Il contributo inaugura un’approfondita analisi - che sarà articolata in tre parti - dedicata alla sottomissione quale categoria giuridica propria dell’ordinamento antidiscriminatorio, strutturalmente connessa alle molestie di genere e sessuali nei luoghi di lavoro. Muovendo dal dato normativo interno e unionale, l’articolo ricostruisce il nesso tra molestia, asimmetria di potere e perdita di significato del consenso, valorizzando il passaggio dalla volontà negoziale al desiderio quale criterio qualificante dell’indesideratezza delle condotte. In tale prospettiva, la sottomissione emerge come reazione tipica della vittima e come zona d’ombra del consenso, ponendo le basi teoriche per l’analisi sistematica degli effetti giuridici che saranno sviluppati nei successivi contributi.
La sottomissione quale categoria speciale nell'ordinamento antidiscriminatorio: il nesso strutturale con le molestie di genere e sessuali Nel dibattito relativo alle molestie sul lavoro sviluppatosi di recente, c'è un concetto che sta emergendo con forza: la sottomissione . Si tratta di una vera e propria categoria giuridica, introdotta dal Codice delle Pari Opportunità, che ha il suo principale fondamento, come vedremo, nei rapporti di potere e di dominio. È questa l'autentica radice delle molestie sessuali e di genere, la zona d'ombra in cui il consenso perde significato. Le prime tracce normative sono rinvenibili nella disciplina unionale dettata dalla Direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006 (riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego), il cui articolo 2, comma 2, lett. a) equipara alle discriminazioni “ le molestie e le molestie sessuali, nonché qualsiasi trattamento meno favorevole subito da una persona per il fatto di avere rifiutato tali comportamenti o di esservisi sottomessa” . Il legislatore italiano fa espresso riferimento alla sottomissione nel Codice delle Pari Opportunità ( d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ), nel corpo delle norme definitorie del concetto di molestia di genere e di molestie sessuali e, in particolare: Nell'articolo 26 del Libro III (Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici), titolo I (Pari opportunità nel lavoro), capo I (Nozioni di discriminazione), rispettivamente nel comma 2- bis (introdotto con il d.lgs. n. 5/2010 ), che qualifica come discriminazione anche “ i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi” e nel comma 3, che sanziona con la nullità “ gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis…adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi” ; Nell'articolo 55- ter (rubricato “ divieto di discriminazione” ) del medesimo Libro III, titolo II-bis (Parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, introdotto dall' articolo 1 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 196 ), capo I (Nozione di discriminazione e divieto di discriminazione) il cui comma 6 statuisce che “ Il rifiuto delle molestie e delle molestie sessuali da parte della persona interessata o la sua sottomissione non possono costituire fondamento per una decisione che interessi la medesima persona”. L'assetto normativo consente di trarre, in prima battuta, due rilievi fondamentali: da un lato, la natura speciale della categoria giuridica in esame, la cui operatività è rigorosamente circoscritta allo specifico ambito delle molestie di genere e sessuali; dall'altro, la sua intrinseca e strutturale correlazione con la stessa nozione di molestia, rispetto alla quale si pone in un rapporto di interdipendenza. Ne discende che l'esatta comprensione dell'istituto presuppone, in via logica e sistematica, la previa ricostruzione del “codice genetico” che struttura dall'interno la fattispecie della molestia. Molestie, consenso e desiderio Partiamo da una domanda, che trae spunto dalle acute riflessioni contenute in uno stimolante saggio di Manon Garcia (M. GARCIA, Di cosa parliamo quando parliamo di consenso? Einaudi, 2022): che cosa intendiamo, quando facciamo riferimento al concetto di consenso ? È questo il punto di vista migliore per analizzare il cuore delle molestie , individuate dal legislatore italiano in tutti quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale o posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo ( articolo 26, commi 1 e 2 c.p. o.). Soffermiamoci sulla qualificazione indesiderata dei comportamenti definiti molesti, perché sta proprio qui la risposta all'interrogativo. La norma interna, nell'attuare la nozione unionale di molestie sessuali e di genere che adotta il punto di vista della vittima, opera un importante mutamento di senso: passa dalla definizione di condotte “ unwanted ” contenuta nella direttiva (articolo 2, comma 1, lett. c, Dir. 2006/54/Ce) a quella di “ comportamenti indesiderati ” . Si tratta di un vero e proprio “salto quantico”, che porta alla traslazione del baricentro semantico della condotta vietata dal piano della volontà a quello del desiderio (o meglio, della volontà desiderante ). Siamo di fronte ad una scelta -come vedremoforiera di effetti profondi: se la volontà sic et simpliciter , infatti, si muove nella logica negoziale del consenso contrattuale che importa la scelta dicotomica tra accettazione e non accettazione , il desiderio e il suo contrario ( l'indesideratezza ), invece, rimandano ad una sfera più autenticamente relazionale ed emotiva, in cui si dipana la complessa trama dei rapporti affettivi e delle molteplici interazioni soggettive che, costitutivamente, non hanno una natura binaria ma si estrinsecano in uno spettro -spesso sfumatodi sentimenti. Nella scala cromatica, l'indesideratezza non conosce il bianco e il nero della volontà negoziale, il sì e il no del consenso contrattuale, ma si muove all'interno delle “zone grigie” dei rapporti interpersonali, in cui ciò che è voluto nell'accezione negoziale del consenso, non sempre è desiderato sul piano dei sentimenti. D'altro