La Cassazione interviene sulla decorrenza della prescrizione del credito professionale dell’avvocato nei giudizi amministrativi in tema di numero chiuso universitario, quando l’interesse sostanziale dello studente sia stato soddisfatto per effetto della legge n. 264/1999.
Nel caso di specie, un legale aveva agito per il pagamento del compenso nei confronti dello studente assistito davanti al TAR Lazio; il giudizio amministrativo era stato dichiarato perento con decreto del 1° febbraio 2010, dopo che la legge n. 264/1999 aveva già stabilizzato l'iscrizione universitaria del cliente. I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito, valorizzando, di fatto, il momento del soddisfacimento dell'interesse sostanziale con l'intervento legislativo del 1999. La Suprema Corte cassa la decisione e afferma: « in tema di compensi professionali del difensore , l'elenco delle circostanze verificatesi le quali gli affari possono considerarsi terminati, di cui all' articolo 2957, comma 2, parte prima, c.c. , non è tassativo e chiuso, ma aperto, rientrandovi tutti gli eventi, dovuti a cause obiettive o subiettive, anche non processuali, che, comunque, facciano venire meno il rapporto tra cliente ed avvocato»; «in tema di compensi professionali, in assenza di un evento specifico che comporti inequivocabilmente, ai sensi dell' articolo 2957, comma 2, parte prima, c.c. , la cessazione del rapporto di mandato fra difensore e cliente, questo deve ritenersi vigente almeno fino all'adozione di un provvedimento del giudice che, in qualunque modo, definisca la lite, ben potendo tale provvedimento essere rappresentato da un decreto di perenzione di un giudizio amministrativo pronunciato ex articolo 9, comma 2, legge n. 205 del 2000 »; « la prescrizione del credito professionale del difensore di studenti definitivamente iscritti, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge n. 264 del 1999 , ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 341 del 1990 , in quanto già beneficiari di una precedente ordinanza cautelare di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della loro iscrizione ai detti corsi emessa dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, decorre, in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile, dalla data di pronuncia del decreto con il quale sono dichiarate la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa pendente davanti a tali giudici e non da quella, antecedente, di entrata in vigore della menzionata legge n. 264 del 1999 »; « la rinuncia al mandato da parte del procuratore e la sua revoca ad opera del conferente sono dichiarazioni recettizie a forma libera. Pertanto, il loro verificarsi può essere dimostrato anche tramite presunzioni».
Presidente Manna - Relatore Cavallari Svolgimento del processo Il ricorrente ha esposto che: nel novembre del 1996 Pa.Ar. gli aveva conferito l'incarico di proporre un ricorso al TAR Lazio al fine di ottenere l'annullamento degli atti normativi e amministrativi ostativi dell'immatricolazione al I anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria; l'istanza cautelare richiesta era accolta con ordinanza n. 1473/96, alla quale era seguita un'ordinanza di esecuzione (la n. 881/97); il TAR Lazio (e altri TAR) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa sul c.d. numero chiuso ; in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, che aveva dichiarato la legittimità del c.d. numero chiuso, sollecitando il legislatore a intervenire in materia, si era impegnato con le forze politiche per ottenere una sanatoria; con le leggi n. 4 e n. 264 del 1999 era ridefinita la normativa, che ribadiva il numero chiuso e prevedeva la sanatoria per coloro che avevano ottenuto l'immatricolazione con riserva, come il suo assistito; il ricorso al TAR era rimasto pendente e, quindi, decorso il decennio di pendenza del ricorso, era stato dichiarato perento con D.D. n. 1222 del 1 febbraio 2010, divenuto definitivo per difetto di opposizione il 2 aprile 2010; aveva proposte, con raccomandate del 6 giugno 2016 e del 12 luglio 2017, una definizione amichevole della vicenda; non avendo ottenuto il pagamento, il Tribunale di Bolzano, su suo ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2142/2017. Ma.Co. ha proposto opposizione che il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 773/2020, ha accolto, revocando il decreto ingiuntivo. Il ricorrente ha proposto appello, rigettato, nel contraddittorio delle parti, dalla Corte d'Appello di Trento, Sez. dist. Bolzano, con sentenza n. 89/2022. