Compenso avvocato: dies a quo nel decreto di perenzione, non nella sanatoria

La Cassazione interviene sulla decorrenza della prescrizione del credito professionale dell’avvocato nei giudizi amministrativi in tema di numero chiuso universitario, quando l’interesse sostanziale dello studente sia stato soddisfatto per effetto della legge n. 264/1999.

Nel caso di specie, un legale aveva agito per il pagamento del compenso nei confronti dello studente assistito davanti al TAR Lazio; il giudizio amministrativo era stato dichiarato perento con decreto del 1° febbraio 2010, dopo che la legge n. 264/1999 aveva già stabilizzato l'iscrizione universitaria del cliente. I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito, valorizzando, di fatto, il momento del soddisfacimento dell'interesse sostanziale con l'intervento legislativo del 1999. La Suprema Corte cassa la decisione e afferma: « in tema di compensi professionali del difensore , l'elenco delle circostanze verificatesi le quali gli affari possono considerarsi terminati, di cui all' articolo 2957, comma 2, parte prima, c.c. , non è tassativo e chiuso, ma aperto, rientrandovi tutti gli eventi, dovuti a cause obiettive o subiettive, anche non processuali, che, comunque, facciano venire meno il rapporto tra cliente ed avvocato»; «in tema di compensi professionali, in assenza di un evento specifico che comporti inequivocabilmente, ai sensi dell' articolo 2957, comma 2, parte prima, c.c. , la cessazione del rapporto di mandato fra difensore e cliente, questo deve ritenersi vigente almeno fino all'adozione di un provvedimento del giudice che, in qualunque modo, definisca la lite, ben potendo tale provvedimento essere rappresentato da un decreto di perenzione di un giudizio amministrativo pronunciato ex articolo 9, comma 2, legge n. 205 del 2000 »; « la prescrizione del credito professionale del difensore di studenti definitivamente iscritti, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge n. 264 del 1999 , ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 341 del 1990 , in quanto già beneficiari di una precedente ordinanza cautelare di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della loro iscrizione ai detti corsi emessa dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, decorre, in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile, dalla data di pronuncia del decreto con il quale sono dichiarate la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa pendente davanti a tali giudici e non da quella, antecedente, di entrata in vigore della menzionata legge n. 264 del 1999 »; « la rinuncia al mandato da parte del procuratore e la sua revoca ad opera del conferente sono dichiarazioni recettizie a forma libera. Pertanto, il loro verificarsi può essere dimostrato anche tramite presunzioni».

Presidente Manna - Relatore Cavallari Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.