Cristallizzazione del patrimonio ed inammissibilità della revocatoria in sede ordinaria contro il soggetto in amministrazione straordinaria

La Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di procedure concorsuali: la possibilità di esperire o proseguire un’azione revocatoria fallimentare quando il destinatario della domanda ( l’accipiens ) sia a sua volta assoggettato ad una procedura di amministrazione straordinaria.

I fatti di causa La vicenda trae origine da una domanda proposta dalla G.D.M. S.p.A. in amministrazione straordinaria volta ad ottenere la revoca, ai sensi dell' articolo 49 d.lgs. n. 270/1999 e dell' articolo 67, comma 2, l. fall ., di pagamenti per un totale di circa 37.000 euro eseguiti nel 2010 a favore di Opera 21 S.p.A.. Mentre il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda, la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione, rigettandola per difetto di prova della scientia decoctionis (la conoscenza dello stato di insolvenza) da parte della società creditrice. La G.D.M. S.p.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione, censurando la valutazione dei giudici di merito circa la consapevolezza dello stato di insolvenza. Le motivazioni in diritto della Suprema Corte La Corte di Cassazione, pur a fronte dei motivi di ricorso presentati, ha rilevato d'ufficio una questione pregiudiziale assorbente: l' inammissibilità originaria della domanda revocatoria . I giudici di legittimità hanno chiarito che l'azione di revoca (sia ordinaria che fallimentare), se accolta, mira a recuperare un bene o una somma alla garanzia patrimoniale del creditore del solvens . Tuttavia, tale recupero comporterebbe una sottrazione di beni alla garanzia collettiva dei creditori dell' accipiens . Se l' accipiens è già stato dichiarato insolvente o fallito prima della formazione del titolo giudiziale, l'accoglimento della revocatoria violerebbe il principio della cristallizzazione del patrimonio . Secondo la Corte, una volta aperta una procedura concorsuale (come l'amministrazione straordinaria), l'integrità del patrimonio della società insolvente non può essere intaccata da azioni costitutive che modifichino ex post la situazione giuridica preesistente. Pertanto: l'azione revocatoria in sede ordinaria è preclusa : non è consentito agire in via ordinaria per recuperare beni o denaro da un soggetto già in amministrazione straordinaria o fallito; esclusività del rito del concorso : la tutela dei creditori (o del commissario straordinario) deve avvenire esclusivamente nelle forme della verificazione del passivo . L'attore può soltanto insinuarsi al passivo della procedura dell' accipiens per il valore equivalente del bene o della somma, demandando al giudice delegato l'accertamento del credito.   Il principio di diritto enunciato La Suprema Corte ha quindi stabilito che la sentenza che dichiara lo stato d'insolvenza dell'acquirente (o del creditore accipiens ) rende inammissibile o improcedibile l'azione di revoca proposta dal curatore o dal commissario del solvens in sede ordinaria. Il principio cardine è che l'azione revocatoria, avendo natura costitutiva, non può essere esperita per sottrarre beni all'asse concorsuale di una procedura già aperta. Il diritto del solvens si trasforma in un credito per il corrispondente controvalore , da far valere esclusivamente tramite l' insinuazione al passivo presso la procedura dell' accipiens , competenza che spetta inderogabilmente al giudice delegato. Di conseguenza, la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'improponibilità della domanda originaria poiché Opera 21 S.p.A. era già in amministrazione straordinaria al momento della citazione Cosa si intende per cristallizzazione del patrimonio concorsuale? Per cristallizzazione del patrimonio concorsuale si intende il principio di intangibilità dell'asse concorsuale a seguito dell'apertura di una procedura collettiva (come il fallimento o l'amministrazione straordinaria). Tale principio implica: inviolabilità della massa attiva : una volta emessa la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o di fallimento, il patrimonio del debitore viene “bloccato” per preservare la garanzia collettiva dei creditori ; inefficacia di titoli successivi : non è consentito incidere sull'integrità di tale patrimonio sulla base di titoli giudiziali formatisi dopo l'inizio della procedura . La cristallizzazione impedisce che azioni legali successive possano sottrarre beni o denaro alla massa dei creditori della società insolvente; divieto di azioni costitutive ex post : poiché l'azione revocatoria ha natura costitutiva e mira a modificare ex post una situazione giuridica preesistente, essa risulta incompatibile con la cristallizzazione del patrimonio dell' accipiens (colui che ha ricevuto il pagamento o il bene), qualora quest'ultimo sia già assoggettato a una procedura concorsuale; conversione nel rito del concorso : la cristallizzazione non annulla il diritto del creditore, ma ne muta la modalità di esercizio. Il diritto a recuperare il valore del bene o della somma non può più essere fatto valere con un'azione ordinaria per ottenere la restituzione del bene specifico, ma deve essere esercitato esclusivamente nelle forme del giudizio di verificazione del passivo . Il richiedente deve quindi insinuarsi al passivo per il corrispondente controvalore monetario, demandando l'accertamento del credito alla competenza del giudice delegato.   In sintesi, la cristallizzazione garantisce che il patrimonio esistente al momento dell'apertura della procedura sia destinato equamente a tutti i creditori secondo le regole del concorso, impedendo alterazioni derivanti da iniziative giudiziarie esterne o successive.

