Il marito che non ha mai avuto alcuna certezza, né prima né dopo la nascita del figlio, della propria impotentia generandi , avendone avuto solo il sospetto – essendogli stata diagnosticata, in epoca anteriore alla nascita del figlio, una patologia genetica (sindrome di Klinefelter), che, nella maggior parte dei soggetti che ne sono affetti, comporta una condizione di non fertilità – deve proporre l’azione di disconoscimento di paternità entro un anno dalla nascita del figlio.
Un uomo conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, la moglie, chiedendo di accertare e dichiarare di non essere il padre del minore partorito dalla moglie nel 2016 e che, all'anagrafe, risultava figlio dei due coniugi. Il ricorrente affermava di aver scoperto di essere affetto da una patologia genetica (sindrome di Klinefelter), avente tra i suoi principali e più frequenti effetti l'infertilità. Sosteneva di nutrire fondati dubbi sulla sussistenza del rapporto di paternità biologica tra lui e il minore. Si costituiva in giudizio la moglie eccependo l'inammissibilità della domanda attorea, per decadenza dall'azione di disconoscimento di paternità, proposta oltre il termine di un anno dalla conoscenza dell'incapacità a generare, previsto dall' articolo 244, comma 2 c.c. Affermava che la prima diagnosi della patologia del marito risaliva al 2011 e che la coppia, negli anni 2011-2012, aveva intrapreso un percorso per la fecondazione medicalmente assistita. Chiedeva, quindi, anche il rigetto nel merito della domanda. Anche il curatore speciale del minore, costituitosi in giudizio, eccepiva la decadenza dall'azione e chiedeva il rigetto della domanda nel merito. Il Tribunale di Reggio Emilia nel 2022 dichiarava l'attore decaduto dall' azione di disconoscimento della paternità proposta e lo condannava alla refusione delle spese di lite. Il giudice di prime cure affermava, tra l'altro, che, avendo il marito allegato quale fatto costituivo della domanda solo il mero sospetto circa la propria infertilità, il dies a quo del termine annuale per la proposizione dell'azione era quello “generale” del giorno della nascita del figlio. Termine che, nel caso de quo , era ampiamente decorso. Avverso la pronuncia l'uomo proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, che nel 2024 lo respingeva. Anche in tal caso si evidenziava come l'uomo non avesse mai avuto alcuna certezza né prima, né dopo la nascita del figlio, della propria i mpotentia generandi , avendone avuto semplicemente il sospetto. Né egli aveva provato l'adulterio della moglie all'epoca del concepimento del minore. L'uomo, quindi, proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il curatore speciale del minore e la moglie resistevano in giudizio con separati controricorsi. In particolare, con il primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che la propria eccezione di non intervenuta decadenza - in risposta a quella di decadenza della controparte -, svolta portando a sostegno il test del DNA dal quale si evinceva la non paternità, deve qualificarsi come eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Ritiene che la Corte territoriale abbia emesso una sentenza nulla per omessa pronuncia, nella parte in cui ha omesso di esaminare la controeccezione di non avvenuta decadenza e il test comparativo del DNA. Per i giudici della Prima Sezione della Corte di Cassazione, che reputano infondato questo motivo di gravame, trova applicazione, nello specifico caso in esame, il secondo comma dell' art.244 c.c. Pertanto, l'azione di disconoscimento deve essere proposta entro un anno , decorrente dal giorno della nascita, se al tempo di questa il marito si trovava nel luogo in cui essa è avvenuta, o dal giorno in cui egli ha avuto conoscenza dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento o della propria impotenza di generare. I Supremi giudici specificano che il termine breve di un anno entro il quale il marito può promuovere l'azione di disconoscimento della paternità ha natura di termine di decadenza, può riguardare anche diritti indisponibili e mira ad assicurare il conseguimento dello scopo al quale tende l'azione, ossia garantire la certezza degli status . L' onere di provare le suddette circostanze, al fine di impedire la decadenza dall'azione, grava sul marito , mentre spetta ai convenuti dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta. Entrambe le prove soggiacciono alla regola secondo la quale ciò che rileva è l'acquisizione certa della conoscenza di un fatto. La Suprema Corte, nel richiamarsi ad una sua precedente pronuncia ( Cass.civ., n. 27140/2021 ), ribadisce che, in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. Nel caso de quo la prova della tempestiva proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità non è stata fornita , in quanto il ricorrente, come accertato e motivato dalla Corte di merito e non pertinentemente contestato dallo stesso, non ha mai avuto alcuna certezza, né prima e né dopo la nascita del figlio, della propria impotentia generandi , avendone avuto solo il sospetto. La patologia gli era stata diagnosticata nel 2011, anni prima rispetto alla nascita del figlio, avvenuta nel 2016. È vero che detta patologia genetica