Il dolo generico nel reato di calunnia richiede che chi presenta la denuncia sia consapevole dell’innocenza della persona accusata. La semplice mancanza di riscontri oggettivi non basta, di per sé, a dimostrare la falsità delle accuse, soprattutto quando si tratta di violenza sessuale. In questi casi, le dichiarazioni della vittima possono essere valutate anche in modo frazionato, tenendo conto della complessità dei fatti e della gradualità con cui emergono i dettagli di tali episodi.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito che il dolo di calunnia presuppone una consapevolezza certa dell'innocenza del calunniato , che non può essere desunta da semplici supposizioni o da ragionamenti meramente congetturali. I Giudici hanno pertanto censurato l'uso di argomentazioni presuntive e soggettive nel condannare per calunnia una donna che aveva denunciato molestie sessuali sul luogo di lavoro , sottolineando l'esigenza di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria e di garantire una valutazione attenta e rispettosa delle dichiarazioni della persona offesa. In particolare, la Cassazione ha ricordato che il giudice non può fondare la responsabilità per calunnia su supposizioni relative al comportamento della vittima – come la tardività della denuncia, la mancata reazione immediata o l'assenza di testimoni – richiamando il rischio di vittimizzazione secondaria, già oggetto di condanna per l'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. La vicenda Il caso riguardava una donna che aveva denunciato un collega per presunte molestie sessuali avvenute in tre diverse occasioni, all'interno di un ambiente di lavoro già segnato da tensioni e reciproche accuse di ammanchi di denaro. La denuncia era stata archiviata per mancanza di riscontri oggettivi e, successivamente, la donna era stata a sua volta imputata per calunnia . Il Tribunale di primo grado l'aveva condannata a due anni e quattro mesi di reclusione per il reato di calunnia continuata, in danno del collega denunciato. Le erano stati inoltre imposti il risarcimento del danno in favore della parte civile e il pagamento delle spese processuali, sulla base della ritenuta falsità delle sue accuse , considerate frutto di intenti vendicativi . Tale conclusione si fondava però in larga misura su elementi presuntivi e su una valutazione del suo comportamento ritenuto incoerente con quello di una “vera” vittima. La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado, limitandosi in sostanza a richiamare per relationem la sentenza del Tribunale, senza approfondire autonomamente gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di calunnia. La Corte di Cassazione ha invece annullato senza rinvio la condanna , dichiarando che il fatto non costituisce reato e revocando anche le statuizioni civili. La Suprema Corte ha messo in luce la mancanza di prove concrete dell'esistenza del dolo di calunnia e ha stigmatizzato l'utilizzo di argomentazioni presuntive e moralistiche , ribadendo l'importanza di evitare che le vittime di violenza subiscano una seconda forma di aggressione all'interno del processo penale. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento La decisione si inserisce in un contesto normativo e giurisprudenziale già attento al tema della calunnia e alla tutela delle vittime di violenza sessuale. Il delitto di calunnia punisce chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza, incolpa falsamente taluno di un reato, sapendolo innocente. Il dolo generico richiesto dalla norma implica quindi la piena consapevolezza dell'innocenza dell'accusato , consapevolezza che non può essere ricavata automaticamente da contraddizioni, reticenze o dalla sola assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa. Un precedente significativo è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 31446 del 24 maggio 2004, che ha chiarito come la prova del dolo possa sì essere desunta dalle circostanze concrete e dalle modalità con cui è stata presentata la denuncia ritenuta falsa, ma non possa poggiare esclusivamente su elementi di natura puramente logico‑negativa , come appunto la mancanza di conferme oggettive. Con la sentenza n. 32801 del 2 febbraio 2012, la Suprema Corte ha inoltre ricordato che il carattere progressivo, mutevole o frammentario delle dichiarazioni accusatorie non è, di per sé, indice di falsità , soprattutto in materia di violenza sessuale, dove il trauma può comportare ricostruzioni non lineari, rese in tempi diversi e con gradi di dettaglio variabili. A livello