L’usufrutto di azienda

L’articolo, dopo aver tratteggiato la nozione e le caratteristiche principali del contratto costitutivo di usufrutto d’azienda, si sofferma ad analizzare i profili di disciplina, soprattutto con riguardo alla forma e alla pubblicità del contratto, ai poteri, diritti e obblighi del nudo proprietario e dell’usufruttuario, alla sorte dei contratti, dei debiti e dei crediti relativi all’azienda, nonché alle conseguenze della cessazione del rapporto.

Usufrutto d'azienda: nozione e caratteristiche principali L'azienda – pur non essendo come tale pignorabile (Trib. Roma, 10 luglio 2019; Trib. Pisa, ord. 20 aprile 1994), potendo in astratto essere pignorati soltanto i singoli beni che la compongono – è suscettibile di autonoma circolazione , sia attraverso negozi giuridici che ne trasferiscono la titolarità, come la cessione, sia attraverso altri negozi giuridici diretti ad attribuirne il godimento (reale o personale), quali il contratto costitutivo di usufrutto, il comodato, l'affitto o la locazione. All' usufrutto di azienda è dedicato, nel Codice civile, l' articolo 2561 c.c. (richiamato dal successivo articolo 2562 c.c. , in materia di affitto di azienda), che conferma l'ammissibilità di una temporanea dissociazione tra la figura del proprietario dell'azienda e la figura di chi dell'azienda altrui si avvale per l'esercizio di un'attività imprenditoriale. La giurisprudenza ha già da tempo chiarito che si può parlare di usufrutto (totale o parziale) dell'azienda soltanto se e nella misura in cui all' usufruttuario spetti la gestione e la partecipazione alla medesima (Cass. 9 febbraio 1955, n. 381; Cass. 11 febbraio 1956, n. 417), mentre la proprietà del complesso aziendale resta sempre in capo al nudo proprietario. Forma e pubblicità del contatto; conseguimento del possesso dell'azienda Il contratto costitutivo di usufrutto di un'azienda di un'impresa soggetta a registrazione rende applicabile l' articolo 2556 c.c. , che prevede sia il requisito della forma scritta ad probationem (comma 1) sia l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese mediante deposito a cura del notaio rogante o autenticante (comma 2). Per gli immobili che facciano parte dell'azienda, è comunque necessaria la forma scritta ad substantiam ( articolo 1350 n. 2 c.c. ). Occorre, quindi, distinguere tra la forma prevista ai soli fini della prova del contratto (scrittura privata) dalla forma prevista per la validità e l'opponibilità del trasferimento dei singoli beni dell'azienda e dalla forma prescritta per l'iscrizione nel registro delle imprese (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Il conseguimento del possesso da parte dell'usufruttuario è, poi, condizionato all'adempimento degli obblighi dell' inventario (dal quale, tuttavia, l'usufruttuario può essere esonerato) ( articolo 1002 c.c. ) e alla prestazione di idonea garanzia ( articolo 1003 c.c. ). Finché tali obblighi non siano adempiuti, spetta al proprietario il potere-dovere di gestire l'azienda. Se l'usufruttuario non redige l'inventario, il nudo proprietario ne potrà richiedere il compimento giudiziale ( articolo 769 e ss. c.p.c. ). Se, invece, l'usufruttuario non presta garanzia, la mancata immissione nel possesso è destinata a prolungarsi: l' articolo 1003 c.c. attribuisce al proprietario e all'usufruttuario il diritto di chiedere l'applicazione di particolari misure diversificate a seconda della natura dei beni concessi in usufrutto. Poteri, diritti e obblighi dell'usufruttario d'azienda L' usufruttuario ha il potere-dovere di gestire il complesso dei beni aziendali, anche per assicurare la conservazione del valore dell'azienda, della sua destinazione e del suo avviamento ( arg. ex articolo 2561, comma 1, c.c. ), in vista della restituzione al proprietario. È, quindi, l'usufruttuario a rivestire la qualità di imprenditore rispetto all'azienda concessa in usufrutto. Nella gestione dell'azienda si deve tener conto dell' obbligo di futura restituzione al nudo proprietario , sicché non è consentito lasciare inattiva l'azienda o ridurne l'attività, né modificare l'oggetto dell'attività imprenditoriale. Di regola, le merci e le materie prime acquistate dall'usufruttuario divengono di proprietà del titolare dell'azienda . Se l'usufruttuario compie atti eccedenti i propri poteri , il nudo proprietario può ritenere tali atti inefficaci (e l'inefficacia è opponibile al terzo acquirente solo se a quest'ultimo fosse noto, o comunque conoscibile, il difetto di legittimazione