Autoscontro, niente cinture di sicurezza sulle macchinine: titolare della giostra colpevole per l’incidente subito dal minore

Condanna definitiva per la titolare di un autoscontro, ritenuta corresponsabile per quanto capitato ad un bambino di otto anni. Impossibile ridimensionare tale colpa a fronte della pari responsabilità attribuita alla madre del minore.

Il fatto si verifica una sera di fine settembre del 2009, in provincia di Salerno, quando un ragazzino di appena 8 anni, accompagnato dalla madre, decide di fare un giro sull’autoscontro. Quel giro, però, gli costa caro: la macchinina su cui si trova viene tamponata violentemente da un’altra piccola vettura e, a causa dell’impatto, riporta la rottura di un incisivo superiore e un trauma contusivo al rachide cervicale. Inevitabile l’aziona risarcitoria proposta dalla madre nei confronti della titolare della giostra, la quale viene ritenuta colpevole, sia in primo che in secondo grado, per l’incidente capitato al minore. Decisivo un dettaglio: «l’accertata mancanza delle cinture di sicurezza sulle macchinine dell’autoscontro », precisano i giudici di merito. Consequenziale il risarcimento riconosciuto alla madre, risarcimento però ridotto, poiché «pur essendo stato accertato il nesso causale tra l’attività», cioè la giostra, «e il danno» subito dal minore, va attribuito, comunque, secondo i giudici di merito, «un concorso di colpa paritario alla madre per condotta imprudente , avendo ella consentito al figlio di salire sulla giostra in tarda serata». Sulla stessa lunghezza d’onda, in chiusura, anche i magistrati di Cassazione, i quali confermano la responsabilità della titolare della giostra. Inutili le obiezioni sollevate da quest’ultima e mirate a porre in evidenza la responsabilità della madre del bambino. Su questo fronte, difatti, la titolare della giostra ha richiamato il Codice Civile per sostenere che « sul genitore incombe la responsabilità esclusiva per aver potuto evitare il danno con l’ordinaria diligenza » e a propria discolpa ha sostenuto di «essere tenuta unicamente a garantire la sicurezza delle attrezzature, non anche la vigilanza individuale, spettando al genitore prevenire i rischi prevedibili». Ragionando in generale, prima di esaminare la specifica vicenda, i magistrati di Cassazione ricordano, innanzitutto, che «in materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose , e considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale: la prima riguarda un’ attività normalmente innocua , che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta  imprudente o negligente dell’operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità per fatto illecito; la seconda concerne un’attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l’alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose». Detto ciò, «l’accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale è rimesso in via esclusiva al giudice , con riferimento a valutazioni sostanziali circa le misure di sicurezza apprestate». Ampliando l’orizzonte, poi, «in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del soggetto danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell’attività stessa». A titolo di esempio, i giudici ricordano che «nell’ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell’evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo», mentre, in mancanza di tale conoscenza (o di tale effettiva conoscibilità), « la condotta del soggetto danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute ». A fronte di tale quadro, poi, i magistrati di Cassazione forniscono ulteriori importanti precisazioni: «il giudizio di pericolosità attiene ad attività che, per la loro natura o per i mezzi impiegati, rendono probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi di un danno. Tale oggettiva pericolosità comporta un inasprimento