sovranazionale, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza J.L. c. Italia del 27 maggio 2021, ha condannato l'Italia per l'uso, nelle decisioni giudiziarie, di motivazioni idonee a esporre le donne a una vittimizzazione secondaria , attraverso argomentazioni colpevolizzanti e moralistiche . Tale pronuncia ha inciso profondamente sull'orientamento dei giudici nazionali, richiamandoli a evitare stereotipi e giudizi di valore sulla condotta privata delle vittime, che rischiano di minare la loro fiducia nella giustizia. Infine, la riforma Cartabia – entrata in vigore il 30 dicembre 2022 – ha abrogato la regola di giudizio sull'infondatezza della notizia di reato prevista dall'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Questo intervento normativo ha rafforzato un approccio processuale più garantista e meno ancorato a presunzioni sfavorevoli , in particolare nei confronti delle persone che denunciano reati di violenza sessuale. In tale prospettiva, la mancata dimostrazione della fondatezza delle accuse non può e non deve automaticamente tradursi in un sospetto, o addirittura in una presunzione, di calunnia a carico della vittima.
Presidente De Amicis – Relatore Travaglini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 6 marzo 2025 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Catania del 13 dicembre 2021 con la quale Pa.Ro. è stata condannata alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per il delitto di calunnia continuata ai danni di Pa.Mi., oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita e al pagamento delle spese processuali. La ricorrente è stata ritenuta responsabile di avere falsamente denunciato Pa.Mi., con querele presentate alla Stazione dei Carabinieri di S. Maria di Licodia il 1 settembre 2017 e il 16 ottobre 2017, di averla sessualmente molestata in tre distinte occasioni (28 agosto 2017, 11 settembre 2017 e 16 ottobre 2017), pur sapendolo innocente. 2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso Pa.Ro., con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex articolo 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione all' articolo 368 cod. pen. , in quanto la Corte di appello ha fondato la responsabilità della ricorrente sulla sola pronuncia del decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di Pa.Mi. nel procedimento per molestie sessuali ai danni della Pa.Ro., nonostante tale provvedimento non equivalga ad accertamento giudiziale dell'innocenza del denunciato. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo il ricorso deduce vizio di motivazione in assenza di prove sul dolo di calunnia sia per l'errata qualificazione di Pa.Mi. quale datore di lavoro, sebbene fosse solo un collega con il quale vi era stato un conflitto nell'ambito professionale; sia per l'insufficienza a tal fine di una denuncia ritenuta infondata. 2.3. Con il quarto motivo il ricorso deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'entità della pena con argomenti stereotipati, nonostante la personalità dell'imputata e la sua incensuratezza. 3. Il processo è stato trattato in forma scritta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Va innanzitutto offerta una precisa descrizione della vicenda processuale a partire dalla denuncia della ricorrente, Pa.Ro., nei confronti del collega di lavoro Pa.Mi. per molestie sessuali, archiviata dal Pubblico ministero, che costituisce corpo del reato e l'antefatto in base al quale accertare i travisamenti probatori e le omissioni oggetto di censura che viziano gravemente le sentenze di merito di condanna. 2.1. Nella denuncia-querela sporta il 28 agosto 2017 alla Stazione dei Carabinieri di S. Maria di Licodia, Pa.Ro. aveva riferito di lavorare serenamente da circa 20 anni nella tabaccheria dei fratelli Pa. e di avere subito da Pa.Mi. reiterati palpeggiamenti nelle parti intime, in tre distinte occasioni (agosto, settembre e ottobre 2017), avvenuti in assenza di testimoni e in un contesto di conflittualità lavorativa derivante da ammanchi di cassa tali da avere condotto al licenziamento di Pa.Mi. da parte del fratello, titolare della tabaccheria. La donna aveva denunciato i fatti alle autorità dopo l'ultimo episodio, ritenendo necessario tutelare la propria dignità e la propria incolumità sul luogo di lavoro. Il Pubblico ministero, dopo l'escussione della denunciante - che aveva riferito di non avere confidato a nessuno degli abusi sessuali ma solo di problemi sorti nell'ambiente lavorativo e di avere subito anche insistenti telefonate e appostamenti - e di una testimone Annamaria Petrali aveva proceduto all'interrogatorio dell'indagato e all'acquisizione di tabulati telefonici, concludendo per la richiesta di archiviazione nei confronti di Pa.Mi., avanzata con provvedimento del 7 luglio 2020, per assenza di riscontri alla denuncia di Pa.Ro. e assenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva accolto la richiesta del Pubblico ministero per inverosimiglianza delle accuse in quanto inserite in un clima lavorativo conflittuale e smentite sia da Pe.An. sia dai tabulati telefonici (dai quali non risultavano le ripetute telefonate denunciate dalla donna nel periodo tra fine luglio ed inizi agosto). 