Nullità della sentenza per mancata udienza in appello: alle Sezioni Unite il contrasto sulla discussione ex art. 352 c.p.c.

La Terza sezione civile della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se la mancata fissazione dell’udienza di discussione in appello, a fronte di rituale istanza ex articolo 352 c.p.c. determini nullità “automatica” della sentenza o solo in presenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

La vicenda origina da un giudizio di responsabilità sanitaria, riassunto ex articolo 622 c.p.p. davanti alla Corte d'appello di Messina, nel quale i familiari di un paziente deceduto hanno ottenuto la condanna al risarcimento dei danni nei confronti, tra gli altri, di un medico  e degli eredi di un altro sanitario. Costoro propongono ricorso per cassazione articolando due motivi, tra cui la dedotta nullità della sentenza per mancata fissazione dell'udienza di discussione nonostante reiterate istanze ex  articolo 352 c.p.c. La Cassazione ricostruisce un contrasto giurisprudenziale ormai nitido. Da un lato, arresti recenti (tra cui Cass. 2067/2023 , 23353/2023 , 4277/2025 ) qualificano la mancata fissazione dell'udienza, a fronte di rituale richiesta, come causa di nullità senza onere di specifica allegazione del pregiudizio, in quanto vulnus immediato al principio del contraddittorio e al diritto di difesa. Dall'altro lato, un consolidato orientamento ( Cass. 18618/2003 , 7759/2003, 28188/2020 , 1769/2025 ) nega la nullità automatica, richiedendo che la parte indichi quali specifici profili difensivi avrebbe potuto sviluppare oralmente, considerata la funzione meramente illustrativa della discussione rispetto alle difese scritte. Il Collegio inquadra quindi il contrasto nel mutato scenario normativo: il d.lgs. 149/2022 , con gli articolo 127‑ ter , 171‑ ter   e 350‑ bis c.p.c., rafforza il favor per il contraddittorio scritto e affida al giudice, più che alle parti, il baricentro sulla scelta dell'oralità. Da qui la ritenuta necessità dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, cui gli atti sono rimessi ai sensi dell' articolo 374, comma 2, c.p.c.

Presidente Scrima – Relatore Graziosi Fatti di causa Per quanto qui interessa, con atto di riassunzione ex articolo 622 c.p.p. Fa.Pa., Fo.Gi. e Fo.Gi. chiedevano alla Corte d'Appello civile di Messina di dichiarare la responsabilità per la morte del rispettivo figlio e fratello Fo.Fr. di varie controparti, tra cui Ce.An. e gli eredi di Zu.Bi., cioè Sp.An., Zu.Da., Zu.Gi. e Zu.Cr., con conseguente loro condanna al risarcimento dei danni. Le controparti si costituivano, resistendo. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 7 novembre 2023, dichiarava la responsabilità di tutti i convenuti, condannandoli al risarcimento dei danni. Hanno presentato ricorso Ce.An., Sp.An., Zu.Da., Zu.Gi. e Zu.Cr., fondandolo su due motivi, illustrati anche con memoria. Fa.Pa., Fo.Gi. e Fo.Gi. si sono difesi con controricorso, depositando pure memoria. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c. , nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli articoli 156 e 352 c.p.c. nel testo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 , nonché violazione o falsa applicazione degli articoli 111 e 24 Cost. per mancata fissazione dell'udienza di discussione orale che sarebbe stata dagli attuali ricorrenti ritualmente richiesta. Si descrive la sequenza processuale svoltasi anteriormente alla decisione, includente ripetute istanze ex articolo 352 c.p.c. da parte degli attuali ricorrenti, istanze non considerate in effetti dal giudice d'appello, che, alla fine, ha deciso senza prima dar luogo a una discussione orale. 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., violazione degli articoli 111 Cost. , 132 c.p.c. e 108 disp. att. c.p.c., con conseguente violazione degli articoli 1176, secondo comma, e 2043 c.c. , per motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile; denuncia altresì violazione delle statuizioni della sentenza di rinvio e omesso esame di fatto discusso e decisivo per avere la Corte d'Appello dichiarato la responsabilità civile di Ce.An. e di Zu.Bi. in assenza di elementi di prova tali da rendere positivo il giudizio causale, in base a motivazione illogica. 