La dichiarazione di riscatto è atto negoziale unilaterale recettizio: è sufficiente qualunque atto scritto che contenga la volontà di riscattare e giunga al terzo acquirente entro il termine semestrale, senza necessità di formule sacramentali o di menzione espressa dell’offerta di pagamento.
La Terza Sezione civile della Cassazione ha rigettato il ricorso dell'acquirente di un immobile abitativo in una controversia in materia di locazione, prelazione e riscatto, confermando il diritto di riscatto azionato del conduttore. Il caso trae origine da un contratto di locazione abitativa , con disdetta alla prima scadenza che veniva comunicata dalla proprietaria al conduttore in virtù della vendita dell'immobile libero a terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. g), l. n. 431/1998. L'immobile veniva effettivamente venduto ad un terzo soggetto e il conduttore agiva per il riscatto in virtù della prelazione legale . A seguito del doppio rigetto nel merito, la Cassazione, con precedente sentenza di cassazione con rinvio, aveva indicato i principi applicabili. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello competente aveva riconosciuto il diritto di riscatto, ritenendo tempestiva ed efficace la dichiarazione di riscatto contenuta nell'atto di citazione notificato all'acquirente entro il termine di sei mesi ex articolo 39 l. n. 392/1978. La vicenda torna quindi all'attenzione della Corte di legittimità che conferma la sentenza dell'appello bis. La dichiarazione di riscatto è atto negoziale unilaterale recettizio ; può essere contenuta in qualsiasi atto scritto, anche introduttivo del giudizio, purché pervenga al terzo entro il termine legale. Non è richiesta una specifica formula né l'esplicita menzione dell'obbligo di pagamento del prezzo, mentre l'eventuale censura di genericità va proposta tempestivamente, pena inammissibilità. La Corte esclude, inoltre, che la prosecuzione del godimento dell'immobile e il pagamento dei canoni all'acquirente integrino tacita rinnovazione del rapporto, in assenza di univoca manifestazione scritta di volontà contraria alla disdetta. In conclusione, con il rigetto del ricorso, l'acquirente è condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Presidente Rubino – Relatore Tassone Fatti di causa 1. L'invocato diritto di riscatto di un immobile ad uso abitativo in Firenze, azionato dal conduttore D.B.A. nei confronti di U.F., acquirente del suddetto immobile, e B.M.G., originaria proprietaria ed alienante dello stesso, era stato negato prima dal Tribunale di Firenze, con sentenza n. 782/08, e poi dalla Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 521/2016 . Nel successivo giudizio di legittimità questa Suprema Corte emetteva la sentenza n. 23167/18 , con cui cassava la sentenza d'appello ed indicava i corretti principi di diritto da applicare al caso di specie. 2. Riassunto, dunque, il giudizio da parte di D.B.A., con sentenza n. 2364/2021 la Corte d'Appello di Firenze , in funzione di giudice di rinvio, riconosceva a D.B.A. il diritto di riscatto, esercitato in virtù di prelazione legale. 3. Avverso tale sentenza U.F., acquirente dell'immobile, propone ora nuovo ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. Resiste con controricorso D.B.A.. Resta intimata la originaria proprietaria B.M.G.. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'articolo 380-bis.1, cod. proc. civ. La ricorrente ed il controricorrente hanno depositato rispettive memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, comma 1, lettera g) l. 431/98 , 39 l. 392/78 , 1322, 1324 e 1362 e ss. c.c., 1485 2° comma c.c., 183 c.p.c., 2 Cost., in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nonché violazione dell' articolo 132, n. 4 c.p.c. in relazione all' articolo 360, c. 1, n. 4 c.p.c. ”. Censura la sentenza impugnata là dove, con motivazione che risulterebbe anche, a suo dire, affetta da insanabile contraddizione: a) afferma che la mera manifestazione dell'intenzione di riscattare il bene costituisca valido esercizio del diritto potestativo di riscatto e sia idonea a produrne l'effetto, senza invece considerare che la dichiarazione di riscatto dell'immobile venduto a terzi deve avere i caratteri della determinatezza, serietà e completezza allo scopo di mettere il compratore, terzo retrattato, nelle condizioni di attuare le sue scelte di opporsi ovvero di non opporsi; b) afferma che l'esistenza di un diniego di rinnovo della locazione alla prima scadenza, non menzionata nella dichiarazione di riscatto, sia stata considerata comunque utilmente resa nota nel corso del processo, a decadenza maturata da oltre un anno, senza invece considerare che il titolo legale della prelazione (cioè l'invio della disdetta alla prima scadenza quadriennale, finalizzato al dichiarato scopo di vendere il bene libero, di cui all'articolo 3, lett. g, della legge n. 431/1998), sarebbe stato portato a conoscenza delle parti tardivamente, e senza considerare che non si poteva fare riferimento alla richiesta di riscatto contenuta nell'atto di citazione, in quanto non specifica e non completa. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Valga ricordare che il giudice di rinvio ha espressamente richiamato il principio di diritto posto da questa Suprema Corte nella sentenza di cassazione con rinvio n. 23167/2018 , secondo cui: “Il diritto di riscatto, previsto per le locazioni ad uso abitativo dall' articolo 3 della l. n. 431 del 1998 in combinato disposto con gli articolo 38 e 39 della l. n. 392 del 1978 , è conseguenza della prelazione legale, che può concorrere anche con la prelazione convenzionale, essendo compito del giudice di merito provvedere alla qualificazione della fattispecie concreta sulla base dei fatti complessivamente dedotti e tenuto conto delle parti processuali presenti in giudizio, anche alla luce dei principi di economia processuale e di conservazione delle prove”. Orbene, il giudice del rinvio ha fatto scrupolosa applicazione di tale principio ed è così pervenuto a rigettare l'eccezione proposta dalla U.F., secondo la quale il D.B.A. avrebbe esercitato il diritto di riscatto tardivamente (nella specie soltanto con la memoria ex articolo 183, quinto comma, cod. proc. civ. , depositata oltre il termine di sei mesi previsto per legge, nella quale precisava la natura della prelazione esercitata), sul rilievo per cui “è agevole osservare che il D.B.A., con la notifica dell'atto di citazione, ha manifestato nel termine prescritto dall'articolo 39 di voler esercitare il riscatto dell'immobile. La volontà così dichiarata deve già considerarsi idonea ad interrompere la decadenza prevista dal predetto articolo 39 L. 392/78 ”. Trattasi infatti di dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, avente ad oggetto la volontà di riscattare l'immobile, che produce i suoi effetti indipendentemente dal successivo giudizio, con la conseguenza che, una volta accertato che l'intenzione di riscattare abbia raggiunto l'acquirente nel termine semestrale – come avvenuto nel caso di specie - al giudice non rimane altro che verificare l'esistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto, altresì qualificando, secondo il suo prudente apprezzamento, la natura della prelazione esercitata. Così argomentando la corte fiorentina ha altresì pronunciato in conforme applicazione del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, premesso che la dichiarazione di riscatto è un atto negoziale unilaterale a natura ricettizia, essa produce effetti esclusivamente una volta pervenuta a conoscenza della controparte, il che non può che significare che il conduttore può manifestare la sua volontà di riscatto dell'immobile con un qualsiasi atto scritto (cfr. Cass., n. 3985/1999 ). Pertanto, la dichiarazione di riscatto del conduttore può essere anche contenuta nell'atto introduttivo di un giudizio, sia esso un ricorso o un atto di citazione, e tale atto, contenente la dichiarazione della volontà di riscattare, allorché raggiunga il compratore entro il termine di sei mesi, è idoneo ad evitare la decadenza prevista dall' articolo 39 della L. 392/78 (v. Cass., n. 23301/2007 ; Cass., n. 14833/2016 ). 1.3. Per altro verso, poi, la valutazione dei requisiti di specificità e completezza nell'espressione di tale volontà costituisce una quaestio facti, come tale riservata al giudice di merito e non sindacabile se non nei residui, circoscritti limiti di sindacato sulla motivazione. Nel caso di specie, peraltro, la qui impugnata sentenza ha espressamente osservato che “nessuna contestazione di genericità e di assenza di specificità risulta essere mai stata in precedenza sollevata dalla U.F., con l'ulteriore conseguenza che la stessa, proposta per la prima volta in sede di rinvio, si appalesa altresì inammissibile”: siffatta motivazione risulta congrua, esente da vizi logico-giuridici e neppure specificatamente censurata, per cui resiste al sindacato di legittimità e rispetto ad essa la decisione si consolida. Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l'omessa impugnazione di una di esse rende definitiva l'autonoma ratio della motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso la cassazione della sentenza ( Cass., n. 18403/2023 ; Cass., n. 18641/2017 ; Cass., Sez. Un., n. 7931/2013 ). 