In tema di disconoscimento di paternità, il rifiuto del figlio minore a sottoporsi al test del DNA non può essere valutato direttamente, ma deve essere espresso dal curatore speciale: tale rifiuto, se ingiustificato, costituisce un argomento di prova. Il bilanciamento tra verità biologica e interesse del minore, inoltre, non può essere astratto ma va condotto in concreto.
Questi i principi espressi dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione. La vicenda processuale Un padre, dopo aver appreso da una lettera anonima che i tre figli nati in costanza di matrimonio non erano suoi e dopo averne avuto conferma tramite un test del DNA eseguito privatamente , avviava un'azione di disconoscimento della paternità di tre figli. La moglie eccepiva la decadenza dell'azione ai sensi dell' articolo 244 c.c. e contestava nel merito la domanda. Il Curatore Speciale che rappresentava i minori chiedeva l' espletamento di una CTU genetica . Con Sentenza non definitiva, il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza e disponeva istruttoria, ammettendo anche CTU ematologica. In sede peritale i minori si rifiutavano di sottoporsi al prelievo. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda di disconoscimento. Il padre proponeva appello. Procedimento di appello La Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione di primo grado, ritenendo che il materiale istruttorio acquisito non fosse idoneo a dimostrare il nesso tra le relazioni extraconiugali della moglie e il concepimento dei figli. Veniva inoltre escluso qualsiasi valore confessorio agli atti e alle relazioni esterne al giudizio e dichiarata l' inutilizzabilità dei test genetici prodotti dall'attore. In tale quadro, la Corte negava rilevanza probatoria anche al rifiuto opposto dai figli alla sottoposizione al test del DNA. Quanto a quest'ultimo profilo, la Corte territoriale affermava che il rifiuto alla prova genetica potesse assumere valore indiziario solo se proveniente dal genitore e non anche dai figli. Con riferimento ai figli ultradodicenni, il diniego veniva ritenuto giustificato dalla volontà di preservare il rapporto affettivo con il padre legale; per la minore infradodicenne, invece, la Corte valorizzava l'età e l'assenza del Curatore Speciale alle operazioni peritali. Su tali presupposti, la Corte d'Appello riteneva prevalente l' interesse dei minori alla conservazione dello status e dei legami affettivi , privilegiando nel bilanciamento il favor minoris rispetto all'accertamento della verità biologica. Procedimento per Cassazione Avverso tale pronuncia l'uomo propone ricorso per Cassazione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello per violazione delle regole in materia di valutazione della prova e di riparto dell'onere probatorio. In particolare, viene contestata l' esclusione di qualsiasi valore probatorio del rifiuto opposto dai minori alla sottoposizione al test del DNA , nonché la distinzione operata dalla Corte territoriale tra il rifiuto proveniente dal genitore e quello proveniente dal figlio. Il ricorrente contesta inoltre la qualificazione del rifiuto come giustificato sulla base delle sole dichiarazioni dei minori e censura l'attribuzione di rilievo alla mancata presenza del Curatore Speciale alle operazioni peritali, senza che ne siano state previamente accertate le ragioni. Valutazione della Corte di Cassazione sul primo motivo La Corte di Cassazione ritiene il motivo fondato , nei limiti espressamente indicati. Viene ribadito che l' articolo 116, comma 2, c.p.c. consente di valutare il rifiuto alla prova genetica come comportamento processuale , anche nei giudizi di disconoscimento della paternità. La Corte esclude che vi sia una distinzione ontologica tra rifiuto del genitore e rifiuto del figlio, poiché in entrambi i casi la sottrazione incide sull'accertamento della verità biologica. La Corte afferma che il rifiuto del figlio può essere valutato, ma precisa che, in caso di minore età, il consenso o il rifiuto devono provenire dal soggetto che ne ha la rappresentanza processuale. Il ruolo del Curatore Speciale secondo la Cassazione La Corte di Cassazione censura la decisione della Corte d'Appello per aver di fatto sostituito la volontà del Curatore Speciale con quella dei minori. Viene chiarito che