dell’obbligo di diligenza , imponendo all’esercente una prova liberatoria particolarmente rigorosa». Quindi, ragionando sulla posizione dell’esercente – come, appunto, il titolare di una giostra –, «per andare egli esente da responsabilità, non è sufficiente la prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza, ma occorre la dimostrazione positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta a impedire l’evento, tenendo conto dello sviluppo della tecnica». E «anche attività apparentemente facili presentano un elevato rischio per soggetti sprovvisti di esperienza o minori comunque ammessi a fruirne o ad esercitarle» e pertanto «il gestore» di tali attività «ha l’onere di una prova liberatoria rigorosa, non bastando la mera prova negativa di non aver violato norme di legge». Tornando a quanto successo, i Giudici di Cassazione richiamano alcuni dettagli fondamentali appurati in appello, ossia «la mancanza di cinture di sicurezza sulle vetture , accertata anche dalla perizia del consulente dell’assicurazione», una lacuna che «costituisce una omissione qualificata che impedisce il superamento della presunzione di colpa». Su questo fronte, in particolare, i magistrati spiegano che, «a prescindere dall’esistenza di uno specifico obbligo normativo di installazione delle cinture di sicurezza , la titolare della giostra avrebbe dovuto dimostrare – cosa non avvenuta – di «aver adottato tutte le cautele necessarie per neutralizzare il rischio intrinseco degli urti tra vetture , rischio accentuato dalla età dell’utente minore, comunque ammesso a fruire dell’autoscontro». Indiscutibile, quindi, la responsabilità della donna in qualità di gestore della giostra. Ciò detto, «va ribadita la piena compatibilità tra la presunzione di responsabilità per l’esercizio di un’attività pericolosa e l’accertamento del concorso di colpa della vittima (o di chi ne ha la custodia)». A fronte dell’episodio, quindi, «la condotta imprudente del genitore – che ha esposto il minore al rischio, in ora tarda, su una giostra potenzialmente pericolosa – non recide il nesso causale se persiste l’inidoneità delle misure preventive adottate dal gestore , ma si inserisce nella sequenza produttiva del danno come concausa efficiente, giustificando la riduzione proporzionale del risarcimento». Ciò anche alla luce del principio secondo cui «la libera scelta del soggetto danneggiato (o di chi ne ha la potestà) non interrompe il nesso causale se persiste un’asimmetria informativa o una mancata adozione di significative misure di sicurezza da parte del gestore». Ragionando ancora su quanto capitato al minore, «il concorso di colpa – al 50 per cento – della madre è stato correttamente motivato non dall’omesso uso delle cinture, ma dalla condotta imprudente nell’esporre , a sera inoltrata, un bambino di 8 anni a una giostra potenzialmente pericolosa ». Ma « tale condotta del genitore non assorbe l’efficienza causale dell’attività pericolosa svolta dal gestore , ma vi coesiste e con essa concorre . L’una e l’altra, invero, contribuiscono alla determinazione dell’evento dannoso, in misura normalmente apprezzabile dal giudice con valutazione in fatto e, in concreto, quantificata in pari misura», chiosano i Giudici di Cassazione, con l’aggiunta finale del principio secondo cui «in tema di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, l’esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza, ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni cura o misura atta a impedire l’evento secondo lo sviluppo della tecnica. Pertanto, la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un’omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, la quale coesiste e concorre con la condotta imprudente del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest’ultimo al rischio in condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità».