3. Prima di esaminare i motivi, occorre rilevare che i controricorrenti hanno eccepito che la procura speciale sottoscritta digitalmente dai ricorrenti non è sottratta all'onere di autenticazione del difensore ai sensi dell' articolo 83, terzo comma, c.p.c. , onere che non si sarebbe adempiuto. Il ricorso, nell'intestazione, enuncia che i ricorrenti sono rappresentati e difesi giusta procura speciale in documento informatico separato sottoscritto con forma digitale da intendersi unito in calce al presente atto , come davvero è, costituendo le pagine 25-26 del ricorso, con firma laterale del difensore, al pari delle altre pagine del ricorso stesso; e alla fine della pagina 24 del ricorso si dichiara che sarà prodotta ex articolo 369 n.3 c.p.c. procura speciale conferita su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale da intendersi apposta in calce al presente ricorso alle pagine 25 e 26 . Segue effettivamente la firma del difensore. Dirimente in ordine a questa tematica è la recente Cass. sez. 3, ord. 18381/2024 , per cui, in caso di procura su foglio separato materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, la certificazione del difensore sull'autografia della sottoscrizione del conferente la procura sussiste sia quando la firma del difensore è apposta subito dopo tale sottoscrizione - con o senza diciture come per autentica o vera -, sia quando venga apposta in chiusura dell'atto al quale è congiunto il foglio separato contenente la procura : invero, in entrambi i casi, l'autografia attestata dal difensore, esplicitamente o implicitamente, può essere contestata soltanto con la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un'attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica ai sensi dell' articolo 83, terzo comma, c.p.c. È dunque evidente, essendo del tutto condivisibile questo arresto, che non patisce il denunciato vizio la procura dei ricorrenti. 4. Passando allora al primo motivo del ricorso, non si può non constatare la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, anche molto recente, in tema. 4.1 Questa Suprema Corte, invero, soprattutto di recente ha generato una serie di arresti per cui, qualora non sia stata fissata la richiesta udienza di discussione, la sentenza pronunciata incorre in nullità: da ultimo tra le pronunce massimate, in tal senso si è espressa Cass. sez. 3, ord. 18 febbraio 2025 n. 4277 - Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa -, così ribadendo la linea seguita da Cass. sez. 2, ord. 1 agosto 2023 n. 23353 e Cass. sez. 1, ord. 24 gennaio 2023 n. 2067 - quest'ultima massimata come segue: Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell' articolo 352, comma 2, c.p.c. , comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un 'vulnus' al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa -; e si vedano pure, sulla medesima linea, Cass. sez. 3, ord. 15 novembre 2024 n. 29494 , che significativamente concede elasticità, tramite il canone del raggiungimento dello scopo, alla forma di richiesta della discussione orale - Nelle impugnazioni dinanzi alla Corte d'Appello, la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all' articolo 352, comma 2, c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis, già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, può essere effettuata anche con un'istanza, depositata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, indirizzata al presidente del collegio, anziché al presidente della corte, essendo tale modalità idonea a soddisfare l'esigenza, sottesa alla norma, che destinatario necessario, in via immediata e diretta, sia l'organo che deve provvedere all'adozione della modalità di fissazione dell'udienza - e altresì Cass. sez. 3, ord. 22 marzo 2024 n. 7845 , che affronta una ipotesi non identica, ma comunque regolata proprio mediante la stessa impostazione di tutela del contraddittorio orale in sede conclusiva - Nel giudizio di appello, la mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con il conseguente impedimento all'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale della causa, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che la parte avrebbe potuto illustrare durante la discussione, risultando precluso alle parti il pieno svolgimento dei diritti di difesa e del contraddittorio -. 