Corruzione: le somme ricevute per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio costituiscono “prezzo” o “profitto”?

Costituiscono prezzo – e non invece profitto – del reato di corruzione le somme ricevute, per sé o per altri, per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto, con la conseguenza che esse sono integralmente sequestrabili.

Questo il principio di diritto espresso dalla Sesta sezione penale dalla Suprema Corte sulla scia del consolidato diritto vivente tracciato dalle Sezioni unite Ellade n. 36959/2021 secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all' articolo 321, comma 2, c.p.p. , deve contenere la coincisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Tale motivazione è ritenuta dalle Sezioni unite necessaria per rispettare il principio di proporzionalità costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto d proprietà tutelato dall'articolo 1, Prot. 1, CEDU (come ricorda, di recente, la stessa Sesta sezione, n. 13620/2025). Il tutto, avendo come nuovo faro interpretativo la natura “ripristinatoria” della successiva confisca , e tenendo conto che la confisca di somme di danaro, alla luce del revirement delle Sezioni unite Massini n. 13783/2025, ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene; la confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. Il disposto e confermato sequestro preventivo La vicenda processuale dalla quale trae origine la sentenza impugnata vede da una donna indagata per i reati di corruzione e turbata libertà degli incanti, in concorso con la madre, il fratello e altri concorrenti, individuati quali intermediari del patto corruttivo col presidente della commissione giudicatrice della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di una strada provinciale siciliana. L'appalto veniva aggiudicato ad un consorzio con delibera del 30 dicembre 2024 dietro la promessa , solo in parte eseguita, della consegna al pubblico ufficiale di una tangente di 135 mila euro per il compimento di atti contrati al proprio ufficio (il contenuto della domanda di partecipazione, infatti, veniva concordato sulla base dei suggerimenti in merito forniti dal presidente della suddetta commissione). Il GIP del Tribunale di Agrigento disponeva all'uopo disposto il decreto il sequestro preventivo avente ad oggetto la somma di 35 mila euro , rinvenuta nell'abitazione della ricorrente il 12 giugno 2025 (sottoposto ad intercettazione) a seguito di perquisizione effettuata un mese prima (il 14 maggio 2025). Il tribunale della libertà rigettava la richiesta del riesame. I motivi di ricorso Avverso l'ordinanza di rigetto proponeva ricorso l'indagata lamentando nei due motivi di gravame: la violazione di legge legata alla motivazione meramente apparente , in quanto copia e incolla del decreto del GIP e rappresentante la fotografia dell'ordinanza cautelare personale e del sequestro probatorio, annullato dal tribunale del riesame; non potendosi nemmeno ravvisare una motivazione per relationem per l'assenza della rielaborazione critica degli elementi posti a base della decisione e delle solide argomentazioni addotte dalla difesa e liquidate dal tribunale del riesame in mezza pagina; illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza del periculum in mora , inquadrato, genericamente e in astratto, nel rischio di dispersione delle somme (erroneamente indicate in 135 mila euro), sulla base della difficile rintracciabilità e possibilità di recupero del denaro. Mentre invece, al netto della mancanza di autonoma valutazione, la restituzione delle somme alla ricorrente, attraverso pagamenti elettronici, avrebbe reso agevole tracciare spostamenti e operazioni successive, escludendo il pericolo di dispersione della somma.   La nullità legata all'omessa motivazione va dedotta e non è rilevabile ex officio Il ricorso viene rigettato dalla Sesta sezione penale nell'odierna sentenza. Sul primo motivo di ricorso e sull'asserita mancanza dell'autonoma valutazione degli elementi costitutivi del sequestro, si ricorda che per la costante giurisprudenza di legittimità solo la mancanza assoluta di motivazione in punto di pericolum in mora , è causa di nullità radicale del provvedimento (non emendabile dal tribunale del riesame). Costituisce infatti ius receptum il principio secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (da ultimo, Sesta sezione, n. 1166 del 2026). Tale nullità, tuttavia, deve essere oggetto di specifica deduzione , mediante la prospettazione della violazione di legge ex  articolo 309, comma 9 e 324, comma 7, c.p.p. , posto che la Cassazione , a differenza di quanto accade per le cautele personali, non può rilevarla d'ufficio ( Terza sezione, n. 23400/2024 ). Essendo peraltro onere della difesa che eccepisce l'assenza di valutazione autonoma allegare elementi sarebbero stati decisivi e rilevanti ai fini della decisione, emergenti dagli atti di indagine (da ultimo, Terza Sezione, n. 34881/2025). Invece – sostengono i giudici della sentenza in commento – le deduzioni difensive sul punto si rivelano apodittiche ed il controllo di legittimità, alla stregua delle argomentazioni della difesa, dovrebbe essere svolto con riferimento ad un provvedimento che non è stato allegato al ricorso e soprattutto