Libertà di espressione in TV e reputazione forense: la pronuncia della Corte EDU

Secondo la Corte EDU il Tribunale georgiano non ha operato un corretto bilanciamento tra il diritto alla propria reputazione e quello alla libertà di espressione nel caso di un noto avvocato accusato in diretta televisiva di essere un informatore dei servizi segreti.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha reso la sentenza di Camera nel caso  Ramishvili c. Georgia  (ricorso n. 4100/24), accertando all'unanimità la violazione dell'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) per mancata tutela della reputazione professionale di un avvocato penalista georgiano di alto profilo, il quale, essendo un noto difensore in procedimenti penali mediatici, assisteva nel 2017 l'imputato nel procedimento per tentato omicidio della segretaria personale del Patriarca della Chiesa ortodossa georgiana e, nel corso di una trasmissione televisiva in diretta,  veniva accusato  da un esponente di spicco del clero ortodosso, testimone dell'accusa,  di essere un  “ informatore ”, oltre che un “provocatore” e di passare informazioni ai servizi segreti. L'avvocato promuoveva azione civile per  diffamazione , deducendo un grave pregiudizio alla propria reputazione professionale. In primo grado il Tribunale di Tbilisi gli dava ragione, ma la Corte d'appello riformava la decisione, qualificando le espressioni del sacerdote come mere  opinioni personali  su un tema di  interesse pubblico , rispetto alle quali, in quanto figura pubblica, il difensore avrebbe dovuto mostrare una più ampia soglia di tolleranza rispetto alla persona comune. In seguito, la Corte suprema georgiana confermava la decisione d'appello, ritenendo che l'avvocato ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti a confutare le accuse mosse nei suoi confronti. Investita del ricorso ai sensi dell'articolo 8 CEDU, la Corte di Strasburgo ha preliminarmente riconosciuto che le dichiarazioni contestate si inserivano in un dibattito su questioni di interesse pubblico e che l'avvocato, in quanto notoriamente impegnato in casi mediatici, poteva essere qualificato come  personaggio pubblico , tenuto a sopportare una critica più intensa rispetto a un privato. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che le accuse formulate dal sacerdote erano rivolte a una condotta professionale scorretta o comunque alla violazione di norme deontologiche, qualificandolo come “provocatore infiltrato” e come fonte di informazioni per i servizi segreti. Trattandosi di affermazioni dal contenuto fortemente lesivo esse avrebbero dovuto poggiare su una  base fattuale   particolarmente solida  per godere della tutela data alla libertà di espressione. Invece, i giudici nazionali non hanno verificato se vi fosse un adeguato fondamento di fatto per qualificare l'avvocato in tali termini, ma si sono limitati a ribadire che qualsiasi opinione è protetta in modo assoluto dal diritto interno. Inoltre, la Corte suprema georgiana ha di fatto invertito l' onere   probatorio , ponendolo interamente a carico dell'avvocato, chiamato a confutare le insinuazioni rivoltegli in assenza di qualsivoglia riscontro da parte dell'autore delle dichiarazioni. Alla luce di tali elementi, la Corte EDU conclude che i giudici georgiani non hanno operato un corretto bilanciamento tra il diritto dell'avvocato al rispetto della propria dignità e reputazione (articolo 8 CEDU) e quello alla libertà di espressione del religioso (articolo 10 CEDU), in quanto la qualificazione delle frasi come mere opinioni non può tradursi in una immunità assoluta, specie ove le stesse incidano in modo tanto significativo sulla credibilità professionale di un difensore impegnato in procedimenti penali sensibili. Pertanto, la Corte riconosce il danno non patrimoniale patito dal difensore. Fonte: IUS/UE e Internazionale

Case of Ramishvili v. Georgia