Arresto obbligatorio per truffe agli anziani, la Cassazione salva il “decreto sicurezza”

La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Crotone che aveva convalidato l’arresto in flagranza per il delitto di truffa aggravata ex articolo 640, comma 3, c.p., divenuto ipotesi di arresto obbligatorio a seguito delle recenti modifiche introdotte dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. “decreto sicurezza”).

La vicenda processuale prende le mosse dall'arresto operato dalla polizia giudiziaria, ritenuto obbligatorio ai sensi dell'articolo 380, comma 2, lett. f.1, c.p.p., norma inserita proprio dal citato articolo 11, comma 3, del d.l. n. 48/2025 (c.d. decreto sicurezza ) per le nuove ipotesi di truffa aggravata in danno di soggetti vulnerabili, con particolare riferimento alle persone anziane . Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica aveva proceduto alla convalida dell'arresto, ritenendo integrati i presupposti della fattispecie di reato e dell'obbligo di arresto in flagranza previsto dalla novella emergenziale. Nel ricorso per cassazione, il difensore dell'indagato ha articolato un unico motivo, formalmente incentrato sulla questione di legittimità costituzionale dell' articolo 11, comma 3, d.l. n. 48/2025 , sollevata ai sensi dell'articolo 1 della legge cost. n. 1/1948 e dell'articolo 23 della l. n. 87/1956, con richiesta di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale. La disposizione censurata – che ha introdotto, per le ipotesi di truffa aggravata di cui al nuovo comma 3 dell' articolo 640 c.p. , l' obbligo di arresto in flagranza mediante l'inserimento della lett. f.1 nel comma 2 dell'articolo 380 c.p.p. – è stata ritenuta in contrasto con una pluralità di parametri costituzionali, segnatamente gli articolo 3, 13, 25, comma 2, 27, commi 1 e 3, e 77, comma 2, Cost. Nel merito , la Seconda Sezione ha ritenuto la questione manifestamente infondata , offrendo una lettura sistematica della riforma operata dal d.l. n. 48/2025 in materia di truffa aggravata in danno di anziani e di arresto obbligatorio in flagranza. Infatti, l'articolo 11, comma 2, del decreto ha introdotto un nuovo comma 3 nell' articolo 640 c.p. , dedicato a una specifica ipotesi di truffa aggravata caratterizzata da condotte in danno di persone particolarmente vulnerabili – in primis gli anziani – spesso consumate in luoghi chiusi, quali le abitazioni, mediante artifici e raggiri che sfruttano la sfera affettiva e la credulità delle vittime per ottenere denaro o beni di valore. La fattispecie riproduce, con inasprimento sanzionatorio, la precedente aggravante di cui al n. 2-bis del comma 2 dell' articolo 640 c.p. , cui viene ora attribuita autonomia incriminatrice, in ragione del rilevante allarme sociale suscitado da tali condotte. Contestualmente, il comma 3 dell'articolo 11 del decreto ha inserito nell' articolo 380, comma 2, c.p.p. la nuova lett. f.1, prevedendo per il reato di cui al citato articolo 640, comma 3, c.p. l'arresto obbligatorio in flagranza, sul presupposto che la particolare gravità del fenomeno e la vulnerabilità delle vittime richiedano un intervento immediato delle forze di polizia.  Secondo la S.C., tale scelta rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore, che ha inteso “implementare la tutela” di beni essenziali, senza incorrere in incongruenze o irragionevolezze tali da trasmodare nel vulnus dei parametri costituzionali evocati dal ricorrente.  Sotto il profilo dell' articolo 13, terzo comma, Cost. , la Corte sottolinea che la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza costituisce espressione della deroga testualmente consentita dalla Carta, poiché si tratta di “misure pre-cautelari” temporalmente circoscritte (48 ore prima della convalida) e subordinate a un rigoroso controllo successivo dell'autorità giudiziaria, anche con esiti caducatori.  In questo senso, le esigenze di “sicurezza urbana” e di protezione degli anziani vittime di truffe – espressamente evocate come ratio del decreto – integrano quei “casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge” che giustificano l'intervento immediato della polizia giudiziaria. Alla luce di tali considerazioni, la questione di legittimità costituzionale è qualificata come manifestamente infondata e il ricorso viene dichiarato inammissibile .