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. L'intimato si è difeso con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo. Le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1) Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 2946 c.c. con riferimento al contratto di patrocinio, dell' articolo 84 c.p.c. e del codice deontologico. Sostiene che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che il rapporto professionale con il suo cliente sarebbe derivato da un contratto di patrocinio e che nessuna delle parti si sarebbe avvalsa del diritto di recesso. Il giudizio, pertanto, sarebbe rimasto pendente fino al momento della perenzione e, in teoria, vi sarebbe stato il rischio di una condanna alle spese. Con il secondo motivo il ricorrente principale contesta la violazione dell' articolo 2946 c.c. , dei principi del processo amministrativo e degli articolo 23,24,25,26 e 27 della legge n. 1034 del 1971 . Afferma che avrebbe dovuto essere distinta la mera inerzia dall'attesa del provvedimento del giudizio. Con il terzo motivo il ricorrente principale prospetta la violazione degli articolo 2933,2934,2935 e 2946 c.c. , 23, 25, 26 e 27 della legge n. 1034 del 1971 e 9, comma 2, legge n. 205 del 2000 , atteso che la corte territoriale avrebbe disatteso gli effetti dell'istanza di fissazione di udienza depositata al TAR, che avrebbe reso necessario l'intervento del giudice, mantenendo i suoi effetti anche dopo l'esperimento della fase cautelare. Con il quarto motivo il ricorrente principale lamenta la violazione degli articolo 2946 c.c. , 23, 25, 26 e 27 della legge n. 1034 del 1971 e 9, comma 2, legge n. 205 del 2000 , considerato che il rapporto processuale sarebbe rimasto pendente sino al momento della perenzione. Con il quinto motivo il ricorrente principale afferma la violazione dell' articolo 2946 c.c. e dell'articolo 2957, comma 2, c.c. poiché il termine dal quale computare i tempi della prescrizione sarebbe coinciso con la data di pubblicazione del D.D. n. 1222 del 2010, ossia il 1 febbraio 2010. Le censure, che possono essere trattate insieme, stante lo stretto collegamento, sono fondate nei termini che seguono. Il controricorrente, raggiunto dalla domanda di pagamento del compenso da parte del ricorrente principale, ha eccepito la prescrizione ordinaria e non quella presuntiva. Questo non esclude, però, che, per individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione ai sensi dell' articolo 2935 c.c. , possa farsi riferimento all' articolo 2957 c.c. , poiché entrambi i fatti estintivi esigono l'accertamento del momento a partire dal quale il diritto poteva esser fatto valere del titolare (Cass. 2275 del 1974; Cass. 17924 del 2023 ). L' articolo 2957, comma 2, c.c. prescrive che Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione . Questa disposizione mira a fissare una data precisa di decorrenza facilmente verificabile e individua due diversi momenti di decorrenza della prescrizione, a seconda che l'affare sia o meno concluso. Per gli affari compiuti, essa decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato; per gli altri dall'esecuzione dell'ultima prestazione (Cass. 4075 del 1975; Cass. 6033 del 1987 ; Cass. 12326 del 2001 ; Cass. 13374 del 2004; Cass. 13401 del 2015 ; Cass. 275 del 2021 ). Fra gli affari definiti il codice include tre distinte figure, che richiamano sia la conclusione giudiziaria della vicenda sia ipotesi nelle quali il rapporto fra difensore e cliente si conclude al di fuori dal processo. In generale, non può dirsi a priori quando una lite debba ritenersi decisa, trattandosi di una quaestio facti la cui soluzione è strettamente connessa al contenuto dell'atto di conferimento dell'incarico al difensore e al suo sviluppo concreto. Di certo, per decisione della lite deve intendersi la definizione della causa, pure in rito, con sentenza passata in giudicato (o altro provvedimento definitivo), ma in giurisprudenza e in dottrina l'affare si considera terminato, sempre ai fini della decorrenza del termine della prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, non solo nei casi espressamente previsti nell' articolo 2957, comma 2, parte prima, c.c. , ma anche in tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venire meno il rapporto tra cliente ed avvocato, quale la morte del cliente o del difensore, la cessazione da parte di quest'ultimo dell'esercizio della professione, l'estinzione del processo (come, ad esempio, per la mancata riassunzione nel termine dopo la cancellazione della causa dal ruolo) o la rinuncia al mandato (Cass. n. 965 del 1964; n. 7281 del 2012; n. 40626 del 2021; Cass., Sez. 2, n. 17924 del 22 giugno 2023 ). D'altronde, se rilevasse esclusivamente il momento della formale chiusura in via definitiva del processo, non si spiegherebbe su quale fondamento verrebbero assimilate tra di loro, al fine voluto dalla legge, la decisione della lite per sentenza passata in giudicato e la perenzione o l'estinzione del processo e, in definitiva, la revoca del mandato e la conciliazione. Più in generale, la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere, per gli affari