La sentenza affronta il nodo cruciale della disciplina intertemporale nel passaggio dalla legge fallimentare al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con particolare riguardo al concordato fallimentare proposto dopo l’entrata in vigore del CCII in una procedura di fallimento già pendente.
La vicenda origina dal fallimento di un'impresa individuale dichiarato nel 2018, in pieno vigore del R.D. del 16 marzo 1942 n. 267, sul quale si innesta nel 2023 una proposta di concordato da parte di una società terza, seguita, entro poche settimane, da una seconda proposta migliorativa, anch'essa proveniente da terzo. La Corte di Cassazione, in riforma dell'inquadramento operato dai giudici di merito, qualifica la fattispecie non come concordato nella liquidazione giudiziale ex articolo 240 ss. CCII , bensì come concordato fallimentare disciplinato dagli articolo 124 ss. l.fall. , facendo leva su una lettura sistematica dei primi due commi dell' articolo 390 CCII in tema di disciplina transitoria. Secondo la Corte, il secondo comma dell' articolo 390 CCII stabilisce che le procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del Codice , nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei relativi ricorsi, restano regolate dalla legge fallimentare , e tale estensione riguarda anche il sub-procedimento di concordato fallimentare che si innesta su un fallimento già dichiarato. Ritenere operante il CCII solo sul concordato, lasciando la procedura principale ancorata alla legge fallimentare , determinerebbe l'inammissibile coesistenza di due regimi normativi sulla stessa insolvenza, con gravi ricadute anche operative in caso di mancata omologazione o risoluzione del concordato e riapertura della procedura. La Corte valorizza inoltre la sostanziale continuità strutturale tra il concordato fallimentare ex articolo 124, 128 e 152 l.fall. e il concordato nella liquidazione giudiziale ex articolo 240, 241 e 265 CCII , evidenziando come le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024 svolgano funzione essenzialmente interpretativa delle previgenti norme , senza scardinare l'impianto di fondo. Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Suprema Corte enuncia i seguenti principi di diritto : «in ipotesi di procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e di proposta di concordato presentata in epoca successiva a quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare , e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell' articolo 390 CCII »; «in tema di concordato fallimentare (nella specie relativo al fallimento di un'impresa individuale), alla proposta formulata da un terzo costituito in forma societaria non si applica il disposto dell' articolo 152 l.fall. , le cui formalità sono prescritte solo per la proposta di concordato fallimentare presentata dalla stessa società fallita»; «in tema di concordato fallimentare, una volta che il giudice delegato abbia ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le rispettive eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell' articolo 125, comma 2, l.fall. , il soggetto che depositi una ulteriore proposta non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato , né alla sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza».
Presidente Ferro - Relatore Vella Fatti di causa 1.— Dagli atti di causa emerge la seguente cronologia della vicenda: - in data 17.4.2018 il Tribunale di Macerata ha dichiarato il fallimento dell'impresa individuale T.E.; - in data 2.1.2023 ( omissis ) s.r.l. (di seguito ( omissis )) ha depositato una proposta di concordato; - in data 13.1.2023 ( omissis ) s.r.l. (di seguito ( omissis )) ha chiesto al curatore l'accesso agli atti della procedura fallimentare, in quanto interessata a presentare anch'essa una proposta di concordato; - in data 9.2.2023 il Giudice delegato ha disposto la trasmissione ai creditori della proposta di concordato di ( omissis ), con termine di trenta giorni per l'eventuale dichiarazione di dissenso, e il curatore vi ha provveduto in data 10.2.2023; - in data 28.2.2023 ( omissis ) ha depositato proposta di concordato fallimentare migliorativa (del 15%) rispetto a quella di ( omissis ); - in data 7.3.2023 il Giudice delegato ha rigettato l'istanza di sospensione delle operazioni di voto avviate sulla proposta di concordato di ( omissis ), presentata da ( omissis ), che non ha proposto reclamo; - la proposta concordataria di ( omissis ) è stata approvata dal 99,52% dei creditori (non informati della proposta di concordato di ( omissis )), con l'unico voto contrario di ( omissis ) s.r.l. (di seguito CB); - il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda di omologazione del concordato presentato da ( omissis ), accogliendo l'opposizione proposta da CB sul mancato rispetto delle formalità prescritte dall' articolo 265 CCII , con assorbimento dei restanti motivi; - la Corte d'appello di Ancona, accogliendo il reclamo ex articolo 247 CCII formulato da ( omissis ), ha omologato la relativa proposta di “concordato nella liquidazione giudiziale”. 