La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla prova del credito bancario in sede di opposizione allo stato passivo, delineando in modo puntuale l’ambito applicativo del criterio del cd. “saldo zero” e i rapporti tra tale tecnica, la presunzione di veridicità degli estratti conto e la posizione del curatore fallimentare.
Principio del saldo zero e presunzione di veridicità nei conti correnti In origine, ( omissis ) S.r.l., cessionaria di crediti bancari derivanti da tre rapporti di conto corrente, proponeva opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento di ( omissis ) S.p.A., a seguito dell'esclusione di crediti per complessivi 379.224,78 euro motivata dalla mancanza di continuità degli estratti conto e, per due rapporti, dalla carenza di data certa dei relativi contratti. Il Tribunale di Ancona, decidendo sull'opposizione, rigettava il ricorso ritenendo decisiva la lacunosità della documentazione contabile. Per quanto riguarda la violazione dell' articolo 2697 c.c. , nella parte in cui il Tribunale aveva reputato non assolto l'onere probatorio per mancanza degli estratti integrali e aveva escluso l'applicabilità del criterio del “saldo zero” , la Corte, dopo aver ricordato che tra banca e correntista opera la presunzione di veridicità degli estratti conto ex articolo 1832, primo comma, c.c., in collegamento con l' articolo 119, comma 3, TUB , precisa che l'omessa contestazione degli estratti determina la piena prova delle operazioni annotate , fatta salva la possibilità del correntista di contestare la validità e l'efficacia delle operazioni sostanziali sottostanti. Qualora, al contrario, gli estratti siano contestati, grava sulla banca l'onere di fornire prova ulteriore dell'esistenza delle operazioni che giustificano le annotazioni , con possibilità di ricorre a mezzi diversi, inclusa la consulenza tecnica percipiente, ma senza che l'ordine di esibizione possa fungere da scorciatoia per superare una carenza strutturale del corredo probatorio. La sentenza richiama la tecnica, elaborata dalla prassi e fatta propria dalla giurisprudenza, del cd. azzeramento del saldo o “saldo zero” , funzionale a gestire l'assenza degli estratti originari o intermedi. Tale tecnica consiste nel depurare il credito azionato da ogni componente anteriore al primo estratto conto prodotto , assumendo il saldo iniziale pari a zero e limitando così l'oggetto della prova alle movimentazioni successive, con effetto sfavorevole per la banca, che vede ridursi il petitum . La Corte sottolinea però che l'applicabilità del “saldo zero” dipende da rigorosi presupposti : in particolare, il saldo del primo estratto prodotto deve essere negativo per il cliente e deve essere dedotto che il conto non sia mai stato a credito del correntista nel periodo precedente; laddove, invece, il cliente alleghi l'esistenza di un proprio credito o di un periodo a saldo attivo, l'azzeramento non può operare perché verrebbe a favorire la banca che non abbia integralmente assolto l'onere probatorio. Terzietà del curatore e saldo zero nello stato passivo Nel caso in cui il rapporto di conto corrente si scioglie ex articolo 78, primo comma, l. fall. e il curatore assume la posizione di terzo rispetto al contratto, la terzietà fa sì che il combinato disposto dell' articolo 1832, primo comma, c.c. e dell'articolo 119, comma 3, TUB – che fonda la presunzione di veridicità degli estratti nei rapporti ordinari banca‑cliente – non trovi applicazione nei confronti della curatela, che può contestare integralmente sia l'esistenza delle operazioni sottostanti sia la ricostruzione del saldo. In tali ipotesi, la banca deve provare “pienamente” il proprio credito , potendo sì utilizzare gli estratti conto ma, in caso di incompletezza, deve ricorrere ad altri mezzi probatori, comprese le proprie scritture contabili, gli estratti scalari e prove atipiche, nonché alla consulenza tecnica percipiente, secondo le indicazioni già fornite dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte chiarisce tuttavia che la posizione di terzo del fallimento non esclude in radice l'impiego della tecnica del saldo zero anche nella verifica dello stato passivo . L'uso del “saldo zero” resta possibile, ma dipende strettamente dal contenuto delle difese del curatore . Se la curatela si limita a contestare l'ammontare del credito per mancata produzione degli estratti integrali , l'azzeramento del saldo iniziale si traduce in una tecnica di semplificazione probatoria, che riduce l'importo della pretesa della banca e quindi opera a suo sfavore, risultando compatibile con l'onere probatorio gravante sull'istituto di credito. Viceversa, ove il curatore proponga una contestazione “vestita” , deducendo – sulla base della documentazione in suo possesso – che in un certo periodo il conto sia stato a credito del correntista o che il rapporto presenti un saldo attivo a favore della massa, l'applicazione del saldo zero diverrebbe incompatibile con gli oneri dimostrativi derivanti dal contratto e dalla natura concorsuale del procedimento, finendo per neutralizzare non solo le partite