3. La sentenza di primo grado ha fondato la condanna per calunnia di Pa.Ro., innanzitutto, ripercorrendo nel dettaglio l'attività investigativa svolta dal Pubblico ministero a seguito della denuncia della donna e, in secondo luogo, richiamando l'attività dibattimentale svolta e consistita nell'esame (rectius testimonianza) del denunciato Pa.Mi., costituitosi parte civile, che aveva negato di avere mai molestato la donna e l'aveva accusata di essere la responsabile degli ammanchi; e nell'esame dell'imputata che aveva confermato di avere sempre ricevuto apprezzamenti da Pa.Mi. poi trasformatisi in palpeggiamenti e perfino nella pressante richiesta di rapporti intimi, sempre in assenza di testimoni, anche ammettendo alcuni ammanchi che avevano costituito il ricatto sessuale dell'uomo per non rivelarli. In particolare, la sentenza del Tribunale di Catania, con meri convincimenti soggettivi che non tengono conto del fatto che la donna avesse dichiarato di avere subito le violenze in assenza di testimoni - dato peraltro di comune conoscenza per i delitti di violenza sessuale -, ha concluso per l'assoluta inverosimiglianza del contenuto della denuncia sporta da Pa.Ro. perché - nessuno vi aveva assistito e inspiegabilmente mai nessuno si era accorto di tali condotte ; - la donna si era in parte contraddetta nel corso delle sommarie informazioni ed era autrice di alcuni ammanchi, omettendo di motivare come fosse stata lei stessa ad ammetterlo in dibattimento anche per spiegare il ricatto sessuale che subiva; - l'imputata per lungo tempo aveva subito i palpeggiamenti senza denunciarli e soprattutto subendoli senza dimettersi; - per l'infondatezza della notizia di reato cristallizzata nel provvedimento di archiviazione; - per la volontà vendicativa della donna, per come riferita da Pa.Mi. nel corso del dibattimento, espressa nel corso di un litigio di cui, però, il Tribunale non ha precisato che fosse privo di riscontri. Nel pervenire alla condanna di Pa.Ro. la sentenza di primo grado, dando per scontata l'inesistenza dei palpeggiamenti oggetto della denuncia, per effetto di un apodittico crisma di attendibilità conferito alla protestata innocenza espressa dall'incolpato Pa.Mi., ha in sostanza utilizzato quelle che ha ritenuto costituire incongruenze nelle dichiarazioni della denunciante oltre che i mancati riscontri, di per sé non sufficienti per radicare un corretto giudizio di sussistenza della contestata calunnia e, parallelamente, del dolo generico inteso come certezza dell'innocenza dell'accusato. La sentenza della Corte di appello, nel confermare la condanna di primo grado, si è limitata a richiamarla per relationem, senza operare alcun tipo di valutazione sull'elemento . oggettivo e soggettivo del delitto, per come sinteticamente richiesto dall'appellante. Ne consegue che è la sentenza di primo grado, unica nella quale si rinviene una qualche motivazione sul delitto di calunnia, a costituire oggetto dell'esame di questa Corte. 4. Nel caso in esame, il fatto da provare è la consapevolezza di Pa.Ro. dell'innocenza di Pa.Mi. rispetto ai palpeggiamenti subiti che la sentenza di primo grado, in un'ottica assertiva o, meglio, palesemente tautologica, ha ritenuto derivare dagli elementi sopra indicati ( di tutta evidenza la consapevolezza (di Pa.Ro.! dell'innocenza del querelato, nonché l'assoluta falsità delle accuse mosse nei suoi confronti , pag. 8), senza svolgere alcun accertamento concreto circa l'atteggiamento rappresentativo e volitivo della denunciante rispetto all'accusa mossa al collega di lavoro, ovvero alla speculare certezza dell'inesistenza del fatto denunciato, ribadito dalla Pa.Ro. in tutte le dichiarazioni rese. 5. Il delitto di calunnia, come emerge chiaramente dal tenore letterale dell' articolo 368 cod. pen. , è costituito dalla condotta di chi veicoli una falsa incolpazione di fatti costituenti reato nei confronti di uno specifico soggetto nel pieno convincimento soggettivo della sua innocenza. Si tratta di un delitto che ruota intorno ad una tipologia di dolo diretto accertabile tramite la valorizzazione degli elementi fattuali in cui si articola il caso concreto e sintomatici sia della volontà e rappresentazione di una falsa incolpazione, sia della certezza dell'innocenza dell'incolpato. Alla luce di questi elementi è necessario verificare se essi fossero sufficienti a configurare il delitto di calunniale consiste nell'incolpare taluno che si sa essere innocente di un reato investendone l'autorità giudiziaria, con la consapevole formulazione di una falsa accusa nei suoi confronti. 