Il CNF ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4- bis l. n. 247/2012, così come introdotto dall’articolo 1, comma 141, lett. b, l. n. 124/2017, nella parte in cui consente la partecipazione ad un soggetto non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in albi di altre professioni a società esercenti la professione forense.
L'ordinanza, approvata il 24 ottobre 2025, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 4 febbraio 2026. Il caso nasce dall'impugnazione della delibera con cui il COA di Roma aveva rigettato l'istanza di cancellazione dall'albo degli avvocati di Roma di alcune società tra avvocati. Esaminando i motivi di impugnazione proposti dall'Unione nazionale delle camere civili oltre che da alcuni avvocati in proprio, il CNF affronta in primo luogo la questione, preliminare e centrale, della loro legittimazione ad agire . La legge n. 247/2012, all'articolo 17, comma 9, stabilisce che la cancellazione dagli albi, elenchi e registri è disposta dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'iscritto, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore generale. Dal dato letterale parrebbe quindi che solo il Procuratore generale (oltre all'interessato) sia legittimato ad attivare il procedimento di cancellazione, mentre il Consiglio può agire in autotutela. Ne deriverebbe, in astratto, l'inammissibilità del ricorso proposto all'epoca al COA di Roma dagli odierni ricorrenti, in quanto terzi estranei al novero dei soggetti indicati dalla norma. Nel caso concreto, tuttavia, i ricorrenti hanno attivato la procedura di cui all'articolo 17, segnalando al COA di Roma violazioni dei principi deontologici di indipendenza e incompatibilità con attività commerciale e deducendo l'assenza dei requisiti in capo alla società controinteressata, di cui chiedevano la cancellazione dall'albo. Il COA non ha dichiarato inammissibile tale iniziativa, ma, pur condividendo le criticità prospettate, si è limitato a verificare la corretta applicazione della legge – in particolare dell'articolo 4- bis L. n. 247/2012 – rigettando l'istanza alla luce della normativa vigente, non potendo pronunciarsi contra legem né sollevare questioni di legittimità costituzionale, trattandosi di autorità amministrativa. In questo modo il COA ha, di fatto, interpretato l'iniziativa dei ricorrenti come sollecitazione all'esercizio dell'autotutela, entrando nel merito e rigettando la domanda. L'attuale ricorso al Consiglio nazionale forense è quindi rivolto contro tale provvedimento di rigetto, riconducibile ad un esercizio (negato) del potere di autotutela in materia di tenuta dell'albo. Alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite – che attribuisce al CNF una giurisdizione speciale ed esclusiva sui provvedimenti relativi all'iscrizione e cancellazione dagli albi forensi – deve ritenersi sussistente la competenza del giudice adito. Resta però il tema, delicato, dei limiti al sindacato sul diniego di autotutela , che, per consolidati principi, è ammesso solo quando sia dedotto un interesse generale alla rimozione dell'atto, ulteriore e prevalente rispetto al mero interesse individuale. Nel caso di specie, l'interesse generale si rinviene nelle questioni sollevate circa la compatibilità tra la partecipazione di soci di puro capitale nelle società tra avvocati, ammessa dall'articolo 4- bis l. n. 247/2012, e i principi di indipendenza, segretezza, corretta concorrenza e effettività del diritto di difesa , anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Da ciò discende la necessità di scrutinare la legittimità costituzionale dell'articolo 4- bis ai fini della decisione sul ricorso e la trasmissione degli atti alla Consulta.
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 5 del 4 febbraio 2026