1.4. Infine, quanto al fatto per cui la disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza da parte della proprietaria B.M.G. sarebbe intervenuta tardivamente rispetto alla manifestazione di volontà del conduttore, che dunque sarebbe priva di un suo presupposto, è sufficiente rilevare che nell'impugnata sentenza il giudice di rinvio ha espressamente rilevato che con la pronuncia rescindente la Suprema Corte aveva già valutato come “mai disconosciuta dalla B.M.G.” la disdetta prodotta in atti ed idonea a dimostrare che la proprietaria avesse comunicato al conduttore D.B.A. il diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza, contestualmente manifestando l'intenzione di voler vendere l'immobile a terzi, e che ciò abbia fatto sorgere il diritto del conduttore di esercitare la prelazione, ai sensi dell'articolo 3 lett. g) della legge n. 431/1998. Tale statuizione del giudice di rinvio, che scrupolosamente si adegua agli esiti del giudizio rescindente, è esente da vizi, in quanto conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte, che, diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente, non risulta essere stato affatto violato, secondo cui la comunicazione al conduttore dell'intenzione del locatore di alienare l'immobile locato prescritta dall' articolo 38 della l. n. 392 del 1978 , cd. denuntiatio , è necessaria per porre il conduttore in condizione di esercitare la prelazione e da far decorrere il relativo termine legale (v. Cass., n. 25415/2017 : “In tema di prelazione legale, nell'ipotesi di omessa comunicazione dell'intenzione del locatore di alienare l'immobile locato, cd. denuntiatio , prescritta dall' articolo 38 della l. n. 392 del 1978 , non può riconoscersi al conduttore il diritto al trasferimento del bene, trattandosi di diritto che potrà essere fatto valere soltanto mediante l'esercizio del succedaneo diritto di riscatto una volta che sia avvenuto il trasferimento a terzi in violazione della prelazione”). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Violazione dell' articolo 112 c.p.c. in relazione all' articolo 360, c. 1, n. 4 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'articolo 39, Legge 392/78 in relazione all'articolo 360, c. 1, n. 3”. Censura la sentenza impugnata in quanto, violando e falsamente applicando l'articolo 39 della legge n. 382/1978 , ha ritenuto sufficiente che la dichiarazione negoziale di riscatto contenesse soltanto riferimenti all'atto di compravendita ed al prezzo ivi convenuto, ed ha altresì ritenuto inammissibile la pur formulata eccezione secondo cui per il valido esercizio del diritto di riscatto si richiede che la dichiarazione negoziale contenga la espressa e specifica manifestazione della volontà del riscattante di pagare il prezzo del bene. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Come già osservato in sede di scrutinio del primo motivo, l'impugnata sentenza ha rilevato che “nessuna contestazione di genericità e di assenza di specificità risulta essere mai stata in precedenza sollevata dalla U.F., con l'ulteriore conseguenza che la stessa, proposta per la prima volta in sede di rinvio, si appalesa altresì inammissibile” (v. p. 7). Su tale statuizione, solo genericamente censurata dalla ricorrente (nei seguenti termini: “Si censura la pronuncia altresì nella parte in cui assume il rilievo inammissibile”), la motivazione della sentenza si consolida. Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l'omessa impugnazione di una di esse rende definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza ( Cass., n. 18403/2023 ; Cass., n. 18641/2017 ; Cass., Sez. Un., n. 7931/2013 ). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3 l. 431/98 ; 7, 30 L. 392/78; 1334, 1350, 1351, 1602 CC in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ”. Censura la sentenza impugnata là dove erroneamente afferma che il diniego di rinnovo alla prima scadenza ha effetto estintivo della locazione indipendentemente dal rilascio, spontaneo o giudizialmente domandato, del bene locato; erroneamente esclude che la locazione si sia tacitamente rinnovata tra l'intimato e la nuova proprietaria, invece ritenuta estranea al rapporto locatizio; erroneamente nega che al momento dell'esercizio del riscatto fosse venuto meno il requisito fondante il diritto stesso, stante la perdurante disponibilità del bene compravenduto in capo al conduttore. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. Là dove ha attribuito rilevanza al fatto che il conduttore D.B.A. era stato notiziato dalla proprietaria della cessazione del rapporto locatizio alla prima scadenza, il che lo ha conseguentemente legittimato all'esercizio della prelazione, l'impugnata sentenza ha altresì rilevato che “Invero, la disdetta del contratto di locazione, quale atto di natura negoziale, ha di per sé la funzione di impedire, se non opposta, la rinnovazione del contratto. Orbene, se ciò non esclude che le parti, nel rispetto della loro autonomia contrattuale, possano far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva, tuttavia, a tal fine occorre una concorde manifestazione di volontà ed inoltre, nel caso di contratto in forma scritta ad substantiam , ciò deve risultare da atto scritto (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 1454 del 18/01/2019 )”, e perviene altresì ad affermare che “Nel caso di specie, la disdetta per la prima scadenza contrattuale del 31.3.2004 comunicata al D.B.A. ha determinato che a tale data il rapporto locativo tra la B.M.G. e il D.B.A. sia cessato, a nulla rilevando che il 13.10.2003 la B.M.G., senza nulla comunicare al conduttore, abbia dichiarato nell'atto di compravendita concluso con la U.F. che l'immobile era condotto in locazione dal D.B.A. in virtù di contratto dell'8.3.2000. Si tratta, invero, di dichiarazione unilaterale rivolta a soggetto estraneo al rapporto e come tale inidonea a produrre effetti di revoca della precedente disdetta nei confronti del D.B.A.; per contro, non vi è traccia di una concorde volontà degli originari contraenti, manifestata in forma scritta, diretta a far venir meno l'effetto di cessazione del rapporto. Parimenti inidonei a tal fine debbono ritenersi la protratta permanenza del D.B.A. all'interno dell'immobile ed il pagamento dei canoni di locazione da parte dello stesso alla U.F., trattandosi di comportamenti privi di valore negoziale (non essendovi alcun rapporto contrattuale tra il D.B.A. e la U.F.), posti in essere nei confronti di soggetto estraneo all'originario contratto di locazione e non inconciliabili con la volontà del D.B.A. di esercitare il diritto di prelazione nei confronti della B.M.G.”. 3.3. Orbene, al di là dell'apprezzamento degli aspetti eminentemente fattuali della fattispecie in esame, che è sottratto al sindacato di legittimità, va rilevato che il giudice di rinvio si è pronunciato secondo diritto, non solo in riferimento al precedente di legittimità specificatamente richiamato in motivazione, ma anche in riferimento all'orientamento di questa Suprema Corte secondo cui, in tema di locazione ad uso abitativo, al fine di privare di effetti la disdetta originariamente intimata, occorre che ricorrano “specifici ed univoci elementi contrari, quali una condotta successiva non equivoca - certo diversa dalla mera inerzia o dalla tolleranza della persistenza della detenzione da parte del conduttore –“ nel senso della rinnovazione del rapporto locatizio, e dunque “nuove manifestazioni di volontà di segno contrario, ma assolutamente univoche (ed ulteriori rispetto alla mera tolleranza della detenzione dell'immobile da parte del conduttore, ovvero alla mera inerzia, condotta che resta del tutto neutra” (v. Cass., n. 27541/2014 ). 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g) e del combinato disposto degli articolo 3, comma 4 l. 431/98 e 30 L. 392/78 nonché degli articolo 1344 e 2967 c.c. in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ”. Censura l'impugnata sentenza là dove ha ritenuto irrilevante accertare la circostanza della impossidenza di altri immobili in capo alla originaria proprietaria dell'immobile locato, a fronte del principio per cui il conduttore ha diritto di prelazione solo in presenza di un valido diniego di rinnovo alla scadenza (mentre in caso di diniego invalido si realizza il rinnovo della locazione), e tenuto altresì conto del fatto che l'onere di provare la validità del diniego di rinnovazione non è superato dalla non opposizione del conduttore al diniego stesso e che, in ogni caso, la non opposizione si dovrebbe sostanziare nell'effettivo rilascio dell'immobile locato. 4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. 4.2. La ricorrente si limita infatti a riproporre doglianze già svolte in appello, rispetto alle quali, conformemente ai principi di diritto più sopra indicati e con motivata valutazione in fatto insindacabile in cassazione, il giudice del rinvio ha correttamente affermato: “Altrettanto irrilevante è osservare che non vi sarebbe prova del fatto che la B.M.G. non avrebbe avuto la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Invero, nel caso di specie non vi è stata alcuna opposizione del D.B.A. all'esercizio della facoltà di diniego da parte della B.M.G., per cui la fattispecie risolutiva si è perfezionata nel momento in cui il diniego di rinnovo è pervenuto a conoscenza del conduttore ( articolo 1334 c.c. )”. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1172, 1345 c.c. e 3 L. 431/98 in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. ”. Censura l'impugnata sentenza impugnata là dove ha ritenuto valido ed operante il diritto di prelazione in ragione del diniego di rinnovo alla prima scadenza, pur avendo accertato che tra la proprietaria locatrice dell'immobile ed il conduttore era stato sottoscritto un accordo di buonuscita, che, in quanto tale, avrebbe posto nel nulla il diniego di rinnovo alla prima scadenza. 