4.2 La nullità non è invece ravvisata in questa fattispecie nell'altro filone giurisprudenziale, in una impostazione di assoluta equivalenza tra scritto e orale. Limitando il richiamo ancora agli arresti massimati, in tale posizione si rinviene Cass. sez. 5, ord. 24 gennaio 2025 n. 1769 - L'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex articolo 352 c.p.c. , non determina necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l' articolo 360, comma 1, n.4, c.p.c. , nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo; perciò, avendo la discussione della causa nel giudizio d'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex art 190 c.p.c. , per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali sono gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi -, che conferma Cass. sez. 1, ord. 10 dicembre 2020 n. 28188 , Cass. sez. 2, 27 novembre 2017 n. 28229 e Cass. sez. 1, 5 dicembre 2003 n. 18618 - le ultime due massimate come la pronuncia del 2025, la cui massima ne costituisce precisa riproduzione -, Cass. sez. 3, 23 febbraio 2010 n. 4340 - che, nel caso in parte affine della impossibilità di replica scritta, si avvale della, classica quanto pregnante, endiadi dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo, oltre all'interesse ad agire: In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell' articolo 360, n.4, c.p.c. , non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l'annullamento della sentenza impugnata si rende necessaria solo allorché nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata. Ne deriva che, ove la parte proponga ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza impugnata per non aver avuto la possibilità di replicare, con apposita memoria, alla comparsa conclusionale dell'avversario, a causa della morte del proprio procuratore, essa ha l'onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre per contrastare quelle della controparte ovvero le istanze, le modifiche o le deduzioni che si sarebbero volute presentare, nonché il pregiudizio derivato da siffatta carenza di attività processuale -, Cass. sez. 3, 19 maggio 2003 n. 7759 - che circoscrive la violazione dell' articolo 352 c.p.c. in una semplice irregolarità, non essendo, per essa, espressamente prevista nessuna sanzione di nullità, né tale sanzione può farsi discendere dalla violazione del diritto di difesa, atteso che scopo dell'udienza di discussione è quello di consentire alle parti una migliore illustrazione delle proprie difese dinanzi al collegio - e Cass. sez. 1, 5 dicembre 2003 n. 18618 - che già proprio concretizza e intensifica l'onere di dimostrare una specifica lesione del diritto difensivo come conseguenza della limitazione alla forma scritta: L'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ai sensi dell' articolo 352 c.p.c. , non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, atteso che l' articolo 360 n.4 c.p.c. , nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo , onde, poiché la discussione della causa nel giudizio d'appello ha una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non è sostitutiva delle difese scritte di cui all' articolo 190 c.p.c. , per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, ma è necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi . 4.3 Significativa poi è la parallela vicenda di divergenza interpretativa nel rito del lavoro, ove l'oralità tradizionalmente esprime una valenza superiore rispetto al giudizio ordinario. Cass. sez. L, 12 novembre 1998 n. 11458 afferma: Nel giudizio d'appello celebrato con il rito del lavoro l'omissione della discussione orale della causa non inficiando né la validità del contraddittorio né l'attività decisionale del giudice non può, in mancanza di una specifica sanzione, determinare in alcun caso la nullità del procedimento. Si deve, anzi, rilevare che, in considerazione della possibilità per i procuratori delle parti di rinunciare alla discussione e di limitarsi a chiedere che la causa sia riservata a sentenza, la discussione orale della causa può essere sostituita dagli scritti difensivi . In tal modo questa pronuncia ha ripreso il dictum di Cass. sez. L, 22 luglio 1987 n. 6393, che, attingendo dalla impostazione della precedente giurisprudenza sull'udienza di discussione e sull'assenza dell'appellante (come, tra gli arresti massimati, Cass. sez. L, 9 gennaio 1987 n. 104, Cass. sez. L, 6 maggio 1985 n. 2845 e Cass. sez. L, 26 novembre 1980 n. 6287), giustifica una siffatta interpretazione tutto riconducendo alla difesa scritta: Nel giudizio d'appello celebrato con il rito del lavoro l'omessa assunzione delle conclusioni delle parti e l'omessa discussione della causa non inficiano né la validità del contraddittorio, né l'attività decisionale del giudice, perché le conclusioni delle parti sono essenzialmente affidate al ricorso in appello e alla correlata memoria difensiva, mentre la discussione orale della causa è sostituita, per il caso che essa venga a mancare o per rinuncia dei procuratori delle parti o per altre situazioni processuali che ne impediscono lo svolgimento, dagli scritti difensivi i quali, nel rito suddetto, adempiono all'essenziale funzione di mettere il giudice in grado di decidere la causa anche senza la presenza o la partecipazione delle parti all'udienza di discussione . Ad una limitata distanza temporale rispetto alle pronunce del 1998 e del 2003 si rinviene invece Cass. sez. 3, 26 maggio 2000 n. 6979 , che così è massimata: Nelle cause assoggettate al rito del lavoro, il giudice d'appello non può, per il disposto dell' articolo 437 c.p.c. , pronunciare la sentenza se non sentiti i difensori delle parti, il che implica che detto giudice dopo la relazione deve ammettere le parti alla discussione orale del merito della causa . 