definiti, non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall' articolo 2957, comma 2, parte prima, c.c. , ma, altresì, dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo ( Cass., Sez. 3, n. 7281 dell'11 maggio 2012 ). La giurisprudenza è, dunque, costante nel dare rilievo, in generale, agli eventi che, comunque, realizzano l'interesse del cliente e concludono il rapporto con il difensore, rendendone normalmente inutile la prosecuzione. L'elenco di cui all' articolo 2957, comma 2, parte prima, c.c. , non è, allora, tassativo e chiuso. Concorrono ad integrarlo, piuttosto, tutte le vicende che, in maniera univoca, possono indurre a considerare, secondo una valutazione di normalità, estinto il mandato professionale. Vi sono, poi, gli affari non conclusi, in ordine ai quali la prescrizione decorre dall'esecuzione dell'ultima prestazione. In particolare, si è fatto notare che proprio ove il rapporto di patrocinio conosca un periodo di prolungata inerzia, ossia quando l'avvocato non svolga più prestazioni per una stasi del processo e non subentri alcuna causa che ponga termine al medesimo rapporto col cliente, si giustifica la distinta previsione di decorrenza della prescrizione, per gli affari non terminati , dall'ultima prestazione, non trovando, altrimenti, tale norma mai applicazione, nel senso che la prescrizione dovrebbe decorrere sempre dalla decisione della lite, dall'estinzione del processo, dalla conciliazione delle parti, dalla revoca o dalla rinuncia relative al mandato (revoca e rinuncia che sono dichiarazioni recettizie a forma libera, il verificarsi delle quali, quindi, può essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni: Cass., Sez. 3, n. 23324 del 18 dicembre 2012 ), dalla morte del cliente o dell'avvocato o dalla cessazione da parte dello stesso dell'esercizio della professione ( Cass., Sez. 2, n. 17924 del 22 giugno 2023 ). Premesso quanto sopra, i motivi possono essere valutati. Entrambe le parti considerano l'affare concluso. Per il ricorrente principale, la data da prendere in esame sarebbe quella di emissione del decreto che avrebbe dichiarato perento il giudizio amministrativo, ossia il 1 febbraio 2010. Per il controricorrente, invece, il rapporto si sarebbe concluso già alla fine degli anni '90, per mutuo consenso delle parti e con il pagamento del compenso complessivo ab origine pattuito. A suo avviso, nell'ipotesi più favorevole al ricorrente principale, la fattispecie sarebbe stata definita nel 1999, con l'entrata in vigore della legge n. 264 del 1999 che, all'articolo 5, comma 1, avrebbe previsto che Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341 , gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo . Il ricorrente principale sostiene che rileverebbe, quindi, la decisione conclusiva del giudizio davanti al TAR Lazio, mentre sarebbe stata irrilevante la soddisfazione con legge dell'interesse sostanziale del cliente, persistendo un suo interesse processuale. In pratica, afferma che, pure dopo il soddisfacimento dell'interesse materiale del suo assistito, sarebbe rimasto in piedi un interesse processuale, in quanto il decreto in questione era necessario a chiudere il procedimento senza che vi fosse una condanna alle spese. Il rapporto di mandato con il cliente, poi, non si sarebbe interrotto, non essendovi state né una revoca né una rinuncia. Inoltre, non sarebbe stata valutata correttamente l'incidenza sulla fattispecie della sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998 . Peraltro, la sua attività di assistenza professionale non sarebbe divenuta inutile dopo il 1998, non comportando la normativa entrata in vigore nel 1998 e nel 1999 l'estinzione del giudizio amministrativo. Il ricorrente principale prospetta, altresì, di non essere stato inerte, ma di avere semplicemente atteso che l'attività giudiziaria procedesse. Quanto al pagamento ricevuto, si sarebbe trattato di un mero acconto. Le doglianze del ricorrente principale meritano condivisione. Per definire la vicenda, occorre qualificare gli eventi ai quali la corte territoriale ha dato rilievo per giustificare la sua decisione. Innanzitutto, deve ritenersi che la sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 264 del 1999 , sanando la situazione del cliente, abbia comportato, dal punto di vista del processo amministrativo instaurato e ancora, formalmente, pendente, la cessazione della materia del contendere, atteso che l'interesse del controricorrente è stato, tramite essa, integralmente soddisfatto. Il giudizio, quindi, sarebbe dovuto terminare con una tale dichiarazione, alla quale avrebbe dovuto associarsi una statuizione sulle spese di lite, in applicazione dei principi in tema di soccombenza sostanziale, la quale avrebbe potuto essere favorevole alla parte vincitrice, salva la compensazione, totale o parziale, delle dette spese. La legge n. 264 del 1999 , peraltro, non si è