del diverso provvedimento del sequestro probatorio , il quale si erge e dispiega su presupposti differenti dal sequestro preventivo. Ragionato confronto critico con le deduzioni difensive Per il giudice nomofilattico il tribunale del riesame ha rispettato lo schema della motivazione per relationem e, confrontandosi criticamente con gli argomenti della piattaforma difensiva, ha ritenuto sussistenti sia il fumus commissi delicti che il periculum in mora . Anche perché la completezza della motivazione non si misura con la sua lunghezza ma nei termini di esaustività e di confronto dialettico con le risultanze degli elementi di prova e fornendo adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti dalla difesa della ricorrente. Sul fumus commissi delicti Premesso che la base probatoria su cui si sostanzia il provvedimento di sequestro è “flessibile” in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti (Sesta sezione, n. 1166/2026), i giudici del riesame hanno accertato l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagata. Più precisamente, il tribunale del riesame ha illustrato gli elementi indiziari che denotavano il diretto coinvolgimento della ricorrente nelle attività volte all'approntamento della documentazione della gara di appalto: quanto al concorso nel il delitto di turbata libertà degli incanti risulta dagli atti il fattivo e consapevole contributo prestato alla preparazione della documentazione della gara, essendo i documenti inseriti nel portale predisposti tenendo conto dai suggerimenti ricevuti dal fratello e, a catena, dagli altri concorrenti dal reato fino a giungere al pubblico ufficiale; l'argomentazione difensiva dell'estraneità dell'indagata da incarichi nella società risultata aggiudicatrice è stata superata dal tribunale del riesame ritenendo che quest'ultima era gestita come un'impresa di famiglia, comprovata dal coinvolgimento anche della di lei madre che nella cassaforte di casa custodiva il denaro per la prima trance di tangente consegnata; quanto al concorso della ricorrente nel delitto di corruzione , dal compendio delle conversazioni intercettate, emerge il suo coinvolgimento nella formazione della provvista per il pagamento della provvista, appena venuta a conoscenza informalmente dell'aggiudicazione della gara, a cui già, in precedenza, la ricorrente e il fratello avrebbero pianificato la consegna della somma (alla fine stabilita in 20 mila euro) all'intermediario nonché penultimo anello della catena corruttiva, il quale avrebbe consegnato il denaro nei giorni successivi al presidente della commissione. Stesso modus operandi rinvenibile anche con riferimento alla trance di 35 mila euro consegnata all'intermediario (risultante dalle conversazioni intercettate); somma rinvenuta in una busta gialla, trovata dalla polizia in sede di controllo, il 12 aprile 2025, cui è stato sottoposto l' extraneus a diretto contatto col pubblico ufficiale (somma che gli è stata restituita).   Sul periculum in mora La Suprema Corte ritiene infondato pure il motivo sulla mancanza di periculum in mora in merito al sequestro preventivo della somma di 35 mila euro, trovata nella disponibilità della ricorrente nel corso della perquisizione domiciliare del 14 maggio 2025. Il tribunale del riesame ha ritenuto che la somma di denaro sequestrata alla ricorrente costituisse quella parte promessa al pubblico ufficiale e predisposta per la consegna del patto corruttivo e avesse la funzione di assicurare la confisca del prezzo della corruzione ai sensi dell' articolo 321, comma 2, c.p.p. . Le conclusioni dei giudici cautelari di merito si fondano su elementi oggettivi e univoci, quali la brevità del tempo trascorso tra la precedente consegna all'intermediario di una quota della tangente, non andata a buon fine (12 aprile 2025) e il momento del sequestro della somma liquida trovata nella disponibilità dell'imputata (il 14 maggio 2025); la coincidenza dell'importo tra le due trance di pagamento e la decisione dell'indagato e di suo fratello di lasciare la somma nella disponibilità dell'intermediario, temendo successivi accertamenti di polizia. Ciò a suffragare la ricostruzione accusatoria secondo la quale la somma promessa dal pactum sceleris (di 135 mila euro) non era stata ancora completamente consegnata al pubblico ufficiale e che l'importo di 35 mila euro – esattamente corrispondente a quella trovata nella disponibilità dell'intermediario – costituiva proprio la provvista approntata per il pagamento di una parte della tangente convenuta. Sono stati, quindi, correttamente presenti i requisiti della concretezza e della attualità del pericolo, il quale va valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, come rischio di dispersione del bene ( Terza sezione, n. 41602/2023 ). Prezzo e non prodotto del reato Per i giudici del sesto collegio di cassazione, l'ordinanza ricorsa ha correttamente accertato uno specifico, attuale e concreto legame di pertinenzialità (ossia specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato commesso) ai reati per i quali si procede della somma sottoposta a sequestro: “proprio di quel denaro”. Ponendosi nel solco della richiamata giurisprudenza di legittimità , si ritiene che costituiscono prezzo – e non invece