5.1. Come è noto il reato di calunnia è autonomo rispetto a quello, reale o potenziale, attribuito al calunniato tanto che anche la sentenza irrevocabile pronunciata nell'eventuale processo a carico dell'incolpato non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell'accertamento della falsità o meno della notitia criminis, i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato. A ciò si aggiunge che poiché l'innocenza dell'incolpato è un presupposto ontologico del delitto di calunnia, l'accertamento o il controllo di detta innocenza sono necessariamente pregiudiziali al giudizio sulla sussistenza della calunnia. L'esame delle successive precisazioni di Pa.Ro. circa le modalità e il contesto in cui si erano consumati i palpeggiamenti attribuiti a Pa.Mi., ritenute dal Tribunale indirette fonti della falsità dell'iniziale denuncia per assenza di riscontri, prescindendo da ogni serio controllo sulla veridicità del contrario assunto difensivo dell'accusata, ha determinato una distorsione, sul piano della logica giuridica, della stessa ricostruzione storica degli eventi. Senza fornire alcuna menzione del complesso tema della modalità progressiva delle dichiarazioni della persona offesa di violenza sessuale - che sono solite emergere a seguito di percorsi faticosi di rivisitazione del trauma subito oltre che di accresciuto affidamento del dichiarante verso l'autorità giudiziaria - il Tribunale ha solo enfatizzato minimali differenze e precisazioni delle dichiarazioni di Pa.Ro. successive alla denuncia ritenendole apoditticamente espressive di falsità. Si è dato atto, a pag. 2, che nelle sommarie informazioni dell'I 1 settembre 2017 la donna -avesse inspiegabilmente menzionato violenze consumate, mentre nella prima denuncia aveva riferito che l'uomo tentava di palpeggiarla sul sedere ; - avesse indicato come possibile testimone Pe.An. che, invece, aveva negato di avere mai assistito alle condotte descritte dall'imputata , fornendo un quadro dei rapporti tra Pa.Mi. e Pa.Ro. del tutto discordanti, senza che risulti dalla sentenza quali fossero questi rapporti e cosa avesse rivelato l'imputata a Pe.An. 5.2. Inoltre, nelle sommarie informazioni del 16 ottobre 2017, riportate a pag. 7 della sentenza, si enfatizza come elemento espressivo dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni accusatorie della denunciante, che costei avesse rappresentato ulteriori particolari di cui non aveva parlato nelle precedenti occasioni (proposte aventi ad oggetto rapporti sessuali, pedinamenti rispetto ai quali al momento della querela dichiarava di non ricordare di preciso alcuni episodi di stalking ) , nonostante a pagina 2 della medesima sentenza risulti che già nella prima denuncia la donna avesse riferito tutto questo, confermandolo di nuovo nelle sommarie informazioni dell'I 1 settembre 2017. 5.3. Ad ulteriore conferma dell'assenza di consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato da parte di Pa.Ro. e del chiarimento dei punti ritenuti inverosimili o incongrui dal Tribunale, è necessario richiamare l'esame dell'imputata, pagg.4-5 della sentenza, da cui era emerso che non avesse confidato a nessuno degli abusi sessuali, inclusivi dei palpeggiamenti anche sul seno e non solo sul sedere, e che alla Pe.An. avesse riferito genericamente di problemi sorti nell'ambiente lavorativo; che Pe.An. era stata indicata come persona informata dei fatti per errore, anche perché era la prima volta che denunciava (il testuale è riportato a pagina 6); l'ammissione di alcuni ammanchi che avevano costituito la base del ricatto sessuale dell'uomo per non rivelarli al fratello, titolare della tabaccheria. Con riferimento agli abusi sessuali, inoltre, la donna aveva riferito di avere sempre ricevuto apprezzamenti da Michele Patane che poi si erano trasformati in palpeggiamenti, e perfino nella pressante richiesta di rapporti sessuali, a fronte dei quali non aveva mai urlato. 