Presidente Beltrani - Relatore Perrotti Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Crotone in composizione monocratica in data 15/05/2025 ha convalidato l'arresto in flagranza eseguito dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di D.N.R., indagato del delitto di truffa aggravata di cui all' articolo 640, comma 3, cod. pen. ; arresto divenuto obbligatorio ex articolo 380, comma 2, lett. f.1 cod. proc. pen. a seguito della modifica operata con D.L. 11/04/2025 n. 48 . 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, affidandolo ad un unico motivo con il quale solleva la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 1 l.c. 1/1948 e dell' articolo 23 I. 87/1956 dell'articolo 11 comma 3 Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 - che ha introdotto, per il delitto in esame, l'obbligo di arresto in flagranza - in riferimento agli articolo 3, 13, 25 comma 2, 27 comma 1 e comma 3 e 77 comma 2 Cost. , con richiesta di sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, conseguentemente, chiede di annullare l'impugnata ordinanza. 2.1. In particolare, il ricorrente, premesso di essersi opposto in sede di convalida dell'arresto, oltre che alla convalida stessa, anche all'applicazione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero, assume che la disposizione che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il reato di cui all' art 640, comma 3, cod. pen. , per come introdotta dall' art 11 comma 3, d.l. 11 aprile 2025 n. 48 , e richiamata dal tribunale, è da ritenersi in contrasto con molteplici disposizioni costituzionali, affermando che la questione è rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata per i seguenti motivi: sotto il primo aspetto, l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della nuova lettera f.1 al comma 2, dell' articolo 380 cod. proc. pen. comporterebbe la declaratoria di illegittimità dell'arresto e della sua convalida perché operata in ipotesi di obbligo di legge illegittimo; sotto il secondo aspetto, si assume che l' articolo 11, comma 3. d.l. 11 aprile 2025 n. 48 violerebbe i principi sanciti dagli agli articolo 3, 13, 25 comma 2, 27 comma 1 e comma 3 e 77 comma 2, Cost. . Nel dettaglio, la difesa assume quanto segue: la disposizione in esame è stata adottata con decreto legge in mancanza di un necessario periodo di vacatio legis (è entrata in vigore il 12/04/2025, il giorno dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale) che ne assicuri la conoscibilità, in violazione dei principi di colpevolezza e di rieducazione della pena ( articolo 27, commi 1 e 3 Cost. ) e in assenza dei motivi di gravità e urgenza richiesti dalla Costituzione (articolo 77, comma 2, Cost.) per la decretazione d'urgenza, in violazione anche del principio di riserva di legge ( articolo 25, comma 2 Cost. ), sottraendo al Parlamento la responsabilità di scelte di criminalizzazione; l'obbligo della polizia giudiziaria di arresto in flagranza per il delitto di truffa aggravata crea una disparità di trattamento (in violazione dell' articolo 3 Cost. ) rispetto a delitti puniti più gravemente (come quelli contro la pubblica amministrazione) per i quali è previsto l'arresto facoltativo ex articolo 381 cod. proc. pen. e si pone in contrasto anche con l' articolo 13 Cost. che giustifica la compromissione della libertà personale ad opera della polizia giudiziaria solo in casi eccezionali di gravità e urgenza, che non possono ravvisarsi nella necessità di introdurre misure in materia di sicurezza urbana , che non può di per sé legittimare ricorso alla decretazione d'urgenza per l'introduzione di una nuova ipotesi di arresto obbligatorio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente evidenziato che l'eccezione di illegittimità costituzionale viene sollevata per la prima volta nella presente sede di legittimità, non risultando dedotta in sede di convalida dell'arresto ed apparendo, pertanto, oggetto di un motivo non consentito. Si tratta, ad ogni buon conto, di questione che, pur astrattamente rilevante, è manifestamente infondata non apparendo la disciplina in contestazione in contrasto i principi costituzionali richiamati, avendo voluto il legislatore implementare la tutela di beni essenziali, rifuggendo da ogni incongruenza o irragionevolezza. 2.1. La recente novella normativa introdotta con il D.L. 48 del 2025 (c.d. decreto sicurezza) che, proprio allo scopo di tutelare maggiormente gli anziani vittime di artifici e raggiri ha previsto, al comma 2 dell'articolo 11, l'introduzione di un nuovo terzo comma dell' articolo 640 cod. pen. recante una specifica ipotesi di truffa aggravata, ha altresì previsto, per tale reato, un'ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza con l'introduzione della lett. f.1. nell'articolo 380 comma 2, cod. proc. pen.. L'intervento si colloca in un percorso di ampliamento della tutela che trova fondamento nel particolare allarme sociale scaturito da tale tipo di reati (come quelli indicati dall' articolo 380 cod. proc. pen. ), commessi ai danni di soggetti particolarmente vulnerabili ed esposti, come gli anziani, sovente anche in ambiti chiusi, come le loro abitazioni, e con il ricorso ad artifici e raggiri, per carpirne il consenso alla consegna di somme di denaro o beni di valore, mediante la falsa rappresentazione di fatti in verità mai accaduti della specie più variegata, spesso facendo leva sulla sfera affettiva. Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal soppresso numero 2-bis dell' articolo 640 comma 2 cod. pen. , alla quale, con l'inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio, viene ora attribuito autonomo rilievo, prevedendo altresì la possibilità di procedere ad arresto obbligatorio in flagranza, autorizzando, in ossequio alla deroga prevista dall' articolo 13, terzo comma, Cost. , l'intervento repressivo immediato delle forze di polizia, senza una previa disposizione dell'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge , connotati, rispetto ad altre fattispecie, proprio dalla particolare gravità del delitto, che legittima la momentanea limitazione della libertà personale dell'autore, nell'ambito di una scelta discrezionale del legislatore, che non appare lesiva dei principi denunciati dal ricorrente, proprio per la peculiarità della situazione considerata di cui, come detto, si è inteso implementare la tutela. L'obiettivo della norma, nella logica dell'eccezionalità sancita a livello costituzionale, è di consentire l'adozione di provvedimenti protettivi immediati, quali sono le misure pre-cautelari, connotate dalla durata limitata nel tempo (48 ore), prima della convalida dell'autorità giudiziaria, e che, in quanto tali, restano del tutto estranee anche ai principi di colpevolezza e di rieducazione della pena, prospettati dal ricorrente. Non è dunque ravvisabile, nell'intervento in questione, alcun contrasto con i principi costituzionali prospettati, neanche sotto il profilo del mancato rispetto del principio della riserva di legge, trattandosi comunque di intervento soggetto ad un controllo successivo di convalida, di tipo anche caducatorio e disciplinato secondo una rigorosa tempistica che consente la verifica, tra l'altro, dei requisiti di necessità e urgenza necessari quali presupposti giustificativi dell'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza. 3. Sulla base di quanto precede la questione di legittimità costituzionale prospettata risulta manifestamente infondata e il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell' articolo 616, comma 1, cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.