occupata della questione relativa ai compensi professionali, non ha formalmente chiuso il processo e non ha disciplinato il mandato esistente fra le parti. Stando così le cose, il citato intervento normativo non può rappresentare, da solo, una vicenda che, in maniera univoca, possa indurre a considerare, secondo una valutazione di normalità, estinto il rapporto professionale. Infatti, non incide assolutamente su siffatto rapporto e, anche se la sua esistenza può condurre il cliente a non coltivare la sua azione e il procuratore a non intervenire più, non fornisce informazioni sul se sarà data ulteriore esecuzione al contratto. Si deve affermare, piuttosto, che, quando la giurisprudenza precisa che la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere, per gli affari definiti, non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall' articolo 2957, comma 2, parte prima, c.c. , ma, altresì, dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo ( Cass., Sez. 3, n. 7281 dell'11 maggio 2012 ), faccia riferimento a ulteriori eventi, non processuali, che investano il contratto di mandato e ne comportino la cessazione. Alla fine, non si deve confondere l'interesse contingente che l'assistito vuole realizzare con il processo (qui, l'ammissione al corso universitario) con quello alla base del rapporto in esame, la cui causa consiste nella cooperazione fiduciaria volta alla realizzazione di interessi altrui (ossia, del mandante) tramite il compimento di atti giuridici con la dovuta diligenza e perizia tecnica. La legge n. 264 del 1999 , pur soddisfacendo l'interesse concreto del controricorrente, non ha fatto venire meno il rapporto di mandato professionale, finalizzato, in ogni caso, al compimento delle ulteriori prestazioni giuridiche ancora, eventualmente, possibili nonostante l'avvenuto intervento normativo. Detta legge, quindi, non può essere equiparata, per il profilo in esame, al decesso del cliente, alla revoca del mandato o alla cancellazione del difensore dall'albo, tutte circostanze che rendono con certezza non più eseguibile, neppure in potenza, l'incarico professionale. Il momento di conclusione dell'affare dal quale fare decorrere il termine di prescrizione de quo deve essere individuato, allora, prescindendo dalla legge n. 264 del 1999 e, alla luce delle circostanze allegate, non può che essere quello di pubblicazione del decreto di perenzione. Indubbiamente, quest'ultimo decreto nulla dice quanto alle menzionate spese e alla relazione cliente-avvocato, ma esso, concludendo formalmente la procedura (e in assenza di contestazioni), ha dato termine, inequivocamente, all'intera vicenda processuale, definendo, così, la lite, come previsto dall' articolo 2957, comma 2, parte prima, c.c. La valenza di siffatto decreto ai nostri fini è confermata dal precedente di questa Sezione della Suprema Corte n. 7429 del 20 marzo 2024 , in base al quale, in tema di compensi professionali, in ipotesi di estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione di istanza di prosecuzione ex articolo 9 della legge n. 206 del 2005, la prescrizione del credito professionale dell'avvocato, del procuratore o del patrocinatore legale decorre dalla data di pronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa e non dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva essere proposta istanza di prosecuzione poiché in tal caso l'estinzione del giudizio va dichiarata dal giudice e, pertanto, prima dell'adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può intendersi automaticamente esaurito il rapporto professionale. Pur nella diversità delle fattispecie, da questa giurisprudenza si ricava che, in assenza di un evento specifico non processuale che comporti inequivocabilmente la cessazione del rapporto di mandato fra difensore e cliente, questo deve ritenersi vigente almeno sino all'adozione di un provvedimento del giudice che, in qualunque modo, definisca la lite: un provvedimento del genere ben può essere un decreto di perenzione. Ciò rende non rilevante la questione del mero decorso del tempo, pure affrontata dalle parti e dal giudice ai fini della prescrizione. Diversa questione è quella prospettata dal controricorrente circa l'avvenuta cessazione del rapporto per consenso di entrambe le parti, con esecuzione delle reciproche obbligazioni. Trattasi di profilo che attiene non all'estinzione per prescrizione del debito, ma al suo regolare adempimento e che non è stato accertato dal giudice del merito. Pertanto, dovrà essere esaminato in sede di rinvio, valutando, complessivamente, tutti gli elementi agli atti. Ovviamente, qualora la corte interessata si convincesse che una simile intesa fra le parti non sia stata provata, dovrà verificare, in concreto, se, in relazione alla prestazione svolta (limitata, come si ricava dagli atti, al giudizio cautelare), gli importi corrisposti