Rifiuto al test del DNA nel disconoscimento di paternità: il ruolo decisivo del curatore speciale

In tema di disconoscimento di paternità, il rifiuto del figlio minore a sottoporsi al test del DNA non può essere valutato direttamente, ma deve essere espresso dal curatore speciale: tale rifiuto, se ingiustificato, costituisce un argomento di prova. Il bilanciamento tra verità biologica e interesse del minore, inoltre, non può essere astratto ma va condotto in concreto.

Questi i principi espressi dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione. La vicenda processuale Un padre, dopo aver appreso da una lettera anonima che i tre figli nati in costanza di matrimonio non erano suoi e dopo averne avuto conferma tramite un test del DNA eseguito privatamente , avviava un'azione di disconoscimento della paternità di tre figli. La moglie eccepiva la decadenza dell'azione ai sensi dell' articolo 244 c.c. e contestava nel merito la domanda. Il Curatore Speciale che rappresentava i minori chiedeva l' espletamento di una CTU genetica . Con Sentenza non definitiva, il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza e disponeva istruttoria, ammettendo anche CTU ematologica. In sede peritale i minori si rifiutavano di sottoporsi al prelievo. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda di disconoscimento. Il padre proponeva appello. Procedimento di appello La Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione di primo grado, ritenendo che il materiale istruttorio acquisito non fosse idoneo a dimostrare il nesso tra le relazioni extraconiugali della moglie e il concepimento dei figli. Veniva inoltre escluso qualsiasi valore confessorio agli atti e alle relazioni esterne al giudizio e dichiarata l' inutilizzabilità dei test genetici prodotti dall'attore. In tale quadro, la Corte negava rilevanza probatoria anche al rifiuto opposto dai figli alla sottoposizione al test del DNA. Quanto a quest'ultimo profilo, la Corte territoriale affermava che il rifiuto alla prova genetica potesse assumere valore indiziario solo se proveniente dal genitore e non anche dai figli. Con riferimento ai figli ultradodicenni, il diniego veniva ritenuto giustificato dalla volontà di preservare il rapporto affettivo con il padre legale; per la minore infradodicenne, invece, la Corte valorizzava l'età e l'assenza del Curatore Speciale alle operazioni peritali. Su tali presupposti, la Corte d'Appello riteneva prevalente l' interesse dei minori alla conservazione dello status e dei legami affettivi , privilegiando nel bilanciamento il favor minoris rispetto all'accertamento della verità biologica. Procedimento per Cassazione Avverso tale pronuncia l'uomo propone ricorso per Cassazione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello per violazione delle regole in materia di valutazione della prova e di riparto dell'onere probatorio. In particolare, viene contestata l' esclusione di qualsiasi valore probatorio del rifiuto opposto dai minori alla sottoposizione al test del DNA , nonché la distinzione operata dalla Corte territoriale tra il rifiuto proveniente dal genitore e quello proveniente dal figlio. Il ricorrente contesta inoltre la qualificazione del rifiuto come giustificato sulla base delle sole dichiarazioni dei minori e censura l'attribuzione di rilievo alla mancata presenza del Curatore Speciale alle operazioni peritali, senza che ne siano state previamente accertate le ragioni. Valutazione della Corte di Cassazione sul primo motivo La Corte di Cassazione ritiene il motivo fondato , nei limiti espressamente indicati. Viene ribadito che l' articolo 116, comma 2, c.p.c. consente di valutare il rifiuto alla prova genetica come comportamento processuale , anche nei giudizi di disconoscimento della paternità. La Corte esclude che vi sia una distinzione ontologica tra rifiuto del genitore e rifiuto del figlio, poiché in entrambi i casi la sottrazione incide sull'accertamento della verità biologica. La Corte afferma che il rifiuto del figlio può essere valutato, ma precisa che, in caso di minore età, il consenso o il rifiuto devono provenire dal soggetto che ne ha la rappresentanza processuale. Il ruolo del Curatore Speciale secondo la Cassazione La Corte di Cassazione censura la decisione della Corte d'Appello per aver di fatto sostituito la volontà del Curatore Speciale con quella dei minori. Viene chiarito che il minore non è titolare del potere decisionale in ordine alla sottoposizione al test del DNA e che l'ascolto del minore assolve a una funzione diversa, non potendo tradursi in un'assunzione di responsabilità decisionale. La volontà rilevante , ai fini della valutazione probatoria, è infatti quella del Curatore Speciale , chiamato a tutelare l'interesse superiore del minore. La Corte ritiene inoltre illogica l'equiparazione tra l'assenza del Curatore Speciale alle operazioni peritali e un rifiuto della prova genetica, osservando che tale assenza non impediva l'esecuzione dell'accertamento e avrebbe richiesto un previo chiarimento sulle relative ragioni. Principi di diritto enunciati sul primo motivo La Corte enuncia due principi di diritto : «In materia di azioni di disconoscimento della paternità, costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell' articolo 116, comma 2, c.p.c. , anche il rifiuto ingiustificato del figlio alla sottoposizione al test del DNA, con la precisazione che, ove quest'ultimo sia ancora minorenne, il consenso alla sottoposizione al test del DNA, come pure il rifiuto e la sua giustificazione, devono essere espressi dal soggetto che ne ha la rappresentanza in giudizio, e dunque, in assenza di diverse disposizioni, dal curatore speciale del minore, senza che la mancata partecipazione dello stesso alle operazioni peritali possa in sé valere come rifiuto alla sottoposizione al test». «In materia di azioni di disconoscimento della paternità, l'ascolto del minore, da compiersi in presenza dei presupposti per il suo espletamento, costituisce il mezzo attraverso il quale il minore esprime al propria opinione sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda, ma la decisione sulla sottoposizione o meno alla test del DNA spetta comunque al soggetto che per legge o per provvedimento del giudice lo rappresenta e, quindi, in caso di nomina del curatore speciale, e in assenza di diverse disposizioni, da quest'ultimo».   