il minore non è titolare del potere decisionale in ordine alla sottoposizione al test del DNA e che l'ascolto del minore assolve a una funzione diversa, non potendo tradursi in un'assunzione di responsabilità decisionale. La volontà rilevante , ai fini della valutazione probatoria, è infatti quella del Curatore Speciale , chiamato a tutelare l'interesse superiore del minore. La Corte ritiene inoltre illogica l'equiparazione tra l'assenza del Curatore Speciale alle operazioni peritali e un rifiuto della prova genetica, osservando che tale assenza non impediva l'esecuzione dell'accertamento e avrebbe richiesto un previo chiarimento sulle relative ragioni. Principi di diritto enunciati sul primo motivo La Corte enuncia due principi di diritto : «In materia di azioni di disconoscimento della paternità, costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell' articolo 116, comma 2, c.p.c. , anche il rifiuto ingiustificato del figlio alla sottoposizione al test del DNA, con la precisazione che, ove quest'ultimo sia ancora minorenne, il consenso alla sottoposizione al test del DNA, come pure il rifiuto e la sua giustificazione, devono essere espressi dal soggetto che ne ha la rappresentanza in giudizio, e dunque, in assenza di diverse disposizioni, dal curatore speciale del minore, senza che la mancata partecipazione dello stesso alle operazioni peritali possa in sé valere come rifiuto alla sottoposizione al test». «In materia di azioni di disconoscimento della paternità, l'ascolto del minore, da compiersi in presenza dei presupposti per il suo espletamento, costituisce il mezzo attraverso il quale il minore esprime al propria opinione sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda, ma la decisione sulla sottoposizione o meno alla test del DNA spetta comunque al soggetto che per legge o per provvedimento del giudice lo rappresenta e, quindi, in caso di nomina del curatore speciale, e in assenza di diverse disposizioni, da quest'ultimo». Il secondo motivo di ricorso Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di norme costituzionali e sovranazionali e lamenta una motivazione apparente in ordine al bilanciamento tra favor minoris e favor veritatis . Si contesta che la Corte d'Appello abbia operato un bilanciamento astratto, fondato solo sulle dichiarazioni dei minori, senza valutare la situazione affettiva reale e attuale né gli effetti concreti della conservazione dello status. Anche il secondo motivo viene ritenuto fondato. La Cassazione ribadisce che non vi è una prevalenza automatica del favor veritatis sul favor minoris , o viceversa. Il giudice è tenuto a un bilanciamento da compiersi in concreto e all'attualità. La Corte territoriale aveva fatto prevalere l'interesse dei minori a conservare lo status di figli sulla base delle loro dichiarazioni e del fatto che il padre era stato una figura di riferimento fino a quattro anni prima. Per la Cassazione, questa valutazione è astratta e apparente. Un corretto bilanciamento richiede un' indagine approfondita e attuale sull'interesse superiore del minore , che tenga conto dell'effettivo vissuto e della situazione presente. Non si può ignorare, ad esempio, che il rapporto con il padre si era interrotto da anni. Il giudice deve verificare se il mantenimento di uno status non veridico, in assenza di un legame affettivo reale e attuale, non finisca per pregiudicare, anziché tutelare, lo sviluppo armonico del minore. Pertanto, «nei giudizi di disconoscimento della paternità riguardante fini minori d'età, il giudice è chiamato ad accertare e tutelare l'interesse superiore di questi ultimi in rapporto alla richiesta pronuncia, operando un bilanciamento, da compiersi in concreto e all'attualità, fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status familiari ed alla stabilità dei rapporti familiari, in base ad una considerazione del diritto all'identità personale non soltanto correlato alla verità biologica, che tenga conto anche dei legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia e della loro rilevanza al momento della decisione». Conclusione Il ricorso viene accolto, la sentenza viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi espressi.
Presidente Acierno – Relatore Reggiani Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.