6. È senz'altro vero che la prova del dolo del reato di calunnia può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa di ipotizzata falsa denuncia, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, così da evidenziare la cosciente volontà di mendace accusa dell'agente nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Sez. 6, n. 31446 del 24/5/2004, Prandelli, Rv. 229271). A ciò si aggiunge, però, che il solo carattere mutevole delle dichiarazioni accusatorie o la loro progressione non ne dimostra di per sé la falsità, sicché quando la prova della colpevolezza si fondi esclusivamente su elementi di carattere logico (specificazione o parziale modifica delle accuse) o di segno negativo (come la mancanza di riscontri o riscontri espressivi di elementi diversi) non è possibile ritenere automaticamente formata la prova della volontà calunniatrice né, in particolare, della sicura falsità delle accuse (Sez. 6, n. 32801 del 02/02/2012, Bracchi, Rv. 253270, in motivazione). 6.1. Ciò vale, soprattutto, a fronte di dichiarazioni rese da una vittima di violenza sessuale, peraltro priva di un'assistenza difensiva. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di legittimità, in tema di reati sessuali, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa quando queste siano riferibili, ad una molteplicità e diversità di episodi succedutesi nel tempo, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un'interferenza fattuale e logica tra le parti del discorso (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 (dep. 2018), P.G., P.C. in proc. F. e altri, Rv. 273530- 01). Peraltro, nel caso di specie, il nucleo delle dichiarazioni di Pa.Ro. è rimasto del tutto immutato e le minimali differenze valorizzate dal Tribunale non consentono neanche di ritenere necessaria una loro valutazione frazionata nei termini sopra indicati, proprio per assenza della cosiddetta mutevolezza dei referenti delle accuse. Nè assume alcun rilievo, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, il decreto di archiviazione emesso nei confronti del denunciato per violenza sessuale alla luce del rapporto tra il giudizio di calunnia e il giudizio sul reato presupposto. Ai sensi dell' articolo 368 cod. pen. l'innocenza del calunniato costituisce un presupposto del delitto di calunnia cosicché l'accertamento di questa è pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza del delitto. Tale pregiudizialità, sul piano logico, afferisce soprattutto alla decisione sull'imputazione di calunnia e non richiede necessariamente l'accertamento processuale dell'infondatezza dell'accusa mossa al calunniato nel separato procedimento a suo carico. Questo costituisce giudizio del tutto autonomo, tanto che anche la sentenza definitiva, pronunciata nei confronti di quest'ultimo, non fa stato nel processo contro il calunniatore in cui è consentito al giudice di rivalutare, ai fini della contestazione della falsità della notizia di reato, i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato (tra le tante Sez. 6, n. 17951 del 13/10/2015, dep. 2016, Pm, Pc in proc. Barone e altri, Rv. 267310; Sez. 6, n. 53614 del 03/12/2014, Chiacchiaretta, Rv. 261873). 6.2. Detto principio di diritto vale a maggior ragione con riferimento al decreto di archiviazione, che costituisce una mera decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini. Si tratta di un provvedimento che non attesta affatto l'insussistenza del reato contestato, ma soltanto che la notizia di reato è infondata e non vi sono elementi idonei a sostenere l'accusa, secondo la regola di giudizio indicata dall' articolo 125 disp. att. cod. proc. pen. D'altra parte, si è chiarito che il decreto di archiviazione, disciplinato dagli articolo 408 e ss. cod. proc. pen. , è un provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all'esercizio dell'azione penale, correlato all'insussistenza degli estremi per esercitarla e che, proprio per questo è ritenuto un atto neutro (Sez. 2, n. 2933 del 15/12/2021, dep. 2022, Fumò, Rv. 282591). Ne discende che, ai fini dell'accertamento del presupposto logico della calunnia, cioè l'innocenza dell'incolpato, non può prescindersi dalla strutturale instabilità del decreto di archiviazione, fondato su una regola di giudizio incerta e comunque sempre aperta a modifiche. 