1.1. — In particolare la corte d'appello, dopo aver escluso che l' articolo 265 CCII disciplini la presentazione del concordato da parte del terzo, ha esaminato i restanti motivi, dichiarati assorbiti dal tribunale, e li ha rigettati, ritenendo che: i) il mancato rispetto delle formalità prescritte dagli articolo 16 e 19.5 dello statuto di ( omissis ) è superato dal reclamo, che ha sostanzialmente ratificato l'operato degli amministratori, mentre la mancata trascrizione delle decisioni degli amministratori nel relativo libro attiene a un profilo di mera regolarità interna, privo di ricadute invalidanti opponibili ai terzi; ii) la maggiore convenienza della proposta concordataria di (OMISSIS) non rileva, in quanto presentata oltre il termine prescritto dall' articolo 241, comma 2, CCII , senza che vi sia contrasto né con l' articolo 216 CCII , che circoscrive il principio di competitività alle operazioni di liquidazione dell'attivo, né con l' articolo 245, comma 5, CCII , che consente la valutazione di convenienza solo quando a proporre la contestazione sia un creditore appartenente a una classe dissenziente, e non, come CB, a una classe consenziente. 1.2. — CB ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione in tre mezzi. ( omissis ) ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 1.3. — Con memoria ex articolo 378 c.p.c. , confermata in sede di requisitoria orale, il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 2. — Prima di esaminare i motivi si rileva che la vicenda trae origine da un fallimento dichiarato nel 2018 e disciplinato dal r.d. 6 marzo 1942, n. 267, sul quale si è innestata una proposta di concordato presentata dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. I giudici di merito hanno inquadrato la fattispecie come “concordato nella liquidazione giudiziale”, disciplinato dagli articolo 240 e s. CCII . Ciò implicitamente (in assenza di specifica motivazione) in base al primo comma dell' articolo 390 CCII (“Disciplina transitoria”), il quale statuisce che: «I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3 .». 2.1. — Ritiene il Collegio che si sarebbe dovuto invece applicare il secondo comma dell' articolo 390 CCII e che, di conseguenza, la fattispecie in esame doveva essere esaminata quale concordato fallimentare, disciplinato dagli articolo 124 e s. l.fall. Dispone infatti il secondo comma dell' articolo 390 CCII che «Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ». Il fatto che, a norma del primo comma, le proposte di concordato fallimentare depositate «prima dell'entrata in vigore» del CCII siano esplicitamente assoggettate alla legge fallimentare , non esclude che vi siano altre categorie di analoghe proposte che, seppure depositate “dopo” quella data, siano comunque soggette alla legge fallimentare . Ciò è quanto dispone appunto il secondo comma dell' articolo 390 CCII , che assoggetta alla legge fallimentare (tra l'altro) le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al primo comma già pendenti a quella data, e quindi anche la procedura di concordato fallimentare. Questa invero, pur avendo una propria specifica disciplina, si inserisce all'interno del fallimento già in corso, da cui origina e di cui costituisce un sub-procedimento, non potendo perciò che essere regolato dalla medesima disciplina normativa applicabile al fallimento in cui si innesta, in ossequio ad evidenti esigenze di coerenza sistematica e procedurale, oltre che a non meno importanti esigenze pratiche di gestione della procedura. 2.2. — Non è quindi condivisibile la lettura meramente letterale, e sistematicamente “monca”, del primo comma dell' articolo 390 CCII cui hanno aderito (implicitamente) tribunale e corte d'appello: l'applicazione del nuovo Codice al concordato presentato in una procedura di fallimento regolata senza dubbio dalla legge fallimentare , sarebbe difatti incoerente, in quanto renderebbe operanti, su una medesima fattispecie dell'insolvenza, due distinti regimi normativi, ed ingenererebbe non trascurabili criticità, specie nell'ipotesi di esito negativo del concordato (ad esempio, a causa di mancata omologazione o risoluzione) e di conseguente riapertura della procedura fallimentare. 2.3. — Ciò nonostante, e grazie alla sostanziale continuità che il legislatore ha dato all'istituto del concordato fallimentare nel passaggio al concordato nella liquidazione giudiziale, le norme che sono state evocate e vengono qui a scrutinio ai fini della decisione (segnatamente gli articolo 240, 241 e 265 CCII ) sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto alle corrispondenti norme della legge fallimentare (segnatamente gli articolo 124, 128 e 152 l.fall. ), in realtà applicabili, di modo che il diverso inquadramento della fattispecie, ritenuto da questa Corte, non ostacola la corretta definizione del presente giudizio. Semmai, alcune modifiche intervenute con il “decreto correttivo” di cui al d.lgs. n. 136 del 2024 possono fornire una chiave di lettura delle norme previgenti. 