La seconda sezione civile della Cassazione è intervenuta, con l’ordinanza in commento, su un regolamento necessario di competenza proposto da una società opponente contro l’ordinanza del Giudice di Pace di Arezzo che, nel contesto di una controversia di appalto per montaggio e noleggio ponteggi, aveva sospeso il giudizio ex articolo 295 c.p.c. in ragione della pendenza, tra le stesse parti e sul medesimo rapporto, di un ulteriore giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Arezzo.
La lite origina da due distinti decreti ingiuntivi ottenuti dalla società esecutrice dei lavori di ponteggio : il primo per euro 4.000, quale acconto, dinanzi al giudice di pace; il secondo, successivo, per euro 14.461,33, a titolo di saldo delle medesime opere, dinanzi al tribunale. L'opponente, avendo già corrisposto euro 6.000, contesta l'esistenza di ulteriori crediti in favore dell'appaltatrice e deduce, altresì, vizi, difformità e ritardi nell'esecuzione delle prestazioni , chiedendo in via principale l'accertamento dell'insussistenza del credito e, in subordine, la compensazione con la diminuzione di valore dell'opera. Nell'ordinanza impugnata, il Giudice di Pace, dopo aver ritenuto l'opposizione di “non pronta soluzione” e concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell' articolo 648 c.p.c. , ha disposto la «separazione del merito delle domande dalla cognizione in ordine alla conferma formale dell'ingiunzione opposta», rimettendo alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della “causa accessoria” innanzi al Tribunale di Arezzo e sospendendo la propria opposizione sino al passaggio in giudicato della decisione nel giudizio di merito. La società opponente reagisce con regolamento necessario di competenza , denunciando la violazione e/o errata applicazione dell' articolo 295 c.p.c. , evidenziando l'assenza di un vero rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi e chiedendo alla Cassazione di dichiarare il rapporto di continenza tra le due cause, di revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, di disporre la cancellazione dal ruolo della relativa opposizione e di assegnare termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Arezzo, ovvero di rinviare al giudice di pace affinché provveda in tal senso. La Corte qualifica anzitutto come ammissibile il regolamento necessario, ribadendo un principio ormai consolidato: il provvedimento di sospensione adottato dal giudice di pace è impugnabile con regolamento necessario di competenza , nonostante il generale divieto posto dall' articolo 46 c.p.c. in ordine alla proponibilità del regolamento ex articolo 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti a tale giudice. L' articolo 46 c.p.c. è, infatti, interpretato in senso costituzionalmente orientato, nel senso di limitare l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di ricorrere al regolamento come unico strumento idoneo a prevenire la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo derivante da una sospensione non giustificata. Il Collegio, richiamando precedenti significativi in tal senso ( Cass. n. 27994/2017 , Cass. n. 16700/2014 e Cass. S.U. n. 21931/2008 , Cass. n. 11815/2025 ), accoglie il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata nella parte in cui dispone la sospensione e ordina la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo, che dovrà pronunciarsi sul decreto ingiuntivo opposto in coerenza con i principi di diritto enunciati, ivi compreso l'obbligo di revoca del decreto ove ritenga di spogliarsi della causa in favore del tribunale competente.
Presidente Cavallino - Relatore De Giorgio Fatti di causa 1. Clareb Srl ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo opposizione a un decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto nei suoi confronti da NGM Ponteggi Srls per l'importo di Euro 4.000,00, oltre interessi, a titolo di acconto relativo a lavori di montaggio e noleggio di un ponteggio presso un cantiere di F, assumendo di aver già pagato la somma di Euro 6.000,00 e sostenendo altresì che la società opposta, nell'esecuzione delle opere, le aveva causato dei danni. Tanto premesso, l'opponente ha domandato, in via principale, accertarsi l'insussistenza di qualsivoglia credito della NGM Ponteggi Srl nei suoi confronti e, in subordine, compensarsi l'eventuale credito riconosciuto in favore della controparte con la diminuzione del valore delle opere realizzate imputabile ai vizi, difformità e ritardi riscontrati nella loro esecuzione. Tra le stesse parti è stato, poi, instaurato dinanzi al Tribunale di Arezzo un altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al medesimo rapporto contrattuale e avente a oggetto le medesime questioni di merito, il tutto con riferimento all'importo di Euro 14.461,33, oltre interessi, richiesto da NGM Ponteggi Srl a titolo di saldo per le opere in questione con ricorso per decreto ingiuntivo depositato successivamente al primo. Con ordinanza n. cronol. 1225/2025 in data 08.03.2025, il Giudice di Pace di Arezzo, ritenuta l'opposizione di non pronta soluzione, visto l' articolo 648 c.p.c. , rilevato che pendeva innanzi il Tribunale di Arezzo giudizio di opposizione promosso dall'opponente avverso la fattura emessa a saldo del corrispettivo preteso dall'opposto, visto l' articolo 40 c.p.c. , ritenuta la competenza funzionale del Giudice di Pace in ordine alla conferma ovvero alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la pregiudizialità della decisione della causa nel merito e visto l' articolo 295 c.p.c. , ha provveduto come segue a) concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; b) dispone la separazione del merito delle domande dalla cognizione in ordine alla conferma formale dell'ingiunzione opposta; c) assegna alle parti termine di mesi tre dalla presente ordinanza per la riassunzione della causa accessoria innanzi il Tribunale di Arezzo; d) sospende la presente opposizione, assegnando alle parti termine per la riassunzione del giudizio di mesi tre dal passaggio in giudicato della causa nel merito . 