La legge regionale toscana sul fine vita è riconducibile all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegue la finalità di dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che chiedano di essere aiutate a morire. Numerose sue disposizioni hanno, però, illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale.
La Regione non può individuare direttamente i requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito Il legislatore regionale, con l'articolo 2 della legge regionale toscana n. 16 del 2025, ha violato la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale perché alla Regione non è consentito cristallizzare, nelle proprie disposizioni, principi ordinamentali affermati dalla Consulta in un determinato momento storico, oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento organico del legislatore statale in materia. Illegittimo derogare al quadro normativo statale vigente L'articolo 4 della legge regionale toscana è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole “o un suo delegato” in quanto il legislatore regionale ha derogato vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge n. 219 del 2017 , nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio è stata collocata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dal quale si evince espressamente che la volontà di accedere al suicidio assistito deve essere espressa personalmente e non già tramite un delegato, come invece prevedeva la legge regionale toscana. No a termini stringenti imposti dalla Regione per la verifica dei requisiti di accesso e la definizione delle relative modalità di attuazione La Consulta ( sent. n. 204/2025 ) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articolo 5 e 6 della legge regionale toscana, che prevedevano stringenti termini di durata per le procedure di verifica dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e per la determinazione delle modalità di attuazione dello stesso. Il legislatore regionale ha invaso la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, coinvolgendo scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale e contrastando con i principi fondamentali desumibili dalla legge n. 219 del 2017 . Illegittima altresì la disciplina del supporto al suicidio medicalmente assistito Il legislatore regionale della Toscana all'articolo 7 ha disciplinato il supporto al suicidio medicalmente assistito. In particolare, l'articolo 7 comma 1 impegnava le aziende unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico nonché l'assistenza sanitaria per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato. In linea con la sentenza n. 132 del 2025, la Consulta ha confermato che la disposizione regionale viola la competenza concorrente in materia di tutela della salute, in quanto l'articolo 7 comma 1 non attua nel dettaglio preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale. Ulteriormente, l'articolo 7 comma 2, che faceva esplicito riferimento a un livello di assistenza sanitaria ulteriore, è stato dichiarato illegittimo perché evoca la categoria dei livelli essenziali di assistenza e interferisce quindi con definizioni che sono riservate al legislatore statale. Infine, l'articolo 7 comma 3, che prevedeva che la persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito potesse decidere in ogni momento di sospendere o annullare l'erogazione del trattamento, viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute risultanti dalla legislazione statale vigente in quanto fa riferimento all'«erogazione» di un trattamento, incompatibile con la struttura del suicidio medicalmente assistito. Non censurate le altre disposizioni La Corte ha ritenuto immuni da censure le altre disposizioni contenute nella legge regionale toscana, chiarendo che l'introduzione di una disciplina di tipo organizzativo e procedurale come quella approvata dalla Regione Toscana non si debba ritenere in re ipsa preclusa per il fatto che lo Stato non abbia ancora legiferato in materia in modo organico nell'intero territorio nazionale.