3. — Con il primo motivo (“violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 265 CCII anche in relazione all' articolo 120 bis CCI ”) si deduce che i primi due commi dell' articolo 265 CCII mirerebbero a individuare il soggetto legittimato a presentare la domanda di concordato della stessa società fallita, nonché i soggetti legittimati (fatte salve diverse clausole statutarie) a deliberare sulla proposta e sulle relative condizioni, mentre il terzo indicherebbe le formalità da rispettarsi «in ogni caso», e dunque anche per il terzo proponente costituito in forma societaria, e pure quando la proposta riguardi il fallimento non di una società ma di un'impresa individuale. Il motivo è infondato. 3.1. — L' articolo 152 l.fall. , intitolato ”Proposta di concordato” e inserito nell'apposito capo X “Del fallimento delle società”, disciplina le modalità di presentazione della «proposta di concordato per la società fallita», sia dal punto di vista soggettivo (primo comma), e cioè del soggetto legittimato a sottoscrivere la domanda – posto che gli amministratori e liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito ex articolo 146 l. fall . (cfr. articolo 254 CCII ) – sia dal punto di vista contenutistico (secondo comma), e cioè degli organi societari (rimasti in vita nonostante il fallimento) autorizzati ad elaborare le condizioni della proposta di concordato – posto che i soci possono anche fallire in proprio ex articolo 147 l.fall. (cfr. articolo 256 CCII ) – distinguendosi, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto, tra società di persone, ove la proposta è approvata dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale (lett. a), e società di capitali, ove è deliberata dagli amministratori (lett. b); il terzo comma aggiunge che detta decisione o deliberazione deve risultare da verbale notarile ed essere iscritta nel registro delle imprese a norma dell' articolo 2436 c.c. (dettato per la deliberazione della modifica dello statuto della società). Ebbene, il terzo comma è strettamente connesso al precedente, e l'espressione di esordio «in ogni caso» non appare affatto diretta a introdurre e regolamentare la diversa fattispecie della proposta di concordato depositato non più dalla “società fallita”, bensì dal “terzo”, la quale è invece disciplinata dall' articolo 124, comma 1, l. fall ., che al riguardo non prescrive alcuna specifica formalità. 3.2. — Identico discorso vale, mutatis mutandis e d'altronde, per l' articolo 265 CCII , intitolato “Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società” ed inserito anch'esso nell'apposito capo “Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società”. E infatti il primo comma dell' articolo 241 CCII , che disciplina la proposta di concordato del terzo, si limita a prescrivere che il ricorso «deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni» (come già previsto nell' articolo 125 comma 1 l.fall. per opera del d.l. n. 179 del 2012 ). Né a diversa conclusione induce l' articolo 120-bis CCII , che – a differenza di quanto opina il ricorrente, e come reso palese dalla modifica dell'articolo 2, lett. m-bis) CCII ad opera del d.lgs. n. 136/2024 , il quale ha esplicitato che tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza rientrano solo le misure, gli accordi e le procedure «diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata» – regola solo l'accesso della società in stato di crisi o insolvenza a uno di quegli strumenti, confermando semmai che (anche lì solo in quel caso, e per analoghe ragioni) «la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società» e «la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese»; data da cui decorre, sì, il divieto di revoca degli amministratori a causa della corretta presentazione della domanda di accesso, ma, appunto, solo nei confronti della stessa società in stato di crisi o insolvenza. 3.3. — Questa interpretazione letterale e sistematica collima con l'interpretazione logica e teleologica delle norme in questione. Invero, le rigorose formalità prescritte dall' articolo 152 l.fall. – (ripetute nell' articolo 265 CCII ) hanno senso nei confronti della società fallita o in liquidazione giudiziale, in ragione del particolare regime di cd. spossessamento cui essa è soggetta ai sensi dell' articolo 42 l.fall. (ripetuto nell' articolo 142 CCII ), mentre risulterebbero irragionevoli se imposte ad una società in bonis, per la quale la scelta di presentare una proposta di concordato su altrui massa fallimentare integra un atto discrezionale di gestione imprenditoriale, privo ex se di natura concorsuale in quanto non diretto a regolare il proprio stato di crisi o insolvenza, e piuttosto assimilabile ad altri atti