profitto – del reato di corruzione le somme ricevute, per sé o per altri, per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto, con la conseguenza che esse sono integralmente sequestrabili ( Sesta sezione, n. 28412/2022 ). Il denaro in sequestro rappresenta, dunque, il prezzo del reato di corruzione perché somma specificamente predisposta per la esecuzione della promessa del patto corruttivo e pertanto suscettibile di confisca ai sensi dell'articolo 322-ter, comma 1, c.p.p., trattandosi di un bene che può esistere anche prima della dazione purché la destinazione illecita sia certa e attuale . E per confiscare in via diretta o per equivalente il prezzo del reato è necessario che vi sia la prova che, in tutto o in parte, il prezzo già corrisposto al corrotto sia successivamente “rientrato” nella sua sfera patrimoniale (così, Sesta sezione, n. 13620/2025). Il sequestro finalizzato alla confisca – così come la corrispondente misura ablativa – presuppongono un accrescimento della sfera patrimoniale del soggetto che la subisce. Se il prezzo del reato è stato corrisposto non si può confiscare al soggetto corruttore perché la “ res ” non è più presente nella sua sfera giuridico patrimoniale.

Presidente Fidelbo - Relatrice Giordano Ritenuto in fatto 1. C.F. chiede l'annullamento dell'ordinanza del 4 luglio 2025 con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 12 giugno 2025 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, avente ad oggetto la somma di 35.000 ,00 euro, rinvenuta nell'abitazione della ricorrente a seguito di perquisizione eseguita il 14 maggio 2025. 2. C.F. è sottoposta ad indagini per i reati di corruzione e turbata libertà degli incanti (articolo 81, 110, 319-bis e 321, 353 cod. pen. ), in concorso con la madre, C.M., con il fratello, D.C., e con L.S.S. e S.A., individuati quali intermediari del patto corruttivo convenuto con l'architetto M.F., pubblico ufficiale, quale presidente della commissione giudicatrice della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione della strada S.P. n. (OMISSIS), dell'importo 2.370.547,48 euro oltre I.V.A., appalto aggiudicato al consorzio di cui la (OMISSIS) faceva parte con delibera del 30 dicembre 2024, dietro la promessa, solo in parte eseguita, della consegna al F. di una tangente di 135.000,00 euro per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, perché il contenuto della domanda di partecipazione alla gara veniva concordato sulla base dei suggerimenti ricevuti dal F. in merito al contenuto dell'offerta economica per assicurare l'aggiudicazione all'(OMISSIS) di cui la (OMISSIS) faceva parte. La somma di denaro in sequestro è stata ritenuta destinata al pagamento di una ulteriore quota della tangente convenuta a favore del F., quale corrispettivo del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell' articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la ricorrente denuncia: 2.1. violazione di legge (articolo 125, comma 3, 292, 325, comma 1, cod. proc. pen. e 81, 110, 319-bis e 321, 353 cod. pen.) perché la motivazione dell'ordinanza impugnata è meramente apparente in quanto costituisce la riedizione - attraverso un'operazione di copia-incolla - del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, che, a propria volta, costituiva una fotografia dell'ordinanza cautelare, non correttamente interpretata, emessa nell'ambito del medesimo procedimento e del decreto di sequestro probatorio, annullato dal Tribunale del Riesame. Tali modalità rendono meramente apparente la motivazione sul fumus delicti di entrambi i reati contestati non potendosi ravvisare nel procedimento seguito la motivazione cd. per relationem che presuppone, comunque, la rielaborazione critica degli elementi posti a base della decisione e delle numerose e solide argomentazioni addotte dalla difesa - liquidate in mezza pagina - che, tuttavia, svuotano di significato i dati indiziari rivenienti dalle intercettazioni fra i fratelli C. e altri indagati. In particolare: a. è generico e indeterminato, in mancanza della indicazione dei destinatari del pagamento della somma di 20.000 euro e del motivo della dazione, il contenuto della conversazione del 10 dicembre 2024, intercettata all'interno degli uffici della (OMISSIS) s.r.l.; b. non sono sufficienti a dimostrare il pactum sceleris le conversazioni intervenute tra l'indagata, il fratello e L.S.S.; c. manca qualsivoglia riscontro diretto su quanto accaduto durante il colloquio dell'll dicembre 2024 tra il predetto S. e l'A. non essendo state effettuate perquisizioni dopo l'incontro; d. analogamente è a dirsi con riferimento all'incontro del 13 dicembre 2024, tra il F. e l'A., essendo irrilevante l'atteggiamento nervoso o sospettoso del F.; e. non è univocamente riferibile al pagamento di una tangente il contenuto della conversazione del 17 dicembre 2024 nel corso della quale D.C. diceva alla sorella di essere soddisfatto dell'esito positivo della gara e di preparare 120.000 euro , potendo, verosimilmente, la somma rappresentare i dividendi della società e non essere riconducibile a condotte illecite; f. il riferimento al pagamento di ulteriori somme - due tranches di 45.000 euro in cui C.D. precisava (OMISSIS) -, era stato erroneamente ritenuto indicativo