Alle Sezioni Unite le questioni circa la giurisdizione sulle domande dei magistrati onorari

Ritiene il Collegio di rimettere al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, l’esame della questione se allorquando, per l’ampiezza del petitum sostanziale, si sia in presenza di un intreccio di materie parte devolute al plesso giurisdizionale amministrativo, parte al plesso giurisdizionale ordinario, la risposta di merito alla domanda di giustizia debba essere preceduta dall’esame della questione di giurisdizione posta con il ricorso incidentale dalla parte vittoriosa.

È quando stabilito dalla Corte di Cassazione, con le ordinanze interlocutorie n. 2072/2026 e n. 2074/2026. Il caso Le Corti di Appello, rispettivamente, di Venezia e Campobasso rigettavano le domande con cui alcuni Magistrati onorari richiedevano al Ministero della Giustizia il risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive tra le somme percepite in virtù dell'attività svolta e quelle che avrebbero dovuto percepire sulla base dei compensi previsti per i Magistrati ordinari , oltre all'ulteriore risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine. Nell'avviso dei Giudici di merito, in una sintesi estrema, se anche dovesse essere riconosciuto ai Magistrati onorari lo status di « lavoratore », ciò «costituisce solo un aspetto della questione in esame, che non esaurisce il tema realmente centrale della controversia, ossia la comparabilità del Got al magistrato ordinario»; comparabilità invece da escludersi in ragione di una serie di elementi, come già più volte affermato dalla giurisprudenza della Cassazione. Le medesime Corti rigettavano altresì l'eccezione preliminare con cui il Ministero eccepiva il deficit di giurisdizione del Giudice ordinario a favore di quello amministrativo in quanto, nella sua prospettazione, «la sostanziale richiesta di equiparazione alla magistratura ordinaria, al fine di ottenere le stesse condizioni giuridiche, economiche, previdenziali ed assistenziali, proprie di quest'ultima (rispetto alla quale la ricorrente si ritiene discriminata), comporta che il giudice legittimato a conoscere delle relative controversie […] sia, in via esclusiva, quello amministrativo». Contro tali sentenze i Magistrati onorari proponevano ricorso alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi; resisteva il Ministero della Giustizia, il quale dispiegava altresì ricorso «incidentale» riproponendo alla Corte la medesima eccezione preliminare già formulata nei gradi di merito. Ricorso incidentale vs ricorso condizionato Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, la Corte rileva preliminarmente come – per suo costante insegnamento - «il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato , indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito […] non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita […] da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale». La prima questione rimessa alle SS.UU. Dando atto che il suesposto principio risulta del tutto consolidato nella propria giurisprudenza, la Cassazione rileva tuttavia come in epoca recente, con la sentenza n. 5992/2025, la stessa Corte ne abbia escluso l'applicazione con riguardo al difetto di giurisdizione , poiché «appare evidente che una siffatta questione, riguardando in definitiva la stessa “giustiziabilità” dell'interesse la cui lesione è posta a fondamento della domanda, è indissolubilmente legata alla questione di merito […] e in certo senso ne fa parte. Non si potrebbe invero riconoscere […] la fondatezza della pretesa risarcitoria senza prima riconoscere la suscettibilità di quella pretesa ad ottenere tutela giurisdizionale». Sulla base di tale precedente e rilevando altresì come nella specie « non può escludersi il rilievo della questione di giurisdizione , atteso che tra l'altro, si pone la questione della rinuncia alle ferie […]», la Cassazione – ponendo il quesito esposto in massima - ritiene di dover sollecitare un ripensamento di tale principio, rimettendo la questione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. La seconda questione rimessa alle SS.UU Altra questione, meritevole di rimessione al Primo Presidente, riguarda la questione sulle domande risarcitorie formulate dal Magistrato onorario in ragione dello status di «lavoratore» riconosciutogli dalla giurisprudenza comunitaria. In particolare, rileva la Cassazione come le SS.UU. ( cfr . sentenza n. 27198 del 2017, oltre che le ordinanze nn. 21986/2021 e 16839/2024) hanno affermato che rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia avente ad oggetto la domanda di un Magistrato onorario volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della Giustizia , per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai Magistrati togati. In altra vicenda, tuttavia, rileva ancora ancora la Cassazione, la Sezione Lavoro (ordinanza n. 12488/2025) ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario «concretandosi il petitum sostanziale nel riconoscimento della qualità di “lavoratore” ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico e normativo». Inoltre, prosegue la Corte, « la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non esclude la giurisdizione ordinaria per ipotesi tassative determinate come nel caso della tutela contro le discriminazioni, atteso che il diritto a non essere discriminati si configura, in considerazione del quadro normativo costituzionale [….] sovranazionale [….] ed interno […], come un diritto soggettivo assoluto da far valere davanti al giudice ordinario» ( Cass. S.U. n. 3670/2011 ). Alla luce di ciò, anche questa questione merita, nell'avviso della Cassazione, di analoga valutazione da parte del suo Primo Presidente.