Il secondo motivo di ricorso Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di norme costituzionali e sovranazionali e lamenta una motivazione apparente in ordine al bilanciamento tra favor minoris e favor veritatis . Si contesta che la Corte d'Appello abbia operato un bilanciamento astratto, fondato solo sulle dichiarazioni dei minori, senza valutare la situazione affettiva reale e attuale né gli effetti concreti della conservazione dello status. Anche il secondo motivo viene ritenuto fondato. La Cassazione ribadisce che non vi è una prevalenza automatica del favor veritatis sul favor minoris , o viceversa. Il giudice è tenuto a un bilanciamento da compiersi in concreto e all'attualità. La Corte territoriale aveva fatto prevalere l'interesse dei minori a conservare lo status di figli sulla base delle loro dichiarazioni e del fatto che il padre era stato una figura di riferimento fino a quattro anni prima. Per la Cassazione, questa valutazione è astratta e apparente. Un corretto bilanciamento richiede un' indagine approfondita e attuale sull'interesse superiore del minore , che tenga conto dell'effettivo vissuto e della situazione presente. Non si può ignorare, ad esempio, che il rapporto con il padre si era interrotto da anni. Il giudice deve verificare se il mantenimento di uno status non veridico, in assenza di un legame affettivo reale e attuale, non finisca per pregiudicare, anziché tutelare, lo sviluppo armonico del minore. Pertanto, «nei giudizi di disconoscimento della paternità riguardante fini minori d'età, il giudice è chiamato ad accertare e tutelare l'interesse superiore di questi ultimi in rapporto alla richiesta pronuncia, operando un bilanciamento, da compiersi in concreto e all'attualità, fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status familiari ed alla stabilità dei rapporti familiari, in base ad una considerazione del diritto all'identità personale non soltanto correlato alla verità biologica, che tenga conto anche dei legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia e della loro rilevanza al momento della decisione». Conclusione Il ricorso viene accolto, la sentenza viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi espressi.

Presidente Acierno – Relatore Reggiani Svolgimento del processo St.Ma. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Lanciano, la moglie Di.An. ed i figli St.Ni., St.Mi. e St.Be. (rappresentati dal curatore speciale), per sentir dichiarare che non era il genitore biologico di quest'ultimi. L'attore premetteva che aveva contratto matrimonio con Di.An. in data (Omissis) e che in pendenza di matrimonio erano nati tre bambini - St.Ni. ((Omissis)), St.Mi. ((Omissis)) e St.Be. ((Omissis)) - aggiungendo che suo padre, St.El., nel 2018, aveva ricevuto una lettera anonima, ove si diceva che la di lui nuora, Di.An., sin dai primi anni di matrimonio tradiva il marito e che tutti e tre i bambini non erano figli di St.Ma. Informato di ciò, quest'ultimo, nel gennaio 2019, eseguiva il test del DNA sui figli St.Ni., St.Mi. e St.Be., acquisendo, così, conoscenza certa degli adulteri della moglie, che aveva avuto i tre figli da ben tre padri biologici diversi. St.Ma. avviava, quindi, il procedimento di disconoscimento di paternità ed anche il giudizio di separazione dalla moglie. Nel giudizio di disconoscimento della paternità, Di.An. eccepiva, preliminarmente, l'avvenuta decadenza dei termini previsti dall' articolo 244 c.c. per la proposizione dell'azione di disconoscimento, contestando, poi, nel merito la domanda avversaria. I minori, St.Ni., St.Mi. e St.Be., si costituivano a mezzo del curatore speciale, chiedendo di procedere al test comparativo del DNA tra St.Ma., i figli St.Ni., St.Mi. e St.Be. e la madre, Di.An.. Con sentenza non definitiva n. 143/2020, non impugnata, il Tribunale di Lanciano, rigettava l'eccezione di decadenza e provvedeva per l'ulteriore corso del giudizio con separata ordinanza, ammettendo prove orali (interpello e prova per testi) e acquisendo relazioni dei servizi sociali. Disponeva anche la CTU ematologica richiesta dallo St.Ma.. In sede peritale, assente il curatore speciale, i minori St.Mi., St.Ni. e St.Be. si rifiutavano di sottoporsi a prelievo di materiale biologico. Il Tribunale disponeva l'audizione dei minori St.Mi. e St.Ni. per l'udienza del 09/12/2022, ove veniva sottoposta ad interrogatorio libero anche la Di.An.. Precisate le conclusioni, con sentenza n. 198/2023 il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda con compensazione delle spese di giudizio. La Corte d'Appello, adita da St.Ma., respingeva l'impugnazione. La menzionata Corte riteneva che il quadro probatorio acquisito fosse insufficiente a dimostrare la stretta incidenza tra le relazioni extraconiugali della Di.An. ed il concepimento dei figli, rilevando quanto segue: Plurime sono invero le ragioni che possono porsi a sostegno di tale opzione interpretativa: a) Le prove orali espletate in corso di causa hanno evidenziato che la crisi coniugale si è acuita tanto da portare alla separazione nell'anno 2018; b) La declaratoria di addebito della separazione alla Di.An. (peraltro non conoscendo le motivazioni della decisione che non è stata prodotta agli atti di questo giudizio) riveste una valenza non decisiva ai fini dell'accoglimento delle asserzioni dello St.Ma.; c) Allo stesso tempo, non potendosi attribuire al documento alcuna rilevanza confessoria, non è consentito (ed invero in sede di impugnazione lo stesso appellante non richiama la circostanza) evincere la prova dell'adulterio (nei termini sopra indicati) da quanto riportato nella relazione dei servizi sociali; d) Non può, nell'ottica di una valutazione complessiva del comportamento tenuto dalle parti, omettersi di considerare (trattandosi peraltro di circostanza documentata per tabulas) che St.Ma. è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all' articolo 570 cod. pen. e quindi per non aver provveduto al mantenimento dei figli; e) In difetto di elementi desumibili aliunde, è indubbio che l'unica prova in grado di supportare la tesi dell'appellante è quella della verifica della compatibilità genetica. Sul punto (oggetto in effetti del primo motivo di appello) i campioni prodotti dallo St.Ma. relativi ai figli (in questa sede poco rileva se nel numero di due oppure, come sostenuto nel libello introduttivo del giudizio, tre) sono stati raccolti e soprattutto conservati in violazione di quanto stabilito dall' articolo 9 Reg. UE n. 679/16 . L'appellante, sul quale evidentemente gravava l'onere, non ha non solo specificatamente censurato tale aspetto, ma non ha indicato elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti; f) Come anticipato, poi, i minori ultradodicenni si sono rifiutati di dare il consenso al prelievo dei campioni biologici ed il primo giudice ha ritenuto che tale operazione non fosse coercibile. La copiosa giurisprudenza citata dall'appellante si è in effetti formata sul diverso caso in cui fosse il genitore a sottrarsi al prelievo dei campioni e quindi all'accertamento relativo alla compatibilità genetica. In simili casi, infatti, non vi è dubbio che deve trovare applicazione l' articolo 116 c.p.c. sicché è ben possibile trarre da tale comportamento un significativo ed addirittura decisivo argomento di prova a sostegno del rapporto di filiazione. La vicenda che ci occupa, al contrario, presenta delle peculiarità diverse. Il rifiuto dei figli, soprattutto allorquando risulti motivato, non può comportare alcuna conseguenza in termini di elisione dell'onere probatorio posto a carico del genitore che ha proposto l'azione di disconoscimento; g) Nella fattispecie per giunta non possono aversi dubbi neppure in ordine alla presenza di una valida giustificazione del rifiuto in quanto St.Ni. e St.Mi. hanno ribadito concordemente di voler mantenere il rapporto con la figura paterna nonostante il genitore da tempo non sia più presente nella loro vita. Si tratta di un aspetto che verrà poi nel prosieguo meglio approfondito allorquando verrà trattato il tema del rapporto tra il favor minoris ed il favor veritatis. Di conseguenza, sul punto non possono che essere pienamente condivise le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata; h) Seppur nell'ambito del secondo motivo, l'appellante ha fatto cenno alla mancata audizione della figlia minore St.Be. nata il (Omissis). Anche tale censura non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condivisa. Risulta per tabulas che una volta ammessa la CTU, in sede di espletamento dell'incarico l'esperto nominato ha dato atto del consenso della madre al prelievo di materiale biologico, mentre sono stati i figli (e dunque anche St.Be., all'epoca di quasi sei anni) a rifiutarsi. A fronte di tale quadro, con ordinanza del 7 ottobre 2022, il Giudice Istruttore ha disposto, in applicazione dell' articolo 337 octies cod. civ. l'audizione dei soli figli ultradodicenni St.Ni. e St.Mi.. Nulla è stato invece previsto con riguardo alla più piccola St.Be.. Orbene, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. 