Decadenza e riscossione nei tributi locali: la Cassazione chiarisce il confine tra potere impositivo e riscossione coattiva

La Suprema Corte annulla la decisione che dichiarava decaduto il Comune per l'annualità 2014, confermando il termine quinquennale per la notifica degli avvisi. Un chiarimento decisivo sulla bussola temporale che regola il rapporto tra fisco locale e contribuenti. Un’ordinanza che mette ordine nel caos dei termini per la tassazione sui rifiuti.

Con l'ordinanza in esame, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha depositato una decisione fondamentale per definire i perimetri temporali entro cui i Comuni possono legittimamente richiedere il pagamento dei tributi locali , con particolare riferimento alla tassa sui rifiuti. La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da un'Amministrazione Comunale contro una società a responsabilità limitata, ribaltando una precedente decisione che aveva erroneamente dichiarato la decadenza del potere impositivo. Il nodo centrale della controversia è stabilire quanto scade il potere del comune? La vicenda trae origine dalla notifica di una serie di avvisi di accertamento per “infedele dichiarazione” relativi alla Tassa sui rifiuti per le annualità 2014-2018 per un importo complessivo di 40.458,12 euro. In secondo grado la Corte di  Giustizia Tributaria del Lazio (CdGT ), nell'accogliere il ricorso principale,  aveva accolto altresì p arzialmente  l'appello incidentale limitatamente all'eccezione di decadenza per l'anno 2014 , ritenendo l'atto impositivo notificato “oltre i termini decadenziali normativamente previsti”, nonché limitatamente alla applicabilità del cumulo giuridico, anziché del cumulo materiale, anche al trattamento sanzionatorio dei tributi locali, rigettando tutte le ulteriori eccezioni spiegate dalla società in primo grado e riproposte in appello. Tuttavia, la Cassazione ha smontato questa tesi, evidenziando una confusione interpretativa tra due diversi momenti del procedimento tributario : quello dell'accertamento e quello della riscossione. Decadenza vs prescrizione: la bussola della Cassazione I giudici di legittimità hanno ribadito, a chiare lettere, una distinzione tecnica cruciale.  M entre la decadenza riguarda il lasso di tempo entro cui l'amministrazione deve esercitare il proprio potere impositivo, ovvero emettere e notificare l'avviso di accertamento, la prescrizione può operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo ( Cass. n. 16229/2022 ). Per i tributi locali, questa distinzione è vitale: la decadenza impedisce all'ufficio di svegliarsi troppo tardi per contestare un'infedeltà dichiarativa, mentre la prescrizione impedisce di trascinare all'infinito la fase esecutiva. Il termine di cinque anni per gli avvisi di accertamento Il cuore del ragionamento dei Giudici risiede nella corretta interpretazione dell'articolo 1 comma 161 della legge 296/2006. Per i tributi locali , il legislatore ha provveduto a dettare un termine unitario di decadenza , sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione. È il caso di precisare che avendoli ricondotti nell'alveo della prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, opererà pertanto il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell' articolo 2948, n. 4, c.c. Per effetto di tale norma, il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative  sanzioni viene indicato il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati . Dato che la contestazione riguardava l'annualità 2014, il Comune aveva tempo fino al 31 dicembre 2019 per notificare l'atto. Essendo la notifica avvenuta il 23 settembre 2019, il termine quinquennale è stato pienamente rispettato. I giudici del merito avevano invece erroneamente applicato il termine triennale relativo alla sola fase della riscossione coattiva. Riscossione coattiva: il limite dei tre anni L'errore commesso dai giudici di merito è stato quello di applicare il comma 163 del medesimo articolo, che riguarda invece la riscossione coattiva. In quella fase, il titolo esecutivo (ovvero il ruolo incorporato nella cartella di pagamento) deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 163, della I. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione rilevandosi che quanto ai tributi locali ovvero il termine breve dei cinque anni . A maggiore chiarimento, la Suprema Corte aggiunge, richiamando altresì una sua precedente pronuncia, che «l' articolo 1, comma 161, della l. 296/2006 , disciplinante i tempi di esercizio della potestà impositiva mediante l'emissione, tra l'altro, di avvisi di accertamento, è quindi norma che attiene alla decadenza (come peraltro risulta dal dato testuale) e non alla prescrizione» ( Cass. n.16229/2022 ). Questa sovrapposizione di termini spesso trae in inganno i contribuenti, ma la Cassazione ha chiarito che i due binari sono distinti e sequenziali. Natura periodica dei tributi e prescrizione quinquennale L'ordinanza conferma che i tributi locali sono considerati prestazioni periodiche . Per questo motivo, una volta che l'accertamento è divenuto definitivo, il termine di prescrizione applicabile è quello breve di cinque anni previsto dal Codice Civile. Questo termine è stato ritenuto il più idoneo per bilanciare l'esigenza dell'ente di recuperare le risorse e il diritto del contribuente a non essere esposto a pretese troppo lontane nel tempo. Verso il rinvio: cumulo giuridico e sanzioni Nonostante l'accoglimento del ricorso principale del Comune sulla tempistica, la sentenza non si chiude con una condanna totale. La Suprema Corte ha infatti confermato la correttezza dell'applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni, principio che permette di evitare l'accumulo sproporzionato di penalità materiali per violazioni reiterate, favorendo un trattamento sanzionatorio più equo per il contribuente.

