L'ormai prossima presentazione (in programma presso la Corte di Cassazione il 13 febbraio) del Trattato di diritto del lavoro, curato da Giovanni Amoroso, Vincenzo Di Cerbo e Arturo Maresca per i tipi dell’Editore Lefebvre Giuffrè costituisce l’occasione per svolgere alcune considerazioni a proposito del compito del giurista di fronte all’attuale e mutevole conformazione del mondo del lavoro. È, infatti, dovere della ricerca dottrinale (al pari di quanto richiesto alla giurisprudenza) quello di essere consapevole di tale mutevolezza per rimanere al passo con la realtà fattuale che circonda la collettività, per interpretarne le manifestazioni e darne una corretta descrizione giuridica, in sincrono con il legislatore che è chiamato a svolgere la sua essenziale funzione regolatoria.
Nella seconda metà del secolo scorso la collettività ha acquisito una serie di certezze, di carattere sociale prima che giuridico, che hanno orientato il vivere delle persone. La lettura dei fenomeni economici, sociali e sindacali ha procurato l’evoluzione delle tradizionali categorie del diritto del lavoro e la definizione di nuove fattispecie, da cui sono derivate l’emersione di qualificate posizioni soggettive e, allo stesso tempo, l’affermazione normativa di diritti e obblighi delle parti del rapporto di lavoro . Assieme alle tutele riconosciute nei confronti del datore di lavoro è andata delineandosi la categoria giuridica dei diritti sociali, quale sintesi giuridica del complesso di tutele e servizi erogati dallo Stato e dagli enti pubblici preposti, diretti a garantire alle persone una rete di protezione sociale (istruzione, sanità, pensioni, previdenza, servizi socio-assistenziali). Sul piano della concretezza delle tutele va sottolineata l’importante funzione di progresso svolta dall’azione dei giudici . La continua opera equilibratrice della Corte costituzionale e il progressivo incedere della giurisprudenza hanno dato significativi indirizzi al legislatore, che ha intensificato il suo intervento nel campo sociale, anche se con il condizionamento della disponibilità finanziaria. Con queste premesse, i principi fondamentali (solidarietà, eguaglianza ed effettività dei diritti) contenuti nella Carta costituzionale costituiscono oggi la chiave di lettura dei diritti e degli obblighi degli individui contenuti nel Titolo Terzo (rapporti economici). Il coinvolgimento della “ persona ” del prestatore nell’ambito del rapporto di lavoro è oggi sorretto da un evoluto complesso di garanzie che l’ordinamento è in grado di offrire alla persona stessa. Anzi, da più parti si suggerisce una visione in cui la persona-lavoratore sia al centro del contesto sociale e a suo sostegno l’ordinamento della Repubblica predisponga tutta una serie di tutele, diversificate a seconda delle circostanze da cui la persona stessa è condizionata (qualità del rapporto di lavoro, situazione di bisogno involontario, cessazione del rapporto, salvaguardia della salute, istruzione ecc.), la cui risultante sia il pieno godimento della dimensione di cittadino. I diritti al lavoro, all’assistenza, alla previdenza, alla salute vantati dal singolo individuo verrebbero a confondersi in una unica pretesa di tutela solidaristica garantita dalla collettività. Altro fattore che ha assicurato il costante progresso della tutela del lavoro è stata la saldatura concettuale dei diritti sociali con i diritti fondamentali, grazie alla progressiva integrazione del diritto degli Stati nazionali con il diritto europeo. È noto che i diritti sociali costituiscono un contenuto immanente dei Trattati UE e che le competenze dell’Unione in materia sono in stretto rapporto con le competenze degli Stati membri, in ragione di una modulata quanto progressiva azione politica degli organi comunitari. Questi ultimi, pur rispettosi degli ordinamenti nazionali, si sono rivelati sempre pronti all’intervento diretto nella materia della sicurezza sociale, dato che la parificazione nel godimento delle tutele in questo settore è da sempre considerato uno strumento di supporto della libera circolazione delle persone, dapprima nella Comunità e, successivamente, nell’Unione europea. Questo incremento del livello di tutela dei lavoratori e delle persone più in generale è stato formalizzato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (la c.d. Carta di Nizza ), in consonanza con le analoghe garanzie offerte dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo. I diritti fondamentali hanno così trovato occasione di tutela sia a livello europeo che negli Stati nazionali, perché, grazie alle costituzioni e alle tradizioni costituzionali degli Stati, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, alla Carta dei diritti fondamentali e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia il principio preminente della loro tutela è penetrato da tempo nell’ordinamento giuridico dell’Unione. La Corte di Giustizia dell’Unione europea (Corte UE) e la Corte della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) costituiscono il principale punto di riferimento per l’interpretazione delle norme degli ordinamenti europei. Le loro sentenze sempre più assumono rilievo a proposito della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo e del godimento dei diritti sociali, non solo per quel che riguarda gli assetti del rapporto di lavoro, ma anche per le prestazioni della previdenza e dell’assistenza sociale. La coesistenza di queste fonti nell’ordinamento complessivo ha dato, però, origine a vari livelli di legislazione che creano in