Il divieto di proporre ricorso per cassazione per casi diversi dalle violazioni di legge – introdotto, nell’articolo 608, comma 1- bis, c.p.p., dalla riforma “Orlando” – riguarda le sentenze di appello che confermano il proscioglimento, anche se rese all’esito di giudizio di rinvio, e presuppone identità di epilogo liberatorio tra le decisioni di primo e di secondo grado, a prescindere dalla sovrapponibilità tra le rispettive motivazioni, posta invece a fondamento dei limiti alla impugnabilità della “doppia conforme”, di matrice giurisprudenziale.
La sentenza in commento ( Cass. pen., sez. V, ud. 29 ottobre 2025, dep. 28 gennaio 2026, n. 3363 ) rappresenta l'epilogo processuale della dolorosa vicenda culminata nella uccisione di Giuseppe Pompa, per la quale l'imputato Alex Ciotola, figlio della vittima, è stato definitivamente prosciolto dal delitto di omicidio volontario, in quanto scriminato dalla necessità di difendere la madre, in occasione di una delle abituali aggressioni violente poste in essere dal padre. La pronuncia di assoluzione resa in primo grado dalla Corte di assise di Torino – fondata sulla ritenuta configurabilità dei presupposti per la legittima difesa – era stata riformata dalla Corte di assise di appello del capoluogo piemontese, che aveva condannato l'imputato a seguito dell'appello dell'organo dell'accusa e della parziale rinnovazione dell'istruttoria ex articolo 603 comma 3- bis c.p.p. Successivamente, dopo che la sentenza di appello era stata annullata dal giudice di legittimità , la Corte di assise di appello, in sede di rinvio, aveva confermato – per motivi in parte diversi e più ampi – la sentenza di assoluzione di primo grado , ribadendo la configurabilità dell'esimente della legittima difesa. La Corte di Cassazione, investita dal ricorso proposto dalla Procura generale per vizio di motivazione (oltre che per erronea applicazione della legge in tema di legittima difesa), ha enunciato il principio sintetizzato in massima, fornendo preziose coordinate ermeneutiche in ordine alla nuova preclusione stabilita dall'articolo 608 comma 1- bis c.p.p., che circoscrive la proponibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma del proscioglimento di primo grado alle sole violazioni di legge contemplate dalle lettere a), b) e c) dell' articolo 606 c.p.p. Un primo punto critico affrontato dalla Corte riguarda la circostanza che, nel corso dell'articolato iter procedimentale, la sentenza assolutoria di primo grado era stata una prima volta ribaltata in appello, sicché la conferma del proscioglimento era sopraggiunta solo in sede di giudizio di rinvio, a seguito dell‘annullamento della condanna di secondo grado. Sul punto, la natura del giudizio di rinvio , tale da determinare la sostituzione di una nuova pronuncia di merito a quella annullata in fase rescindente, ha indotto la Corte regolatrice a ritenere quest'ultima oramai priva di valenza accertativa: l'assoluzione pronunciata all'esito del giudizio rescissorio rappresenta, in tale prospettiva, conferma della decisione di primo grado, a cui finisce per saldarsi, rendendo oramai priva di rilievo la condanna d'appello annullata in cassazione. Un ulteriore spunto di riflessione merita la differenza – puntualmente delineata nella sentenza in commento – tra decisione di conferma , nel caso di specie di un precedente proscioglimento, e “ doppia conforme ”. La conferma della sentenza di primo grado di proscioglimento, ravvisabile quando vi sia corrispondenza di formula liberatoria, è concetto giuridico che fonda la preclusione al ricorso per cassazione ex articolo 608 comma 1- bis c.p.p., così da stabilizzare l'esito consolidatosi nei due gradi di merito, mentre la nozione di doppia conforme è funzionale a delimitare la censurabilità del vizio di motivazione. La conferma va, dunque, riferita alla generica identità di esito decisorio , laddove la doppia conforme consiste, più specificamente, nella condivisione dei criteri di valutazione del fatto e delle prove, così da consentire la lettura delle due motivazioni come un unico, complessivo corpo argomentativo. Tale considerazione ha consentito alla Corte di Cassazione di affermare – superando un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità di segno contrario (v. Cass. pen., sez. I, 10 aprile 2024, n. 33365 , in CED Cass. , rv. 286821) - che la preclusione di cui all'articolo 608 comma 1- bis c.p.p. non presuppone identità di ratio decidendi tra le decisioni di primo e secondo grado, alla stregua del concetto di doppia conforme, ma opera anche quando le rispettive motivazioni presentino significative divergenze . In definitiva, è la stabilizzazione del verdetto assolutorio derivante dalla conferma a giustificare – nell'ottica di conferire adeguata tutela ai valori costituzionali sottesi alla presunzione di innocenza ed alla ragionevole durata del procedimento – il divieto normativo di rivalutazione del merito in sede di legittimità, laddove i limiti di derivazione giurisprudenziale alla ricorribilità avverso la doppia conforme dei giudici di merito rispondono a logiche diverse, ricollegabili all'esigenza di restringere il controllo sul fatto in sede di legittimità.