21101/14 ) ha ritenuto l'indispensabilità dell'audizione del minore nei giudizi di riconoscimento della paternità. Volendo ritenere estensibile tale principio anche al diverso caso dell'azione di disconoscimento, possono farsi le seguenti considerazioni: per la minore infradodicenne St.Be. Stante il consenso al prelievo di materiale biologico doveva essere espresso dal curatore nominato (che però non vi ha provveduto risultando peraltro assente alle operazioni peritali); diverso dal consenso risulta l'audizione che non è stata disposta; la soluzione del Tribunale può essere condivisa in quanto la tenera età della bambina ed il possibile pregiudizio sul proprio equilibrio psico fisico derivante dal dover essere ascoltata in un'aula di Tribunale hanno reso certamente opportuno non insistere sulla sua audizione; nella Relazione dei Servizi Sociali (a cui si è fatto cenno) è rimarcato che per diverso tempo la minore ha cercato il padre il che impone di non aggravare un quadro certamente non positivo per la stessa; alla mancata partecipazione del curatore speciale all'inizio delle operazioni peritali deve attribuirsi quindi un implicito valore di rigetto al consenso del prelievo di materiale (peraltro non coercibile); in sede di comparsa conclusionale in primo grado ed in quella di costituzione nel presente giudizio, il curatore non ha aggiunto alcunché circa la posizione di St.Be.; la questione della mancata audizione della minore è stata sollevata in effetti per la prima volta soltanto in sede di gravame. Con riferimento al bilanciamento tra favor minoris e favor veritatis, la stessa Corte aggiungeva: La giurisprudenza di legittimità, anche successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, risulta oramai stabilmente ancorata nel ritenere che Ai sensi degli articolo 30 Cost. , 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 cod. civ., in materia di disconoscimento di paternità non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale connesso all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente collegato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali all'interno di una famiglia, soprattutto in ipotesi di un minore (cfr. Cass Civ., Sez. I, 16.10.2023 n. 28646 ). Nella fattispecie, come anticipato, sono stati sentiti all'udienza del 9 dicembre 2022 St.Ni. e St.Mi.. Il primo ha dichiarato Non vedo mio padre da circa quattro anni; vorrei rivederlo ..Ho deciso di non fare l'esame del DNA perché sono convinto che mio padre deve restare tale . Il secondo ha a sua volta riferito Non vedo mio padre da circa quattro anni... Non ho voluto sottopormi all'esame del DNA perché non accetto il fatto di avere un altro padre . All'epoca, i due ragazzi avevano rispettivamente 13 e 12 anni e pertanto non possono nutrirsi dubbi circa la genuinità delle loro intenzioni. Peraltro, come emerso anche nel corso dell'istruttoria, hanno vissuto con il padre (avendo con lo stesso un rapporto normale senza particolari profili di criticità per giunta nemmeno allegati nel corso del giudizio) sino al 2018 allorquando con l'acuirsi della crisi del rapporto matrimoniale questi si è definitamente allontanato dal proprio nucleo familiare. Ne consegue che per tutti i minori (anche per la più piccola St.Be.), St.Ma. ha rappresentato il punto di riferimento e la figura genitoriale paterna. Tanto basta per ritenere, nell'ottica di un equo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, la prevalenza del favor minoris su quello veritatis (neppure supportato da ulteriori elementi decisivi e significativi di riscontro). Avverso tale decisione St.Ma. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza. Si è difesa con controricorso soltanto Di.An.. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Alberto Cardino, in data 10/06/2025 ha depositato una propria memoria, con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c. , la nullità della sentenza impugnata e la falsa applicazione degli articolo 116 c.p.c. e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte d'Appello, dopo aver escluso il valore probatorio di altri elementi di giudizio, ha ritenuto che avesse rilievo decisivo la prova genetica e, preso atto dell'assenza di censure alla ritenuta inutilizzabilità dei campioni offerti dal ricorrente, ha affermato che il ricorrente non aveva offerto prova idonea a sostegno dell'azione, poiché il rifiuto di sottoporsi al test del DNA proveniente da un soggetto diverso dal genitore non era suscettibile di alcuna conseguenza secondo quanto stabilito dall' articolo 116 c.p.c. (prima ratio della decisione), tanto più quando il rifiuto risulti motivato (seconda ratio della decisione), come avvenuto nella specie, ove i minori St.Ni. e St.Mi. avevano spiegato in sede di ascolto di non avere voluto sottoporsi al test del DNA, perché voler mantenere il rapporto con la figura paterna nonostante il genitore non fosse più presente nella loro vita da circa quattro anni. 2. Il motivo di ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati. 2.1. L'esame motivo viene limitato alle critiche del ricorrente al giudizio operato dalla Corte in ordine alla valenza probatoria del rifiuto dei minori di sottoporsi alla prova del DNA, dovendo ritenersi inammissibili le ulteriori deduzioni, che esprimono la mera non condivisione della valutazione in fatto degli altri elementi di prova, inammissibili in sede di legittimità. Nei limiti sopra evidenziati, infatti, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente, poiché, contrariamente a quando dedotto da quest'ultima, i motivi di doglianza, sul punto, non si sostanziano nella mera non condivisione della valutazione in fatto o nella riproposizione di questioni già risolte in giurisprudenza, implicando la verifica della correttezza e della logicità delle statuizioni in ordine alla operatività o meno dell' articolo 116, comma 2, c.p.c. nella presente fattispecie, che, nella specie, ha portato a ritenere priva di prova l'azione di disconoscimento della paternità. 2.2. Occorre precisare che la valutazione del giudice compiuta ai sensi del comma 2 dell' articolo 116 c.p.c. , costituisce espressione di un potere discrezionale, che, come l'apprezzamento delle prove, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, non può essere sindacato se è immune da errori giuridici o da vizi logici ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3939 del 29/04/1996 ; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9862 del 05/10/1998 ; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6974 del 26/05/2000). Nel caso di specie, St.Ma. ha rappresentato proprio queste ultime evenienze. 