dell'importo della tangente (unitamente alla precisazione (OMISSIS) ), pagamenti che possono riferirsi ad uno dei molteplici contratti di lavoro della società; g. le iniziative imprenditoriali della società (OMISSIS) sono riconducibili al solo C.D. e la ricorrente, mera socia dell'impresa, non può ritenersi titolare di fatto della società presso cui svolgeva attività di segreteria o burocratiche; h. in ogni caso non è giustificata l'affermazione che la somma costituisca prezzo del reato di corruzione: la ricorrente ne ha dimostrato la provenienza lecita da piccoli prelievi effettuati dal conto, cointestato con il marito - che percepisce uno stipendio di tremila euro mensili - somma che veniva custodita nell'unica cassaforte in uso alla famiglia. Il Tribunale non ha esaminato le censure della difesa che aveva richiamato il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame di Palermo aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla misura cautelare personale a carico della M. 2.2. violazione di legge (articolo 125, comma 3, 292, 335 cod. proc. pen. ) e illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza del periculum in mora inquadrato, genericamente e in astratto, nel rischio di dispersione delle somme (erroneamente indicate in euro 135.000,00), sulla base della difficile rintracciabilità e possibilità di recupero del denaro. La motivazione è inficiata dalla mera apparenza delle argomentazioni; dalla mancanza di autonoma valutazione, dall'omesso esame delle deduzioni difensive poiché la restituzione delle somme alla ricorrente, attraverso pagamenti elettronici, avrebbe reso agevole tracciare spostamenti e operazioni successive escludendo il pericolo di dispersione della somma. Considerato in diritto 1. Il ricorso di C.F. deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è proposto per motivi generici e manifestamente infondati. E' generica la tesi difensiva di carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata e, prima ancora, del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari, perché si tratterebbe di provvedimenti riproduttivi di un precedente decreto di sequestro probatorio annullato dal Tribunale del riesame, carenza di motivazione che, con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente collega, altresì, alla ritenuta sussistenza del periculum in mora nel decreto di sequestro preventivo ed erroneamente integrata dall'ordinanza impugnata. Il tema dell'autonoma valutazione degli elementi costitutivi in materia di sequestro preventivo e della completezza della motivazione, anche con riferimento al provvedimento genetico e alla possibilità che l'ordinanza del Tribunale del riesame ne integri la motivazione, è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità con la precisazione che in sede di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di periculum in mora è causa della nullità radicale di tale provvedimento e, pertanto, non integrabile dal Tribunale del riesame. Tale nullità, peraltro, deve formare oggetto di specifica deduzione, mediante la prospettazione della violazione del disposto degli articolo 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. , posto che la Corte di cassazione, diversamente da quanto avviene per le ordinanze dispositive di misure cautelari personali ex articolo 292, comma 2, cod. proc. pen. , non può rilevarla d'ufficio (Sez. 3, n. 23400 del 14/02/2024, Urbani, Rv. 286545 - 01). Assume, altresì, rilievo, ai fini della valutazione del periculum in mora, la completezza della valutazione effettuata dal giudice, completezza che, con riferimento alle impugnazioni, passa attraverso l'esame degli elementi di fatto e delle deduzioni critiche difensive suscettibili di incidere sulla decisione. Può affermarsi, infine, che, con riferimento all'impugnazione cautelare, è consentito il ricorso alla tecnica redazionale della motivazione per relationem, fattispecie esaminata dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento al caso in cui il giudice ritenga che i dati contenuti nelle informative di polizia giudiziaria siano autoevidenti ai fini della ricostruzione del fatto.  Si è affermato che, in tal caso, è possibile dedurre il vizio di mancanza di autonoma valutazione, ex articolo 309, comma 9, cod. proc. pen. , ma è onere della difesa allegare elementi che sarebbero stati decisivi e rilevanti ai fini della decisione, emergenti dagli atti di indagine (cfr. Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025, Catoi, Rv. 288779 - 01). 2.1. Le deduzioni difensive svolte con i motivi di ricorso, nella parte in cui richiamano la presunta nullità del decreto di sequestro preventivo per carenza di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora e dell'ordinanza impugnata in quanto riproduttivi della motivazione posta a fondamento del decreto di convalida del sequestro probatorio, poi annullato dal Tribunale del Riesame, si rivelano apodittiche: il controllo della Corte di legittimità, alla stregua delle deduzioni difensive, dovrebbe essere svolto con riferimento a un provvedimento che non risulta allegato al ricorso e, soprattutto, delle argomentazioni svolte in un provvedimento che, di per sé, non può costituire oggetto di comparazione per la strutturale diversità dei presupposti costitutivi del decreto di sequestro in materia di sequestro probatorio e di quello preventivo, nel caso adottato. 