Il cuore innovativo della pronuncia in oggetto risiede nel versante processuale, ove la Corte affronta il tema, ad oggi controverso in giurisprudenza, della rifusione delle spese di parte civile quando sia l’imputato sia la parte civile stessa risultino ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
La parte civile aveva chiesto la rifusione delle spese legali sostenute nel giudizio di legittimità; la questione posta alla Corte era se, a fronte della soccombenza dell'imputato, dovesse disporsi la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile o in favore dello Stato, oppure se le spese dovessero restare integralmente a carico dell'erario. Il quadro normativo di riferimento è costituito, da un lato, dall' articolo 541, comma 1, c.p.p. , che esprime il principio generale di soccombenza nelle spese nei confronti dell'imputato condannato al risarcimento danni , e, dall'altro, dall' articolo 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , il quale stabilisce che, quando l'imputato non ammesso al beneficio sia condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa, il pagamento deve essere disposto in favore dello Stato, al fine di evitare una duplicazione del rimborso a carico dell'erario e della controparte. La sentenza prende atto dell'esistenza di due contrapposti orientamenti di legittimità : un primo indirizzo , valorizzando il carattere ritenuto “eccezionale” dell' articolo 110, comma 3, d.P.R. 115/2002 , ritiene che esso non sia applicabile per analogia al caso in cui anche l'imputato sia ammesso al patrocinio, con la conseguenza che, quando entrambe le parti processuali godono del beneficio, le spese processuali restano a carico dell'erario e l'imputato soccombente non è condannato alla loro rifusione, neppure in favore dello Stato. Tali pronunce sottolineano come la deroga al principio di soccombenza trovi giustificazione nella condizione di non abbienza dell'imputato e nel correlato interesse pubblico a evitare costi di esazione di crediti di difficile recupero, ritenendo sufficiente per il difensore della parte civile l'accesso alla liquidazione ex articolo 83, comma 2, d.P.R. 115/2002 . un secondo indirizzo , definito dalla sentenza in commento “apparentemente maggioritario”, secondo cui, anche nel caso di imputato ammesso al patrocinio, il combinato disposto dell' articolo 541 c.p.p. e dell' articolo 110, comma 3, d.P.R. 115/2002 impone comunque di porre a suo carico le spese processuali dovute per la soccombenza, disponendo tuttavia il pagamento in favore dello Stato, quale effettivo anticipatario degli onorari del difensore della parte civile ammessa al beneficio. Il Collegio aderisce espressamente a questo secondo indirizzo , ritenendo che l'obbligo statale di anticipare le spese ex articolo 107, comma 1, lett. f), d.P.R. 115/2002 riguardi solo gli oneri strettamente connessi alla difesa del soggetto ammesso al beneficio, ma non possa estendersi a coprire in via definitiva le spese derivanti dalla soccombenza, che restano regolate dal principio generale dell' articolo 541 c.p.p. In altri termini, lo Stato si sostituisce al non abbiente per garantire il diritto di difesa ex articolo 24 Cost. , ma non è tenuto a farsi carico , in luogo dell'imputato, delle spese che trovano causa nel suo essere risultato soccombente rispetto alle pretese risarcitorie della parte civile. Da ciò deriva che l'imputato , pur ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non può essere esentato dalla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ; tale rifusione, tuttavia, deve essere disposta in favore dell'erario, ossia dell'ente che ha materialmente sostenuto tali costi. La Corte precisa che l' articolo 110, comma 3, d.P.R. 115/2002 non ha carattere eccezionale ma detta una regola suscettibile di applicazione estensiva anche a casi analoghi non espressamente contemplati, come quello in cui entrambe le parti siano ammesse al beneficio, purché sia rispettata la logica di evitare arricchimenti indebiti e di ricondurre il flusso delle spese al soggetto che le ha anticipate. In applicazione di tali principi, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ex articolo 616 c.p.p. , e lo condanna altresì alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio.