comporta, per la maggior parte dei soggetti che ne sono affetti, una condizione di infertilità, ma è altresì vero che un tale effetto non può affermarsi in termini assoluti, non riguardando necessariamente tutti i soggetti portatori di detta sindrome. I Supremi giudici non ravvisano alcuna omessa pronuncia da parte della Corte territoriale che ha risposto sulla superfluità dell'accertamento genetico a fronte del prioritario accertamento della sussistenza della decadenza. Il ricorrente avrebbe dovuto proporre l'azione di disconoscimento di paternità entro un anno dalla nascita del figlio. Con l'ordinanza n.2914/2026, i giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione - nel ritenere infondato il primo motivo di gravame, inammissibile il terzo e disattendendo il secondo - rigettano il ricorso e condannano il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore di ciascuna parte controricorrente costituita.
Presidente Acierno - Relatore Tricomi Fatti di causa 1.- G.S. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, la moglie E.L.T., con la quale aveva contratto matrimonio in data (OMISSIS), chiedendo che fosse accertato e dichiarato che esso attore non era il padre del minore S.S., partorito dalla moglie il (OMISSIS), che all'anagrafe risultava figlio dei coniugi S. e T.. S., a sostegno, dedusse di avere scoperto di essere affetto, come da certificato medico del 20 gennaio 2020, da Sindrome di Klinefelter, patologia genetica avente tra i suoi principali e più frequenti effetti l'infertilità, e di avere fondati dubbi sulla sussistenza del rapporto di paternità biologica tra esso attore e il minore. E.L.T. si costituì eccependo l'inammissibilità della domanda attorea, per decadenza dall'azione di disconoscimento di paternità, perché proposta oltre il termine di un anno dalla conoscenza dell'incapacità a generare, previsto dall' articolo 244, secondo comma, c.c. deducendo che la prima diagnosi della Sindrome di Klinefelter risaliva al giugno 2011 e che la coppia, negli anni 2011-2012, aveva intrapreso un percorso per la fecondazione medicalmente assistita. E.L.T. chiese anche il rigetto nel merito della domanda. Anche il curatore speciale del minore, costituitosi, eccepì la decadenza dall'azione e ne chiese, comunque, il rigetto nel merito. Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 179/2022 del 10-11 febbraio 2022, dichiarò l'attore decaduto dalla azione di disconoscimento della paternità proposta condannandolo alla refusione delle spese di lite. In particolare, il Tribunale di Reggio Emilia affermò, tra l'altro, che, avendo l'attore allegato quale fatto costituivo della domanda solo il mero sospetto circa la propria infertilità, il dies a quo del termine annuale era quello “generale” del giorno della nascita del figlio ( articolo 244, secondo comma 2, parte prima, c.c. ) e che, nel caso concreto in esame, tale termine era ampiamente decorso, essendo il minore nato il 4 novembre 2016. Aggiunse che doveva ritenersi inammissibile la relazione tecnica prodotta dall'attore, allegata alla memoria di replica ex articolo 190 c.p.c. , relativa a test fatto eseguire dallo G.S. prima dell'introduzione del giudizio (dicembre 2020) su campioni di materiale biologico appartenenti a quest'ultimo e al minore, in quanto il deposito di tale documentazione era avvenuto irritualmente, oltre le preclusioni processuali. Il tempestivo appello proposto da S. è stato respinto dalla Corte di appello di Bologna con la sentenza in epigrafe indicata. Per quanto di interesse, la Corte distrettuale ha affermato che G.S. non aveva mai avuto alcuna certezza né prima né dopo la nascita del figlio della propria impotentia generandi, avendone avuto solo il sospetto, in quanto gli era stata diagnosticata fin dal 2011 una patologia genetica che comportava una condizione di non fertilità non assoluta, e che, quindi avrebbe dovuto proporre l'azione di disconoscimento di paternità entro un anno dalla nascita di S.S.. Ha affermato, inoltre, che l'appellante non aveva provato l'adulterio della moglie all'epoca del concepimento del minore. G. S. propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con tre mezzi, illustrati con memoria. L'Avvocato P.F., curatore speciale del minore S. S., e E.L.T. hanno resistito con separati controricorsi. Ragioni della decisione 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articolo 112 e 345, secondo comma, c.p.c. in relazione all' articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c. A parere del ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe omesso completamente la valutazione della eccezione di non intervenuta decadenza da lui proposta per contestare la dichiarazione di decadenza dall'esercizio dell'azione per decorrenza del termine annuale previsto all'art.244, secondo comma, e non avrebbe statuito nulla in merito. Il ricorrente, nel dedurre che la decadenza non si sarebbe verificata, assume che l'eccezione in risposta all'eccezione di decadenza - e cioè l'eccezione di non intervenuta decadenza svolta portando a sostegno il test del DNA dal quale si evinceva la non paternità - va qualificata come eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (violazione articoli 112 e 345, secondo comma, c.p.c. ). Sostiene che la Corte d'Appello, dunque, ha pronunciato una sentenza nulla per omessa pronuncia nella parte in cui ha omesso di esaminare la controeccezione di non avvenuta decadenza e il test comparativo del DNA. 2.2.