5.1. Il motivo è, come il precedente, manifestamente inammissibile. 5.2. Pretende di contrapporre una diversa interpretazione dei fatti di causa, a fronte della espressa, motivata e non implausibile valutazione resa dal giudice di rinvio, per cui “Quanto al c.d. accordo di buona uscita tra la B.M.G. ed il D.B.A., esso, lungi dal porsi in conflitto con la disdetta esercitata dalla locatrice, evidenzia al contrario come vi fosse la seria intenzione della B.M.G. di vendere l'immobile libero: non si vede, infatti, a quali altri fini potrebbe essere stata fatta la disdetta se non a quello di vendere il bene libero dalla locazione”. Si tratta di censure che si risolvono nella mera ed inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda, comportante accertamenti di fatto preclusi a questa Corte, atteso il granitico e fermo orientamento di legittimità secondo cui il giudizio di cassazione non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Suprema Corte elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr., tra le tantissime, Cass., n. 5443/2006 ; Cass., n. 34791/2021 ; Cass., n. 1200/2023 ; Cass., Sez. Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014). 6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia “Violazione dell' articolo 112 e 278 c.p.c. in relazione all' articolo 360 c. 1, n. 4 c.p.c. ”. Censura la sentenza impugnata in quanto si sarebbe pronunciata soltanto sulla domanda di manleva, e non anche sulla domanda di garanzia per l'evizione con conseguenziale domanda di condanna generica della intimata B.M.G.. 6.1. Il motivo è inammissibile. 6.2. La ricorrente invoca il vizio di omessa pronuncia su una domanda (la domanda di garanzia per l'evizione con conseguente richiesta di condanna generica della proprietaria dell'immobile), senza tuttavia precisare se, dove e quando tale domanda sia stata proposta nel precedente contesto processuale e se nel rispetto delle preclusioni e dei limiti del giudizio di rinvio, tenuto conto che già in relazione all'altra domanda, di manleva, il giudice di rinvio ha rilevato la parziale novità, per come proposta, per la prima volta, in sede di rinvio (v. p. 14 sentenza impugnata). Incorre quindi in manifesta violazione dell' articolo 366, n. 6 cod. proc. civ. , disposizione, questa, che costituisce la declinazione normativa del principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale ad elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell'incarto documentale come appropriatamente offerto all'esame della Suprema Corte” (v. Cass., n. 25873/25 ; Cass., n. 25447/2025 ; cfr. Cass., n. 25496/2025 , che precisa che dalla sentenza 28 ottobre 2021, resa dalla Corte Edu, nella causa Succi e altri c. Italia, è dato desumere che il principio di “autosufficienza del ricorso” ha il fine legittimo di “semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia”). 7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell' articolo 1485 c.c. e dell'articolo 92 c.p.c. in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. ”. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la parziale compensazione delle spese tra essa ricorrente e la controparte B.M.G.. Afferma che, invero, il solo parziale accoglimento della sua domanda nei confronti della B.M.G. sarebbe conseguenza di una omessa pronuncia, dato che la domanda, per come proposta, non sarebbe stata considerata nella sua interezza. Sottolinea inoltre che, nel rapporto processuale tra la compratrice dell'immobile e la venditrice B.M.G., non sarebbe ravvisabile una “vera e propria” contrapposizione, per cui non avrebbe potuto essere ravvisata una vera e propria soccombenza su cui fondare il regolamento delle spese processuali. 7.1. Il motivo è inammissibile. 7.2. Sia perché segue la sorte del sesto motivo, a cui espressamente si richiama; sia ai sensi e per gli effetti dell' articolo 360-bis cod. proc. civ. , dato che la decisione, fondata sulla valutazione dell'esito complessivo della lite all'esito del doppio grado di giudizio e dunque conforme a costante insegnamento di legittimità (v. in ultimo Cass., n. 33412/2024 ), è pervenuta a compensare parzialmente le spese tra le parti e non è sindacabile in sede di legittimità. Come è noto, ai sensi dell' articolo 92, comma secondo, cod. proc. civ. , il giudice di merito può compensare le spese tra le parti, «parzialmente o per intero», e questa scelta è rimessa alla sua discrezionalità ed è insindacabile in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., n. 14989/2005 e successive conformi). 8. Il ricorso è complessivamente rigettato. 9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall 'articolo 1, comma 17 della l. n. 228 del 201 2, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.