Presidente Pellegrino - Relatore Cardamone Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 giugno 2025, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di assoluzione emessa in data 16 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, condannava K.A. per il delitto di rapina aggravata, oltre al risarcimento dei danni patiti dalla persona offesa P.C., costituita parte civile. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo, con un unico motivo, un vizio di violazione di legge e di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all' articolo 628 cod. pen. Si deduce che mancherebbe il requisito della violenza o minaccia adoperata per sottrarre il bene, atteso che il telefono della persona offesa si trovava appoggiato su un tavolo quando venne sottratto; che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la violenza fosse finalizzata all'impossessamento del telefono cellulare e che era condivisibile la decisione del giudice di primo grado che aveva interpretato tale condotta come frutto di un gesto istintivo di rabbia. Ne conseguiva che il fatto commesso avrebbe dovuto essere riqualificato nella fattispecie di furto semplice, con conseguente declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione di querela. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato l'unico motivo proposto. 2. Nella fattispecie è stato accertato che tra la persona offesa e l'imputato era intercorsa una relazione sentimentale della durata un anno e quattro mesi e che, da circa un mese, nonostante la donna fosse al quarto mese di gravidanza, veniva picchiata dall'imputato con schiaffi e pugni al viso. È stato in questo contesto di violenza che, il 1 maggio 2023, dopo essere stata percossa dall'imputato, la persona offesa veniva privata del suo telefono cellulare, del quale l'imputato si appropriava al fine di poterne verificare il contenuto. Invero, era accaduto che quest'ultimo, guardando il telefono della persona offesa, aveva visto delle fotografie che la ritraevano in compagnia di vecchi amici di scuola e, adiratosi, le aveva sferrato un pugno e le aveva messo un piede sul viso mentre la stessa era distesa a terra, cagionandole un «trauma contusivo al volto, con presenza di tumefazioni in regione sopracciliare destra, sul dorso del naso ed in regione zigomatica destra», come certificato dal referto medico dell'Ospedale dove la persona offesa si recava per ricevere le cure necessarie. Nel caso in esame, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che le gravi violenze ai danni della persona offesa e l'impossessamento del telefono di proprietà della stessa sono avvenuti nel medesimo contesto spazio-temporale. In secondo luogo, come emerge dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, l'imputato, dopo avere percosso violentemente la persona offesa, si era allontanato dall'abitazione della stessa portando con sé il telefono cellulare, e successivamente lo aveva anche utilizzato per telefonare alla madre della persona offesa, come da quest'ultima riferito (sentenza di primo grado pag. 6). Ci si trova, pertanto, in presenza di una condotta di impossessamento di cose mobili altrui mediante violenza, che consente di configurare l'elemento materiale del reato di rapina. Quanto, poi, all'elemento soggettivo del reato, correttamente ha ricordato la Corte di Appello che «nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene» (Sez. 2, n. 49265 del 07/12/2012, Iudice, Rv. 253848-01; in senso conforme anche Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163-01), potendo peraltro il profitto ingiusto consistere persino nella temporanea utilizzazione della cosa sottratta contro il volere della persona offesa, come avvenuto nel caso in esame (Sez. 1, n. 15405 del 10/02/2010, Mendola, Rv. 246827-01; Sez. 2, n. 788 del 18/12/2003, dep. 2004, Chianello, Rv. 227805-01; v. anche in termini di confronto, Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145-01, con riferimento al delitto di furto, in relazione al quale si è affermato che il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore). Il fatto, poi, che l'azione violenta sia sorta in origine per altre ragioni, nell'ambito di un contrastato rapporto interpersonale tra le parti, non consente di escludere il dolo del reato di rapina. Infatti, nella giurisprudenza di legittimità è stato ritenuto possibile che il reato possa essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sulla efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all'impossessamento, non devono necessariamente preesistere all'inizio della attività integratrice del reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento, durante il compimento degli atti di violenza o di minaccia. È stato, infatti, affermato che, ai fini della sussistenza del delitto di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto (Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227-01; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644-01; Sez. 1, n. 10097 del 09/01/1974, Acquaviva, Rv. 128864-01). 3. La parte civile costituita ha chiesto la refusione delle spese legali sostenute nel presente giudizio. Poiché, nel caso in esame, sia l'imputato che la parte civile sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, occorre stabilire se l'imputato debba essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile oppure se il pagamento debba essere disposto a favore dello Stato. L' articolo 541, comma 1, cod. proc. pen. sancisce il c.d. principio di soccombenza e prevede, in via generale, che «Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale». L'articolo 110, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) sancisce, tuttavia, che «Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato». Nel caso, infatti, in cui l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese sia condannato al risarcimento del danno o alla restituzione in favore della parte civile ammessa al beneficio, il pagamento delle spese di questa parte deve essere disposto in favore dello Stato, per evitare che la parte civile ottenga due volte il rimborso delle spese processuali (una volta dallo Stato e un'altra dalla controparte). Questa disposizione, invece, non chiarisce la disciplina che deve essere applicata dal giudice nel caso in cui l'imputato debba essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile ed entrambe le parti siano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Nella giurisprudenza di legittimità sono emersi due orientamenti opposti in ordine al provvedimento che il giudice deve adottare in caso di soccombenza dell'imputato in favore della parte civile, quando entrambi siano ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 3.1. Secondo il primo orientamento, la previsione dell'articolo 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 si giustifica, in quanto, in tale ipotesi, la parte civile non ha sostenuto alcuna spesa per fare valere