2.3. In particolare, il ricorrente ha, in primo luogo criticato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, ove sia esperita un'azione di disconoscimento della paternità e il rifiuto di sottoporsi alle indagini del DNA provenga dal figlio, non è possibile trarre da tale rifiuto alcuna conseguenza secondo quanto stabilito dall' articolo 116, comma 2, c.p.c. Ad opinione della parte, la Corte d'Appello ha violato il principio fondamentale di accertamento della verità biologica, che impone di favorire il ricorso a mezzi di prova decisivi come il test del DNA, in assenza di ragioni giuridiche o fattuali ostative, con la conseguenza che nulla impedisce al giudice di valutare, in caso di rifiuto, sia pur in sé legittimo, ma privo di adeguata giustificazione, il comportamento della parte, ai sensi dell' articolo 116, comma 2, c.p.c. , potendo il rifiuto ingiustificato, addirittura, costituire un comportamento di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Secondo il ricorrente, non può sussistere un discrimen in ordine all'applicazione dell' articolo 116, comma 2, c.p.c. , a seconda delle diverse azioni di stato proposte e in funzione del fatto che il rifiuto sia opposto dal genitore o dal figlio. La parte ha, inoltre, ritenuto che non può negarsi che di fronte ad un'indagine tecnica risolutiva, il rifiuto volontario di sottoporvisi da parte di un soggetto capace di autodeterminarsi è frutto di una scelta non coercibile, ma certamente suscettibile di essere valutata ai sensi dell' articolo 116 c.p.c. , in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell'esame, e non alla stregua di un qualunque altro comportamento processuale omissivo della parte. Considerato, poi, il fatto che il rifiuto di sottoposizione al test del DNA è stato espresso da soggetti minori di età, la stessa parte ha, ritenuto che, se i minori sono privi di capacità di autodeterminarsi, il loro rifiuto non può considerarsi espressione di una scelta non coercibile, aggiungendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto che il curatore speciale, che rappresentava i minori nel processo, aveva, nella comparsa di costituzione e risposta, espresso il proprio consenso alla sottoposizione alla prova del DNA e che la sua mancata partecipazione alle operazioni peritali non poteva valere come successivo rifiuto. Secondo il ricorrente, in sintesi, la Corte ha violato i principi che regolano la prova presuntiva, poiché il comportamento del curatore (e cioè la mancata presenza al test genetico) non poteva essere qualificato automaticamente come rifiuto del test, in mancanza di una chiara e inequivoca manifestazione di volontà in tal senso, avendo anzi il curatore speciale manifestato espressamente il consenso alla sottoposizione alla prova genetica al momento della costituzione in giudizio. La parte ha aggiunto che la Corte d'Appello ha motivato in modo inadeguato sul punto, senza accertare le ragioni dell'assenza del curatore speciale il giorno delle operazioni peritali e senza verificare se essa fosse effettivamente imputabile a una scelta deliberata di opporsi all'esame ed anche senza tenere conto delle doglianze espresse contro la decisione del Tribunale che, nonostante le reiterate richieste del ricorrente, non aveva voluto riconvocare il CTU e/o rinnovare l'esame del DNA. Il ricorrente ha, infine, censurato la decisione della Corte d'Appello anche nella parte in cui ha ritenuto che comunque fosse esistente una valida giustificazione del rifiuto, per avere i minori St.Ni. e St.Mi. ribadito concordemente, in sede di ascolto, di voler mantenere il rapporto con la figura paterna nonostante il genitore da tempo non fosse più presente nella loro vita. Ad opinione della parte, il minore può esercitare il proprio diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione sulle decisioni che lo riguardano ma tale diritto non può essere confuso con la facoltà di autodeterminazione nell'esecuzione del test del DNA, aggiungendo che le dichiarazioni potevano essere influenzate dai genitori, nella specie dalla madre, contraria all'accoglimento della domanda. 2.4. Com'è noto, questa Corte è consolidata nel ritenere che, nei giudizi di accertamento della paternità, il rifiuto ingiustificato del presunto padre di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell' articolo 116 c.p.c. , anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra i genitori. Si tratta, infatti, di valutare non la legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche, ma se, ferma restando la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta di rifiutare il consenso sia lecito trarre argomenti di convincimento al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio ( Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2907 del 27/02/2002 ; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 692 del 24/01/1998 ; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9307 del 19/09/1997 ; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11223 del 21/05/2014 ). In ragione della particolarità della materia del contendere, è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi tra le parti e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. In sintesi, le risultanze delle indagini sul DNA delle persone coinvolte nel giudizio sono talmente rilevanti che la stessa rilevanza è suscettibile di essere attribuita al rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad esse. Da qui la possibilità di trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato di sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7092 del 03/03/2022 ). Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, dunque, il rifiuto del presunto padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ex articolo 116, comma 2, c. p. c. , di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7092 del 03/03/2022 ; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 28886 del 08/11/2019 ; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6025 del 25/03/2015 ; v. più in generale Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11223 del 21/05/2014 ; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12971 del 24/07/2012 ; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5116 del 03/04/2003 ). A fondamento di tale soluzione è posta l'assimilazione della fattispecie in esame alle ipotesi di rifiuto di dare esecuzione all'ordine d'ispezione corporale disposto dal giudice, in relazione al quale l' articolo 118, comma 2, c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis, espressamente prevede che Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma. 2.5. Alle stesse conclusioni è pervenuta la giurisprudenza per il caso in cui sia esperita l'azione di disconoscimento della paternità, ove i destinatari dell'azione rifiutino di sottoporsi, nel corso del giudizio, alle indagini sulla compatibilità genetica, senza giustificato motivo. La giurisprudenza di legittimità ha persino ritenuto che è valutabile, come elemento indiziario di convincimento, non solo il rifiuto della parte di sottoporsi alla disposta prova genetica ed ematologica (il quale è assimilabile al rifiuto di ottemperare all'ordine di ispezione corporale di cui all' articolo 118, comma 2, c.p.c. ), ma anche la sistematica opposizione avverso l'istanza di ammissione di detta prova, riconducibile nell'ambito del comportamento processuale di cui all' articolo 116, comma 2, c.p.c. (v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3094 