al ricorrente principale fossero congrui, alla luce della particolare semplicità della causa (il contenzioso de quo era molto diffuso e le questioni sollevate erano spesso analoghe: cfr. Cass., Sez. 6-3, n. 19945 del 6 ottobre 2015), eventualmente applicando, con idonea motivazione, le riduzioni tariffarie normativamente consentite al tempo del provvedimento conclusivo del giudizio davanti al TAR (17 febbraio 2010, con conseguente rilevanza del D.M. n. 127 del 2004 ). Nel fare ciò, il giudice del merito dovrà considerare le attività analiticamente menzionate dal difensore nel suo ricorso originario, ove, se necessario, debitamente dimostrate (la sentenza di appello esclude, alle pagine 12 e 13, la rilevanza della prestazione extraprocessuale e chiarisce come, dopo la fase cautelare, nessuna condotta rilevante ai fini degli onorari vi sia stata: sul punto, non vi è stata specifica e adeguata contestazione), e la documentazione depositata dalle parti. 2) Con il sesto motivo il ricorrente principale prospetta l'illegittimità costituzionale dell' articolo 2957, comma 2, c.c. e dell'articolo 9, comma 2, legge n. 205 del 2000 per violazione degli articolo 3,24,97 e 111 Cost. Con il settimo motivo egli evidenzia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla tempestività del deposito dell'istanza di fissazione di udienza. Le censure non devono essere esaminate, alla luce dell'accoglimento dei precedenti motivi. 3) Il ricorso incidentale, proposto in via condizionata rispetto all'accoglimento di quello principale è dichiarato inammissibile. Con detto ricorso il controricorrente ha contestato la mancata statuizione del giudice di primo e di secondo grado circa l'accordo pattuito tra le parti del presente giudizio per l'attività professionale svolta , come ricavabile anche da una lettera del 16 aprile 1997 dell'Avv. Ma.Co. e dalla dicitura totale a saldo presente sulle fatture depositate dal ricorrente principale. Nel giudizio di cassazione, peraltro, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio c.d. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio ( Cass., Sez. 3, n. 15893 del 6 giugno 2023 ). Siccome il medesimo ricorrente condizionato incidentale è risultato integralmente vincitore nei gradi precedenti e afferma che i fatti sopra menzionati non sono stati mai valutati dai giudici del merito, deve trovare applicazione la giurisprudenza appena menzionata. I profili menzionati dal ricorrente condizionato incidentale dovranno essere, dunque, eventualmente scrutinati dal magistrato del detto rinvio. 4) Il ricorso principale è accolto, in ordine ai primi cinque motivi, assorbiti gli altri, in applicazione dei seguenti principi di diritto: In tema di compensi professionali del difensore, l'elenco delle circostanze verificatesi le quali gli affari possono considerarsi terminati, di cui all' articolo 2957, comma 2, parte prima, c.c. , non è tassativo e chiuso, ma aperto, rientrandovi tutti gli eventi, dovuti a cause obiettive o subiettive, anche non processuali, che, comunque, facciano venire meno il rapporto tra cliente ed avvocato ; In tema di compensi professionali, in assenza di un evento specifico che comporti inequivocabilmente, ai sensi dell' articolo 2957, comma 2, parte prima, c.c. , la cessazione del rapporto di mandato fra difensore e cliente, questo deve ritenersi vigente almeno fino all'adozione di un provvedimento del giudice che, in qualunque modo, definisca la lite, ben potendo tale provvedimento essere rappresentato da un decreto di perenzione di un giudizio amministrativo pronunciato ex articolo 9, comma 2, legge n. 205 del 2000 ; La prescrizione del credito professionale del difensore di studenti definitivamente iscritti, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge n. 264 del 1999 , ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 341 del 1990 , in quanto già beneficiari di una precedente ordinanza cautelare di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della loro iscrizione ai detti corsi emessa dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, decorre, in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile, dalla data di pronuncia del decreto con il quale sono dichiarate la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa pendente davanti a tali giudici e non da quella, antecedente, di entrata in vigore della menzionata legge n. 264 del 1999 ; La rinuncia al mandato da parte del procuratore e la sua revoca ad opera del conferente sono dichiarazioni recettizie a forma libera. Pertanto, il loro verificarsi può essere dimostrato anche tramite presunzioni . Il ricorso incidentale condizionato è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità. P.Q.M. La Corte, - accoglie i primi cinque motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri; - dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità.