Una telefonata all’amante fa scattare la separazione con addebito

È sufficiente una telefonata all’amante perché possa essere addebitata la separazione al marito. È la moglie a registrare di nascosto la conversazione e a depositarne in giudizio la trascrizione, da cui emerge chiaramente che l’uomo intrattiene una relazione con un’altra donna, e ciò basta a provare l’infedeltà. Risulta irrilevante persino il fatto che in Tribunale non sia stato prodotto il supporto audio originale.

Ai sensi dell' articolo 2712 c.c. , le riproduzioni meccaniche – oggi comprendenti anche quelle informatiche e telematiche – possono essere contestate solo attraverso un « disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito ». Il marito, invece, non precisa se stia mettendo in dubbio la fedeltà della trascrizione rispetto all'originale, oppure la stessa esistenza della registrazione, che peraltro la moglie aveva chiesto di acquisire agli atti. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento. Diventa così definitiva la decisione della Corte d'Appello, che, riformando la sentenza del Tribunale, attribuisce al marito la responsabilità della definitiva compromissione del rapporto coniugale. Il giudice di primo grado aveva escluso l'addebito valorizzando il fatto che, fin dall'inizio, l'uomo aveva posto la moglie in una condizione di sudditanza e di dipendenza affettiva e materiale , dissuadendola dal cercare lavoro e impedendole perfino di guidare l'auto. A un certo punto, però, la situazione precipita: la separazione con addebito scatta perché il marito, per un periodo prolungato, si sottrae ai propri doveri di assistenza morale verso la coniuge , rendendo la sua condotta ancora più gravemente censurabile. Quanto alla registrazione, ha valore probatorio se la parte contro cui è prodotta non contesta che la conversazione sia effettivamente avvenuta o che il suo contenuto sia diverso da quello trascritto , e purché almeno uno degli interlocutori sia parte in causa. Perché il disconoscimento previsto dall' articolo 2712 c.c. sia valido, occorre che sia formulato indicando elementi concreti idonei a dimostrare che la riproduzione non corrisponde alla realtà dei fatti, e nel rispetto delle preclusioni processuali di cui agli articolo 167 e 183 c.p.c. Gli effetti di tale disconoscimento sono diversi da quelli previsti per la scrittura privata dall' articolo 215, comma 2, c.p.c. : in questo caso, se non viene proposta la verificazione o se l'esito della verificazione è negativo, il documento non può essere utilizzato. Per le riproduzioni ex articolo 2712 c.c., invece, il disconoscimento non impedisce al giudice di accertarne comunque la conformità all'originale mediante altri mezzi di prova , comprese le presunzioni. La stessa disciplina vale anche per i messaggi WhatsApp : rientrano tra le riproduzioni di cui all' articolo 2712 c.c. e fanno piena prova contro colui contro il quale sono prodotti, salvo che l'interessato ne contesti specificamente la conformità ai fatti rappresentati. Nel caso concreto, il marito si limita a eccepire che il supporto audio non sia stato materialmente depositato, e non risulta adottato alcun provvedimento sulla richiesta della ex moglie di acquisire la registrazione agli atti . Il contenuto della telefonata con l'amante – nella quale l'uomo fa riferimento anche al proprio rapporto con la moglie – emerge però dall'esposizione complessiva del ricorso, rendendo irrilevante la mancata produzione del file audio .