2.2. L'ordinanza impugnata, da qui anche la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, ha fatto, inoltre, corretta applicazione della giurisprudenza in materia di motivazione per relationem poiché, dopo avere riportato il contenuto del decreto di sequestro preventivo - che a propria volta riassumeva l'esito delle indagini svolte - ha esaminato (alle pagg. 18 e ss.), i presupposti di applicazione della misura cautelare reale e, ponendosi in ragionato confronto critico con le argomentazioni difensive, ha ritenuto sussistenti sia il fumus delicti che il periculum in mora. Il Tribunale non si è limitato a verificare l'astratta sussumibilità della fattispecie concreta in quella legale, ma, correttamente, ha eseguito un controllo sul sequestro tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sul contributo della ricorrente alla commissione dei reati e ha accertato l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagata (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01). La completezza della motivazione, rilevante ai fini del vizio di carenza di motivazione, non si misura alla stregua della novità del percorso argomentativo sviluppato nell'ordinanza del riesame, rispetto a quello contenuto nel provvedimento genetico e della lunghezza della motivazione, secondo la tesi sviluppata nel ricorso, ma nei termini di completezza e confronto dialettico con le argomentazioni difensive svolte in sede di contraddittorio in relazione agli elementi di fatto acquisiti.  Anche nel decreto di sequestro preventivo, con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, le argomentazioni svolte - riportate nell'ordinanza impugnata, che le ha condivise - presentano i requisiti della concretezza e si fondano sulla ragionevole certezza dell'utilizzazione della somma in sequestro per la prosecuzione del reato di corruzione per cui si procede. Il decreto di sequestro preventivo aveva, infatti, sufficientemente spiegato l'esigenza di sottoporre a vincolo ablativo la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità della C.F. sulla base di una duplice argomentazione e, cioè, in funzione di assicurare la confisca del prezzo della corruzione ai sensi dell' articolo 321, comma 2, cod. proc. pen. , a mente del quale «il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca», sequestro funzionale ad impedire, in via cautelativa, la dispersione di beni che potranno o dovranno essere oggetto di confisca nonché per impedire, attraverso la consegna di una ulteriore tranche della tangente, il perfezionamento del reato di corruzione. Si tratta, come sarà nel prosieguo specificato, di una motivazione immune da violazioni di legge e da profili di illogicità manifesta e che, pertanto, regge al vaglio di legittimità. 3.Il Tribunale del riesame ha illustrato gli elementi indiziari che denotavano il diretto coinvolgimento della ricorrente nelle attività volte all'approntamento della documentazione di gara e le ulteriori conversazioni che ne descrivevano il fattivo impegno per l'approntamento delle somme necessarie per il pagamento della tangente diretta al F., immediatamente dopo la notizia del positivo esito della gara. 3.1.Quanto al concorso nel reato di cui all' articolo 353 cod. pen. , premesso che il contributo partecipativo dell'agente non è ricostruibile esclusivamente sul ruolo eventualmente rivestito nella società coinvolta nell'aggiudicazione della gara ma nel fattivo e consapevole contributo prestato alla preparazione della documentazione di gara, risulta che, nel caso in esame, tale documentazione, inserita nel portale, era stata artatamente compilata a cura della ricorrente predisponendo la relativa documentazione secondo i suggerimenti ricevuti dal fratello che, a propria volta, li aveva ricevuti, attraverso L. S. S. e S. A., dal F.. A tal riguardo, nell'ordinanza impugnata (pag. 19), viene riportata la conversazione intercettata in ambientale nel corso della quale l'indagata faceva espressamente riferimento ai suggerimenti ricevuti dal fratello per la compilazione, da lei curata, della documentazione in parola. Il fumus del concorso della ricorrente nel reato di cui all' articolo 353 cod. pen. , non discende, secondo la motivazione dell'ordinanza impugnata, dal ruolo rivestito nella società (OMISSIS) s.r.l., in cui non risulta che la C.F. svolgesse formalmente incarichi direttivi, ma dalle attività in concreto riferibili alla ricorrente nell'approntamento della domanda di partecipazione alla gara, frutto delle collusioni con il pubblico ufficiale preposto alla gara, collusioni di cui l'indagata era consapevole e che aveva personalmente sollecitato all'intermediario, L. S. S., ricordandogli l'urgenza di presentare l'offerta. La formale estraneità da incarichi societari della ricorrente non depotenzia la valenza indiziaria degli elementi valorizzati dal Tribunale tenuto conto, altresì, che le conversazioni intercettate denotano che la società (OMISSIS) s.r.l. era gestita come un'impresa di famiglia e sulla base della condivisione delle decisioni di rilievo comprovata dal coinvolgimento, nell'approntamento di una quota della