Presidente De Stefano – Relatore Giannitti Fatti di causa 1. Il minore De.Al. accompagnato dalla madre Is.Co. la sera del 29 settembre 2009 si recò alla giostra autoscontro . Durante il giro, la macchinina sulla quale il minore si trovava venne tamponata violentemente da un'altra vettura. A causa dello scontro il minore riportò la rottura di un incisivo superiore e trauma contusivo al rachide cervicale. 2. La Is.Co. in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la titolare della giostra Ia.Em. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti dal figlio. Si costituiva la Ia.Em. contestando ogni responsabilità e chiedendo di chiamare in causa, ai fini della manleva, la compagnia assicuratrice Ina Assitalia Spa (oggi Assicurazioni Generali Italia Spa). Si costituiva anche la compagnia assicuratrice, eccependo l'inoperatività della polizza in quanto la garanzia era limitata agli autoscontri per grandi e non per minori. Il Tribunale di Salerno, con sent. n. 3935/2018, in parziale accoglimento della domanda, qualificava il gioco come attività pericolosa ai sensi dell' articolo 2050 c.c. , ma rilevava una discordanza probatoria circa la presenza delle cinture di sicurezza e dei cartelli di avviso. Pur accertando il nesso causale tra l'attività e il danno, attribuiva un concorso di colpa paritario alla madre per condotta imprudente, avendo consentito al figlio di salire sulla giostra in tarda serata, e dichiarava l'inoperatività della polizza. Le spese venivano compensate tra attrice e convenuta, mentre quest'ultima veniva condannata alla rifusione delle spese in favore della compagnia assicuratrice. Avverso tale sentenza proponeva appello il De.Al. nel frattempo divenuto maggiorenne, deducendo: a) l'errore De.Al. di prime cure nella qualificazione della domanda come extracontrattuale anziché contrattuale; b) la contraddittorietà della motivazione circa la presenza delle cinture di sicurezza, accertata in un primo momento come assente e poi ritenuta dubbia, sulla base di testimonianze rese da dipendenti e familiari della convenuta; c) l'erronea affermazione del concorso di colpa; d) la mancata nomina ed espletamento di CTU; e) l'errore nella quantificazione del danno e dell'età del minore. Si doleva, inoltre, della dichiarata inoperatività della polizza per la responsabilità civile verso terzi, chiedendo la condanna dell'assicuratrice in solido con la Ia.Em. al risarcimento dei danni. Si costituiva la compagnia Generali Italia Spa eccependo: in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello; nel merito, il rigetto del gravame. La Ia.Em. rimaneva contumace. La Corte d'Appello di Salerno, con sent n. 893/2021, in parziale riforma della decisione impugnata, rideterminava il quantum in favore dell'appellante, dichiarava inammissibile l'appello nei confronti della compagnia assicuratrice e condannava sia il De.Al. che la Ia.Em. alla rifusione delle spese processuali. 3. Avverso tale sentenza, Ia.Em. ha proposto ricorso, articolato in sei motivi. Ha resistito con controricorso De.Al. che ha proposto ricorso incidentale articolando in un unico motivo. Ha resistito con controricorso Generali Italia Spa Per l'odierna udienza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. I Difensori di entrambe le parti resistenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Ia.Em. articola il ricorso in sei motivi. 2. Con il primo motivo ella denuncia nullità della sentenza in relazione agli articolo 360 c.p.c. n. 4, per violazione dell' articolo 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in riferimento ai motivi I, II e III , nella parte in cui la corte territoriale ha rovesciato la decisione De.Al. di prime cure, ritenendo non assolto l'onere della prova liberatoria e confermando il concorso di colpa della madre. Richiamando l' articolo 1227 c.c. , deduce che sul genitore incombe la responsabilità esclusiva per aver potuto evitare il danno con l'ordinaria diligenza. Invocando Cass. n. 18167/2014 , sostiene che era tenuta unicamente a garantire la sicurezza delle attrezzature, non anche la vigilanza individuale, mentre spettava al genitore prevenire i rischi prevedibili. II motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che: In materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale: la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell' articolo 2043 c.c. ; la seconda concerne un'attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall' articolo 2050 c.c. (in applicazione di tale principio Cass. n. 8449/2019 ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la pericolosità dell'attività di calata passiva lungo una parete rocciosa dal fatto che la stessa fosse stata svolta da adolescenti principianti, per la cui partecipazione si era resa necessaria una preparazione di quarantacinque minuti sulle tecniche di discesa ed