Guida pratica al testo redatto dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza sul prelevamento dei minori e sul collocamento etero-famigliare.
Presupposti per l'allontanamento del minore L'allontanamento forzoso del minore dalla famiglia costituisce misura eccezionale e di natura cautelare, ammessa esclusivamente nei casi previsti dall' articolo 403 c.c. , quando sussista un pericolo imminente per la salute o l'incolumità del minore, ovvero una condizione di abbandono morale o materiale. Qualora nella pratica i minori vengano prelevati dalla residenza abituale , anche al di fuori dei presupposti di cui all' articolo 403 c.c. , a seguito di decisione giudiziaria, questa costituisce una deroga al diritto fondamentale del minore a crescere nella propria famiglia, sancito dalla Costituzione e dalle principali convenzioni internazionali. Il ricorso al prelevamento deve essere residuale , interessare casi di eccezionale gravità e ricorrere allorquando sia impossibile affidare il minore ad uno dei due genitori: la priorità è l'attivazione di interventi di sostegno personalizzati al nucleo familiare. Modalità operative del prelevamento In assenza di emergenza ex articolo 403 c.c. , il trasferimento del minore – presso parenti, una famiglia amica disponibile, in affido familiare o, in ultima istanza, presso una struttura casa-famiglia - deve essere eseguito dai servizi sociali , che operano con autonomia tecnico‑professionale e nel rispetto del codice deontologico. Essi sono tenuti a: verificare e riferire al giudice la volontà del minore; privilegiare soluzioni familiari (parenti, famiglie amiche, affido familiare); ricorrere al collocamento in struttura solo come extrema ratio . La legge 328/2000 e la normativa professionale dell'assistente sociale confermano che l'intervento non può ridursi a mera esecuzione del provvedimento, ma richiede valutazioni tecniche autonome e orientate al superiore interesse del minore. Resistenza del minore al prelevamento Fuori dai casi del prelevamento d'urgenza ex articolo 403 c.c. , se il minore si oppone al trasferimento , l'operazione deve essere immediatamente sospesa con contestuale segnalazione al giudice. Nessuna persona può esser privata dalla libertà personale, se non in forza di un provvedimento restrittivo adottato dall'autorità dell'autorità giudiziaria penale ovvero in caso di Trattamento Sanitario obbligatorio – disposto con provvedimento del sindaco o su proposta motivata di due medici, e finale convalida da parte del giudice tutelare. Al di fuori di tali ipotesi , pertanto, ogni forma di restrizione della libertà personale integra una violazione dello stato di diritto. Ruolo delle forze dell'ordine Le forze dell'ordine non possono procedere direttamente al prelevamento , salvo situazioni di emergenza rientranti nell' articolo 403 c.c. Il loro compito è di mero ausilio ai servizi sociali, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile, impegnato nell'allontanamento dei minori e l'intervento deve avvenire in abiti civili e con carattere di eccezionalità. Ascolto del minore L'ascolto del minore è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione di New York 1989 (articolo 12) e recepito nel codice di procedura civile ( articolo 473 bis. n. 4 e 5 ). Ascolto del minore inteso come diritto del minore di età pari o superiore a 12 anni, nonché minore se dotato di di discernimento ad esprimere liberamente la propria opinione su tutte le questioni che lo riguardano. L'ascolto del minore così come sopra precisato è obbligatorio e non delegabile , pena la nullità del procedimento. L'eventuale omissione deve essere motivata in modo rigoroso. In caso di rifiuto del minore di incontrare un genitore, il giudice deve procedere senza ritardo all'ascolto per accertarne le cause – articolo 473 bis n. 6 c.p.c. Destinazione del minore dopo il prelevamento La collocazione deve privilegiare soluzioni familiari : parenti, famiglie amiche, affido familiare. Il collocamento in struttura (casa famiglia o istituto) è ammesso solo quando non siano disponibili alternative familiari idonee. Strutture di accoglienza I dati nazionali più recenti, raccolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicano oltre 4.800 servizi residenziali per minorenni, con circa 28.700 posti di accoglienza disponibili con una media di 6 posto letti per struttura. Delle strutture, il 27,1% sono comunità socio-educative, 22,9% sono comunità familiari per minorenni, 21,9% strutture mamma-bambino, 10.5% alloggi ad alta autonomia. Il d isegno di legge in materia di affido (cd dd. Roccella Nordio, già approvato alla Camera e attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato) mira a introdurre un censimento sistematico delle strutture e delle famiglie affidatarie, nonché un flusso informativo dai tribunali per monitorare motivazioni, durata ed esiti dei collocamenti. Motivazioni e incidenza dei prelevamenti Attualmente non esistono dati che distinguano in modo affidabile: prelevamenti d'urgenza ex articolo 403 c.c. ; collocamenti derivanti da contenziosi tra genitori; altri provvedimenti giudiziari. Durata del collocamento fuori famiglia La legge 184/1983 prevede che l' affidamento abbia durata massima di 24 mesi, prorogabile solo se la cessazione arrecherebbe grave pregiudizio al minore. La proroga non può essere