tangente, anche della madre dei C.F., C.M., che nella cassaforte dell'abitazione, custodiva il denaro utilizzato per la formazione della provvista consegnata all'A. il 12 aprile 2025. Si rivelano, pertanto, irrilevanti le deduzioni difensive (punto f del primo motivo di ricorso) svolte sulla mancanza di prova di incarichi direttivi svolti dalla ricorrente nella società (OMISSIS) s.r.l. 3.2. Sono generici anche i rilievi difensivi svolti nel ricorso sulla estraneità della ricorrente al reato di corruzione: le censure difensive si risolvono nella rilettura, peraltro frammentata e atomistica, delle risultanze investigative. L'ordinanza impugnata, Infatti, ha specificamente analizzato il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emergeva il coinvolgimento dell'indagata nella formazione della provvista per il pagamento della tangente (le conversazioni del 17 dicembre 2024 dalle ore 14.30 a seguire), attività intrapresa non appena la ricorrente e il fratello erano venuti a conoscenza informalmente dell'aggiudicazione della gara (ufficializzata solo con la determina del 30 dicembre 2024), ma preceduta dalla predisposizione della documentazione di gara e seguita dall'approntamento di un'altra quota della tangente nell'importo di 35.000 euro, consegnata a S. (risultante dalle conversazioni del 12 aprile 2025). Le conversazioni intercettate prima della gara (il 10 dicembre 2024 e nei giorni successivi), secondo l'ordinanza impugnata, sono significative perché registravano il coinvolgimento nell'operazione di L. S. S., incaricato di contattare l'architetto S. A. che, a propria volta, avrebbe dovuto contattare il F. e, a smentita della genericità e indeterminatezza dei riferimenti alla gara (allegata ai punti a), b), c), d) del primo motivo di ricorso), l'ordinanza impugnata sottolinea che proprio la specificità dei riferimento contenuti nelle conversazioni intercettate aveva consentito agli inquirenti di individuare la gara che costituiva oggetto dell'interesse dei fratelli C.F., smentendo la tesi difensiva della possibilità che le conversazioni facessero riferimento ad altri lavori di interesse della (OMISSIS). Fin dal 10 dicembre 2024 (pag. 7 dell'ordinanza impugnata) la ricorrente e il fratello avevano, infatti, pianificato la consegna di una somma (tra i 20.000 e i 25.000 euro) da consegnare al S. che, a propria volta, li avrebbe consegnati all'A.. La conversazione - registrata in ambientale - vede C.F. impegnata nella preparazione di una carpetta in cui erano stati inseriti ventimila euro (somma, infine, ritenuta sufficiente, rispetto a quella di 25.000 euro), che L. S. S. avrebbe dovuto consegnare all'A. che, a sua volta, si sarebbe incontrato con una persona di comune interesse. A fronte dell'osservazione della ricorrente che l'A. potesse non essere pronto a seguire la pratica, l'ordinanza illustra le rassicurazioni del S. e le sollecitazioni della C.F. di avere a disposizione le offerte tecniche, per adeguare i ribassi, perché l'operazione doveva essere completata entro il giovedì successivo. Il sistema di videosorveglianza presso la sede della (OMISSIS) e i controlli eseguiti sui movimenti di L. S. S. avevano registrato l'incontro (il giorno 11 dicembre 2024) di questi con l'A. e, al termine dell'incontro, una nuova visita del L.S.S. presso gli uffici della (OMISSIS) s.r.l. dove il L.S.S., conversando con la ricorrente, aveva rassicurato i fratelli C. sul buon esito dell'operazione. Nell'occasione il L.S.S. aveva esaminato, insieme alla ricorrente, le implicazioni tecniche della gara, visitando il portale telematico e analizzando le notizie che avrebbero dovuto essere inserite, aggiungendo che sarebbe stato più preciso dopo l'incontro che avrebbe avuto con l'A.. L'ordinanza impugnata, ha illustrato i coevi contatti telefonici avviati dall'A. con M. F. - con il quale aveva convenuto un appuntamento - e che avevano consentito di individuare proprio in questi, presidente della commissione giudicatrice, il contatto dell'A. che, infatti, la mattina del 13 dicembre 2024, aveva incontrato il F. presso un bar e il giorno successivo (il 14 dicembre), sempre in un locale pubblico, C.D. e L.S.S.. Chiari, infine, risultano i riferimenti alla gara, intorno alla quale sono concentrati gli impegni di C.D. e della ricorrente, evincibili dalla conversazione del 17 dicembre 2024, in contemporanea con l'avvio delle attività volte alla preparazione della tangente e alla sua contabilizzazione , tenuto conto dell'importo già erogato: generiche e indimostrate, invece, risultano le allegazione difensive secondo cui la soddisfazione di C.D. fosse riferibile ai dividendi conseguiti dalla società e ad importi di lavori in corso. Non meno rilevanti, secondo la ragionevole ricostruzione dell'ordinanza impugnata, risultano le conversazioni intercettate a partire dal 12 aprile 2025 e, precisamente, la conversazione nel corso della quale C.F., dopo essere stata contattata dal fratello, si preoccupava di chiamare la madre per prelevare la somma di interesse che consegnava al fratello il quale riponeva una busta gialla nel portabagagli dell'auto consegnandola, dopo una serie di contatti telefonici, a S.A.. Questi, sottoposto a controllo di polizia, veniva trovato in possesso di una busta