utilizzo della corda, della cintura di sicurezza e dell'intera imbragatura); - L'accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell' articolo 2050 c.c. - con conseguente onere a carico di chi invochi il corrispondente regime - è rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato con riferimento alle valutazioni sostanziali circa le misure di sicurezza apprestate (così Cass. n. 4545/2019 in fattispecie di gara europea di rafting svoltasi nel 2010, nella quale era in contestazione se l'organizzazione avesse adottato tutte le misure idonee a fronteggiare il rischio intrinseco dell'attività sportiva); - In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell' articolo 1227, comma 1, c.c. , secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa; in particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute ( Cass. n. 13844/2025 in fattispecie nella quale questa Corte ha chiarito che la produzione e vendita di tabacco è attività pericolosa e che la libera scelta del fumatore non interrompe necessariamente il nesso causale se sussiste un'asimmetria informativa, e cioè la mancata specifica informazione sui rischi cancerogeni). Sulla scia tracciata dai precedenti or ora indicati, occorre qui precisare che: a) il giudizio di pericolosità attiene ad attività che, per la loro natura o per i mezzi impiegati, rendono probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi di un danno; b) tale oggettiva pericolosità comporta un inasprimento dell'obbligo di diligenza, imponendo all'esercente una prova liberatoria particolarmente rigorosa; c) per andare esente da responsabilità, non è sufficiente la prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza, ma occorre la dimostrazione positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta a impedire l'evento, tenendo conto dello sviluppo della tecnica. Anche attività apparentemente facili presentano un elevato rischio per soggetti sprovvisti di esperienza o minori comunque ammessi a fruirne o ad esercitarle. Il gestore ha l'onere di una prova liberatoria rigorosa, non bastando la mera prova negativa di non aver violato norme di legge. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha rilevato che la mancanza di cinture di sicurezza sulle vetture accertata anche dalla perizia del consulente dell'assicurazione costituisce una omissione qualificata che impedisce il superamento della presunzione di colpa. A prescindere dall'esistenza di uno specifico obbligo normativo di installazione delle cinture di sicurezza, era comunque onere dalla Ia.Em. dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per neutralizzare il rischio intrinseco degli urti tra vetture, rischio accentuato dalla tenera età dell'utente minore, comunque ammesso a fruire dell'autoscontro. La conclusione della corte territoriale circa il mancato assolvimento di tale onere non è stata attinta da una censura idonea a scalfirne la ratio decidendi: la doglianza della ricorrente appare infatti non adeguatamente esposta nel corpo del ricorso e priva di una specifica ed organica critica al carattere asseritamente apodittico della sentenza impugnata sulla carenza di prova delle misure adottate. Va inoltre ribadita la piena compatibilità tra la presunzione di responsabilità ex articolo 2050 c.c. e l'accertamento del concorso di colpa della vittima (o di chi ne ha la custodia) ai sensi dell' articolo 1227 c.c. Invero, la condotta imprudente del genitore - che, nel caso di specie, ha esposto il minore al rischio in ora tarda su una giostra potenzialmente pericolosa - non recide il nesso causale se persiste l'inidoneità delle misure preventive adottate dal gestore, ma si inserisce nella sequenza produttiva del danno come concausa efficiente, giustificando la riduzione proporzionale del risarcimento. Come chiarito da Cass. 13844/25 , sopra richiamata, la libera scelta del danneggiato (o di chi ne ha la potestà) non interrompe il nesso causale se persiste un'asimmetria informativa o una mancata adozione di significative misure di sicurezza da parte del gestore. Nel caso di specie, il concorso di colpa al 50% della madre è stato correttamente motivato (non dall'omesso uso delle cinture, ma) dalla condotta imprudente nell'esporre un bambino di 8 anni a una giostra potenzialmente pericolosa a sera inoltrata. Tale condotta del genitore non assorbe l'efficienza causale dell'attività pericolosa svolta dal gestore, ma vi coesiste e con essa concorre. L'una e l'altra, invero, contribuiscono alla determinazione dell'evento dannoso, in misura normalmente apprezzabile dal giudice del merito con valutazione in fatto e, in concreto, quantificata in pari misura. In definitiva il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto: In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex articolo 2050 c.c. , l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza, ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni cura o misura atta a impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica. Pertanto, la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, la quale coesiste e concorre - ai sensi dell' articolo 1227, comma 1, c.c. - con la condotta imprudente del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità . 3. I motivi secondo e terzo sono inammissibili. Precisamente, la ricorrente: con il secondo motivo denuncia nullità della sentenza in relazione agli articolo 360 c.p.c. n. 4, per violazione dell' articolo 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in riferimento ai motivi I, II e III , nella parte in cui la corte territoriale ha ad essa imputato una condotta omissiva per non aver impedito l'evento, materialmente cagionato dalla condotta commissiva del danneggiato e di terzi, mediante l'adozione di sistemi di sicurezza. Denuncia, altresì, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in violazione dell' articolo 360 c.p.c. , in relazione all'articolo 116 c.p.c., avendo la corte territoriale ritenuto contraddittorie le dichiarazioni testimoniali circa la presenza delle cinture di sicurezza e, nel dubbio, applicato un concorso di colpa paritario senza adeguata motivazione. Osserva, comunque, l'irrilevanza della questione, poiché il minore guidava la macchinina accompagnato dal genitore, sicché non avrebbe dovuto ad essa essere riconosciuta alcuna responsabilità, neppure in via concorsuale. -con il terzo motivo denuncia nullità della sentenza in relazione agli articolo 360 c.p.c. n. 4, per violazione dell' articolo 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in riferimento ai motivi I, II e III. Sempre in relazione all'affermazione (sub a), va censurata la violazione dell' art.360 n.5 c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale non ha valutato correttamente il contenuto delle prove testimoniali. Deduce che entrambi i giudici di merito sono incorsi nella violazione dell' articolo 360 c.p.c. in relazione all' articolo 116 c.p.c. nella parte in cui hanno omesso di motivare il quantum del risarcimento. Sostiene che la liquidazione del danno si sia basata esclusivamente sulla consulenza tecnica di parte (CTP), ritenuta priva di valore probatorio autonomo, senza nomina di CTU, in violazione dei principi sulla valutazione delle prove; Tali doglianze si risolvono in una inammissibile richiesta di riesame nel merito della vicenda, preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la pretesa violazione dell' articolo 116 c.p.c. è inconfigurabile, poiché la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più idonee a fondare il convincimento rientrano nel potere discrezionale De.Al. di merito. La pretesa violazione dell' articolo 116 c.p.c. non può mai risolversi in una diversa valutazione delle testimonianze (come quelle discordanti dei parenti/dipendenti della Ia.Em. poiché ciò attiene al merito. Infine, le critiche della ricorrente non colgono la ratio decidendi e si limitano a contrapporre una propria versione dei fatti a quella accertata dalla corte territoriale, la quale, nel valutare il materiale istruttorio, ha rilevato la discordanza delle deposizioni testimoniali rese dai parenti e dipendenti della convenuta rispetto a quelle dei testi di parte attrice. 4. Parimenti inammissibile è il quarto motivo, con il quale la ricorrente denuncia quantificazione del danno utilizzando erroneamente, quale parametro di valutazione, la consulenza medicolegale di parte depositata dall'attore , nella parte in cui la corte territoriale ha quantificato il danno, utilizzando quale parametro di valutazione la consulenza medico-legale di parte, che può essere valutata alla sola stregua di indizio (non è stata, invece, espletata CTU). L'inammissibilità consegue al fatto che la ricorrente censura l'utilizzo della perizia medico-legale di parte (CTP) in assenza di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU). Tuttavia, per principio generale, il giudizio sulla necessità di una consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale De.Al. di merito. Inoltre, la corte territoriale ha motivato la propria scelta basandosi su criteri tabellari (Tabelle di Milano) e sulla documentazione medica prodotta, mentre la ricorrente non ha indicato specifici punti di errore, anche soltanto tecnico, che avrebbero reso indispensabile l'accertamento peritale. 