dell'usufruttuario). Se il nudo proprietario intende tutelarsi contro attività illegittime dell'usufruttuario o contro la cessazione arbitraria della gestione dell'azienda , il rimedio può consistere anche nell' estinzione del diritto di usufrutto , come previsto dall' articolo 1015 c.c. (richiamato dall' articolo 2561, comma 3, c.c. ) per il caso di abuso dell'usufruttuario. Divieto di concorrenza L' articolo 2557, comma 4, c.c. estende il divieto di concorrenza previsto dal primo comma della medesma disposizione nei confronti del proprietario per la durata dell'usufrutto. Ne consegue che il nudo proprietario , per tutta la durata dell'usufrutto, deve astenersi dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda oggetto di usufrutto. Successione nei contratti L' articolo 2558, comma 3, c.c. estende l'applicazione della disciplina della successione nei contratti , di cui ai primi commi della medesima disposizione, nei confronti dell'usufruttuario , ma solo per la durata dell'usufrutto, con la conseguenza che, cessato l'usufrutto, si avrà una ‘retrocessione' dei rapporti in corso in capo al proprietario dell'azienda. Si ritiene che anche per i contratti stipulati dall'usufruttuario per la gestione dell'azienda ci sia un trapasso automatico , salvo diverso accordo o pattuizione. Il nudo proprietario può comunque rifiutarsi di succedere in contratti stipulati dall'usufruttuario in violazione del suo obbligo di diligente gestione. I crediti relativi all'azienda L' articolo 2559, comma 2, c.c. estende all'usufrutto di azienda la disposizione secondo cui la cessione dei crediti relativi all'azienda , anche in mancanza di comunicazione al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese. Si ritiene che l'usufrutto d'azienda, in assenza di apposita pattuizione, non produce alcun effetto giuridico sui crediti aziendali, salvo che si tratti di crediti costituenti il vincolo che collega un bene all'azienda. Affinché l'usufrutto esplichi effetti su un credito, sarà, quindi, necessario un accordo tra nudo proprietario ed usufruttuario . Non trova, comunque, applicazione per i crediti pecuniari l' articolo 1000 c.c. , in quanto il potere-dovere di gestione dell'azienda legittima l'usufruttuario ad esigere e reimpiegare da solo il ricavato, senza il concorso del titolare del credito. I debiti relativi all'azienda L' articolo 2560, comma 2, c.c. , stabilendo la responsabilità dell'acquirente d'azienda per i debiti anteriori risultanti dai libri obbligatori, si riferisce esclusivamente all'ipotesi del trasferimento di azienda, e non a quella della costituzione di un diritto reale di godimento sulla medesima. È , quindi, esclusa la possibilità di applicare , anche in via analogica, tale disposizione all'ipotesi di usufrutto di azienda. È, comunque, valido l' accollo , da parte del nudo proprietario, dei debiti dell'usufruttuario al termine dell'usufrutto. La cessazione dell'usufrutto d'azienda Al termine dell'usufrutto , il nudo proprietario riprende il godimento dell'azienda, costituita dai beni esistenti all'inizio dell'usufrutto e da quelli immessi dall'usufruttuario. I contratti in corso ‘retrocedono' in capo al nudo proprietario , salvo patto contrario (patto che non può, però, riguardare tuttavia i contratti di lavoro), ma non i crediti e i debiti , ad eccezione di quelli per i quali, data la loro particolare natura, deve ritenersi implicitamente pattuito il trasferimento insieme all'azienda. L' articolo 2561, comma 4, c.c. prevede che ogni questione circa la diversità di valori tra l'inizio e la cessazione dell'usufrutto va regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto. L'inventario iniziale deve essere adeguato ai valori del tempo di cessazione dell'usufrutto, per potere effettuare una valutazione sulle stesse basi: non debbono, pertanto, essere pagate somme se non vi sono stati mutamenti nei beni costituenti l'azienda o se le scorte consumate siano state sostituite con altre dello stesso contenuto e valore. Nei rapporti economici tra usufruttuario e nudo proprietario si deve tener conto del maggior valore dell'azienda al termine dell'usufrutto (rispetto all'inizio della gestione da parte dell'usufruttuario) per l'avviamento o il maggiore avviamento dell'azienda dipendente dall'attività dell'usufruttuario, ma non per quello dipendente da altre cause. In tema di affitto di azienda, la giurisprudenza ha, tuttavia, escluso il diritto all'indennità di avviamento , che non rientra fra le consistenze dell'inventario ( Cass. 20 aprile 1994, n. 3775 ).