di natura analoga, come ad esempio la decisione di partecipare a procedure competitive per l'acquisto o l'affitto di beni fallimentari. Detto altrimenti, la previsione di specifici criteri deliberativi e di particolari formalità trova giustificazione esclusivamente quando la proposta concordataria provenga dalla stessa società sottoposta a procedura concorsuale, incidendo sull'assetto organizzativo del debitore fallito. Essa risulta, invece, inconferente nei casi in cui l'iniziativa concordataria sia assunta da terze società in bonis, per le quali continuano a valere le disposizioni generali del diritto societario, in uno alle regole dettate dal codice civile per l'iscrizione degli atti nel registro delle imprese, e al principio di tipicità che le informa. 4. — Con il secondo motivo (“violazione e/o falsa applicazione degli articolo 265 e 120 bis CCI nonché degli articolo 1362 e 1363 e 2475 bis c.c. con riferimento all'interpretazione degli articolo 16 e 19.5 dello Statuto della ( omissis )”) si deduce che la corte d'appello avrebbe frainteso la censura come difetto di rappresentanza degli amministratori, sanato per ratifica della società all'atto del reclamo, quando invece in appello era stata denunziata la mancata trascrizione della deliberazione del concordato, da parte degli amministratori di ( omissis ), nel libro delle decisioni degli amministratori, a norma dell'articolo 19.5 dello statuto. Il motivo, dichiaratamente connesso al primo, è parimenti infondato. 4.1. — Invero, una volta escluso che l' articolo 152 l. fall . (come l' articolo 265 CCII ) sia applicabile alla proposta di concordato proveniente da un terzo, ne discende l'irrilevanza del richiamo ivi fatto nel secondo comma alle diverse disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto; fermo restando che la norma stabilisce chi deve assumere la decisione, ma non anche secondo quali modalità operative. Nel caso in esame, è pacifico che la proposta di concordato fallimentare di ( omissis ) sia stata deliberata dai due unici soci e amministratori della società, il che assume rilievo dirimente anche a prescindere dalla allegata esistenza, in ogni caso, della delibera assunta in sede di assemblea dei soci, regolarmente iscritta nel relativo libro e allegata alla proposta. Difatti, ciò che conta è che la proposta di concordato provenga da chi abbia la legale rappresentanza della società terza, di modo che sia correttamente individuata la società cui la proposta concordataria è imputabile; non rilevano invece, ai fini della procedura di concordato, eventuali limitazioni al potere di deliberarla, o potenziali controversie con i soci, peraltro inimmaginabili nel caso in esame, in cui, come detto, la proposta è stata deliberata dai due soggetti che erano al tempo stesso gli unici soci e amministratori della società proponente. 4.2. — A ben vedere, non risulta nemmeno specificamente censurata la condivisibile affermazione del giudice a quo per cui la disposizione di cui all'articolo 19.5 dello statuto «attiene ad un profilo di mera regolarità interna della decisione (o deliberazione) dell'organo amministrativo, all'evidenza privo di ricadute invalidanti rilevanti sul piano esterno, ossia opponibili ai terzi». 5. — Con il terzo motivo si denunzia la “violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 241 CCI in relazione agli articolo 216 e 245 CCI ”, per avere la corte territoriale escluso ogni rilevanza – se non altro in sede di omologazione – della ulteriore proposta di concordato presentata da (OMISSIS), solo perché depositata dopo che la prima proposta di (OMISSIS) era stata comunicata ai creditori, e durante il corso del termine loro assegnato per esprimersi su di essa, in contrasto con il principio generale di competitività espresso dall' articolo 216, comma 2, CCII (come prima dall' articolo 107 l.fall. ), in base al quale le vendite e gli altri atti di liquidazione – come pure il concordato fallimentare, che «rappresenta l'atto per eccellenza di liquidazione dell'attivo, in quanto consente la chiusura della procedura» – sono effettuati tramite procedure competitive, in modo da assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori. Il motivo è infondato. 5.1. — L' articolo 125, comma 2, l.fall. prevede (per quanto qui rileva) che «in caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione» della proposta ai creditori, con fissazione di un termine per far pervenire le loro eventuali dichiarazioni di dissenso, «il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori», fermo restando che, «su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti». Per completezza si rileva che l' articolo 241, comma 2, CCII presentava un'identica formulazione, prima che il d.lgs. n. 136 del 2024 (applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data del 28.9.2024) lo modificasse stabilendo che «tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditorio, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti». 