gialla contenente 35.00 euro, suddivisa in tre mazzette da diecimila euro e una da cinquemila (in banconote da 50 euro), somma che gli veniva restituita. Secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata sono risultati rilevanti ai fini della individuazione del destinatario della somma e della strategia adottata dai fratelli C., le conversazioni intercettate il giorno stesso del sequestro. Oltre alle preoccupazioni dei fratelli C. sulla possibilità di indagini della Guardia di Finanza, e ai commenti dei predetti sull'imprudenza dell'A., che aveva sollecitato la somma precisando di doverla consegnare all'interessato nel corso di una cena, visto che il destinatario del pagamento avrebbe dovuto recarsi a (OMISSIS) il giovedì successivo, sono state ritenute rilevanti perché i due fratelli avevano convenuto di lasciare la somma nella disponibilità di A., temendo ulteriori controlli e dovendo, questi, giustificare l'utilizzazione del contante trovato nella sua disponibilità. Il commento dell'incontro dell'A. con il F. si rivela attendibili, perché confermato dalle conversazioni intercettate sui telefoni di tali indagati sull'appuntamento convenuto per la cena di quella sera. Le condotte accertate a carico della ricorrente, secondo la corretta applicazione del criteri di imputazione elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sono stati ritenuti riconducibili alla fattispecie di concorso nel reato di corruzione non essendo sussumibili nella mera fase di esecuzione dell'accordo illecito ma risoltisi nella piena e consapevole compartecipazione nel reperire, creare o mettere a disposizione del funzionario infedele il prezzo della corruzione, e, quindi, di una frazione di una delle condotte tipiche mediante le quali il reato si consuma e rappresenta il momento di massima estrinsecazione dell'offesa al bene giuridico tutelato (Sez. 6, n. 168 del 12/10/2022, dep. 2023, Cannarile, Rv. 284266 - 01). 5. Il motivo di ricorso sulla insussistenza del periculum in mora in merito al sequestro preventivo della somma di euro 35.000,00 trovata nella disponibilità di C.F. nel corso della perquisizione eseguita il 14 maggio 2025 presso la sua abitazione, è infondato. L'ordinanza impugnata, come il decreto di sequestro preventivo, ha motivato la necessità del sequestro preventivo della somma avendola individuata come parte del prezzo del reato di corruzione , rispetto alla tangente convenuta in 135.000,00 euro, prezzo che, al momento del sequestro eseguito presso l'abitazione dell'indagata, non risultava del tutto corrisposto essendo stato accertato il pagamento di una prima franche di 20.000,00 euro e di una seconda franche - corrispondente a 35.000 euro -,consegnata all'A. ma che non era pervenuta al F.. Tale somma era stata trovata, infatti, nella disponibilità di questi nel corso del controllo di polizia eseguito il 12 aprile 2025 e la ricorrente e il fratello avevano stabilito di lasciarla nella disponibilità dell'A. per non destare sospetti qualora, nel corso di successive indagini, la somma non fosse stata trovata (cfr. la conversazione del 14 aprile 2025). Secondo l'ordinanza impugnata, il breve termine intercorso tra il ritrovamento della somma nella disponibilità dell'A. (nel corso del controllo del 12 aprile 2025) e il momento del sequestro della somma liquida trovata nella disponibilità della C.F. (in occasione della perquisizione eseguita il 14 maggio 2025) convalida, anche alla luce della decisione dei fratelli C.F. di lasciare la somma già consegnata all'A. nella disponibilità di questi, temendo successivi accertamenti di polizia, la ricostruzione accusatoria secondo la quale la somma promessa al F. (cioè 135.000,00 euro), non era stata ancora completamente consegnata al pubblico ufficiale che, da parte sua, aveva adempiuto all'impegno di aggiudicazione della gara di appalto all'A.T.I. in cui era consorziata la (OMISSIS) s.r.l. e che la somma accantonata dalla ricorrente - esattamente corrispondente a quella trovata nella disponibilità dell'A. - costituiva proprio la provvista approntata per il pagamento di una parte della tangente convenuta. Il Tribunale, esaminando il periculum in mora, ha ritenuto integrato il pericolo di dispersione della somma, in ragione della sua natura e delle attività di rotazione e occultamento poste in essere dagli indagati, e le censure svolte, a tale riguardo, nel ricorso, si rivelano del tutto generiche perché, si afferma, la tracciabilità dei pagamenti elettronici, dovrebbe scongiurare il pericolo di prosecuzione del reato e quello di dispersione della somma. Non è, invece, condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui la somma in sequestro sarebbe confiscabile anche per equivalente . L'ordinanza impugnata ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale costituiscono prezzo - e non invece profitto - del reato di corruzione le somme ricevute, per sé o per altri, per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto (Sez. U, n. 9149 del 3/07/1996, Chabni, Rv. 205707), con la conseguenza che esse sono integralmente sequestrabili (Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Ragno, Rv. 283666 - 01). Il Tribunale, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, ha ritenuto accertato