4.4 Complessivamente, può ritenersi che la discrasia si sia intensificata proprio negli ultimi tempi, quando sono accresciute le pronunce che hanno presidiato con la nullità la disposizione della richiesta di udienza di discussione, attraendo così nel vizio pieno quel che nella maggioranza giurisprudenziale è stato o ricondotto alla irregolarità o comunque qualificato ordinariamente non vagliabile applicando il principio generale per cui il vizio di rito, per essere sorretta da interesse la sua denuncia, deve avere, nella prospettazione del ricorrente, influito a suo sfavore sulla decisione di merito. L'ambito reale del vizio di nullità va sempre perimetrato; e a ciò va aggiunto che la giurisprudenza che negli ultimi anni gli ha dato spazio allo scopo di sanzionare il diniego alla discussione orale ex articolo 352 c.p.c. si è intensificata nell'epoca del ritorno al dominio del contraddittorio scritto nel processo: gli articoli 127 ter e 171 ter c.p.c. - riecheggiando nel background il noto D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 , le cui disposizioni processuali sono state abrogate dall'altrettanto nota L. 18 giugno 2009 n. 69 - manifestano un evidente favor nei confronti del contraddittorio globalmente scritto, e quindi una corrispondente ritrosia nei confronti di quella oralità che un tempo veniva qualificata dalla dottrina come un veramente apprezzabile modus per il processo civile (e non di meno per il -pur diverso - processo penale), e anzi, un suo pilastro. E se nel penale, anche di legittimità, difficile è estromettere un tale modus, nel civile si pone il quesito della persistenza o meno di esso, tenendo pure in conto l'ora integrale sistema informatico, ontologicamente equivalente, si ritiene, al contatto tradizionale. A questo Collegio non appare dunque eludibile la discrasia giurisprudenziale - che non solo è rimasta ma, ut supra si è visto, da ultimo si è pure ravvivata con arresti assai recenti - in ordine alla oralità, per così dire, conclusiva del contraddittorio prevista dall' articolo 352, secondo e terzo comma, c.p.c. nel testo ratione temporis qui applicabile: ovvero appare necessario chiarire se l'oralità apporta ancora una valenza positiva da tutelare integralmente, alla luce della quale interpretare la suddetta norma come protetta dalla nullità, oppure, in alternativa, intendere che il combinato disposto del secondo e del terzo comma della norma stessa racchiuda un potere meramente discrezionale del presidente della corte , spostando l'ago della bilancia interpretativa dal litigator istante a chi Sprovvede sulla richiesta . E ciò tanto più nell'epoca in cui l' articolo 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha inserito nel sistema una tendenza affine alla seconda ipotesi tramite l' articolo 350 bis c.p.c. , laddove conferisce al giudice d'appello il potere di disporre una discussione orale non chiesta dalle parti e, in realtà, affidata alla sua valutazione ai sensi degli articoli, per così dire, progressivi (il secondo dilata l'area del primo) 348 bis e 350, terzo comma, c.p.c.: l'oralità come modalità di contraddittorio viene dunque rimessa esclusivamente al potere del giudice, il quale potere è circoscritto da presupposti chiaramente discrezionali. 5. In conclusione, questo Collegio rimette gli atti al Primo Presidente ai sensi dell' articolo 374, secondo comma, c.p.c. in relazione al contrasto giurisprudenziale evidenziato nel primo motivo del ricorso. 6. Va disposto che, ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 , in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei controricorrenti e del loro defunto congiunto. P.Q.M. rimette gli atti al Primo Presidente ai sensi dell 'articolo 3/4, secondo comma, c.p.c . in relazione al contrasto giurisprudenziale evidenziato nel primo motivo del ricorso. Dispone l'oscuramento dei dati come in motivazione.