6.3. Ciò vale specialmente quando, come nel caso in esame, il giudizio di prognosi sulla tenuta dell'accusa di violenza sessuale nei confronti di Pa.Mi. sia fondato su una denuncia presentata da Pa.Ro. ai Carabinieri il 28 agosto 2018, seguita da due verbali di sommarie informazioni (dell'll settembre 2017 e dell'll ottobre 2017) in cui ella ne confermava il contenuto, specificando alcuni particolari, e ulteriormente ribadita, in veste di imputata nel processo per calunnia, in sede dibattimentale con ulteriori precisazioni e spiegando come fossero proprio gli ammanchi di denaro di cui era autrice ad avere costituito la ragione del ricatto sessuale. Si tratta di dichiarazioni accusatorie rimaste negli anni immutate nel loro nucleo, perché con esse sì è reiteratamente ribadito, in più sedi, come le sole molestie sessuali - e non anche gli appostamenti e le telefonate, solo queste ultime in parte smentite in ordine al numero dai tabulati telefonici - si fossero svolte in assenza di testimoni nell'ambito di un contesto lavorativo connotato da reciproci ammanchi di cassa, come confermato dal licenziamento di Pa.Mi. disposto dal fratello, titolare della tabaccheria, e dal successivo licenziamento della Pa.Ro. avvenuto il giorno successivo all'emissione del decreto di archiviazione (1 agosto 2019). Il vizio della motivazione della sentenza di primo grado, espressivo di un vero e proprio errore di prospettiva logico-giuridica, è nell'avere ritenuto che l'infondatezza della denuncia per violenza sessuale presentata dalla persona offesa, sempre confermata nelle sue successive audizioni, determinasse automaticamente la sua responsabilità per calunnia sia per la mancanza di riscontri all'esito delle indagini (assenza di testimoni, smentita del teste de relato, esito dei tabulati telefonici con un numero limitato di contatti tra denunciante e denunciato), sia per il contesto conflittuale in cui la denuncia si era collocata (pag. 3 della sentenza impugnata). Se si accettasse come presupposto del delitto di calunnia il mancato accertamento della fondatezza della denuncia per assenza di riscontri alla versione dei fatti offerta dalla persona offesa, si introdurrebbe surrettiziamente nel nostro ordinamento la calunnia presunta° ritenendo calunniatore chi ha denunciato altri senza riuscire a provare o a giustificare l'accusa, facendo persino ricadere sul denunciante anche il mancato accertamento di reati (obiettivamente esistenti come fatti storici) ma non dimostrabili per le circostanze in cui si sono svolti (in assenza di testimoni), per la capacità dissimulatrice dell'autore (c.d. inquinamento delle prove) e/o per carenze nella conduzione dell'attività investigativa o per omissioni istruttorie del giudicante. L'ulteriore effetto paradossale di attribuire la responsabilità della calunnia a chi non è riuscito a dimostrare la fondatezza della propria denuncia, come avvenuto nella specie, è non solo quello di disincentivare ogni forma di collaborazione con l'autorità giudiziaria di chi sia stato testimone di attività delittuose, ma anche (e soprattutto) di scoraggiare proprio le vittime di violenza di genere, domestica e contro le donne o i minorenni o le persone con disabilità, ritenute intrinsecamente vulnerabili dall'ordinamento, ex articolo 94-quater cod. proc, pen., privando proprio loro della tutela dei propri diritti, perché i reati che subiscono avvengono in contesti chiusi e privi di testimoni, per le possibili conseguenze contra se del mancato accertamento dei reati subiti in cui non vi è altra prova che la loro dichiarazione. 6.4. Il Tribunale, limitandosi a valorizzare minimali contraddizioni affiorate tra le dichiarazioni rese dalla denunciante nelle diverse sommarie informazioni e ritenendo espressiva di calunniosità la circostanza che avesse di volta in volta precisato alcuni aspetti e contesti delle violenze, ha trascurato di prendere in esame la consolidata giurisprudenza di questa Corte. Va premesso che Pa.Ro. aveva denunciato Pa.Mi. per i palpeggiamenti che subiva quando erano soli sul luogo di lavoro (la tabaccheria), dunque in assenza di testimoni, oltre che per pedinamenti e telefonate, e aveva inserito lei stessa queste condotte in un quadro conflittuale determinato dalla riduzione della sua retribuzione in quanto l'uomo l'aveva accusata di presunti ammanchi degli incassi. La richiesta di archiviazione del Pubblico ministero, accolta dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 1 agosto 2018, aveva ritenuto infondata la notizia di reato in base alla regola di giudizio indicata dall' articolo 125 disp. att. cod. proc. pen. ( il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nell'indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ), applicabile nella specie perché antecedente alla sua abrogazione con effetto dal 30 dicembre 2022, senza che con essa venisse