici. L' articolo 582, comma 1, c.p.p. , come modificato, ha stabilito che l'atto di impugnazione debba essere presentato con le modalità previste dall'articolo 111- bis presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La Corte ha altresì evidenziato che l'articolo 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in seguito alle modifiche apportate dal citato D.Lgs. n. 150/2022 , ha espressamente comminato la sanzione dell'inammissibilità in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di modalità di deposito dell'impugnazione. Con riferimento alla disciplina transitoria dettata dall' articolo 87 del D.Lgs. n. 150/2022 nonché dalle disposizioni regolamentari attuative, la Suprema Corte ha chiarito che la possibilità di deposito non telematico presso le corti di appello fino al 31 dicembre 2026 non era pertinente nel caso di specie , poiché l'atto di appello doveva essere depositato presso la cancelleria del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata, ossia il Tribunale. Per tali uffici, a decorrere dalle date indicate dal decreto ministeriale, il deposito degli atti doveva avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Più precisamente, la Corte ha esaminato il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 , come modificato dal D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 , che ha scandito temporalmente l'entrata in vigore dell'obbligo di deposito telematico nei diversi uffici giudiziari. L'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 217/2023 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 , il deposito di atti, documenti, richieste e memorie presso diversi uffici giudiziari, tra cui il Tribunale ordinario, deve avere luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111- bis c.p.p. Per i procedimenti rientranti nel libro VI, tra cui quelli celebrati con rito abbreviato , il termine è stato differito al 31 marzo 2025 , data oltre la quale il deposito è divenuto obbligatoriamente telematico. Diversamente, l'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto ministeriale ha previsto che per altri uffici giudiziari, tra cui le corti di appello , l'obbligo esclusivo di deposito telematico decorra dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, presso le corti di appello è rimasto consentito il deposito con modalità non telematiche. Muovendo da tale ricostruzione, la Corte ha ritenuto infondato l'assunto difensivo secondo cui l'appello avrebbe potuto essere proposto con modalità non telematiche sino al 1° gennaio 2027. La disposizione invocata riguardava, infatti, il deposito degli atti presso le corti di appello. Tuttavia, l' articolo 582, comma 1, c.p.p. prevede che l'atto di appello sia depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ossia, nel caso concreto, il Tribunale di Torino. Come chiarito dalla Corte, dunque, nel caso di specie dovevano trovare applicazione le regole vigenti per il Tribunale e non quelle previste per le corti di appello. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 o, quanto meno, dal 1° aprile 2025 trattandosi di rito abbreviato, il deposito dell'atto di appello presso il Tribunale sarebbe dovuto avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Il ricorrente, avendo utilizzato una modalità diversa, si è discostato dalle modalità di deposito prescritte, con conseguente legittimità della sanzione di inammissibilità. L'esclusione del favor impugnationis e del principio del raggiungimento dello scopo La Corte ha ritenuto infondati anche i rilievi fondati sull'articolo 6 CEDU e sul principio del favor impugnationis . Ha osservato che, nel caso di specie, non si era in presenza di un'interpretazione giurisprudenziale eccessivamente formalistica, bensì dell'applicazione diretta di una disposizione legislativa che aveva previsto in modo espresso la sanzione di inammissibilità. La disciplina in esame ha perseguito uno scopo legittimo , consistente nel miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e nella realizzazione del processo penale telematico, senza introdurre ostacoli sproporzionati all'esercizio del diritto di impugnazione. La Suprema Corte ha inoltre escluso la possibilità di fare applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, rilevando che nel caso concreto era stato utilizzato un mezzo radicalmente diverso da quello imposto dalla legge come modalità “esclusiva” di deposito. Come osservato dal Collegio, la circostanza che l'impugnazione sia comunque pervenuta all'ufficio competente non può sanare lo