- Il primo motivo è infondato. Trova applicazione, nella presente azione di disconoscimento della paternità, l' art.244, secondo comma, c.c. secondo il quale «Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.». Come già è stato chiarito, in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (articolo 30 Cost. , 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris , ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale ( Cass. n. 27140/2021 ). Il termine breve di un anno entro il quale il marito può promuovere l'azione di disconoscimento della paternità ha natura di termine di decadenza, può riguardare anche diritti indisponibili e mira ad assicura il conseguimento dello scopo cui tende l'azione e cioè assicurare la certezza degli status. L'ordinaria decorrenza del termine decadenziale dal giorno della nascita del figlio è procrastinata ove il marito provi di avere ignorato la propria impotenza a generare o l'adulterio della moglie al tempo del concepimento e, in tal caso, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Grava dunque sul marito la prova di queste circostanze al mero fine di impedire la decadenza dall'azione e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta. Entrambe le prove soggiacciono alla regola secondo la quale ciò che rileva è l'acquisizione certa della conoscenza di un fatto. Sotto la vigenza dell' art.235 c.c. (prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 154/2013 , che ha abrogato l' art.235 c.c. e ha disciplinato i termini per l'azione di disconoscimento nel novellato art.244 c.c. ) era stato affermato che, in tema di disconoscimento della paternità, l'onere di provare la tempestiva conoscenza della causa d'incapacità procreativa nel termine decadenziale, previsto dall' articolo 235, n. 3, cod. civ. , non può essere sostituito da un mero riscontro diagnostico dell'impotenza generativa eseguito nell'anno antecedente l'azione, poiché tale riscontro riguarda i presupposti del fondamento dell'incompatibilità genetica tra padre e figlio legittimo e non la tempestiva conoscenza del presupposto legittimante ( Cass. n. 9380/2012 ) e che incombe sul preteso padre, che fonda la domanda sulla propria impotenza di generare, fornire la prova che tale impotenza è durata per tutto il periodo corrispondente a quello del concepimento ( Cass. n. 7965/2017 ) e tali principi sono coerenti e compatibili con il quadro normativo novellato. Nel caso in esame la prova della tempestiva proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità non è stata fornita, perché, come accertato e congruamente e logicamente motivato dalla Corte di merito e non pertinentemente contestato dal ricorrente «G.S. non ha mai avuto alcuna certezza né prima né dopo la nascita del figlio della propria impotentia generandi, avendone avuto solo il sospetto, essendogli stata diagnosticata, fin dal 2011 (vedi documentazione prodotta da E.L.T.), quindi da epoca antecedente alla nascita di S., avvenuta il (OMISSIS), la sindrome di Klinefelter, patologia genetica che comporta, per la maggior parte dei soggetti che ne sono affetti, una condizione di non fertilità, anche se tale effetto non può affermarsi in termini assoluti, non riguardando necessariamente tutti i soggetti che sono portatori di detta patologia. Discende da tale considerazione che G.S. avrebbe dovuto proporre l'azione di disconoscimento di paternità entro un anno dalla nascita di G.S..» (fol.12). Il ricorrente si duole che non sia stato preso in considerazione dalla Corte di merito il test del DNA da lui tardivamente prodotto, dal quale, a suo parere, sarebbe stata evincibile che egli non era il padre di S., circostanza che intendeva far valere come contro eccezione. Tale deduzione si fonda sull'erroneo convincimento che il presunto accertamento della non paternità possa individuare il momento di conoscenza della incapacità a procreare, atto a determinare l'inizio della decorrenza del termine decadenziale, ma così non è. In disparte ogni valutazione sul contenuto del documento tardivamente prodotto - relativo a presunti accertamenti genetici svolti su iniziativa privata della parte al di fuori del giudizio, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione a reperti biologici di cui non è stata accertata giudizialmente la provenienza e la effettiva riferibilità alle parti in causa - è decisivo osservare che il ricorrente nello svolgere la censura dà conto di non aver compreso la ratio decidendi. La Corte di merito rettamente si è focalizzata sull'accertamento del momento di acquisizione della consapevolezza soggettiva della incapacità a generare (quale circostanza idonea a posporre il termine decandenziale iniziale) giacché la prova della non paternità viene in rilievo, sotto un profilo logico-giuridico, solo allorquando l'attore abbia dato compiuta dimostrazione della tempestività della sua iniziativa processuale ed al fine di accertare la fondatezza nel merito della stessa (cfr. Cass. n.19324/2020 , in motivazione) e, in astratto, non è incompatibile con la opposta condizione di piena capacità procreativa. Non si ravvisa, pertanto, alcuna omessa pronuncia da parte della Corte di appello che ha risposto sulla superfluità dell'accertamento genetico a fronte del prioritario accertamento della sussistenza della decadenza. 