peraltro disposta la trasmissione degli atti per calunnia nei confronti della denunciante. È di tutta evidenza che costituisce un vero e proprio salto logico ritenere che l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato di violenza sessuale, in assenza di elementi successivi e diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di archiviazione, possa integrare il delitto di calunnia della denunciante per assenza di testimoni e per i suoi comportamenti (non essersi confidata, avere subito le violenze, avere denunciato tardi, ecc.) ritenuti apoditticamente anomali dal Tribunale e per ciò solo espressivi non solo di assenza di credibilità, ma persino di una non meglio chiarita volontà vendicativa rispetto all'abusante. La sentenza di primo grado, inoltre, ha omesso di dare conto a) che Pa.Ro. avesse lavorato per venti anni nella tabaccheria di Pa.Mi. senza avere mai avuto problemi e fosse stata proprio lei a dare conto, già nella denuncia, che da un anno vi fosse un conflitto con Pa.Mi. nell'ambito del quale si inseriva la vicenda denunciata; b) che fosse stata proprio l'imputata a chiarire in dibattimento che fossero stati gli ammanchi di cui si era resa lei stessa protagonista ad avere costituito uno strumento di ricatto sessuale da parte di Pa.Mi.; a spiegare che ad Pe.An. avesse solo confidato i conflitti in tabaccheria ma non anche gli abusi sessuali subiti; a rappresentare di non avere mai reagito o urlato quando veniva palpeggiata. Sulla scorta di minimali discrasie, peraltro chiarite dall'imputata nel corso dell'esame, la sentenza di primo grado si è limitata a qualificare le violenze sessuali denunciate da Pa.Ro. come frutto di una volontà vendicativa, senza menzionare alcun elemento da cui evincere la certezza sulla sua volontà calunniatrice, e per l'effetto, sulla reale finalità mistificatoria di questa, rimasta, come scritto, priva di prova visto che era stata la stessa Pa.Ro. ad ammettere i reciproci ammanchi di denaro. 6.5. Di fronte alle risultanze di questo materiale probatorio, il Tribunale prima e la Corte di appello poi, omettendo qualsiasi argomento sul punto, senza attivare eventuali poteri istruttori (ad esempio disponendo la testimonianza del fratello di Pa.Mi.), hanno concluso per la sussistenza del dolo di calunnia di Pa.Ro., definito di matrice vendicativa, non confrontandosi in alcun modo con gli argomenti a contrario offerti dall'imputata per spiegare le sue contraddizioni e il contesto lavorativo in cui i fatti si erano svolti. Ma, soprattutto, la motivazione della sentenza di primo grado, cui quella di secondo grado fa apodittico rinvio, è viziata da manifesta illogicità nella parte in cui ha ritenuto dolosamente non veritiera la denunciata violenza sessuale perché inspiegabilmente mai nessuno si era accorto di tali condotte; (che) l'imputata non aveva inteso mai confidarsi con nessuno e (che) aveva deciso di sporgere denuncia a distanza di tale notevole lasso temporale. Infine, che nonostante l'asserita consumazione di tali condotte dalla stessa denunciate non avesse mai ritenuto di dare le proprie dimissioni e cercare altro lavoro subendo, dire della stessa, passivamente tali violenze (pag. 7 della sentenza di primo grado). Si tratta dì argomentazioni di tipo presuntivo, fondate su meri convincimenti soggettivi circa l'astratta doverosa condotta della vittima di una denunciata violenza sessuale in un contesto lavorativo, già censurate dalla Corte EDU nella sentenza J.L. contro Italia, 27 maggio 2021, che ha invitato l'Autorità giudiziaria italiana a non utilizzare motivazioni che espongano le donne alla vittimizzazione secondaria usando parole colpevolizzanti e moralistiche che potrebbero scoraggiare la fiducia della vittima nella giustizia (cfr.parr. 140 e ss.). 6.6. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il dolo generico del delitto di calunnia postula la consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza del calunniato, e può essere escluso quando l'autore sospetti o ritenga l'illiceità del fatto denunciato come ragionevole, vi sia un riconoscibile margine di serietà tale da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez.6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753). 7. Ne discende, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto addebitato a Pa.Ro. non costituisce reato, con la conseguente revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Revoca le statuizioni civili. Dispone, a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 19 6, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.