Contributi di Cassa Forense esclusi dal perimetro della rottamazione quinquies

L'articolo 1, comma 82, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che introduce la cosiddetta rottamazione quinquies, prevede la possibilità di definire in modo agevolato i debiti derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con la sola esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Si tratta di una disciplina che, pur collocandosi nel solco delle precedenti definizioni agevolate dei carichi pendenti, si distingue in modo netto rispetto al meccanismo previsto dalla rottamazione‑quater disciplinata dalla legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Tale legge consentiva di rottamare i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 , riguardanti non solo le imposte, ma anche i contributi previdenziali, con un perimetro oggettivo e soggettivo significativamente più ampio. In quel contesto, era espressamente contemplata la possibilità di definire, oltre ai debiti verso l'INPS, anche i crediti previdenziali degli enti diversi dall'INPS, compresi quelli delle casse professionali privatizzate che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, come Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM e altri enti istituiti e regolati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 e del d.lgs . n. 103/1996 . L'inclusione di tali casse nella rottamazione‑quater non era tuttavia automatica, proprio in ragione della loro autonomia organizzativa e finanziaria riconosciuta dalla normativa di settore: occorreva una specifica delibera da parte dei competenti organi di ciascuna cassa, soggetta all'approvazione ministeriale, affinché i relativi carichi potessero essere effettivamente ricompresi nella definizione agevolata. In applicazione di questo schema, Cassa Forense ha aderito alla rottamazione‑quater con delibera del Comitato dei Delegati del 27 gennaio 2023, decidendo di includere nella definizione i contributi soggettivi, integrativi e di maternità relativi ai ruoli emessi dal 2000 al 2021 , così consentendo agli iscritti di estinguere tali debiti mediante il pagamento della sola sorte capitale, con esclusione di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggi della riscossione. Diversamente, Cassa Forense non ha aderito allo stralcio automatico delle cartelle di importo inferiore a 1.000 euro previsto dall'articolo 1 comma 222 della legge n. 197/2022 , misura che riguardava anche i contributi dovuti e non soltanto gli accessori, e che è stata oggetto di autonoma valutazione da parte dell'ente in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio attuariale di lungo periodo. Con l'introduzione della rottamazione quinquies, il legislatore del 2026 ha invece ristretto in modo marcato l'ambito di applicazione della definizione agevolata sotto il profilo previdenziale , individuando come unico perimetro rilevante i contributi INPS derivanti da omesso versamento e non da accertamento, e non prevedendo più alcuna possibilità di estendere la misura a soggetti previdenziali diversi dall'INPS tramite autonome delibere degli enti interessati. Ne consegue che, mentre la rottamazione‑quater costituiva uno strumento di ampia tregua fiscale e previdenziale, aperto anche alla partecipazione delle casse professionali privatizzate e affiancato da misure di stralcio automatico dei piccoli debiti, l'unico perimetro di applicazione della rottamazione quinquies, per quanto riguarda i contributi previdenziali, resta quello rigorosamente delineato dal legislatore: i soli contributi INPS non derivanti da accertamento, con esclusione di ogni altro soggetto previdenziale .