3.1.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell' articolo 244, secondo comma, c.c. e dell'articolo 345, terzo comma, c.p.c., ex articolo 360, primo comma, n. 5) c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente si duole del mancato esame di un documento ritenuto essenziale, ossia il test negativo di paternità, per la decisione della causa deducendo che a seguito del test egli aveva avuto contezza dell'avvenuto adulterio. Il motivo va disatteso. Innanzi tutto, la censura si rivela carente sul piano della specificità ex art.366, n.6, c.p.c. perché non illustra quando la questione sia stata sottoposta in questi specifici termini in sede di merito. Invero, il Collegio, nel provvedimento impugnato, ha valutato il prospettato adulterio ed ha affermato che «L'odierno appellante non ha, del resto, provato un adulterio della moglie all'epoca del concepimento del minore suddetto, posto che la relazione investigativa prodotta riguarda una relazione extraconiugale della E.L.T. nel periodo novembre – dicembre 2020» (fol.12) con statuizione che non risulta impugnata. Va comunque osservato che il documento in esame non è certamente riconducibile nella nozione di “fatto storico” decisivo oggetto di discussione processuale tra le parti, il cui omesso esame rileva ai fini della valutazione del vizio motivazionale denunciato secondo i principi elaborati in sede di legittimità (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8053/2014; Cass. n. 13716/2016 ; Cass. n. 24830/2017 ), in quanto - in disparte ogni valutazione sul contenuto del documento tardivamente prodotto - esso è relativo ad accertamenti genetici svolti su iniziativa privata della parte al di fuori del giudizio, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione a reperti biologici di cui non è stata accertata giudizialmente la provenienza e la effettiva riferibilità alle parti in causa, di guisa che la censura ex art.360, primo comma, n.5, c.p.c. non coglie nel segno. Non si ravvisa, infine, nemmeno la violazione dell' art.244 c.c. da parte della Corte di appello, a fronte dell'accertamento della prioritaria sussistenza della decadenza, in assenza di prova dell'adulterio della moglie all'epoca del concepimento del minore. 3.1.- Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell' articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per ius superveniens alla luce delle norme introdotte dalla c.d. “riforma Cartabia”. A parere del ricorrente occorrerebbe operare una lettura delle norme costituzionalmente orientata volta ad evitare disparità di trattamento tra casi simili (violazione degli articoli 8 CEDU, 111 Cost., 3 Cost.). 3.2.- Il motivo è inammissibile. La pacifica applicabilità del procedimento unitario di cui al nuovo Titolo IV bis “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” del c.p.c. alle azioni di stato, stante il chiaro disposto dell' articolo 473bis c.p.c. , non rileva nel caso in esame atteso che il giudizio venne introdotto con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2021 innanzi al Tribunale di Reggio Emilia e che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'articolo 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Va disattesa infine la sollecitazione ad una interpretazione conforme a Costituzione e CEDU nei sensi invocati dal ricorrente. A fondamento del potere-dovere dei giudici di ricercare e identificare autonomamente l'interpretazione costituzionalmente orientata, il Giudice delle leggi pone la presenza di una pluralità di interpretazioni possibili. Al ricorrere di questa eventualità, il giudice deve scegliere quella che conduce ad un risultato ermeneutico costituzionalmente compatibile, ricusando le altre (Corte Cost. n.198 del 2003). Nel presente caso la prospettazione non merita alcuna condivisione perché risulta generica ed astratta, in quanto il ricorrente non individua la norma di cui sollecita l'interpretazione costituzionalmente orientata né, tanto meno, le differenti interpretazioni possibili, e si limita a esporre i principi informatori del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, senza considerare il dettato normativo riguardante l'entrata in vigore dell'ampia riforma processuale, coerente con la necessità di stabilire una chiara ed univoca scansione temporale della stessa. 4.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente costituita, con la precisazione che il pagamento dovrà essere disposto ex articolo 133 DPR 115/2002 in favore dello Stato in relazione alla parte S., stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, articolo 52 . Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge a favore di E.L.T. e che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori a favore dello Stato in relazione alla parte S. S., stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto; - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, articolo 5 2.