pregresse ma anche l'eventuale credito del fallimento. In tale ultima ipotesi, evidenzia la Corte, l'azzeramento del saldo non può essere utilizzato , e la banca è tenuta a fornire prova piena del proprio credito, anche facendo ricorso a mezzi di prova diversi dagli estratti integrali. Sulla base di tali premesse, la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto : «ai fini dell'insinuazione allo stato passivo nel fallimento, l'utilizzo della tecnica semplificatoria di azzeramento del saldo di conto corrente (cd. “saldo zero”) presuppone da parte della banca la deduzione che il saldo non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti; sicché in tal caso la banca creditrice può avvalersi di questo strumento ove non sia in possesso di tutti gli estratti conto, sempreché la curatela non deduca a sua volta il contrario in modo puntuale e sorretto dai documenti in suo possesso».
Presidente Terrusi – Relatore D'Aquino Fatti di causa 1. (OMISSIS) S.r.l., cessionaria di (OMISSIS) e (OMISSIS) (secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato) di crediti bancari derivanti da saldi passivi di tre rapporti di conto corrente, indicati nel provvedimento impugnato con i nn. 292880, 4461 e 435220, ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. Il giudice delegato aveva escluso i crediti per € 379.224,78, attesa la mancanza di continuità degli estratti conto dall'apertura al saldo in data 31 dicembre 2010, nonché, in relazione a due dei tre rapporti (nn. 292880 e 435220), anche per mancanza di data certa dei relativi contratti. La dichiarazione di fallimento aveva fatto seguito a una procedura di concordato, in occasione della quale erano state revocate le facilitazioni creditizie, con telegramma prodotto in sede di ricorso in opposizione allo stato passivo. 2. Il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza qui impugnata (avente natura di decreto ex articolo 99, comma undicesimo, l. fall .), ha rigettato l'opposizione. Ha rilevato il giudice dell'opposizione l'assenza di data certa di due dei tre contratti, inopponibili alla curatela in quanto terzo rispetto al debitore dichiarato fallito, osservando che la prova dell'anteriorità del contratto possa essere data aliunde. Ha, tuttavia, ritenuto che la prova addotta in sede di opposizione non fosse idonea, ritenendo decisiva l'assenza di continuità degli estratti conto per tutti e tre i rapporti di conto corrente. In particolare, per tutti i rapporti è stata rilevata la mancanza degli estratti conto iniziali, dall'apertura dei rapporti (tra il 2002 e il 2003) sino al 31 dicembre 2006, risultando la prova fornita dal 1° luglio 2007 ai saldi in data 31 dicembre 2010. 3. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che a questa carenza probatoria non potesse supplire l'ordine di esibizione, richiesto nei confronti sia della curatela, sia delle banche cedenti, non avendo il creditore assolto all'onere di procurarsi in via stragiudiziale presso i cedenti la documentazione relativa ai rapporti ceduti, salvo dimostrare il diniego opposto dai cedenti al rilascio di documentazione. Conseguentemente, è stata ritenuta esplorativa la richiesta di ammissione di CTU contabile. 4. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il fallimento. Il controricorrente, con nota del 6 maggio 2025, ha depositato decreto di chiusura del fallimento in data 10 aprile 2025. La causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza in data 1° luglio 2025, in relazione alla questione delle prove utilizzabili nei confronti del curatore del fallimento ove si tratti di accertare l'esistenza di un credito risultante da operazioni annotate in conto corrente. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all' articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione o falsa applicazione degli articolo 1262 cod. civ. e 210 cod. proc. civ., nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto inammissibile l'ordine di esibizione, sul presupposto che il ricorrente, cessionario dei originari creditori, avrebbe l'onere di procurarsi stragiudizialmente presso i cedenti la documentazione necessaria. Osserva parte ricorrente di essere terzo rispetto al rapporto contrattuale, sia in relazione alle banche cedenti, sia in relazione alla curatela del fallimento. Deduce, inoltre, che l'ordine di esibizione trae origine dal diritto di consegna di documenti dimostrativi dell'esistenza del credito ex articolo 119 d. lgs. n. 385/1993 ( TUB ), esercitabile giudizialmente attraverso lo strumento di cui all' articolo 210 cod. proc. civ. 2. Il primo motivo è inammissibile, conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, posto che l'ordine di esibizione - subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli articolo 118, 119 cod. proc. civ. e 94 disp. att. cod. proc. civ. - costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi, che non consente di supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'istante. Lo strumento rientra tra le facoltà discrezionali rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto ( Cass., n. 31251/2021 ); né è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento di rigetto dell'istanza, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ( Cass., n. 27412/2021 ). 3. Il primo motivo è, invece, infondato in relazione al richiamato articolo 119 TUB , trattandosi di strumento a disposizione del cliente o del suo successore, esercitabile in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all' articolo 210 cod. proc. civ. ( Cass., n. 24641/2021 ), ma non anche da parte del successore dell'istituto di credito. 4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all' articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione o falsa applicazione dell' articolo 2697 cod. civ. , nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto non assolto l'onere della prova da parte del creditore per omessa produzione di tutti gli estratti conto relativi ai tre rapporti di conto corrente dalle rispettive aperture al 31 dicembre 2006. Deduce parte ricorrente che il credito, stante l'assenza di contestazioni da parte della curatela del fallimento, possa essere dimostrato depurandosi il credito complessivo dai saldi passivi iniziali, facendosi applicazione del principio «saldo zero». 5. Il secondo motivo, attinente alla questione per la quale la causa è stata rimessa in pubblica udienza, è fondato. Per i conti correnti opera per le parti del contratto la presunzione di veridicità dei conti correnti ex articolo 1832, primo comma, cod. civ. (norma correlata alla disposizione speciale di cui all' articolo 119, comma 3, TUB ), per effetto della quale l'omessa contestazione degli estratti conto fa piena prova dell'esistenza delle operazioni sottostanti alle annotazioni in conto corrente ( Cass., n. 1763/2024 ). In caso di operatività della presunzione di veridicità, il correntista può, tuttavia, contestare la validità e l'efficacia delle operazioni sottostanti ( Cass., n. 5675/2001 ; Cass., n. 3574/2011 ; Cass., n. 23421/2016 ; Cass., n. 30000/2018 ; Cass., n. 29415/2020 ; Cass., n. 18352/2023 ). 6. Ove, invece, gli estratti conto siano contestati, spetta alla banca produrre ulteriore prova a conforto dell'esistenza delle operazioni sottostanti le annotazioni in conto corrente ( Cass., n. 15177/2024 ; Cass., n. 15601/2022 ). A questo proposito è stato elaborato nella prassi il principio dell'azzeramento del saldo (o «saldo zero»), allo scopo di «evitare gli inconvenienti determinati dalle incertezze nella ricostruzione delle movimentazioni poste in atto nel periodo successivo, in quanto viziate dalle illegittime appostazioni precedenti. Tale tecnica è comunque coniugata con l'onere del correntista di offrire la prova del suo credito all'epoca del primo estratto acquisito in giudizio, la quale – se offerta – metterebbe in crisi la praticabilità dell'azzeramento del saldo negativo risultante dall'estratto stesso» ( Cass., n. 22583/2023 ; conf. Cass., n. 1763/2024 , cit.; Cass., n. 854/2026 ). 7. La tecnica dell'azzeramento del saldo presuppone che la banca, in assenza della produzione in giudizio degli estratti conto iniziali (all'accensione del rapporto), ovvero di alcuni di quelli intermedi, produca gli estratti conto a partire dalla data corrispondente al periodo del saldo negativo per il cliente. In questo caso, il credito della banca in conto corrente viene depurato di ciò che possa risultare a monte di quel saldo negativo, risultante da tale estratto conto. Tale tecnica costituisce una semplificazione processuale, sfavorevole alla banca. A fronte del mancato assolvimento dell'onere di provare il credito riportato dal saldo passivo risultante dal primo estratto conto per assenza degli estratti conto anteriori, il credito della banca si azzera; di converso, si produce un effetto favorevole al cliente, che vede ridursi il petitum azionato nei suoi confronti. 8. L'applicazione del principio di azzeramento del saldo impone tuttavia precisi oneri di allegazione e dipende dalla natura della contestazione del correntista, la quale deve essere specifica e non generica ( Cass., n. 29415/2020 ; Cass., n. 18352/2023 , cit.). Se il cliente si limita a contestare l'ammontare del credito della banca in dipendenza della mancata produzione degli estratti integrali, l'azzeramento del saldo semplifica l'onere della prova della banca medesima, riducendo l'importo della domanda iniziale. Laddove, invece, il cliente deduca l'esistenza di un proprio credito – es. deducendo che prima del primo estratto conto prodotto dalla banca il rapporto bancario sarebbe stato a credito del cliente – non può applicarsi tale principio, perché l'azzeramento del saldo sarebbe in contrasto con gli oneri dimostrativi discendenti dal contratto di conto corrente. E' pur sempre onere della banca provare il proprio credito con gli estratti conto (essendo tali documenti in possesso del banchiere), sicché l'onere può essere assolto in modo semplificato solo dinanzi a una avversa modalità di contestazione non incompatibile con la suddetta tecnica. Cosa resa evidente dalla constatazione che l'azzeramento del primo saldo passivo è accettabile ove implichi un effetto sfavorevole alla banca indotto dall'omessa produzione degli estratti conto iniziali, mentre l'azzeramento del saldo provocherebbe un effetto favorevole alla stessa banca (che non ha pienamente assolto all'onere della prova), ove si consentisse, suo tramite, l'azzeramento (anche) del credito del cliente. Presupposto per l'operatività dell'azzeramento del saldo passivo è, quindi, che il saldo del conto sia negativo, anche prima della produzione del primo estratto conto intermedio passivo. 