5.2. — La norma individua, dunque, una precisa scansione temporale, in cui l'ordine giudiziale di comunicazione della proposta ai creditori funge da “spartiacque” per l'avvio della fase della “votazione”, e integra perciò un termine di “decadenza” per eventuali terzi che volessero presentare proposte concorrenti da sottoporre al meccanismo selettivo visto sopra. Eliminare la funzione preclusiva di quel provvedimento del giudice, e così ammettere la partecipazione alla procedura anche di proposte concorrenti pervenute dopo la sua adozione, significherebbe forzare un dato testuale e in sostanza svuotare di significato la norma, la quale individua nell'ordine del giudice delegato il provvedimento che al tempo stesso chiude una fase (quella selettiva, che si snoda attraverso il parere del curatore, il parere del comitato dei creditori, la valutazione giudiziale di ritualità della proposta, la scelta da parte del comitato dei creditori della proposta concorrente da sottoporre all'approvazione dei creditori e la possibilità che, su richiesta del curatore, il giudice delegato ne avvii anche altre al voto) per aprirne un'altra (quella della sottoposizione della proposta alla valutazione dei creditori, con assegnazione di un termine ristretto entro cui essi possono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso). 5.3. — Una simile vanificazione del dettato normativo non potrebbe nemmeno giustificarsi col principio di competitività, il quale, se da un lato resta assicurato dall'esistenza di un meccanismo che abilita e incoraggia la presentazione di proposte concorrenti, dall'altro non tollera né un'alterazione delle regole della competizione dettate dalla legge né possibili regressioni nella scansione procedimentale che, passando necessariamente attraverso la revoca di provvedimenti già adottati, finirebbero per dilatare i tempi (in tesi anche ripetutamente) di un procedimento che il legislatore vuole sollecito e tempestivo. Analoghe considerazioni valgono per il parimenti evocato principio del miglior soddisfacimento dei creditori, il quale deve coordinarsi anche con i principi di certezza e stabilità, che richiedono inevitabilmente la fissazione di un termine oltre il quale una proposta deve ritenersi tardiva. Ciò non toglie che i principi di trasparenza e di “consenso informato” dei creditori siano comunque salvaguardati, in quanto di ogni atto, istanza o provvedimento resta traccia nel fascicolo della procedura cui ciascuno ha diritto di accedere, mentre resta ferma la possibilità per gli organi della procedura di adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori degli sviluppi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità. Ad essere escluso è solo il diritto incondizionato del proponente tardivo alla revoca dell'ordine del giudice delegato ex articolo 125, comma 2, CCII e alla sospensione delle operazioni di voto. 5.4. — Le ulteriori argomentazioni svolte in punto di legittimazione alla contestazione della convenienza della proposta concordataria – che l' articolo 129, comma 3, l.fall. , così come ora l' articolo 245, comma 5, CCII , riservano, in sede di opposizione all'omologa, al solo creditore appartenente a classe dissenziente (quale non era nella specie CB) – sono prive di rilevanza, poiché il tema in discussione non riguarda il giudizio di omologazione, bensì, prima ancora, la regolarità della procedura di selezione e ammissione al voto delle proposte concorrenti. Il che, semmai, potrebbe ridondare sull'eventuale effetto preclusivo della mancata impugnazione, con reclamo, del provvedimento giudiziale di diniego della invocata sospensione delle operazioni di voto. 6. — Vengono formulati i seguenti principi di diritto: – “In ipotesi di procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e di proposta di concordato presentata in epoca successiva a quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare, e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell' articolo 390 CCII ”. – “In tema di concordato fallimentare (nella specie relativo al fallimento di un'impresa individuale), alla proposta formulata da un terzo costituito in forma societaria non si applica il disposto dell' articolo 152 l.fall. , le cui formalità sono prescritte solo per la proposta di concordato fallimentare presentata dalla stessa società fallita”. – “In tema di concordato fallimentare, una volta che il giudice delegato abbia ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le rispettive eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell' articolo 125, comma 2, l.fall. , il soggetto che depositi una ulteriore proposta non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza”. 7. — Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo. 8. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall 'articolo 1, comma 17 della l. n. 228 del 201 2, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.