2.Clareb Srl ha proposto tempestivo ricorso per regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza in questione sulla scorta di un unico motivo. NGM Ponteggi Srls ha depositato memoria difensiva e memoria illustrativa. Non sono pervenute le conclusioni del Procuratore Generale, al quale era stata ritualmente comunicata la data del 21-1-2026 fissata per l'adunanza in camera di consiglio, all'esito della quale la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo, la società ricorrente ha lamentato la violazione e/o errata applicazione dell' articolo 295 c.p.c. , per avere il Giudice di Pace disposto la sospensione necessaria in assenza del necessario vincolo di pregiudizialità. In particolare, la ricorrente, oltre a dolersi del fatto che il Giudice di Pace non abbia fornito alcuna spiegazione in ordine all'asserito rapporto di pregiudizialità, ha osservato che i due giudizi, quello ritenuto pregiudiziale e quello pregiudicato, non si trovavano in rapporto di dipendenza, né avevano a oggetto questioni differenti. Nelle sue conclusioni, la ricorrente, oltre a domandare la cassazione del provvedimento impugnato, ha altresì richiesto dichiararsi il rapporto di continenza tra la causa pendente dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo e quella pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace e la cancellazione dal ruolo della causa di opposizione, con assegnazione alle parti di un termine per la riassunzione della stessa dinanzi al Tribunale di Arezzo, ovvero rinviarsi al Giudice di Pace di Arezzo onde provvedere in tal senso. 2. Il ricorso in esame è ammissibile. È già stato enunciato il principio secondo il quale il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi il disposto dell' articolo 46 c.p.c. , che sancisce l'inapplicabilità ai giudizi davanti al giudice di pace degli articolo 42 e 43 c.p.c.; ciò in quanto l' articolo 46 c.p.c. deve essere interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, attraverso un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sospensione ( Cass. n. 27994/2017 , Cass. n. 16700/2014 , Cass. S.U. n. 21931/2008 ; in senso analogo, Cass. n. 11815/2025 in tema di pregiudiziale comunitaria). 3. Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito esposti. In punto di fatto, deve rilevarsi che i due giudizi, quello dinanzi al Giudice di Pace e quello dinanzi al Tribunale, riguardano le medesime parti, si fondano sul preteso inadempimento dell'opponente in relazione al medesimo contratto e differiscono perché l'uno riguarda un pagamento a titolo di acconto, mentre l'altro riguarda il corrispettivo residuo dovuto a titolo di saldo. Entrambi gli organi giudicanti sono stati chiamati a risolvere le medesime questioni, ivi comprese quelle concernenti la determinazione del valore complessivo delle prestazioni oggetto del contratto - valore che l'opposta assume pari a un importo ben superiore al limite della competenza del giudice di pace - nonché la relativa riduzione imputabile a vizi, difformità e ritardi riscontrati nell'esecuzione dell'opera. Tra i due giudizi, dunque, sussiste un rapporto di continenza in quanto, ai sensi dell' articolo 39 c.p.c. , la relazione di continenza sussiste in primo luogo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di causae petendi e differenza quantitativa di petitum (c.d. continenza in senso stretto); inoltre, anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico - giuridico necessario per la definizione dell'altra causa, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine nel medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (c.d. continenza per specularità) ( Cass. n. 29441/2024 , Cass. n. 11888/2023 , Cass. n. 19460/2017 , Cass. Sez. Un. n. 20596/2007 ). Ciò posto, si deve anche prendere atto che, in sostanza dando attuazione alla previsione del secondo comma dell' articolo 39 c.p.c. seppure non richiamandolo espressamente, il Giudice di Pace preventivamente adito, non competente per la causa successivamente proposta, con l'ordinanza impugnata si è spogliato della cognizione della causa pendente innanzi a lui; infatti, dopo aver disposto la separazione del merito delle domande dalla cognizione in ordine alla conferma formale dell'ingiunzione opposta , ha rimesso la causa accessoria al Tribunale di Arezzo, assegnando alle parti il termine per la riassunzione. La causa accessoria rimessa al giudice superiore, secondo quanto si legge nell'ordinanza, è costituita dal merito delle domande , fatta eccezione per la cognizione in ordine alla conferma formale dell'ingiunzione opposta ; quindi, in sostanza, la causa avente a oggetto tutte le domande e le questioni proposte nel giudizio dalle parti, tranne quella relativa alla pronuncia di carattere meramente formale sulla conferma o revoca del decreto opposto. Pertanto, il processo sospeso ha a oggetto la mera decisione di conferma o revoca del decreto ingiuntivo, subordinata alla decisione del giudice superiore avente a oggetto l'intero merito della controversia, ma la statuizione è illegittima. Come già chiarito dalla Suprema Corte in materia di incompetenza per valore e per territorio -con principio di portata generale e perciò valevole anche per la fattispeciela sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza per valore o per territorio non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio ( Cass. n. 15988/2023 per il caso della dichiarazione di incompetenza per valore; Cass. n. 1121/2022 e Cass. 1372/2016 per il caso della dichiarazione di incompetenza per territorio; cfr. altresì, Cass. n. 5545/2024 , non massimata). Pertanto, il Giudice di Pace, avendo sostanzialmente rimesso l'intera controversia al Tribunale di Arezzo, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto; ciò, senza poter disporre la sospensione del giudizio, che non può avere a oggetto la sola conferma o revoca del decreto dal punto di vista meramente formale e indipendentemente dall'adozione di una pronuncia di merito. 4.Il provvedimento di sospensione dunque va annullato, disponendo la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice di Pace di Arezzo, il quale statuirà sul decreto ingiuntivo opposto in conformità ai principi sopra enunciati. Si rimette al Giudice di Pace anche la statuizione sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto la sospensione e per l'effetto dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio, con termine ordinario per la riassunzione decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2026.