Doppia ingiunzione sullo stesso appalto: la Cassazione ferma la sospensione del Giudice di pace

La seconda sezione civile della Cassazione è intervenuta, con l’ordinanza in commento, su un regolamento necessario di competenza proposto da una società opponente contro l’ordinanza del Giudice di Pace di Arezzo che, nel contesto di una controversia di appalto per montaggio e noleggio ponteggi, aveva sospeso il giudizio ex articolo 295 c.p.c. in ragione della pendenza, tra le stesse parti e sul medesimo rapporto, di un ulteriore giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Arezzo.

La lite origina da due distinti decreti ingiuntivi ottenuti dalla società esecutrice dei lavori di ponteggio : il primo per euro 4.000, quale acconto, dinanzi al giudice di pace; il secondo, successivo, per euro 14.461,33, a titolo di saldo delle medesime opere, dinanzi al tribunale.  L'opponente, avendo già corrisposto euro 6.000, contesta l'esistenza di ulteriori crediti in favore dell'appaltatrice e deduce, altresì, vizi, difformità e ritardi nell'esecuzione delle prestazioni , chiedendo in via principale l'accertamento dell'insussistenza del credito e, in subordine, la compensazione con la diminuzione di valore dell'opera. Nell'ordinanza impugnata, il Giudice di Pace, dopo aver ritenuto l'opposizione di “non pronta soluzione” e concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell' articolo 648 c.p.c. , ha disposto la «separazione del merito delle domande dalla cognizione in ordine alla conferma formale dell'ingiunzione opposta», rimettendo alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della “causa accessoria” innanzi al Tribunale di Arezzo e sospendendo la propria opposizione sino al passaggio in giudicato della decisione nel giudizio di merito.  La società opponente reagisce con regolamento necessario di competenza , denunciando la violazione e/o errata applicazione dell' articolo 295 c.p.c. , evidenziando l'assenza di un vero rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi e chiedendo alla Cassazione di dichiarare il rapporto di continenza tra le due cause, di revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, di disporre la cancellazione dal ruolo della relativa opposizione e di assegnare termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Arezzo, ovvero di rinviare al giudice di pace affinché provveda in tal senso. La Corte qualifica anzitutto come ammissibile il regolamento necessario, ribadendo un principio ormai consolidato: il provvedimento di sospensione adottato dal giudice di pace è impugnabile con regolamento necessario di competenza , nonostante il generale divieto posto dall' articolo 46 c.p.c. in ordine alla proponibilità del regolamento ex articolo 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti a tale giudice. L' articolo 46 c.p.c. è, infatti, interpretato in senso costituzionalmente orientato, nel senso di limitare l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di ricorrere al regolamento come unico strumento idoneo a prevenire la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo derivante da una sospensione non giustificata. Il Collegio, richiamando precedenti significativi in tal senso ( Cass. n. 27994/2017 , Cass. n. 16700/2014 e Cass. S.U. n. 21931/2008 , Cass. n. 11815/2025 ), accoglie il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata nella parte in cui dispone la sospensione e ordina la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo, che dovrà pronunciarsi sul decreto ingiuntivo opposto in coerenza con i principi di diritto enunciati, ivi compreso l'obbligo di revoca del decreto ove ritenga di spogliarsi della causa in favore del tribunale competente.

Presidente Cavallino - Relatore De Giorgio Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.