Presidente Giusti – Relatore Caiazzo Rilevato che: Con ricorso depositato in data 2.11.2020, V.G. conveniva in giudizio A.C. chiedendo al Tribunale di Latina: di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito; di assegnare la casa coniugale (in comproprietà con il marito) alla moglie; di porre a carico del marito l'importo mensile di euro 1.500,00, di cui euro 800,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 700,00 a titolo di mantenimento della figlia A. (nata il (OMISSIS)); porsi a carico del resistente l'80% delle spese straordinarie; attribuire gli assegni familiari alla stessa ricorrente. Con la sentenza del 4.5.23 il Tribunale, nel pronunciare la separazione personale tra le parti, rigettava la domanda di addebito della separazione al marito; assegnava la casa familiare alla ricorrente; poneva a carico del C.A., a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente; statuiva l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 400,00 euro, oltre adeguamento ISTAT, ponendo le spese straordinarie necessarie per la stessa figlia a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno; revocava, a decorrere dalla sentenza, l'assegno di mantenimento per la moglie e dichiarava inammissibile la richiesta di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Con sentenza del 28.1.2025 la Corte territorialeper quel che interessa in questa sedeaccoglieva parzialmente l'appello di V.G., addebitando la separazione coniugale al marito (oltre a statuire sul mantenimento della figlia) osservando che: la ricorrente aveva offerto la prova piena dell'infedeltà del coniuge a mezzo della produzione della trascrizione della registrazione delle conversazioni telefoniche intercorse tra il marito e la sua amantenelle quali il C.A. aveva parlato della loro relazione e del rapporto con la moglie-; tale documentazione era utilizzabile ai fini del giudizio sulla base dell'insegnamento di questa Corte; al riguardo, non poteva condividersi l'assunto del primo giudicante per cui varrebbe ad esentare l'appellato dall'addebito il fatto che la moglie avesse allegato di aver subito da parte del marito un lavoro sistematico di disistima teso a farla desistere dal proposito di trovare un'occupazione, impedirle di guidare, sino a ridurla in uno stato di sudditanza e dipendenza affettiva e materiale, rappresentando che il culmine della crisi coniugale sarebbe stato raggiunto nel 2018, quando, secondo le prospettazioni dell'appellante, la dinamica familiare sarebbe precipitata a causa della modifica, in senso peggiorativo, delle condotte assunte dal marito; tali affermazioni valevano, all'evidenza, ad ulteriormente qualificare in termini censurabili i comportamenti di quest'ultimo per la sua intenzionale e prolungata sottrazione ai propri doveri di assistenza morale del coniuge ( art 143 co. 2° c.c. ), comportamenti che, unitamente considerati alla relazione extraconiugale, concorrevano a descrivere l'esclusiva responsabilità del C.A. in ordine alla compromissione del rapporto coniugale. C.A. ricorre in cassazione, avverso la sentenza d'appello, con unico motivo, illustrato da memoria. V.G. resiste con controricorso, illustrato da memoria. Ritenuto che: L'unico motivo del ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell' articolo 2712 c.c , per aver la Corte d'Appello addebitato al C.A. la separazione dalla moglie, ritenendo provata la condotta adulterina dello stesso, affermando che il ricorrente non avrebbe disconosciuto la fonte di prova, costituita dalla telefonata registrata con l'amante. Al riguardo, il ricorrente assume che in atti non è stata mai depositata alcuna registrazione, risultando una semplice trascrizione di una presunta conversazione avvenuta con la sua asserita amante il cui contenuto, tuttavia, mancando il supporto audio, non era in alcun modo verificabile, non essendo mai stato prodotto in causa. Pertanto, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore, confondendo la registrazione su supporto meccanico di una telefonata, con la riproduzione scritta (trascrizione) di una conversazione di cui, tuttavia, non era in alcun modo possibile controllare la genuinità e la legittima provenienza, proprio perché mancante dell'esemplare audio. Ne conseguiva, secondo il ricorrente che, in assenza del deposito in atti della registrazione, egli non aveva l'onere, previsto dall' articolo 2712, c.c. , di disconoscere il contenuto di una prova inesistente, poiché mai fornita né esaminata, potendo la parte limitarsi ad eccepire l'inutilizzabilità della mera trascrizione dell'atto, asseritamente riproducente il contenuto della telefonata, peraltro illegittimamente carpita. Il ricorso è infondato. Anzitutto, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso, sollevata dalla controricorrente poiché non era stato riportato il contenuto della trascrizione della telefonata in questione. Al riguardo, va premesso che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che si estende anche al controricorso), allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l'ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative ( Cass., n. 21346/2024 ; n. 4840/2006). Tuttavia, è stato altresì affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex articolo 366, comma 1, n. 6), c.p.c. , è compatibile con il principio di cui all'articolo 6, par. 1, della CEDU , qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall' articolo 369, comma 2, n. 4 c.p.c. , che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati ( Cass., n. 12491/2022 ; n. 11325/2023). Ora, nella specie, il motivo pone una questione di diritto concernente l'utilizzabilità della trascrizione della telefonata sul supporto audio pendrive, il cui contenuto si evince dall'esposizione complessiva del ricorso che contiene chiari ed univoci riferimenti al contenuto dell'atto in questione. Premesso ciò, va osservato che a tenore della consolidata giurisprudenza di questa Cortecui il collegio intende dare continuità-la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex articolo 2712 c.c. , se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli articolo 167 e 183 c.p.c. , deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta ( Cass., n. 5259/2017 ; n. 1250/2018; n. 30977/2024; n. 32714/2025). È stato altresì chiarito che, con riferimento alle riproduzioni meccaniche di cui all' articolo 2712 c.c. , il disconoscimento, per essere idoneo a far perdere alle stesse la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta e che esso, però, non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall' articolo 215, comma 2, c.p.c. , perché mentre questo, in mancanza, di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass., n 9526/2010 ; n. 2117/2011; n. 3122/2015; n. 5259/2017, in tema di registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica e, più di recente, in tema, n. 30977/2024, n. 5141//2019, in tema di disconoscimento della conformità della trascrizione di alcuni SMS al loro effettivo contenuto, e Cass., n. 13519/2022 in tema di riproduzione fotografiche). Nella specie, il ricorrente non ha contestato il contenuto della suddetta registrazione, negando che esso non fosse rispondente alla realtà e ai fatti accaduti, come esposti dalla controparte; infatti, il ricorrente non ha chiarito, se la contestazione avesse ad oggetto la non conformità all'originale o l'inesistenza della registrazione, ma ha solo eccepito che il supporto-audio non fosse stato acquisito agli atti (fatto non contestato dalla controparte che ha anzi affermato di averne fatto richiesta sulla quale, però, non era stato emesso alcun provvedimento). Pertanto, deve ritenersi corretta la motivazione della Corte d'appello, che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, considerando dunque l'irrilevanza, in ordine alla questione di diritto oggetto dell'unico motivo, della mancata acquisizione agli atti del supporto audio della trascrizione. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell 'articolo 52 d.lgs. 196/200 3.