del 21/05/1985 ). In una pronuncia ormai risalente, questa stessa Corte ha peraltro confermato la decisione di merito aveva dato rilievo proprio al rifiuto ingiustificato della madre e del curatore speciale del minore di procedere all'espletamento della prova ematologica, spiegando che, a causa del progresso scientifico verificatosi negli ultimi tempi, tale prova ha assunto il valore di piena prova della esistenza o non esistenza del rapporto di filiazione ( Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5687 del 12/11/1984 ). Questa medesima Corte ha, poi, evidenziato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 2006 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 235 c.c. (ora non più vigente), nella parte in cui, al comma 2, subordinava l'accesso alle prova genetica alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie, è stata fortemente valorizzata la rilevanza e la preminenza di tali accertamenti, per la loro univocità di risultato. Nella pronuncia della Corte costituzionale è stata, infatti, sottolineata, da un lato, la difficoltà pratica a fornire la prova dell'adulterio e l'insufficienza di questa prova al fine dell'accoglimento della domanda, dall'altro la risolutività ed indispensabilità della prova tecnica che in virtù dei progressi della scienza biomedica costituisce l'unico mezzo per pervenire ad un accertamento tranquillizzante della esistenza o non esistenza della filiazione ( Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17773 del 19/07/2013 ). Alla luce delle importanti indicazioni provenienti dal Giudice delle leggi, gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità si sono progressivamente rivolti verso il riconoscimento di un rilievo crescente alla prova ematologica ( Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8356 del 03/04/2007 ; Sez. 1, Sentenza n. 15088 del 06/06/2008; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15089 del 06/06/2008 ), in considerazione dell'alto grado di affidabilità di tale mezzo di prova, anche nei giudizi di disconoscimento della paternità, fino ad affermare che, a seguito della menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 2006 , il Giudice di merito deve procedere agli accertamenti genetici anche in mancanza di prova dell'adulterio, traendo argomenti di prova ex articolo 116 c.p.c. dall'eventuale rifiuto di una parte di sottoporsi al prelievo ( Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4175 del 22/02/2007 ). Proprio Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4175 del 22/02/2007 , nell'enunciare il principio da ultimo richiamato, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello, che aveva respinto la domanda di disconoscimento in mancanza di prova dell'adulterio e in considerazione del rifiuto della madre di sottoporre se e il figlio ad accertamenti, tenuto conto del mutato quadro normativo, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale, e della raggiunta maggiore età da parte del figlio, divenuto in grado di autodeterminarsi in ordine alle prove genetiche. Com'è noto, l' articolo 235 c.c. è stato abrogato dal D.Lgs. n. 154 del 2013 , che ha riscritto la disciplina dell'azione di disconoscimento in una nuova norma, l' articolo 243 bis c.c. , ove è, comunque, confermato il principio della libertà di prova della non paternità del marito rispetto al figlio partorito dalla moglie ( L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità ). 2.6. Non può, in conclusione, negarsi che, anche nei giudizi di disconoscimento della paternità, di fronte ad un'indagine tecnica risolutiva, il rifiuto volontario di sottoporvisi da parte di un soggetto capace di autodeterminarsi è frutto di una scelta non coercibile, ma certamente suscettibile di essere valutata ai sensi dell' articolo 116 c.p.c. , in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell'esame, non equiparabile a qualunque altro comportamento processuale omissivo della parte (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17773 del 19/07/2013 ). In tale quadro non assume alcun rilievo la differenza nella valutazione del comportamento processuale delle parti tra l'una o l'altra azione di stato o tra la condotta del presunto genitore e quella del figlio, poiché la sottrazione alla verifica della compatibilità genetica, comporta in ugual misura conseguenze decisive sull'esito del giudizio relativo all'accertamento della esistenza o della inesistenza della genitorialità biologica. 2.7. Alla luce dei principi esposti deve ritenersi fondata la censura alla decisione impugnata, nella parte in cui la Corte d'Appello ha escluso ogni possibile valutazione ai sensi dell' articolo 116, comma 2, c.p.c. al rifiuto del figlio di sottoporsi all'esame del DNA in un giudizio riguardante il disconoscimento della paternità. La Corte ha escluso a priori la possibilità di fare ricorso all' articolo 116, comma 2, c.p.c. , nel caso in cui il rifiuto sia espresso dal figlio nell'azione di disconoscimento della paternità, in violazione di quanto previsto dalla norma, che, come sopra interpretata, consente, invece, l'applicazione di tale disposizione, tant'è che, a seconda della valutazione da compiersi caso per caso, il rifiuto ingiustificato può determinare da solo l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17773 del 19/07/2013 ). 2.8. Come sopra evidenziato, la Corte d'Appello ha posto, come ulteriore ratio della decisione, anche la ritenuta esistenza di un giustificato motivo di rifiuto del rifiuto espresso dai minori alla sottoposizione al test nel corso delle operazioni peritali, data dai figli più grandi (all'epoca di 13 e 12 anni) nel corso dell'ascolto, che avevano dichiarato entrambi di non essersi sottoposti all'esame del DNA perché, anche se non vedevano più il ricorrente da circa quattro anni, volevano comunque che il padre rimanesse tale. Sotto queto profilo, la Corte territoriale ha, quindi, tenuto conto del rifiuto espresso dai minori e della giustificazione offerta dagli stessi. Come sopra evidenziato, entrambe le valutazioni sono state censurate dal ricorrente, che ha anche criticato la decisione della Corte nella parte in cui, con riferimento alla figlia più piccola (all'epoca di 6 anni), ha dato rilievo alla mancata partecipazione del Curatore alle operazioni peritali, ritenendo che esprimesse il rifiuto di quest'ultimo al test, in conseguenza di quanto riportato dai servizi sociali in ordine al fatto che la bambina avesse cercato per lungo tempo il padre. In altre parole, sia pure per ragioni diverse, la Corte d'Appello ha considerato il rifiuto dei minori al test, valutando la giustificazione addotta dai figli più grandi in sede di audizione e l'assenza del curatore speciale alle operazioni peritali per la figlia più piccola come conseguenza del comportamento registrato dai servizi sociali di quest'ultima. 