Presidente Ferro - Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. Con atto di citazione notificato in data 23/1/2015, la G. s.p.a. in liquidazione e in amministrazione straordinaria, aperta con decreto del 6/4/2012, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, la O. s.p.a. in amministrazione straordinaria, chiedendo che fosse revocato, a norma dell' articolo 49 d.lgs. n. 270/1999 e dell' articolo 67, comma 2°, l.fall. , il pagamento della somma complessiva di €. 36.929,66 che la G. s.p.a. aveva eseguito, tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2010, in favore della società O. s.p.a., dichiarandolo inefficace nei confronti della massa dei creditori della G. s.p.a. e che la società convenuta fosse, per l'effetto, condannata a pagare, in favore della G. s.p.a., la somma di €. 36.929,66 oltre interessi e rivalutazione come per legge. 1.2. Il tribunale di Milano, con sentenza del 17/7/2017, ha accolto la domanda e ha, quindi, dichiarato l'inefficacia, a norma dell' articolo 49 del d.lgs. n. 270/1999 , dei pagamenti che la G. s.p.a. in bonis aveva eseguito in favore di O. s.p.a., per €. 22.116,00 e per €. 14.813,66, rispettivamente in data 11/10/2010 e il 28/12/2010 e ha, per l'effetto, condannato O. s.p.a. in amministrazione straordinaria a pagare, in favore di G. s.p.a. in liquidazione ed in amministrazione straordinaria, la somma complessiva di €. 36.929,66, oltre interessi. 1.3. La O. s.p.a. ha proposto appello avverso l'indicata sentenza. 1.4. La corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta. 1.5. La G. s.p.a. in liquidazione e amministrazione straordinaria, con ricorso notificato in data 9/12/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.6. La O. s.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso notificato il 15/1/2021, con il quale ha proposto, per un motivo, ricorso incidentale condizionato. 1.7. Il Pubblico Ministero, con memoria del 2/12/2025, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. 1.8. La controricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli articolo 67 l.fall. e 49 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la procedura attrice non aveva dimostrato in giudizio la scientia decoctionis dell'accipiens, omettendo, tuttavia, di considerare che, ai fini della revocatoria fallimentare, è richiesto semplicemente che l'accipiens conosca lo stato d'insolvenza in cui versa il debitore e non anche l'irreversibilità di tale situazione. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli articolo 2727 e 2729 c.c. , in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la procedura attrice non aveva dimostrato la scientia decoctionis della creditrice omettendo, tuttavia, di considerare che la dilazione di pagamento che la G. s.p.a., già morosa, aveva chiesto ad O. costituisce prova piena della diretta conoscenza, da parte della società creditrice, dell'incapacità economica della propria debitrice. 2.3. La sentenza impugnata dev'essere cassata senza rinvio. 2.4. L'azione di revoca (ordinaria o fallimentare), infatti, ove (definitivamente) accolta, finirebbe per recuperare il bene (o la somma) che ne costituisce oggetto alla garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell'alienante (o del solvens), determinando, specularmente, la sottrazione del bene medesimo alla garanzia collettiva dei creditori dell'acquirente (o dell'accipiens) sulla base di un titolo giudiziale formato dopo la sentenza dichiarativa del fallimento (o, come del caso della società accipiens, dichiarativa dello stato d'insolvenza ai sensi degli articolo 18 s. del d.lgs. n. 270 cit.) di quest'ultimo e con efficacia postuma rispetto alla stessa, in violazione delle norme desumibili dagli articolo 42, 44, 45, 51 e 52 l.fall. (ed applicabili all'amministrazione straordinaria resistente, senza che ne siano stati in alcun modo contestati i presupposti, in virtù del rinvio operato dagli articolo 18, comma 1, e 19, comma 3, del d.lgs. n. 270 cit.). 2.5. La domanda di revoca (ordinaria o fallimentare), d'altra parte, non ha ad oggetto il bene in sé ma solo la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione: il bene dismesso con l'atto revocando viene, infatti, in considerazione, rispetto all'interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore, con la conseguenza che il fallimento (o la dichiarazione dello stato d'insolvenza) del terzo acquirente (o del creditore accipiens), dichiarato dopo l'atto di alienazione (o di pagamento) che ha determinato la lesione della garanzia patrimoniale, se, come detto, impedisce l'esercizio dell'azione costitutiva, non preclude, però, l'esercizio, nelle forme esclusive del giudizio di verificazione, di un'azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene (o del denaro) sottratto alla garanzia patrimoniale. 