La Suprema Corte – in due recenti sentenze gemelle – chiarisce l’effettiva configurabilità giuridica posta dal combinato disposto delle responsabilità ex articolo 2052 e 2054 c.c., allorquando la condotta dell’animale interagisca con la circolazione stradale. Nell’invitare l’interprete dal rifuggire da decisioni salomoniche, basate sul concorso tra presunzioni di responsabilità, i giudici di legittimità precisano come sia onere diretto e principale del conducente del veicolo, eventualmente danneggiato a seguito dell’evento, provare l’esatta e completa dinamica dell’incidente, senza che sia possibile addebitare automaticamente alcuna responsabilità in capo al proprietario o all’utilizzatore della fauna per la sola e mera presenza dell’animale sulla strada.
Le importanti sentenze gemelle nn. 2526 e 2528 della Cassazione, entrambe pubblicate il 5 febbraio 2026, sollecitano l'attenzione dell'interprete in merito a un fenomeno assai frequente nella prassi: la verificazione di incidenti stradali ove siano coinvolti animali e veicoli circolanti sulla carreggiata . È bene, anzitutto, ricostruire rapidamente le fattispecie poste al vaglio della Suprema Corte. Nel primo caso ( sentenza n. 2526/2026 ) il proprietario di un veicolo aveva riportato danni materiali a causa dello scontro con un cinghiale. In sede di merito, la domanda avanzata dal danneggiato nei confronti della Regione Marche veniva dapprima accolta (Giudice di Pace di Macerata) e, successivamente, respinta (Tribunale di Macerata). Il giudice territoriale accertava, in particolare, come non fosse stata adeguatamente dimostrata la dinamica dell'incidente, che doveva anzi essere addebitato in capo al conducente del veicolo per violazione delle norme sulla circolazione stradale (mancata distanza di sicurezza e velocità eccessiva). Nel secondo caso ( sentenza n. 2528/2026 ), invece, un centauro si era scontrato con un cane sfuggito da un fondo adiacente alla strada, così cadendo rovinosamente a terra e purtroppo decedendo. In sede di merito, la domanda avanzata dagli eredi e congiunti della vittima nei confronti dei soggetti proprietario e affidatario dell'animale domestico veniva dapprima rigettata (Tribunale di Potenza) e, successivamente, parzialmente accolta (Corte d'Appello di Potenza). Il giudice di secondo grado valutava, in particolare, un concorso di responsabilità tra la condotta del cane , presente in carreggiata, e quella del centauro, circolante a velocità eccessiva senza indossare regolarmente il casco. In entrambi i casi, il Supremo Collegio – accogliendo o rigettando i ricorsi presentati – respinge le istanze risarcitorie avanzate dai proprietari/conducenti dei veicoli danneggiati nei confronti dei soggetti proprietari/custodi della fauna coinvolta negli incidenti stradali de quibus . Accurate e sistematicamente raffinate le motivazioni addotte dai giudici supremi a sostegno delle proprie decisioni, basate sull'accostamento interpretativo delle norme di cui agli articolo 2052 e 2054, comma 1, c.c. : sono, dunque, le responsabilità per danno cagionato da animali e derivanti dalla circolazione stradale ad emergere – in sincronia tra loro – nelle fattispecie concrete. La Suprema Corte – chiarito anzitutto come gravi sul proprietario o utilizzatore dell'animale, da ricercarsi nella Pubblica Amministrazione e segnatamente nella Regione di competenza in ipotesi di fauna selvatica (vedasi in tal senso Cass. civ., 20 aprile 2020, n. 7679 ; Cass., civ., 9 febbraio 2021, n. 3023 ; Cass. civ., 16 settembre 2022, n. 27284 ; Cass. civ., 10 novembre 2023, n. 31350 ), l'imputazione oggettiva di responsabilità ai sensi dell' articolo 2052 c.c. – concentra anzitutto la propria esegesi sull'interrelazione tra le due norme: troppe volte, infatti, è stato affermato in giurisprudenza (specialmente di merito) il concorso tra presunzioni di responsabilità stabilite dagli articolo 2052 e 2054 c.c. (cfr. ex aliis App. L'Aquila, 24 ottobre 2025, n. 1110 ; Trib. Macerata, 12 ottobre 2025; Trib. Sassari, 22 gennaio 2025, n. 53 ; App. Firenze, 2 ottobre 2024, n. 1648 ; Trib. Terni, 24 maggio 2023, n. 334 ; Trib. Ascoli Piceno, 26 aprile 2023, n. 241 ; Trib. Cuneo, 3 maggio 2022, n. 430 ; Trib. Teramo, 14 gennaio 2019, n. 17 ; Trib. Piacenza, 2 febbraio 2010, n. 81 ; Trib. Cagliari, 8 novembre 2006, n. 2745 ; Giud. Pace Cefalù, 30 gennaio 1997), con la conseguenza di giungere spesso a decisioni eccessivamente salomoniche, volte cioè ad attribuire un concorso di colpa a carico di tutti i soggetti coinvolti in analoghe vicende. In realtà – precisano a chiare lettere i giudici supremi – «nelle interrelazioni tra le disposizioni di cui agli articolo 2052 e 2054, comma 1, c.c. , non può ravvisarsi un vero e proprio concorso fra presunzioni , dal momento che l' articolo 2052 c.c. non prevede alcuna presunzione, tanto meno di condotta colposa dell'animale, ma esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità al proprietario o all'utilizzatore, per i danni causati dagli animali» (così Cass. civ., 5 febbraio 2026, n. 2526, in commento). Pertanto, il soggetto che si assume danneggiato da un animale e che chieda il risarcimento al proprietario o all'utilizzatore dello stesso, ai sensi dell' articolo 2052 c.c. , deve, in forza della previsione generale di cui all' articolo 2697 c.c. , fornire la prova che il danno sia stato causato, in tutto o in parte, dall'animale, senza potersi avvalere di alcuna presunzione in proposito . Deve pertanto essere definitivamente escluso il principio in