canto, “ Il problema della zona grigia [è quello, n.d.r.] delle interazioni sessuali non volute dalle donne, che tuttavia possono essere considerate consenzienti nel senso che sono accettate”, che coinvolge tutte quelle donne che si trovano “ in una situazione tale che per loro era troppo oneroso o semplicemente impossibile esprimere il loro rifiuto” (GARCIA, op. cit., 215-216) . Molestie, rapporti di potere e dominio maschile Si è accennato in apertura al fatto che le molestie sono espressione dei rapporti di potere, la cui asimmetria ne qualifica la natura discriminatoria, individuata all'alba del suo sorgere da Catharine MacKinnon, la quale ha definito le molestie sul lavoro come “ una discriminazione sessuale nell'ambiente lavorativo…che serve a rafforzare il ruolo tradizionale e inferiore delle donne nella forza lavoro ” (C. A. MACKINNON, Sexual Harassment of working women: a case of sex discrimination , Yale University Press, 1979,4). Che le molestie di genere, in particolar modo quelle sessuali , nella realtà concreta rappresentino non solo la manifestazione violenta di un consolidato assetto sociale fondato sul dominio androcentrico, ma anche lo strumento per il rafforzamento di questo stesso sistema di potere, è dichiarato esplicitamente anche in numerosi e importanti testi normativi sovranazionali. In particolare, il preambolo della Convenzione OIL n. 190/2019 riconosce in modo espresso che le molestie e la violenza di genere, nel colpire in modo sproporzionato soprattutto le donne e le ragazze, richiede un approccio finalizzato a intervenire sulle cause e sui fattori di rischio all'origine del fenomeno, tra cui vengono indicati proprio “ gli squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere ”. Anche la Convenzione di Istanbul, approvata dal Consiglio d'Europa il 10 maggio 2011 e ratificata in Italia con legge del 27 giugno 2013, n. 77 , afferma nel proprio preambolo che “ la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione ”, al contempo riconoscendo “ la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini ”. Da ultimo, il considerando n. 10 della Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne ha descritto nitidamente le dinamiche sociali alla base del fenomeno, sostenendo che “ La violenza contro le donne è una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne, derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini. È una forma di violenza di genere principalmente inflitta a donne, ragazze e bambine da parte di uomini. È radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini ”. Che le molestie -in particolar modo quelle sessualisiano un fenomeno eminentemente di genere riguardante in modo preponderante le donne, del resto, è attestato anche dalle più recenti evidenze statistiche secondo cui, nel corso della vita lavorativa, le vittime di sesso femminile sono 4,5 volte in più rispetto agli uomini (Report ISTAT 2024, link REPORT-Molestie.pdf). Pur nell'apparente neutralità della formulazione normativa, che tutela in egual misura la dignità di lavoratrici e lavoratori ( articolo 26 c.p. o.), le molestie – e segnatamente quelle sessuali – restano quindi fenomeni strutturalmente radicati in un assetto sociale segnato dall'asimmetria di genere, nel quale il dominio maschile rappresenta ancora l'architrave dei rapporti di potere. Molestie, rifiuto e sottomissione: il ricatto sessuale Ricostruito il quadro socioculturale di riferimento, occorre ora riportare l'attenzione sul dato normativo. In particolare, le disposizioni citate in apertura e contenute negli articoli 26 e 55- ter del c.p.o., hanno un minimo comune denominatore: il legislatore vi ha espressamente tipizzato le due possibili reazioni della persona vittima di molestie, ovverosia il rifiuto e la sottomissione . In tale prospettiva, la disciplina antidiscriminatoria conferma il proprio saldo radicamento nella lettura sociale dei fenomeni regolati, orientando l'analisi – come si è visto – sugli effetti prodotti in capo alla persona offesa. L'impianto è, dunque, chiaramente victim-oriented . Le molestie, in quanto manifestazione di un rapporto di dominio , possono infatti determinare, da un lato, condotte ritorsive o comunque lesive da parte del molestatore, conseguenti al rifiuto della vittima; dall'altro, possono condurre – sul versante opposto – all'adesione della vittima, esplicita (accordo) o implicita (rinuncia) , che si traduce in una vera e propria sottomissione . Sotto un profilo strutturale, e con particolare riguardo alle molestie di natura sessuale, tali dinamiche si organizzano secondo una “concatenazione a tre livelli” (C.A. MACKINNON, Le donne sono uguali? Laterza, 2012, 84), caratterizzata rispettivamente da due sequenze alternative: proposta sessualerifiuto -ritorsione (es. licenziamento) / pregiudizio (es., dimissioni della vittima) da un lato, proposta sessuale – sottomissione – accettazione (es., rapporto consensuale, tolleranza verso condotte moleste, rinuncia) dall'altro. In entrambi i casi, ci troviamo di fronte a quello che è stato concettualizzato come “ ricatto sessuale ” -detto anche “ qui pro quo” -, ossia la situazione in cui “ a job benefit – a pay rise, promotion or even continuing employment – depends on participating in some form of conduct of a sexual nature ” (ILO, Background paper for discussion at the Meeting of Experts on Violence against Women and Men in the World of Work , Ginevra, 2016, 4). Ricatto che, in diretta connessione con la reazione della vittima (rifiuto o sottomissione), comporta specifiche conseguenze; ed è a queste conseguenze che si rivolgono le norme in questione, determinandone la sanzione della radicale nullità. L'analisi sistematica di tali disposizioni, per la loro densità concettuale e per le rilevanti implicazioni che ne discendono in termini di nullità degli atti, responsabilità datoriale e tutela effettiva della persona, saranno oggetto del prossimo contributo.