2.6. Il fallimento (o la dichiarazione dello stato d'insolvenza) del terzo acquirente (o, come nel caso in esame, del creditore accipiens) preclude, quindi, la proponibilità (ovvero la proseguibilità), in sede ordinaria, dell'azione di revoca, non essendo consentito, a fronte della cristallizzazione del patrimonio conseguente alla sentenza dichiarativa, incidere sull'integrità dello stesso con il recupero del bene (o del denaro) alla sola garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell'alienante (o del solvens). 2.7. E tuttavia, se impedisce di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) onde esercitare su questo l'azione esecutiva (ovvero acquisirlo all'attivo della procedura), non esclude, però, che il creditore (o, in caso di fallimento o di insolvenza dell'alienante o del debitore solvens, il relativo curatore o il commissario straordinario) possa(no) insinuarsi al passivo del fallimento o, come nella specie, dell'amministrazione straordinaria (dell'acquirente o dell'accipiens) per il corrispondente controvalore. 2.8. L'azione di revoca (ordinaria o fallimentare), pertanto, dopo il fallimento (o la dichiarazione d'insolvenza) dell'acquirente del bene (ovvero, se si tratta di revoca fallimentare, anche del creditore che ha ricevuto il pagamento: articolo 67 l.fall. e 49 d.lgs. n. 270 cit.) che costituisce oggetto dell'atto impugnato, stante l'intangibilità dell'asse concorsuale in base a titoli formati dopo l'inizio della procedura (cd. cristallizzazione), non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o la somma versata) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente. 2.9. In questo caso, però, i creditori, al pari del curatore del fallimento (o del commissario straordinario) dell'alienante (o del solvens), restano tutelati, secondo le regole del concorso ( articolo 52 l.fall. ), dalla garanzia patrimoniale generica dell'acquirente (o dell'accipiens poi) dichiarato fallito (ovvero in stato d'insolvenza), nel senso che, come detto, possono senz'altro insinuarsi al passivo della relativa procedura per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell'atto di disposizione (o del pagamento) astrattamente revocabile (cfr. Cass. SU n. 12476 del 2020 ; Cass. n. 40745 del 2021 ; Cass. n. 34391 del 2022 ). 2.10. Si tratta, dunque, di un credito il cui accertamento (previa delibazione della pregiudiziale costitutiva) è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato (del fallimento o dell'amministrazione straordinaria dell'acquirente o dell'accipiens), con la conseguenza che, ove (come nel caso in esame) la relativa azione sia stata proposta o proseguita nei confronti della procedura, (ma) nel contesto di un ordinario giudizio di cognizione, la sua inammissibilità (o improseguibilità) dev'essere dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 11021 del 2023 , in motiv.). 2.11. La sentenza di fallimento (o dichiarativa dello stato d'insolvenza) dell'acquirente (o del creditore accipiens) rende, in definitiva, inammissibile (o, se già proposta, improcedibile) l'azione di revoca ordinaria o fallimentare (proposta dai creditori o dal curatore del fallimento o dal commissario dell'amministrazione straordinaria dell'alienante o del solvens), la quale, infatti, avendo natura costitutiva, con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante (o, in caso di fallimento o di amministrazione straordinaria, il curatore o il commissario) rimangono comunque tutelati dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento (o dell'amministrazione straordinaria) dell'acquirente (o dell'accipiens) per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva (cfr. Cass. n. 30124 del 2024 ; Cass. n. 29369 del 2024 ; Cass. n. 34240 del 2024 , in motiv.). 2.12. La domanda con la quale G. s.p.a. in liquidazione e amministrazione straordinaria ha chiesto, ai sensi degli articolo 67 l.fall. e 49 del d.lgs. n. 270/1999, la revoca fallimentare dei pagamenti ricevuti da O. s.p.a., in quanto proposta nei confronti di una società in quel momento già assoggettata ad amministrazione straordinaria, non poteva essere, di conseguenza, proposta né il relativo processo poteva, di conseguenza, proseguire. 2.13. La sentenza impugnata, a norma dell'articolo 382, comma 3°, in fine, c.p.c., dev'essere, quindi, cassata senza rinvio, con compensazione tra le parti delle spese maturate nel corso dell'intero giudizio. 3. La Corte dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall' articolo 1, comma 17, della l. n. 228/2012 , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.   P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio; compensa integralmente tra le parti delle spese dell'intero giudizio; dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall 'articolo 1, comma 17, della l. n. 228/201 2, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 gennaio 2026.