scostamento dal modello legale. Il principio di diritto La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «a decorrere dalle date considerate dall'articolo 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall' articolo 175-bis cod. proc. pen. , l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall' articolo 111-bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli articolo 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l'impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione». In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Presidente De Amicis – Relatore Natale Fatti di causa 1. Con ordinanza del 29.9.2020, il Tribunale di Enna, decidendo sull'impugnativa, da parte dell'attore Gi.Pi., del licenziamento/destituzione intimatogli dalla datrice di lavoro SAIS AUTOLINEE Spa in data 23.3.2018, a seguito della decisione adottata dal Consiglio di disciplina nella seduta del 14.3.2018, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti suddette, con effetto dalla data del licenziamento, ed aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate fino al saldo; rigettava per il resto il ricorso del lavoratore. 2. Con sentenza n. 215/2024 lo stesso Tribunale accertava e dichiarava la nullità del licenziamento impugnato per violazione dell'articolo 53 r.d. n. 148/1931 e, in accoglimento dell'opposizione del lavoratore contro la suddetta ordinanza resa nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012 e in riforma in parte qua della stessa ordinanza, condannava la società resistente a reintegrare il ricorrente-opponente nel posto di lavoro precedentemente occupato con le medesime mansioni disimpegnate, nonché a corrispondere tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'Appello di Caltanisetta, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla SAIS AUTOLINEE Spa contro la suddetta sentenza e in riforma della stessa, così provvedeva: dichiarava risolto il rapporto di lavoro con effetto dal 23.3.2018, data di notifica del licenziamento; condannava la SAIS AUTOLINEE Spa al pagamento in favore del Gi.Pi. di nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT per la scala mobile per i lavoratori per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, ed interessi, al saggio legale, da calcolarsi sulla sorte ed annualmente rivalutata dal 23.3.2018 sino all'effettivo soddisfo. 4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva fondata la prima censura formulata dall'allora reclamante SAIS e concludeva che doveva essere esclusa la violazione delle regole sulla competenza decisoria del Consiglio di Disciplina e sulla procedura da esso seguita nella fattispecie in esame. 5. Alla stessa Corte, invece, pareva indubbia la risposta affermativa da dare alla questione se sussistesse la violazione dell'articolo 53 R.D. 148/31 sotto il profilo della concentrazione in un unico soggetto, nella fattispecie il direttore generale, di diverse competenze procedurali assegnate dalla disposizione a soggetti distinti. Tuttavia, considerava che mancava una specifica e concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore, cui questa Suprema Corte aveva fatto riferimento nel valutare varie fattispecie di violazioni procedurali in materia disciplinare. 5.1. Concludeva in definitiva nel senso che l'articolo 53 R.D. cit si porgesse quale norma imperativa la cui violazione determinava la nullità del licenziamento solo quando la violazione consistesse, come in tutti i casi di cui pronunce citate, nella mancata costituzione o decisione del Collegio di Disciplina richiesta dal lavoratore, con intimazione del licenziamento da parte del datore di lavoro, non più dotato del potere di farlo, oppure in una omissione di una fase del procedimento o, ancora, allorché la violazione procedurale si traducesse in un effettivo e non rimediabile pregiudizio al diritto di difesa; mentre negli altri casi la disposizione manteneva la sua natura solo procedurale. 6. Pertanto, riteneva la Corte di merito che, nella fattispecie concreta al suo esame, fossero ravvisabili i presupposti per la tutela solo risarcitoria prevista dall' articolo 18 co. 6 L. 300/70 . 7. Avverso tale decisione Gi.Pi. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 8. Ha resistito l'intimata con controricorso, contenente ricorso incidentale. 9. Il ricorrente principale ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale. 10. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso: conclusioni ribadite nell'odierna udienza. 10. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia Violazione dell' articolo 53 del RD n. 148/1931 , dell' articolo 1418 c.c. , dell'articolo 15 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 25.03.1947 n. 204, dell'articolo 68, comma 5, legge regione Sicilia n. 21/2014, dell' articolo 2697 c.c. nonché dell' articolo 18 commi 1 e 2 della legge n. 300/70 (in relazione all'articolo 360, comma 1, punto 3 c.p.c.) . Deduce che: Il pronunciamento reso dal Consiglio di Disciplina doveva considerarsi radicalmente nullo perché tale Consiglio non risultava già costituito al momento della richiesta del lavoratore del suo pronunciamento (avvenuta il 12 gennaio 2018), veniva convocato dopo il termine di 15 giorni previsto dall' articolo 53 del RD n. 148/1931 ed avviava ed istruiva il procedimento del sig. Gi.Pi. in data 26.01.2018 ed in data 09.02.2018 (cfr. relativi verbali) prima della firma del Decreto di nomina dei suoi componenti (avvenuta il 06.02.2018) e prima della pubblicazione del citato Decreto di nomina nella G.U.R.S. (avvenuta il 09.03.2018), data quest'ultima in cui deve radicarsi l'assunzione di valore legale della nomina dei relativi componenti . 2. Con un secondo motivo lo stesso ricorrente denuncia la Violazione dell' articolo 54 del RD n. 148/1931 , dell' articolo 1418 c.c. , dell'articolo 18 commi 1 e 2 della legge n. 300/1970 (in relazione all'articolo 360, comma 1, punto 3 c.p.c.) . Deduce il ricorrente principale: La Corte di Appello di Caltanisetta riteneva che il procedimento disciplinare dovesse considerarsi nullo perché assunto in violazione dell' articolo 53 del RD n. 148/1931 avendo il direttore generale concentrato in sé le diverse competenze procedurali assegnate dalla disposizione a soggetti distinti . Tale nullità veniva però equiparata al mancato rispetto delle procedure previste dall' articolo 7 L. n. 300/1970 con applicazione della tutela indennitaria ex articolo 18, comma 6 L. 300/70 , perché ritenuta non lesiva del diritto di difesa del lavoratore. L'assunto contrasta, secondo il ricorrente, con la normativa tutta indicata in rubrica così come interpretata anche di recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 22 del 22.01.2024 e dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce (Sentenza n. 6555/2023, Ordinanza n. 9530/2023, Ordinanza n. 2793/2024, Ordinanza n. 2859/2024), secondo la quale la nullità del licenziamento (per violazione di legge) va ricondotta nell'alveo dell'articolo 18 commi 1 e 2 salva specifica tutela prevista dal legislatore; inoltre, è illogico ed irrazionale ritenere che l'accertamento in un'unica persona di tutte le fasi del procedimento non abbia comportato alcuna lesione del diritto di difesa laddove tale accertamento ha determinato non solo che l'istruttoria del procedimento sia stata falsata, ma anche che il lavoratore non abbia avuto la possibilità di essere giudicato in modo imparziale, avendo la SAIS radicato nella stessa figura tutte le distinte fasi previste nel RD n. 148/1931 (richiesta, verifica, opinamento e decisione finale) . 3. Con un unico motivo la ricorrente incidentale denuncia Violazione e falsa applicazione dell' articolo 53, allegato A al regio decreto n. 148 del 1931 , per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente la violazione di una norma (pur ritenuta) non imperativa, quella, cioè, che vieterebbe di concentrare nella persona del direttore le fasi del procedimento disciplinare che si svolgono davanti al datore di lavoro prima che fosse richiesta la pronuncia del consiglio di disciplina ( articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ). 4. I motivi, sia i due del ricorso principale che l'unico del ricorso incidentale, possono essere esaminati conGi.Pi.mente richiedendo la loro trattazione una comune premessa di natura normativa, dottrinale e giurisprudenziale. 5. Giova premettere che l'articolo 53 r.d. n. 148/1931 all. A recita: In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento di fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse. Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli articolo 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere. Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'articolo 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo. L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso . Il seguente articolo 54 dello stesso R.D. recita: Le punizioni per le mancanze di cui agli articolo 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma: 1) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati; 2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti e della navigazione (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico; 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda. Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente. Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, nonché con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi. Il Consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro i 15 giorni dalla domanda della parte interessata: ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni. L'azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina. I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati. I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo . 6. Orbene questa Corte, con la sentenza n. 1157/2026, la cui motivazione viene richiamata in questa sede ex articolo 118 disp. att. cpc , ha precisato, da un lato, che in via generale, come statuito dalle Sezioni Unite (sent. n. 4844/1994), Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall' articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , non è viziato da nullità, ma soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni e cioè a quella massima, cosiddetta reale, ex articolo 18 della citata legge n. 300 del 1970 , ovvero all'alternativa fra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604 del 1966 , o, infine, all'onere di preavviso ex articolo 2118 cod. civ. (in conformità v. le coeve Cass., Sez. Un. n. 4845 e 4846 del 1994) e che il giudizio sulla natura imperativa e sugli interessi che la disposizione mira ad assicurare venga espresso senza mai trascurare che il bilanciamento fra gli opposti interessi in gioco è riservato al legislatore, il cui silenzio quanto alla sanzione, seppure non decisivo, non può essere ritenuto irrilevante e va sempre apprezzato dall'interprete (in termini, Cass., Sez. Un., n. 5542/2023); dall'altro, venendo alla specifica materia, nella perdurante vigenza, della disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri connotata da tratti di rilevante specialità di chiara matrice pubblicistica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 15540/2016; Cass. n. 6530/2017; Corte Cost. n. 188/2020 ) ma che regola pur sempre le cadenze di un procedimento disciplinare, per giurisprudenza consolidata, che ove il lavoratore incolpato richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo quale organo collegiale terzo (tra altre, Cass. n. 6765/2023), anche nel caso in cui gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell'organo (v. Cass. n. 12770/2019 ; Cass. n. 6555/2023 ; Cass. n. 532/2025): ciò perché si è in presenza di una nullità per contrarietà a norma imperativa a mente dell' articolo 1418 c.c. , con applicabilità dei primi due commi dell' articolo 18 St. lav ., nella vigenza della L. n. 92/2012 (di recente v. Cass. n. 22556/2025 , con la giurisprudenza ivi citata), ovvero dell' articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015 , avuto riguardo alla disciplina del cd. Jobs Act (v. Cass. n. 604/2025). La natura imperativa della norma può evincersi dall'attribuzione di competenza ad un organo terzo, in funzione di garanzia, onde ravvisare una causa di nullità della sanzione inflitta in violazione della regola attributiva del potere. La recente sentenza di questa Corte sopra richiamata ha tuttavia precisato che non qualsivoglia pretesa inosservanza delle previsioni molteplici contenute nell'articolo 53 del R.D. n. 148/1931, all. A, può dirsi idonea a determinare la più grave delle sanzioni civilistiche per violazione di norma imperativa. 8. Ciò premesso, nella fattispecie in esame le due denunciate violazioni sono le seguenti: 1) non essere il Consiglio di Disciplina stato già costituito al momento della richiesta del lavoratore di suo pronunciamento, atteso che lo stesso, nel caso de quo, poteva ritenersi validamente costituito unicamente dalla data di pubblicazione in G.U.R.S. del decreto di nomina dei suoi componenti e in un contesto in cui la convocazione del Presidente, unico componente in carica alla data del 12.1.2018, doveva avvenire entro i quindici giorni dalla richiesta del lavoratore e tale convocazione era mancata nel detto termine; 2) la concentrazione, in un unico soggetto, nella fattispecie il direttore generale, delle diverse competenze procedurali assegnate dalla disposizione a soggetti distinti. Quanto alla prima, i giudici di seconde cure hanno ritenuto insussistente qualsiasi violazione tale da determinare una decadenza o una nullità del procedimento disciplinare e, quindi, della sanzione applicata; in ordine alla seconda, hanno invece ritenuto che si fosse in presenza di una fattispecie tutelabile solo in via risarcitoria ex articolo 18 co. 6 legge n. 300/1970 per il plurimo mancato rispetto delle competenze nelle fasi di contestazione e stesura della relazione ispettiva. 