9. Nel qual caso, riprende vigore il principio secondo cui la prova del credito della banca va data in modo pieno, ancorché ricorrendo aliunde, vale a dire a elementi di prova che, a giudizio del giudice del merito, forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato ( Cass., n. 11543/2019 ), eventualmente apportando «correttivi» ai saldi ( Cass., n. 9140/2020 ; Cass., n. 27459/2025 ), ovvero ricorrendo a consulenza tecnica contabile percipiente ( Cass., n. 29190/2020 ; Cass., n. 20621/2021 ). 10. Nel caso del fallimento del correntista, terzo rispetto al rapporto di conto corrente (che si scioglie all'atto del fallimento ex articolo 78, primo comma, l. fall .), non si applica il principio di veridicità di cui al combinato disposto degli articolo 1832, primo comma, cod. civ. e 119 , comma 3, TUB . Il fallimento può contestare pienamente l'esistenza delle operazioni sostanziali sottostanti alle annotazioni in conto corrente e, in questo caso, scatta l'onere della prova per la banca di provare pienamente il proprio credito ( Cass., n. 22208/2018 ; Cass., n. 27201/2019 ; Cass., n. 15219/2019 ; Cass., n. 27589/2020 ; Cass., n. 7652/2023 ). 11. La particolarità della posizione del fallimento, terzo rispetto al rapporto di conto corrente, non preclude, tuttavia, alla banca di avvalersi in caso di contestazione del credito, al pari che per la parte in bonis, della tecnica di azzeramento del saldo ( Cass., n. 29090/2024 ; Cass., n. 28791/2024 ; Cass., n. 28191/2023 ; Cass., n. 14677/2022 ), in quanto la terzietà del curatore osta solo alla operatività della presunzione di veridicità degli estratti conto. Senonché, analogamente che per il contraente in bonis, l'operatività della tecnica di azzeramento del saldo dipende dal contenuto delle difese del curatore del fallimento. Ove la contestazione del curatore sia «vestita», nel senso che si deduca che – ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito della banca – alla curatela risulti che il saldo del conto sia stato in un qualche momento a credito del correntista, quel principio non può operare. In questo caso spetta alla banca provare il proprio credito aliunde, anche ricorrendo alle proprie scritture contabili, agli estratti conto scalari, ovvero a prove atipiche (Cass., n. 9727/2024; Cass., n. 28791/2024 ; Cass., n. 16662/2025 ). 12. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell'insinuazione allo stato passivo nel fallimento, l'utilizzo della tecnica semplificatoria di azzeramento del saldo di conto corrente (cd. “saldo zero”) presuppone da parte della banca la deduzione che il saldo non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti; sicché in tal caso la banca creditrice può avvalersi di questo strumento ove non sia in possesso di tutti gli estratti conto, sempreché la curatela non deduca a sua volta il contrario in modo puntuale e sorretto dai documenti in suo possesso». 13. Nella specie, non risulta che sia mai stato contestato che i saldi dei conti correnti fossero da sempre a credito della banca, per cui il ricorrente ben poteva fare ricorso alla tecnica di azzeramento del saldo ai fini della prova del proprio credito. Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata. 14. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all' articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione o falsa applicazione dell' articolo 2704 cod. civ. , nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto inopponibile al fallimento la documentazione contrattuale, deducendo l'anteriorità dei rapporti bancari alla dichiarazione di fallimento. Si osserva che il credito della banca sia stato oggetto di riconoscimento durante la precedente fase concordataria e di accantonamento, circostanza idonea a determinare la certezza della documentazione contrattuale, unitamente alla intervenuta revoca delle facilitazioni creditizie in data 1° febbraio 2011. 15. Il terzo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, il motivo è estraneo alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, incentrata sul difetto di prova dell'esistenza del credito conseguente alla mancata produzione integrale degli estratti conto in relazione a tutti i contratti di conto corrente in oggetto. Dall'altro, il motivo è formulato come rivalutazione delle prove relative alla idoneità degli elementi addotti dal ricorrente al fine di provare la data certa della stipula dei contratti bancari, valutazione non censurabile nel giudizio di legittimità. 16. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta i restanti; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.