20mila euro lordi annui e casa di proprietà bastano a escludere il diritto all’ex moglie all’assegno divorzile

La Prima Sezione civile della Cassazione conferma il rigetto dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, ritenendo sufficiente, ai fini dell’autosufficienza economica, un reddito lordo annuo di poco superiore a 20.000 euro accompagnato dalla proprietà della casa di abitazione.

La Prima Sezione civile della Cassazione torna sul tema dell' assegno divorzile , valorizzando il fatto che la soglia dei 20.000 euro annui lordi quale indice di autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, se accompagnata dalla disponibilità dell'abitazione di proprietà. Il caso riguarda una ex moglie alla quale il Tribunale di Rimini aveva riconosciuto un assegno divorzile di 500 euro mensili. La Corte d'appello di Bologna ha riformato tale decisione, negando l'assegno e condannando la donna alla restituzione di quanto percepito dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status fino alla decisione di secondo grado. Per i giudici territoriali, la mera divergenza reddituale tra le parti non è sufficiente: occorre dimostrare che l'attuale situazione economica deteriore dell'ex coniuge sia causalmente ricollegabile al matrimonio, alle scelte condivise di gestione familiare, ai sacrifici o alle rinunce professionali effettuate nell'interesse della famiglia o dell'altro coniuge. Onere allegatorio e probatorio che, nel caso concreto, la ricorrente non ha assolto. Decisivo, nel ragionamento della Corte, è il rilievo che l'ex moglie svolge attività lavorativa da cui ricava «un reddito lordo di poco superiore a 20.000 euro (1.400 euro netti su dodici mesi nel 2021)» ed è proprietaria dell'immobile in cui vive, con reddito ulteriormente incrementato nel 2022: condizioni giudicate idonee ad escludere la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile . La Cassazione dichiara quindi inammissibili i motivi sulla pretesa inammissibilità dell'appello e sulla mancata attribuzione dell'assegno, rilevando vizi di specificità e difetto di critica mirata alle ragioni della sentenza impugnata. Infine, richiamata la distinzione tra assegno di separazione e divorzile, si conferma, in linea con le Sezioni Unite, la piena ripetibilità  ex tunc  delle somme corrisposte quando sia accertata l'insussistenza originaria del diritto all'assegno. Resta fermo l'assegno di mantenimento dovuto per il periodo anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Presidente Acierno – Relatore Reggiani Svolgimento del processo Con la sentenza in questa sede impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha accolto l'appello proposto da Se.Sa. contro la sentenza del Tribunale di Rimini n. 746/2023 che, pronunciato il divorzio tra le parti, aveva previsto un assegno divorzile in favore della Fo.Ro., pari ad Euro 500,00 mensili. In particolare, la Corte territoriale ha rigettato la domanda di Fo.Ro., volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile e ha condannato quest'ultima a restituire a Se.Sa. le somme riscosse a tale titolo dal passaggio in giudicato della sentenza sul vincolo alla data odierna, ponendo a carico della stessa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In motivazione, la Corte d'Appello, dopo aver richiamato i principi che regolano la materia, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell' articolo 342 c.p.c. , ha statuito come segue: Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di Rimini si è limitato alla mera constatazione della divergenza tra i redditi del Se.Sa. e quelli della Fo.Ro., senza minimamente preoccuparsi di verificare se tale divergenza trovasse causa nel matrimonio e, in particolare, nel ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella gestione della vita familiare. Non risulta, invero, che l'eventuale deteriore situazione economica della Fo.Ro. sia riconducibile al ruolo da quest'ultima assunto nella gestione della famiglia, per scelte concordate dai coniugi, o a rinunce a migliori prospettive di lavoro e di guadagno, operate sempre nell'interesse della famiglia. Sul tema, l'appellata si è limitata in primo grado alla generica affermazione, riprodotta nel presente giudizio di gravame, che, nel 1999, quando i figli avevano sei e tre anni, aveva scelto di svolgere lavoro part time, senza neppure preoccuparsi di indicare quale reddito percepisse a detta data e quali minori introiti avesse comportato la nuova occupazione part time. A fronte di puntuale e specifica contestazione delle circostanze predette, già in primo grado, ad opera di Se.Sa., la Fo.Ro., oltre a non allegare fatti più specifici, ha omesso di articolare mezzi istruttori che potessero riscontrare le sue deduzioni. La Fo.Ro. non si è neppure preoccupata di allegare gli eventuali benefici economici che il Se.Sa. avrebbe tratto dalla scelta, asseritamente concordata, di svolgere lavoro part time. Non può, peraltro, riconoscersi, nella specie, all'assegno divorzile funzione meramente assistenziale, svolgendo la Fo.Ro. attività lavorativa dalla quale ricava un reddito lordo di poco superiore a 20.000,00 Euro (1.400,00 Euro netti su dodici mesi nel 2021) ed essendo proprietaria dell'immobile ove risiede. Va sottolineato, peraltro, che la documentazione fiscale in atti attesta un incremento di reddito nell'esercizio 2022. 5- Preme, comunque, sottolineare che l'infondatezza della pretesa di Fo.Ro. di vedersi riconosciuto assegno divorzile emerge evidente dalle difese svolte nel presente grado, avendo l'appellata, con affermazione ai limiti della temerarietà, sostenuto che il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, non avrebbe disposto l'erogazione di assegno divorzile in suo favore, ma avrebbe confermato l'assegno di mantenimento che le era stato riconosciuto in sede di separazione. Avverso tale decisione Fo.Ro. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di doglianza. L'intimato non si è difeso con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta l'erronea o falsa applicazione di norme di legge ( articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ) in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell' articolo 342 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l'erronea o falsa applicazione di norme di legge ( articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ) in relazione al mancato riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire assegno di mantenimento/divorzile. Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto, in subordine, l'erronea o falsa applicazione di norme di legge ( articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ) in relazione alla declaratoria di mancanza ex tunc, per la ricorrente, dei requisiti idonei a percepire l'assegno di mantenimento/divorzile. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, tanto in ipotesi di accoglimento o di rigetto della domanda principale o di quella subordinata, l'erronea o falsa applicazione di norme di legge ( articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ), in relazione alla declaratoria di ripetibilità, in favore del Se.Sa., delle somme erogate a titolo di mantenimento a decorrere dal passaggio in giudicato della statuizione sul vincolo sino alla pubblicazione della sentenza di appello. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Questa Corte ha di recente ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell' articolo 342 c.p.c. , integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità e autosufficienza di cui all' articolo 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c. , che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022). In particolare, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito. Ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell' articolo 342 c.p.c. , conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte, poiché l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020 ). 2.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha censurato la statuizione della Corte di appello, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il gravame, deducendo che la controparte si era limitata a chiedere genericamente la riforma integrale della sentenza impugnata, dando supporto al gravame mediante il mero rinvio al contenuto degli atti difensivi di prima istanza. La ricorrente ha, in particolare, dedotto che il Se.Sa. non ha precisato nell'atto di appello le ragioni di censura della tesi accolta, con motivazione espressa, nella sentenza impugnata. Tuttavia, nel formulare tale motivo di censura con il ricorso per cassazione, la menzionata ricorrente ma non ha riportato, neppure per la parte rilevante, ai fini della verifica della doglianza, il contenuto dell'atto di appello avversario, così non rispettando i requisiti di specificità ed autosufficienza del ricorso, come sopra indicati. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. Com'è noto, il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Tale nullità si risolve in un non motivo del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell' articolo 366, n. 4, c.p.c. ( Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 06/04/2025 ). 3.2. Come sopra evidenziato, la Corte d'Appello ha incentrato la decisione sull'inottemperanza, a fronte delle contestazioni avversarie, all'onere di allegazione e di prova, gravante sulla Fo.Ro., in ordine alla riconducibilità delle attuali condizioni economiche, meno vantaggiose rispetto a quelle del Se.Sa., alle scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio della donna e vantaggio per la famiglia o per l'altro coniuge. Tutto il motivo di doglianza si incentra, invece, sulla sussistenza dello squilibrio economico e sulle difficoltà economiche della donna, che ha un lavoro e ha acquistato l'immobile in cui vive, senza alcuna specifica censura alle ragioni su cui la decisione si è fondata. 4. Il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente tenuto conto della stretta connessione esistente, risultano infondati. 4.1. Com'è noto, l'assegno di separazione e l'assegno di divorzio sono tra loro distinti, poiché il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva per l'attribuzione dell'assegno divorzile, che deve essere determinato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all' articolo 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020 ). Questa Corte ha precisato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell' articolo 156 c.c. , l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione temporanea propria della separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dagli obblighi di solidarietà post-coniugale, propri dell'assegno di divorzio ( Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 4327 del 10/02/2022 ; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16809 del 24/06/2019 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017 ). Nessuna contraddizione è, dunque, ravvisabile nella statuizione impugnata, chiamata a valutare, non i presupposti per il mantenimento dell'assegno di separazione, ma quelli per l'attribuzione dell'assegno di divorzio. L'assegno divorzile ha titolo nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del vincolo matrimoniale, mentre quello di mantenimento ha titolo nella separazione, sicché, salvo diversa statuizione, è dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia sullo status che l'assegno divorzile è dovuto, in presenza dei presupposti di legge. 4.2. In ordine al diritto alla ripetizione delle somme erogate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la condictio indebiti ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto , ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la condictio indebiti, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) , sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica con effetto ex tunc dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità . 4.3. La fattispecie in esame è riconducibile all'ipotesi indicata sub a) e pertanto opera la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto , in ragione dell'accertamento dell'insussistenza ab origine dei presupposti per l'ottenimento dell'assegno richiesto, non avendo la ricorrente neppure allegato alcuna delle evenienze che giustifichino l'esclusione dell'obbligo di restituzione. Correttamente la Corte d'Appello ha, dunque, disposto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, una volta che ha riformato la decisione di primo grado, accertando l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla sua percezione. Ovviamente, resta dovuto l'assegno di mantenimento in favore dalla Fo.Ro. per il tempo che precede il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, essendo tale assegno regolato dal diverso titolo costituito dalle statuizioni adottate in sede di separazione, sostituito dalla sentenza di divorzio, al momento del passaggio in giudicato della stessa. 5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 6. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, tenuto conto che l'intimato non si è difeso con controricorso. 7. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. 8. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell' articolo 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell 'articolo 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 200 2, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. n. 196 del 200 3. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 ottobre 2025. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2026.