2.9. Occorre tenere conto che quando il prelievo di materiale biologico deve essere effettuato nei confronti di persone minori di età, il consenso deve essere prestato dai soggetti che per legge, o per provvedimento del giudice, sono abilitati ad esprimerlo per loro conto. Nel corso del giudizio di disconoscimento della paternità, dunque, per effetto della nomina del curatore speciale dei minori, e in assenza di diverse disposizioni, il consenso o il rifiuto al prelievo di materiale biologico per conto dei minori deve essere esercitato da quest'ultimo. Correttamente il ricorrente ha criticato la decisione impugnata nella parte in cui ha valutato il rifiuto dei minori e le giustificazioni da questi ultimi addotte, mentre avrebbe dovuto tenere a mente la decisione del curatore speciale, la quale non è necessariamente ripetitiva dei desideri dei minori, essendo tale figura nominata proprio per individuare e tutelare la scelta migliore nell'esclusivo e superiore loro interesse, rappresentando le motivazioni a sostegno della stessa. La decisione del curatore speciale, dunque, non poteva essere validamente sostituita dalla volontà dei minori e dalle motivazioni di questi ultimi, poiché i minori, in quanto tali, non sono in grado di esprimere un valido consenso o dissenso ed, anzi, non devono essere gravati dal peso di tale decisione. L'ascolto del minore nel corso del giudizio ha una funzione del tutto diversa da quella attribuita dalla Corte di merito, poiché consente al minore ultradodicenne, o comunque capace di discernimento, di esercitare il suo diritto di esprimere il proprio punto di vista sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda, il quale certamente deve essere considerato ai fini della decisione, in modo crescente con l'aumentare della sua età, ma non costituisce il veicolo per attribuire al bambino la responsabilità della decisione in ordine alla sottoposizione o meno a tale test sul DNA, che deve essere, invece, presa ed espressa da colui che è stato nominato per rappresentare e tutelare la persona minorenne. Nella specie, la stessa Corte d'Appello ha rappresentato che il curatore speciale, nel costituirsi in giudizio in primo grado, aveva chiesto che venisse espletata la verifica della compatibilità genetica e poi ha illogicamente, e senza alcuna spiegazione giustificativa, tenuto conto del rifiuto dei minori alla sottoposizione al test, considerando le motivazioni addotte dai due bambini più grandi in sede di ascolto e di quelle desunte dal comportamento della figlia più piccola, seguito dalla mancata partecipazione del curatore speciale al compimento delle operazioni peritali. La stessa Corte ha altrettanto illogicamente equiparato ad un implicito rifiuto del test l'assenza del curatore speciale allo svolgimento delle operazioni peritali. È infatti evidente che tale equiparazione avrebbe senso nel caso in cui non si presenti alle operazioni peritali la parte tenuta a sottoporsi al prelievo, senza la quale la prova di compatibilità genetica non può compiersi, ma non anche quando a mancare sia il curatore speciale, la cui assenza, infatti, non è d'impedimento all'espletamento del test. A seguito della disponibilità all'espletamento della prova dal parte del curatore speciale dei minori, espressa al momento della costituzione in giudizio, il Giudice di merito, in caso di dubbio sull'attualità di tale consenso inizialmente prestato, avrebbe dovuto chiedere al rappresentante dei minori di spiegare le ragioni di tale assenza, verificando se il consenso, espressamente manifestato al momento della costituzione in giudizio, fosse ancora attuale oppure no ed anche le ragioni della scelta. 2.10. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto, sia pure nei limiti appena evidenziati, in applicazione dei seguenti principi: In materia di azioni di disconoscimento della paternità, costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell' articolo 116, comma 2, c.p.c. , anche il rifiuto ingiustificato del figlio alla sottoposizione al test del DNA, con la precisazione che, ove quest'ultimo sia ancora minorenne, il consenso alla sottoposizione al test del DNA, come pure il rifiuto e la sua giustificazione, devono essere espressi dal soggetto che ne ha la rappresentanza in giudizio, e dunque, in assenza di diverse disposizioni, dal curatore speciale del minore, senza che la mancata partecipazione dello stesso alle operazioni peritali possa in sé valere come rifiuto alla sottoposizione al test. In materia di azioni di disconoscimento della paternità, l'ascolto del minore, da compiersi in presenza dei presupposti per il suo espletamento, costituisce il mezzo attraverso il quale il minore esprime al propria opinione sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda, ma la decisione sulla sottoposizione o meno alla test del DNA spetta comunque al soggetto che per legge o per provvedimento del giudice lo rappresenta e, quindi, in caso di nomina del curatore speciale, e in assenza di diverse disposizioni, da quest'ultimo. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell' articolo 360 comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. , la violazione e/o la falsa applicazione degli articolo 2 e 30 Cost. , 24, comma 2, della Carta diritti fondamentali UE e 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente avendo la Corte d'Appello ritenuto prevalente il favor minoris rispetto al favor veritatis con una valutazione che non ha tenuto conto delle attuali condizioni di vita dei minori. Ad opinione della parte, la Corte d'Appello, adottando anche una motivazione del tutto apparente, ha ritenuto prevalente il favor minoris rispetto al favor veritatis semplicemente riferendosi a quanto dichiarato in parte dai minori St.Mi. e St.Ni., e in assenza di St.Be., all'udienza del 09/12/2022, senza alcun accertamento in concreto dell'interesse superiore dei minori, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un loro sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. La parte ha affermato che, nella fattispecie, non sussistevano significativi e rapporti interpersonali ed affettivi intercorrenti tra le parti, che potessero far prevalere la paternità legale rispetto a quella biologica, aggiungendo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare la situazione socio-affettiva reale e attuale dei minori, cui va subordinato il diritto dei minori alla stabilità familiare, dal momento che il mantenimento di uno stato giuridico di paternità contrario alla verità biologica, in assenza di un reale rapporto affettivo e familiare, rischiava di pregiudicare lo sviluppo psicologico e la crescita dei minori. 4. Anche tale motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito evidenziati. 4.1. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, tenuto conto che, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente, lo St.Ma. non ha contrapposto ad una valutazione in fatto operata dalla Corte d'Appello la propria valutazione, ma ha lamentato l'effettuazione di un bilanciamento tra favor minoris e favor veritatis del tutto astratto e carente. 