base al quale – in caso di insufficiente prova della dinamica del sinistro (tale, cioè, da non consentire di stabilire se causa dell'evento dannoso sia stata la condotta di guida del conducente del veicolo ovvero il comportamento dell'animale) – il danneggiato potrà ottenere il risarcimento del danno subito, ma limitatamente alla quota della metà o di una frazione, in virtù dell'operatività di due supposte presunzioni concorrenti di responsabilità, in realtà insussistenti. Logico corollario di ciò è la riaffermazione a carico del conducente/proprietario del mezzo a motore – nell'ambito di incidenti stradali che vedano coinvolti veicoli e animali – di un onere probatorio pieno ed inderogabile : egli, quindi, non potrà avvalersi di alcuna presunzione di responsabilità dovuta alla sola e mera presenza dell'animale sulla carreggiata, bensì sarà sempre tenuto a dimostrare l'esatta, precisa e completa dinamica dell'incidente. In particolare, poiché il sinistro stradale, di regola, deriva dalla interrelazione del comportamento tenuto dall'animale con la condotta di guida tenuta del conducente del veicolo, per ottenere il risarcimento integrale del danno subìto egli dovrà fornire la prova di entrambi , di modo che emerga che il sinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e, neanche in parte, alla seconda. In mancanza di una positiva prova dell'effettiva dinamica dell'incidente che abbia il contenuto sopra indicato, la domanda risarcitoria del conducente del veicolo (ovvero del suo proprietario, come degli eventuali terzi trasportati) non potrà essere accolta, neanche parzialmente. Ecco, dunque, che il Supremo Collegio conia il seguente principio di diritto : «in caso di sinistro stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, il danneggiato deve provare l'esatta e completa dinamica dell'incidente, inclusa la reciproca interazione tra il comportamento dell'animale e la condotta di guida del conducente del veicolo, non essendo sufficiente la prova della presenza, sui luoghi, dell'animale; in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell'animale sia stata causa, quanto meno concorrente, dell'evento dannoso, la domanda non può essere accolta neppure in parte» (cfr. in motivazione Cass. civ., 5 febbraio 2026, n. 2528, in commento). In tale contesto, resta ferma la facoltà del giudice di valutare anche d'ufficio un concorso colposo a carico del danneggiato ai sensi dell' articolo 1227, comma 1, c.c. Ora, sulla scorta dei principi sopra descritti, pare proprio che i giudici di legittimità, a prescindere dai criteri oggettivi di imputabilità sanciti dall' articolo 2052 c.c. , abbiano onerato gli utenti stradali di un rinnovato carico probatorio pieno e prioritario : questa scelta di campo – che potrebbe sembrare particolarmente severa e non giustificabile, specie in taluni contesti ambientali (come le località di montagna) ove l'interazione tra l'uomo e la fauna selvatica nell'ambito della circolazione stradale è particolarmente frequente e pericolosa – risulta invero a noi logica e condivisibile. La Suprema Corte – portando ordine in una materia assai complessa e frequente nella prassi, ove la giurisprudenza territoriale ha innestato nel corso degli anni vari e contrastanti indiritti interpretativi – ha seguito a nostro avviso l'ordine naturale delle cose: è , infatti, l'utente stradale dotato di cognizione e raziocinio (ossia l'uomo) a doversi anzitutto comportare alla guida di un veicolo seguendo le normali e ordinarie regole di prudenza e sicurezza ; l'animale abbandonato o selvatico, dotato del solo istinto naturale che gli è proprio, non può comprendere la portata e il significato della propria condotta. Non casualmente, i giudici supremi agganciano gli oneri comportamentali a carico degli utenti stradali ai precetti generali di cui all' articolo 140 del codice della strada , secondo cui «gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale». La prova dell'osservanza della suddetta disposizione consentirà, peraltro, al danneggiato di superare anche la presunzione di colpa di cui all' articolo 2054, comma 1, c.c. , pacificamente applicata quale principio generale che impone di ricondurre causalmente tutti i danni da circolazione al fatto del conducente (compresi quelli causati a quest'ultimo). Nelle due fattispecie concrete, esaminate dalla Cassazione, i conducenti dei veicoli coinvolti negli incidenti non sono rimasti esenti da responsabilità causative , in quanto è stato accertato come entrambi circolassero a velocità eccessiva, non commisurata allo stato dei luoghi. È bene ricordare come la denuncia di incidenti stradali addebitati pretestuosamente a fauna selvatica spesso non rinvenuta nei luoghi teatro degli eventi, ma in realtà cagionati per condotte irregolari di guida tenute dai conducenti dei veicoli (come le fuoriuscite autonome dalla sede stradale per l'elevata velocità), sono tutt'altro che infrequenti nella prassi. Un tale fenomeno finisce per aggravare i bilanci degli Enti territoriali responsabili ex lege della fauna selvatica, cui vengono troppo spesso addebitate responsabilità non proprie, a danno dell'intera collettività. Ecco dunque spiegato, coerentemente a nostro avviso, il corretto rigore probatorio che la Suprema Corte ha inteso riaffermare – in un riordino complessivo del quadro interpretativo in materia – a carico degli utenti stradali nelle pronunce in analisi, che giudichiamo nella loro portata sistemica di particolare importanza e meritevoli di serio approfondimento.