5. Inammissibile è anche il quinto motivo. Con esso la ricorrente censura la dichiarazione di inoperatività della polizza assicurativa stipulata tra Generali Ass.ni e la ricorrente così come stabilito dal Tribunale di Salerno, quale giudice di prime cure nella sentenza n. 3935/2018, condivisa dalla Corte di Appello , nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato l'inoperatività della polizza assicurativa basandosi sulla dicitura contrattuale autoscontro -autovetture per grandi . Sostiene che la clausola limitava il rischio in modo tale da svuotare la causa del contratto, evidenziando che l'attrazione era prevalentemente destinata ai minori accompagnati. L'inammissibilità del motivo consegue al fatto che la sentenza di primo grado aveva dichiarato l'inoperatività della polizza per la clausola autoscontro per grandi . La Ia.Em. rimanendo contumace in appello, non ha proposto impugnazione su tale capo, che è dunque passato in giudicato nei suoi confronti. D'altronde, doglianze sulla natura vessatoria della clausola o sulla violazione dell' articolo 1341 c.c. sono state sollevate per la prima volta in questa sede e risultano, pertanto, tardive. 6. Infondato è il sesto motivo. Con esso la ricorrente censura la gravata sentenza per essere incorsa in violazione dell' articolo 91 c.p.c. per aver statuito la condanna alla refusione delle spese di lite in toto del giudizio di appello, malgrado solo un motivo del gravame sia stato parzialmente accolto , nella parte in cui la corte territoriale ha condannato la ricorrente, seppur contumace, alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello, nonostante fosse stato accolto parzialmente solo un motivo di gravame. Deduce che doveva essere condannata solo all'eventuale liquidazione parziale delle spese di giudizio. L'infondatezza del motivo consegue al fatto che il regolamento delle spese segue il principio di soccombenza e di causalità. Poiché l'appello del De.Al. è stato parzialmente accolto con una reformatio in peius per la Ia.Em. (aumento del quantum), la condanna alle spese di quest'ultima è processualmente corretta, nonostante la Ia.Em. sia rimasta contumace nel giudizio di appello. 7. Il ricorso incidentale è inammissibile. Con esso il controricorrente De.Al. articola un unico motivo, con il quale denuncia violazione articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 e 5 omessa pronuncia con riferimento alla condanna alla restituzione delle somme versate per spese mediche documentate e danno emergente - errore di calcolo in iudicando , nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di liquidare diverse spese documentate, relative alle cure sostenute in conseguenza del sinistro. Osserva che tali voci non sono state considerate, determinando un vizio motivazionale. Sostiene che le spese mediche documentate e congrue devono essere risarcite, anche mediante liquidazione equitativa quando la quantificazione è difficoltosa. L'inammissibilità consegue al fatto che il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell' articolo 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sul rimborso delle spese mediche documentate (Euro 760,00) e sui costi per i rifacimenti protesici futuri (Euro 2.500,00). Orbene, vero è che la corte territoriale ha ignorato tali voci nella liquidazione finale, limitandosi al danno biologico e a una parte del danno patrimoniale. Tuttavia, il ricorrente in via incidentale non specifica con precisione come e dove tale domanda sia stata riproposta nei motivi di appello e in quale sede istruttoria sia stata depositata la documentazione pretesa come pretermessa . 8. All'infondatezza del ricorso principale ed alla inammissibilità del ricorso incidentale consegue la integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra la ricorrente in via principale ed il ricorrente in via incidentale, attesa l'evidente reciproca loro soccombenza. La ricorrente principale è tenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla compagnia, liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il pagamento da parte di entrambi i ricorrenti dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto ( Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315 ). Infine, per la natura della causa petendi e del soggetto originario attore, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente incidentale e della sua genitrice, ai sensi dell' articolo 52 D.Lgs. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte: dichiara infondato il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara integralmente compensate le spese relative al presente giudizio tra la ricorrente principale ed il ricorrente in via incidentale; condanna la ricorrente principale alla rifusione, in favore della compagnia resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 2.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell 'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 200 2, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente principale e di parte ricorrente incidentale al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato articolo 13, se dovuto; dispone che, ai sensi dell 'articolo 52 D.Lgs. 196 del 200 3, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente incidentale e della sua genitrice.