4.2. Occorre tenere conto che l'azione di disconoscimento della paternità rientra nel quadro più ampio delle azioni di stato, ovvero di quelle istanze tipizzate volte ad ottenere una pronuncia che incida sullo status filiationis della persona (quali la dichiarazione giudiziale di genitorialità e l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, nella filiazione fuori dal matrimonio, e le azioni di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, in caso di filiazione matrimoniale). In passato, l'orientamento prevalente individuava un'automatica coincidenza tra favor veritatis e favor minoris o status filiationis, sicché l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità doveva ispirarsi al principio di ordine superiore secondo il quale ogni falsa apparenza di stato non può essere mantenuta, atteso che la falsità del riconoscimento lede il diritto del figlio alla propria identità. La considerazione del favor veritatis (agevolata dalle crescenti acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e delle indagini fortemente attendibili) non si poneva in conflitto con il favor minoris o lo status filiationis, poiché la verità biologica della procreazione costituiva una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che veniva tradotta nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico Come evidenziato da questa Corte (v. l'evoluzione interpretativa descritta in Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2927 del 05/02/2025 e in Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3252 del 02/02/2022 ). In quest'ottica, la Corte costituzionale con la sentenza n. 170/1999 ( Corte cost., Sentenza n. 170 del 14/05/1999 ) - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell' articolo 244, commi 1 e 2, c.c. , con riferimento al termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare – ha precisato, in motivazione, che: ... Le disposizioni normative che consentono di verificare la conformità dello status alla realtà della procreazione hanno quindi comportato l'affermazione del principio della tendenziale corrispondenza tra certezza formale e verità naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini. Nella crescente considerazione del favor veritatis non si è ravvisata una ragione di conflitto con il favor minoris, poiché anzi la verità biologica della procreazione si è ritenuta una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, riconoscendosi espressamente l'esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità e precisamente all'affermazione di un rapporto di filiazione veridico (sentenze nn. 216 e 112 del 1997), rispetto al quale può recedere l'intangibilità dello status, allorché esso risulti privato del fondamento della presunta corrispondenza alla verità biologica e quando risulti tempestivamente azionato il diritto. Certamente il perseguimento del valore verità determina il sacrificio della posizione familiare, affettiva e socio-economica acquisita medio tempore dal figlio; tuttavia, la sofferenza del figlio legittimo consapevole dell'apparenza solo formale del proprio status contro la quale nessuno dei soggetti legittimati abbia reagito, non è meno grave e profonda rispetto a quella di chi sia posto innanzi alla verità della procreazione. Nell'opinione della giurisprudenza, tuttavia, ha cominciato a maturare una maggiore attenzione all'interesse del minore, valutato in autonomia rispetto al favor veritatis, precisandosi che ... pur a fronte di un accentuato favore per una conformità dello status alla realtà della procreazione - chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica - il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l' articolo 30 Cost. - come questa Suprema Corte ha avuto più volte occasione di rilevare - non ha attribuito valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma nel disporre al quarto comma che la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del minore (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1264 del 30/01/2001 ). La riforma della filiazione, introdotta con il D.Lgs. n. 154 del 2013 , si è mossa lungo questa linea interpretativa, poiché, oltre a adeguare il disposto dell' art.244 c.c. agli interventi della Corte costituzionale sopra richiamati, ha introdotto termini di decadenza più stringenti per l'azione di disconoscimento di paternità, stabilendo un limite di 5 anni dalla nascita del figlio, se l'azione non è proposta dal figlio, per il quale ha previsto invece l'imprescrittibilità dell'azione. Come si legge nella relazione illustrativa della riforma del 2013, il legislatore delegato ha introdotto una novità, disponendo che, in ogni caso, l'azione della madre e del padre, ai sensi dei commi primo e secondo dell' articolo 244 c.c. , non possa essere intrapresa quando siano decorsi cinque anni dalla nascita, precisando che decorso questo termine sul principio di verità della filiazione prevale, infatti, l'interesse del figlio alla conservazione dello stato. Nel bilanciamento dei due interessi, ritenuti dalla Consulta entrambi meritevoli di tutela, prevale quello del figlio alla conservazione dello stato nel caso in cui ad esperire l'azione siano i genitori , aggiungendo che l'imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento proposta dal figlio, prevista dal riformulato quinto comma dell' articolo 244 c.c. , rimette a quest'ultimo la valutazione dell'interesse a far prevalere il principio di verità di filiazione mentre gli altri legittimati non potranno agire oltre il termine indicato nel quarto comma. Nella menzionata Relazione si legge anche che La stessa soluzione adottata per il disconoscimento viene inserita nella nuova versione dell' articolo 263 c.c. che disciplina l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità in modo da parificare la tutela dello status dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio. Al precedente regime in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, tutto improntato al favor veritatis, è, così, subentrata, una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio, quando l'impugnazione del riconoscimento non è esperita proprio da quest'ultimo. Il legislatore delegato ha, in sintesi, operato un bilanciamento tra il favor veritatis e l'interesse al mantenimento dello status di figlio con un giudizio che, nei termini sopra indicati, è tradotto in una norma di legge ed è, quindi, compiuto a priori e in astratto. Alla modifica del dato normativo si sono affiancati alcuni interventi della Corte costituzionale, che hanno provveduto a precisare anche la necessaria sussistenza di uno spazio di bilanciamento fra gli interessi implicati, da compiersi in concreto e affidato alla valutazione giudiziale. Con la sentenza n. 272 del 18/12/2017, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha osservato che la necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale, con la conseguenza che deve essere valutato anche davanti all'azione di cui all' articolo 263 c.c. Pur riconoscendo un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, la Corte costituzionale ha affermato che l'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento, né l'attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno che internazionale, impone, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, l'assoluta prevalenza di detto accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti, risultando invece trasparente la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore (incluso quello alla stabilità dello status acquisito) in tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale. La stessa Corte costituzionale ha rilevato che vi sono casi nei quali la valutazione comparativa tra l'esigenza di verità della filiazione e l'interesse del minore è fatta direttamente dal legislatore, talvolta privilegiando l'interesse del minore alla conservazione dello status filiationis già acquisito (come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa), talaltra imponendo, all'opposto, l'imprescindibile presa d'atto della verità con divieti come quello della maternità surrogata. Il Giudice delle leggi ha, quindi, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 263 c.