indefinita (sine die): se il rientro in famiglia è divenuto impossibile, deve essere valutata la dichiarazione di adottabilità quale soluzione coerente col superiore interesse del minore. Esiti dei collocamenti I dati disponibili (fonte Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - 2024) mostrano che circa la metà dei minori dimessi dai servizi residenziali rientra nella propria famiglia di origine, il 10% inizia un percorso di affidamento familiare, il 4,9% un affidamento preadottivo, il 9,5% raggiunge l'autonomia e il 5,2% passa ad un diverso servizio territoriale Circa i minorenni dimessi dall'affidamento familiare, circa la metà rientra nella famiglia d'origine, il 17,8% inizia un affidamento preadottivo, il 20,1% viene collocato in una struttura in una struttura residenziale e il 7,2% raggiunge l'autonomia. Rapporti con i genitori durante il collocamento La possibilità di incontro dipende dalle decisioni del giudice. Le visite possono essere regolari , eventualmente in spazi protetti. Talvolta un genitore può essere ospitato nella struttura insieme al minore. Infine, vi sono casi in cui le visite sono sospese per uno dei due genitori a tempo indeterminato. Numero dei minori fuori famiglia Nel 2024 risultano collocati – dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali circa 25.000 minori in strutture; circa 16.000 in affido familiare Costi del collocamento in struttura Il costo giornaliero medio è stimato in circa 150 euro al giorno per minore. La spesa complessiva supera 1,3 miliardi annui, risorse che potrebbero essere in parte destinate a interventi di sostegno alle famiglie per prevenire allontanamenti non necessari Rifiuto del minore verso un genitore Il rifiuto non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per il collocamento fuori famiglia. È necessario indagare le cause del rifiuto e attivare interventi mirati, salvo situazioni di violenza. Il collocamento fuori famiglia , in questi casi, può risultare punitivo e contrario al superiore interesse del minore, facendo anzi ricadere sul minore responsabilità non sue. Diritto alla bigenitorialità La bigenitorialità è un diritto del minore, non dei genitori. Essendo un diritto del minore e non dei genitori , non si può configurare un dovere del figlio di frequentare il genitore non convivente, non essendo coercibili le relazioni affettive. Il diritto alla bigenitorialità non implica parità di tempi, ma continuità affettiva compatibile con il benessere del minore. Sindrome di alienazione parentale (PAS) La cosiddetta sindrome di alienazione parentale (PAS) è stata ampiamente rigettata dalla comunità scientifica internazionale per l'assenza di basi empiriche, validazione metodologica e coerenza teorica. Tuttavia, la PAS viene ancora invocata in sede giudiziaria: il rifiuto del minore verso un genitore – più spesso il padre – viene attribuito esclusivamente a un presunto condizionamento da parte dell'altro genitore, di solito la madre (rappresentata a seconda delle varianti come simbiotica, ostativa o intenzionalmente malevola, in grado di manipolare il figlio in modo totalizzante), senza considerare esperienze negative o traumatiche reali vissute dal minore, come l'esposizione a maltrattamenti. A questo riguardo il GREVIO – Comitato indipendente di esperti del Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) – nel suo rapporto pubblicato il 2 dicembre 2025 ha richiamato l'Italia ricordando «l'importanza di garantire che i professionisti del diritto di famiglia a tutti i livelli comprendano l'uso storico di tali concetti (l'alienazione parentale, ndr) per screditare le denunce fondate delle donne relative alla violenza domestica e la legittima riluttanza dei bambini a entrare in contatto con un padre violento, e considerino i potenziali rischi per la sicurezza che il ricorso a tali concetti può comportare. Il GREVIO rileva quindi con grave preoccupazione che nel paese vengano impartiti corsi di formazione su concetti così pericolosi». Eppure, in alcuni casi, la PAS continua a fondare prassi applicative che prevedono la separazione forzata del minore dal genitore ritenuto “alienante” e il suo collocamento in strutture definite impropriamente “neutre” con l'obiettivo di avviare una presunta “disintossicazione” seguita da una riunificazione con il genitore rifiutato ( reunification therapy ), anche quando il minore ha espresso chiaramente paura, angoscia o rifiuto verso quel genitore. Tali pratiche sollevano gravi criticità scientifiche, etiche e giuridiche, in quanto presuppongono come patologico il legame affettivo primario con il genitore “prediletto” e svalutano sistematicamente l'ascolto del minore, esponendolo a interventi potenzialmente traumatici e privi di adeguato fondamento clinico. Terapie di riunificazione Le cosiddette reunification therapies sono prive di basi scientifiche e sono state definite pratiche potenzialmente lesive e assimilabili a trattamenti coercitivi. La giurisprudenza ne ha più volte censurato l'utilizzo, soprattutto quando comportano allontanamenti forzosi non proporzionati. Distinzione tra conflitto e violenza domestica La violenza domestica non è conflitto. La Convenzione di Istanbul e la riforma Cartabia impongono un percorso specifico di tutela dei minori esposti a violenza , riconosciuti come vittime di maltrattamento assistito.