10. Questa Corte condivide il giudizio della gravata sentenza con riguardo al prima asserita violazione, mentre per la seconda dissente, sotto il profilo giuridico, richiamando quando precisato dalla prefata pronuncia di legittimità n. 1157/2026, il cui ricorso è stato esaminato alla stessa udienza del presente. Per la prima questione, è decisiva la circostanza che la violazione delle disposizioni denunciate non concerne la parte della norma di cui all'articolo 53 RD n. 148/1930, con carattere imperativo, che attribuisce ad un organo terzo, in funzione di garanzia (secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale), la competenza ad emettere il provvedimento sanzionatorio, bensì unicamente profili non ragguardevoli ai fini della rilevabilità di un vulnus del diritto di difesa dell'incolpato: ciò perché vengono in rilievo aspetti formali, non caratterizzati dalla perentorietà dei termini e in relazione ai quali, come rilevato dai giudici di merito con un accertamento di fatto adeguatamente motivato, non si desume che la costituzione ex post dell'Organo, rispetto al momento della richiesta del lavoratore ex articolo 53 co. 8 RD n. 148/1931 , fosse modellata proprio sul caso concreto da esaminare. Del resto, questa Corte ( Cass. n. 17959/2023 e Cass. n. 17960/2023 ) ha già affermato che la mancata costituzione di tale apposito Organo nel momento in cui l'interessato potrebbe chiederne l'intervento non è di per sé produttiva di alcuna nullità. Soltanto, infatti, nel caso in cui il lavoratore chieda tempestivamente che si pronunci il Consiglio di disciplina, e il licenziamento/destituzione sia comminato dalla datrice di lavoro, invece che da tale organo, può configurarsi una nullità. Con riguardo alla seconda denunciata violazione, invece, questa Corte ritiene che la disposizione normativa di cui all' articolo 53 RD n. 148/1931 , che prevede la delega delle indagini da parte del Direttore ai funzionari incaricati, rappresenti una norma di azione, e non di relazione, perché concerne una fase endoprocedimentale e non si traduce automaticamente nella violazione di una norma posta a presidio di valori fondamentali, come per esempio, quella sulla competenza a decidere. Infatti, l'articolo 53 citato non esclude tassativamente che le indagini non possano essere delegate, così concentrando in una sola persona la fase delle indagini e quelle di contestazione e dell'opinamento, e, comunque, il problema della delega viene in rilievo in una fase antecedente all'inizio del procedimento disciplinare nella quale, come si è detto, non si pongono esigenze difensive del lavoratore il quale, nel prosieguo, può comunque svolgere ogni attività difensiva per lui prevista dalla legge. La totale irrilevanza delle asserite violazioni rilevabili nell'iter procedimentale nel caso de quo, rispetto a quelli che sono i necessari passaggi previsti dalla procedura caratterizzanti una effettiva compromissione delle garanzie dell'incolpato, rende conseguentemente inapplicabile anche il riferimento alla tutela risarcitoria prevista dall' articolo 18 co. 6 legge n. 300/1970 , ancorata dalla Corte territoriale al plurimo mancato rispetto delle competenze nella fase di contestazione e stesura della relazione ispettiva, non ravvisabili nella fattispecie. 15. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve essere rigettato mentre va accolto quello incidentale. 16. Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto delle originarie domande proposte da Gi.Pi., rigetto che discende dall'accoglimento del ricorso della società. 17. La novità delle questioni esaminate, in ordine ai particolari profili prospettati, induce a compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. 18. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228 , deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, relativamente al ricorrente principale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie quello incidentale, cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande proposte da Gi.Pi. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Ai sensi dell 'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/0 2 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.