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 154 del 2013 ), censurato dalla Corte d'Appello di Milano - in riferimento agli articolo 2,3,30,31 e 117, primo comma, Cost. , quest'ultimo in relazione all'articolo 8 CEDU - nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso. Alla stregua dell'ordinamento sia interno che internazionale, della giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità, va riconosciuta l'immanenza dell'interesse del minore nell'ambito delle azioni volte alla rimozione del suo status filiationis, dovendo quindi escludersi che in esse l'esigenza di verità della filiazione prevalga in modo automatico e impedisca di valutare l'interesse concreto del minore (incluso quello alla stabilità dello status acquisito). A distanza di pochi anni dalla pronuncia del 2017, la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. Con la Sentenza n. 127 del 25/06/2020, la menzionata Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 263 c.c. , sollevata in riferimento agli articolo 2 e 3 Cost. , nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento in capo a colui che ha compiuto tale atto nella consapevolezza della sua non veridicità. Il caso esaminato dalla Consulta era quello del riconoscimento cd. per compiacenza , ossia effettuato dall'autore nella consapevolezza di non essere il padre biologico del riconosciuto. La Corte costituzionale ha ritenuto che non sussiste disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito dall' articolo 9, comma 1, L. n. 40 del 2004 - che preclude tale impugnazione a chi, coniuge o convivente, abbia prestato consenso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo - perché in tal caso il divieto è riferito a situazioni eccezionali, inidonee a essere tertium comparationis ai fini della valutazione della ragionevolezza estrinseca della disposizione censurata, aggiungendo che, comunque, la disposizione in esame impone una valutazione comparativa dell'interesse del figlio. Il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dell'uno in nome dell'altro, imponendo al giudice di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore. Anche la giurisprudenza di legittimità si è allineata a tale orientamento. Questa Corte ha più volte affermato, proprio in materia di disconoscimento della paternità che, ai sensi degli articolo 30 Cost. , 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c., l'esperimento di tale azione non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale connesso all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente collegato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali all'interno di una famiglia, soprattutto in ipotesi di un minore ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del 16/10/2023 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27140 del 06/10/2021 ). Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27140 del 06/10/2021 , Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6517 del 06/03/2019 ). Anche con riguardo all'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento, questa stessa Corte ha ritenuto che la valutazione dell'interesse del minore all'impugnazione impone un bilanciamento tra il favor veritatis e l'interesse del minore, ovvero un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della varietà biologica e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari che, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente è sempre correlato alla verità biologica, ma piuttosto ai legami affettivi e personali sviluppatesi all'interno di una famiglia. Il bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma occorre un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore avendo particolare riguardo agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 27/10/2021 ). 4.3. Nel presente procedimento, la Corte d'Appello ha statuito come segue: Nella fattispecie, come anticipato, sono stati sentiti all'udienza del 9 dicembre 2022 St.Ni. e St.Mi.. Il primo ha dichiarato Non vedo mio padre da circa quattro anni; vorrei rivederlo ..Ho deciso di non fare l'esame del DNA perché sono convinto che mio padre deve restare tale . Il secondo ha a sua volta riferito Non vedo mio padre da circa quattro anni... Non ho voluto sottopormi all'esame del DNA perché non accetto il fatto di avere un altro padre . All'epoca, i due ragazzi avevano rispettivamente 13 e 12 anni e pertanto non possono nutrirsi dubbi circa la genuinità delle loro intenzioni. Peraltro, come emerso anche nel corso dell'istruttoria, hanno vissuto con il padre (avendo con lo stesso un rapporto normale senza particolari profili di criticità per giunta nemmeno allegati nel corso del giudizio) sino al 2018 allorquando con l'acuirsi della crisi del rapporto matrimoniale questi si è definitamente allontanato dal proprio nucleo familiare. Ne consegue che per tutti i minori (anche per la più piccola St.Be.), St.Ma. ha rappresentato il punto di riferimento e la figura genitoriale paterna. Tanto basta per ritenere, nell'ottica di un equo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, la prevalenza del favor minoris su quello veritatis (neppure supportato da ulteriori elementi decisivi e significativi di riscontro). La decisione è stata assunta sulla base delle dichiarazioni rese dai minori St.Ni. e St.Mi. in sede di ascolto, del tutto identiche tra loro, espressive di una volontà affermata in modo assertivo, senza che risulti riportata alcuna richiesta di specificazione sul rapporto eventualmente esistente con il padre, dalla Corte presunto in modo aprioristico e astratto, in assenza di una valutazione concreta e attuale dello stesso e delle conseguenze sulla crescita dei minori di un eventuale accoglimento della domanda. Come sopra evidenziato, la Corte avrebbe, invece, dovuto compiere un accertamento in concreto e nell'attualità dell'interesse dei minori alla conservazione della figura genitoriale, come espressiva della loro identità personale e familiare, tenendo conto dell'effettivo vissuto passato e della situazione esistente nel presente, al fine di verificare che la decisione sullo stato assunta fosse conforme davvero all'interesse dei minori. 4.4. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere accolto in applicazione del seguente principio: Nei giudizi di disconoscimento della paternità riguardante fini minori d'età, il giudice è chiamato ad accertare e tutelare l'interesse superiore di questi ultimi in rapporto alla richiesta pronuncia, operando un bilanciamento, da compiersi in concreto e all'attualità, fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status familiari ed alla stabilità dei rapporti familiari, in base ad una considerazione del diritto all'identità personale non soltanto correlato alla verità biologica, che tenga conto anche dei legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia e della loro rilevanza al momento della decisione. 5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini sopra evidenziati, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. 6. In caso di diffusione della presente ordinanza devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell' articolo 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei limiti sopra evidenziati, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità; dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. n. 196 del 200 3.