ogni Paese frequenti problemi di raffronto tra il diritto nazionale e quello sovranazionale. Il ricorso ai criteri formali di coordinamento si rivela non sempre agevole, atteso che la gradualità delle risposte interpretative delle Corti contrasta con l’esigenza, evidenziata dai giuristi, di una lettura della risultante normativa che sia omogenea e non frazionata da ricorsi, attese e rinvii. In questo ambito si pone in tutta la sua rilevanza il “ dialogo tra le Corti ”, ovvero quella rete di rapporti formali tra i soggetti europei della giurisdizione (le Corti apicali nazionali, la Corte di Giustizia e la Corte EDU) che dà luogo a pronunzie che, tra loro coordinate, sono esse stesse fonte di produzione del diritto. Il dialogo (inteso nel senso ampio di confronto tra i soggetti europei della giurisdizione) diviene, dunque, settore di indagine scientifica e si presta anch’esso a un monitoraggio che, superando i confini della semplice informazione, fornisce elementi di approfondimento e di riflessione per la ricerca. Questa realtà giuridico-istituzionale, colta e sollecitata dalla dottrina giuridica, è la risultante, dunque, di un lento ma costante progresso dell’ordinamento nazionale (per rimanere nei nostri confini), conseguente all’attuazione della Costituzione in sede legislativa, all’opera della Corte costituzionale e, più in generale, della giurisprudenza, avvenuto nel corso della seconda metà del secolo scorso e nel primo scorcio del nuovo. In questa prima frazione del nuovo secolo, tuttavia, gli studiosi della materia del lavoro (non solo i giuristi, ma anche gli economisti, i sociologi, gli storici, gli esperti delle dottrine politiche ecc.), sono chiamati a confrontarsi con la trasformazione del mondo del lavoro e con l’insicurezza e l’instabilità che ne deriva. Nuovi e per alcuni versi imprevedibili fenomeni caratterizzano i rapporti economici, a livello internazionale e, per conseguenza, a livello interno degli Stati nazionali. Tralasciando gli aspetti macroeconomici e le loro ricadute sociali più o meno evidenti (globalizzazione del commercio, accaparramento delle risorse, eventi bellici), vanno tenuti in considerazione, dopo le riconversioni industriali degli anni Ottanta del secolo scorso, i decentramenti produttivi, l’esternalizzazione della produzione ( outsourcing ), la delocalizzazione delle aziende e la diffusione degli appalti. Il nuovo orizzonte produttivo – in cui diffuso è il ricorso alle cessioni, alle scomposizioni ed alle ricomposizioni aziendali – ha finora consentito la riduzione dei costi e l’ottimizzazione delle risorse, ma ha procurato anche rilevanti cadute sociali e perdita di posti di lavoro. Questi fenomeni, originati dall’opportunità di adeguamento alle nuove esigenze dei mercati, sul piano giuridico hanno trovato attuazione per il tramite degli istituti negoziali di natura civilistica e, però, inevitabilmente si sono riversati sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e sui livelli di occupazione. Altre evenienze di carattere emergenziale e di impatto sociale, quali la pandemia, le migrazioni intra ed extracontinentali, l’incontrollata innovazione tecnologica (si pensi all’irrompere dell’intelligenza artificiale) hanno determinato (non sappiamo dire se a titolo di causa o di effetto) nuove problematiche lavorative da cui sono derivate nuove forme di precarietà della condizione dei lavoratori. In particolare, emergono situazioni lavorative di complessa connotazione giuridica (si pensi al lavoro mediante piattaforme digitali) in cui il rapporto di lavoro si svolge secondo modalità non catalogabili nei tipi lavoristici tradizionali. La prestazione si svolge in condizioni di incertezza giuridica, a volte al limite dell’irregolarità, il che lascia il prestatore in una sorta di limbo, in cui è posta in dubbio la stessa fruibilità delle tutele del rapporto di lavoro abitualmente fornite dalla legge. Le recenti (e nuove) problematiche richiedono, dunque, al giurista un nuovo rilevante impegno di sistemazione concettuale , che parta dall’analisi delle fattispecie esistenti nella realtà e approdi ad una sintesi giuridica che, ove occorra, dovrà presentarsi in termini innovativi. I risultati dell’impegno costituiranno la base (non unica, ma certamente rilevante) su cui il legislatore potrà definire interventi di tutela giuridica qualitativamente adeguati che consentano ai nuovi rapporti di uscire dall’ombra dell’irregolarità. In questo panorama giuridico, fatto di certezze acquisite e di nuove sollecitazioni, vanno a collocarsi i tre volumi del Trattato di diritto del lavoro che ha dato occasione alle considerazioni appena svolte. Gli Autori sono chiamati, accanto alla tradizionale lettura dei fenomeni lavoristici, a confrontarsi e interpretare i nuovi accadimenti presenti nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti propri dell’analisi giuridica, facendo il punto sui tradizionali inquadramenti dottrinali e le relative impostazioni normative, verificandone l’attualità e, ove necessario, proponendo nuove soluzioni. Non sta a me dire se l’Opera abbia raggiunto quest’obiettivo (ad essa ho dato un pur modesto contributo); tuttavia, l’ampiezza e la profondità dell’analisi compiuta da ognuno dei tanti Autori intervenuti dà fiducia che il risultato sia stato raggiunto. Locandina del Convegno Dalla interpretazione alla conformazione del dato normativo nella legislazione del lavoro: gli itinerari delle alte Corti , presso la Corte di Cassazione Per scoprire i volumi del Trattato di diritto del lavoro, clicca qui