che la somma di denaro sequestrata alla ricorrente, sottoposta a indagini per i reati di corruzione e turbativa di gara, costituisse proprio (una parte) quella promessa al F. e predisposta per la consegna in attuazione del patto corruttivo. Le conclusioni del Tribunale si fondano su elementi oggettivi e univoci, quali la brevità del tempo trascorso tra la precedente consegna all'intermediario di una quota della tangente, non andata a buon fine; la coincidenza dell'importo tra le due tranche di pagamento e la decisione dell'indagata e del fratello di lasciare la somma consegnata all'A. nella disponibilità di questi, in vista di futuri accertamenti, senza che venisse meno la loro determinazione di corrispondere al F. quanto dovuto, criticando, invece, la frettolosità dell'A. poiché la somma avrebbe potuto essere corrisposta al F. a distanza di pochi giorni, quando questi si sarebbe recato a (OMISSIS). E' stato, dunque, correttamente accertato uno specifico, attuale e concreto legame di pertinenzialità ai reati per i quali si procede della somma sottoposta a sequestro ( proprio di quel denaro ). Nel caso in esame non si è in presenza di un sequestro che ha colpito, indistintamente e genericamente, il patrimonio dell'indagata sulla base dell'astratta idoneità del denaro, a prescindere dalla legittimità o meno della sua provenienza, ad essere usato per il pagamento della tangente né di un collegamento del tutto occasionale con il reato di corruzione essendo stato, viceversa, accertato un collegamento eziologico diretto e essenziale. Il denaro in sequestro costituisce, dunque, il prezzo del reato di corruzione perché somma specificamente predisposta per la esecuzione della promessa del patto corruttivo e pertanto suscettibile di confisca ai sensi dell'articolo 322-ter, comma 1, cod. pen. trattandosi di bene che può esistere anche prima della dazione purché la destinazione illecita sia certa e attuale. 6. Diversi principi regolano, invece, la confisca per equivalente del prezzo del reato che può essere disposta, nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, solo nei limiti del valore corrispondente al prezzo da questi concretamente conseguito, e non anche in relazione al prezzo promesso ma non materialmente percepito (Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Pg in proc. Cereda, Rv. 266117; Sez. 6, n. 14017 del 13/02/2014, Delvino, Rv. 259457). Si tratta, inoltre, quanto alle nozioni di prezzo e profitto del reato, di nozioni distinte e disciplinate, nei presupposti costitutivi, la confisca del prezzo o profitto del reato, dall'articolo 322-ter, primo comma, cod. pen., che prevede la confisca dei beni che costituiscono il prezzo e del profitto del reato, con riferimento al reato di corruzione di cui all' articolo 319 cod. pen. e, con riferimento alla corruzione cd. attiva dall'articolo 322-ter, secondo comma, che prevede la confisca del profitto del reato a carico del corruttore, in relazione cioè al reato di cui all' articolo 321 cod. pen. In ogni caso la nozione di profitto del reato non può, ontologicamente, essere sovrapposta a quella di prezzo del reato, individuando come profitto del corruttore il prezzo del reato (cfr. Sez. 6, n. 13620 del 03/12/2024, dep. 2025, Pmt, Rv. 287923 - 01). Soprattutto la confisca per equivalente di beni nella disponibilità del corruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile l'apprensione diretta, presuppone pur sempre che un profitto sia stato effettivamente da costui conseguito, poiché solo a tale condizione è giustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei frutti economici della sua iniziativa illecita (Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014, Giancone, Rv. 259593): il profitto deve, pertanto, essere accertato e il riferimento alle «utilità date o promesse» al pubblico funzionario — che l'articolo 322-ter, secondo comma, cod. pen., opera per stabilire l'ammontare minimo dell'ablazione — non deve essere inteso nel senso che la confisca per equivalente debba comunque attingere il patrimonio del corruttore in tale misura. Esso rappresenta, invece, solamente il parametro di riferimento per il caso in cui le evidenze disponibili non permettano di stabilire con esattezza il profitto da costui realizzato: un parametro ragionevolmente individuato dal legislatore sulla base della massima d'esperienza per cui il profitto conseguito non possa mai essere inferiore a quanto sborsato od anche soltanto promesso per ottenerlo, risultando altrimenti antieconomica l'operazione per il corruttore (Sez. 6, n. 23203 del 05/03/2024, Petrini, Rv. 286645 - 04). Ne consegue che, ai fini della confisca del profitto del reato di corruzione nei confronti del corruttore, il giudice dovrà accertare se il corruttore ha conseguito un profitto e, in caso affermativo, disporre la confisca per equivalente per l'ammontare corrispondente e, soltanto qualora non sia possibile determinare esattamente tale misura, l'ablazione potrà essere disposta nei suoi confronti anche  per l'intero profitto realizzato dai concorrenti nel reato, e comunque in misura non inferiore alle utilità da lui date o promesse al corrotto. 7. Dalle considerazioni suesposte consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.