Assoluzione perché il fatto non sussiste ed accertamento dell’illecito civile secondo la regola del più “probabile che non”

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell’articolo 576 c.p.p., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l’imputato dal delitto ascrittogli con la formula “perché il fatto non sussiste”, il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza dello stesso, sancito dall’articolo 6, par. 2, CEDU, deve decidere solo sull’esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l’applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile.

La Corte di Appello assolveva gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti di cui all' articolo 371 c.p. con la formula “perché il fatto non sussiste” e revocava le statuizioni civili contenute nella pronuncia di primo grado . Agli imputati era stato contestato di avere giurato il falso nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile per crediti derivanti da prestazioni professionali di avvocato, in particolare affermando, contrariamente al vero, che la loro obbligazione era estinta. La parte civile proponeva ricorso. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso , osservando che proprio in considerazione del fatto che, esaurita la vicenda penale con l'assoluzione dell'imputato, non impugnata dal pubblico ministero, ma solo dalla parte civile ai sensi dell' articolo 576 c.p.p. , il giudizio continua dinanzi al giudice dell'impugnazione penale ai soli effetti civili , senza la possibilità di statuire sulla responsabilità penale dell'autore, né rivalutare l'oramai accertato fatto di reato.  La pronuncia in commento offre una ricostruzione dei rapporti tra processo penale e civile, alla luce dei recenti arresti del Giudice delle Leggi e del giudice della nomofilachia. Alla luce della pronuncia della  Corte Costituzionale n. 182 del 2021  - recepita dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36208 del 28 marzo 2024 - deve ritenersi definitivamente superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui , ai sensi dell' articolo 576 c.p.p. , la parte civile sarebbe legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato pronunciata in primo grado per insussistenza del fatto , al fine di ottenere l'affermazione della responsabilità ai soli effetti civili, secondo i criteri propri del diritto penale anziché secondo quelli dell'illecito civile. Tale indirizzo, sostenuto da Cass. n. 12255/2018 , che richiama Cass. n. 41479/2011 e Cass. n. 3083 /2016 , è stato oggetto di revisione critica alla luce del principio di presunzione di innocenza ( articolo 27, comma 2, Cost. ; articolo 6  CEDU ) e della necessaria distinzione tra responsabilità penale e civile. In tale prospettiva, si impone l'applicazione esclusiva dei criteri civilistici dell'illecito aquiliano ( articolo 2043 cod. civ. ), come già affermato dalla  Corte costituzionale nella citata sentenza n. 182/2021 . Tale posizione è stata confermata dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 2/2026 , ha chiarito che la sentenza delle Sezioni Unite penali n. 36208 del 2024 non ha inciso sui termini salienti delle censure delibate nel precedente della medesima Corte (sent. cost. n. 182 del 2021) in relazione ai parametri interposti, convenzionali e unionali. Come ha specificato il Giudice delle leggi, le Sezioni unite del 2024 hanno diversificato gli ambiti di operatività dei principi affermati dalla propria precedente decisione del 2009 ( Cass., Sez. un., 15 settembre 2009, n. 35490 ) e dalla sentenza n. 182 del 2021. I primi riguardano il caso in cui non sia venuta meno la cognizione del giudice dell'impugnazione penale sulla responsabilità penale dell'imputato, dovendosi in tale fase privilegiare l'assoluzione nel merito dall'accusa rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con conseguente revoca delle statuizioni civili. Viceversa, la decisione costituzionale del 2021 ha avuto riguardo alla fase in cui il giudice dell'impugnazione penale si sia ormai spogliato della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato avendo accertato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e debba esaminare il fatto per provvedere ai soli effetti civili, ferma la necessità di non affermare, a tal fine, la responsabilità penale, risultando altrimenti violato il principio di presunzione di innocenza. Non di meno – ha osservato la Corte – la sentenza delle Sezioni Unite del 2024 ha evidenziato che l' articolo 578, co. 1, c.p.p. non può interpretarsi nel senso che il giudice penale dell'impugnazione, in nome del secondo aspetto della presunzione di innocenza, debba incoerentemente fermarsi a prendere atto dell'estinzione del reato, essendogli, piuttosto, imposto di valutare sempre, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, i presupposti per l'assoluzione nel merito dell'imputato . Il giudizio delle Sezioni unite del 2024 attiene, perciò, al rapporto di priorità tra assoluzione ed estinzione del reato per intervenuta prescrizione, giustificato proprio dalla presunzione di innocenza, e anzi dal suo aspetto primario. Tra le garanzie dell'imputato rientra, infatti, l'adozione della regola di giudizio di cui all' articolo 530, co. 2, c.p.p. Questa, dunque, la ricostruzione della Consulta: la sentenza delle Sezioni Unite penali del 2024 ha confermato l'orientamento segnato dal proprio precedente del 2009 , a sua volta posto a fondamento del giudizio di conformità a Costituzione del diritto vivente inerente all' articolo 578, co. 1, c.p.p. espresso nella decisione n. 182 del 2021 . Pertanto, deve escludersi che il diritto vivente costituito dalla pronuncia del 2024 si ponga in contrasto con i medesimi parametri convenzionali ed eurounitari, in relazione ai quali la Corte costituzionale aveva già ritenuto non fondata la questione concernente l' articolo 578, co. 1, c.p.p. Il passaggio in giudicato - per effetto della mancata impugnazione da parte del pubblico ministero - della decisione sulla responsabilità penale, rende irreversibile il relativo accertamento favorevole all'imputato , con la conseguente necessità di recuperare gli standard probatori propri del giudizio civile e non sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile, in accordo con i principi enucleati dalla giurisprudenza convenzionale e dalla Corte costituzionale. Le Sezioni Unite n. 22065/2021 hanno in proposito affermato che « verificatosi un giudicato agli effetti penali , appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie , funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale... (omissis)... La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis , quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette». In altre parole, non troverà applicazione lo standard dell' al di là di ogni ragionevole dubbio , bensì quello della probabilità prevalente e del più probabile che non .

Presidente Aprile – Relatore Biondi il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.