in giudizio il proprio diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno, avendo provveduto lo Stato a sostenerne il relativo onere. La previsione di cui all'articolo 110, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è, tuttavia, eccezionale e non applicabile analogicamente; da questa disposizione (e, in particolare, dall'espresso riferimento a «l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese») si desume a contrario che, ove anche l'imputato sia ammesso a tale beneficio, non può essere disposta la sua condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute dalla parte civile. Secondo le sentenze che aderiscono a questo orientamento, dunque, qualora l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, che restano a carico dell'Erario (Sez. 5, n. 33103 del 22/09/2020, C., Rv. 279839-01; Sez. 5, n. 37113 del 30/09/2022, A., non mass.; Sez. 5, n. 5981 del 13/02/2023, G., non mass.; Sez. 5, n. 24626 del 24/06/2022, A., non mass.; Sez. 6, n. 31224 del 09/08/2021, P., non mass.). Queste sentenze precisano che il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato potrà ottenere la liquidazione dei propri compensi, rivolgendo istanza al giudice competente ai sensi dell'articolo 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002. La deroga dell'applicazione del principio di soccombenza non sarebbe, peraltro irragionevole, ben potendo trovare giustificazione razionale nell'interesse dello Stato di evitare i costi di esazione del credito nei confronti di chi già risulta privo di adeguati redditi. Detto orientamento è stato recentemente ribadito affermando che l'articolo 110, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 limita espressamente la possibilità di condannare l'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato all'ipotesi nella quale l'imputato non sia stato parimenti ammesso a detto beneficio. La previsione dell'articolo 110, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, infatti, prevale sulla disciplina generale enunciata dell' articolo 541 cod. proc. pen. , in quanto legge posteriore e speciale (Sez. 5, n. 15144 del 06/03/2025, R., non mass.). 3.2. Secondo un diverso orientamento, apparentemente maggioritario e condiviso dal Collegio, qualora la parte civile e l'imputato siano entrambi ammessi al beneficio, quest'ultimo, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'erario, delle spese processuali sostenute dalla stessa, non potendo esse restare a carico dello Stato. Nel caso di specie trovano, invero, applicazione la previsione dell'articolo 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e il principio generale di soccombenza sancito dall' articolo 541 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33136 del 10/09/2025, M., Rv. 288709-01; Sez. 2, n. 18187 del 04/03/2025, Natalizio, Rv. 288033-01; Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., Rv. 283521-02; Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019, Cipollaro, Rv. 276457-01; Sez. F, n. 48907 del 30/08/2016, C., Rv. 268211 – 01; Sez. 5, n. 32871 del 17/07/2008, Cutone, Rv. 242026-01). Tale interpretazione trova il proprio fondamento nel disposto dell'articolo 107, comma 1, lett. f), del d.P. R. n. 115 del 2002 , atteso che tale norma, con l'indicare, tra le spese che sono anticipate dall'erario, «l'onorario e le spese degli avvocati», non contempla altri avvocati che quelli che sono officiati della difesa del soggetto che è ammesso al beneficio. Lo Stato è, infatti, tenuto a sostenere solo le spese che sono necessarie alla difesa dell'imputato (o dell'altra parte ammessa al beneficio), giacché si sostituisce a costoro, attesa la loro condizione di soggetti non abbienti, al fine di garantire il diritto inviolabile alla difesa, ai sensi dell' articolo 24, secondo e terzo comma, Cost. , ma l'obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli che sono connessi alla difesa dell'imputato e, quindi, lo Stato non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza. Tale principio, secondo il quale lo Stato non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza ai sensi dell' articolo 541, comma 1, cod. proc. pen. , in quanto l'obbligo dell'erario non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa, si deve ritenere valido sia nel caso in cui la parte civile non sia stata anch'essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sia nel caso, che ricorre nel presente giudizio, in cui la parte civile sia stata anch'essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, cit.). Se l'imputato soccombente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non fosse condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'erario, ne conseguirebbe la sua esenzione da una spesa ulteriore e diversa rispetto a quelle che sono correlate alla sua difesa e, in particolare, da una spesa, quella relativa alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, alla quale l'imputato è invece tenuto sulla base del principio di soccombenza di cui all' articolo 541, comma 1, cod. proc. pen. , il quale, per le ragioni che si sono dette, deve trovare applicazione anche nel caso in cui anche la parte civile sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Ne discende che la disposizione di cui all'articolo 110, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha carattere eccezionale ma detta una disciplina che è estensivamente applicabile a casi analoghi a quello che è in essa espressamente contemplato, quale si deve ritenere essere quello in esame, in cui sia l'imputato sia la parte civile siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, atteso che, per quanto si è detto, l'ammissione dell'imputato a tale beneficio non incide sull'esistenza del suo obbligo di rimborsare le spese legali della parte civile e lo stesso rimborso non può che essere disposto in favore di chi tali spese ha effettivamente sostenuto e, quindi, in favore dello Stato (Sez. 6, n. 33136 del 10/09/2025, cit.; Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, S., cit.). 3.3. Alla luce di tali considerazioni, l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, e il pagamento di tali spese deve essere disposto a favore dello Stato. 4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. pen. , valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso ( Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 ), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Segue, inoltre la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli, con separato decreto di pagamento ai sensi degli articolo 82 e 83 D.P.R. 115/2002 , disponendo il pagamento in favore dello Stato. 6. In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge a norma dell' articolo 52, d.lgs. n. 196 del 2003 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile P.C. ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli articolo 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dell'erario.