Presidente Socci – Relatore Chirico Fatti di causa Con sentenza n. 521/16/2023, depositata il 02/02/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglieva, nei limiti di cui in motivazione, sia l'appello principale proposto da Roma Capitale che l'appello incidentale proposto dalla C.M. Meccanica Srl avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 10663/2020, depositata in data 17/12/2020, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla C.M. Meccanica Srl avverso gli avvisi di accertamento n. Omissis, emessi da Roma Capitale per infedele dichiarazione relativa alla Tari dovuta dalla contribuente per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, per l'importo complessivo di 40.458,12 euro. La CdGT di secondo grado, in accoglimento dell'appello principale, riteneva, diversamente dalla CTP, che le aree interessate dalla produzione di rifiuti speciali (per le quali la contribuente comunque non aveva provato di aver presentato la relativa dichiarazione annuale obbligatoria) già non risultassero calcolate negli impugnati avvisi di accertamento, accogliendo altresì l'appello incidentale limitatamente all'eccezione di decadenza per l'anno 2014, ritenendo l'atto impositivo notificato oltre i termini decadenziali normativamente previsti , nonché limitatamente alla applicabilità del cumulo giuridico, anziché del cumulo materiale, anche al trattamento sanzionatorio dei tributi locali, rigettando tutte le ulteriori eccezioni spiegate dalla società in primo grado e riproposte in appello. Contro la sentenza della CdGT di II grado proponeva ricorso per cassazione Roma Capitale. La C.M. Meccanica Srl resisteva con controricorso e depositava memoria ex articolo 380–bis.1, comma 1, c.p.c. Ragioni della decisione Con un unico motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell' articolo 1, comma 161, L. n. 296/2006 e dell' articolo 2948, comma 1, n. 4, c.c. , in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , atteso che, dovendo gli avvisi di accertamento per dichiarazioni incomplete o infedeli essere notificati, a pena di decadenza, secondo quanto previsto dall' articolo 1, comma 161, L. n. 296/2006 , entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, alla data (23/09/2019) della notifica dell'avviso di accertamento relativo alla dichiarazione presentata per l'anno 2014 detto termine non era ancora scaduto. Il motivo è fondato. Premesso che, in ambito tributario, va operata una preliminare distinzione tra i concetti di decadenza dall'attività di accertamento e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi, la decadenza individua il periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo delle stesse, mentre la prescrizione determina il lasso temporale decorso il quale si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento. Nell'ordinamento tributario, pertanto, la decadenza si riferisce all'esercizio del potere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede di recupero del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo ( Cass. n. 16229/2022 ). Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'articolo 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 5 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell' articolo 2948, n. 4, c.c. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'articolo 1, 163 comma, della I. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l' articolo 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01) ( Cass. n. 21810/22 ). L' articolo 1, comma 161, della L. 296/2006 , disciplinante i tempi di esercizio della potestà impositiva mediante l'emissione, tra l'altro, di avvisi di accertamento, è quindi norma che attiene alla decadenza (come peraltro risulta dal dato testuale) e non alla prescrizione ( Cass. n. 16229/2022 ). Ciò posto, la sentenza impugnata, laddove ha affermato che la notifica dell'atto impositivo (ossia l'atto di accertamento) relativo alla Tari 2014, effettuata il 23/09/2019, è avvenuta oltre i termini decadenziali normativamente previsti , non ha evidentemente applicato il termine quinquennale di cui all' articolo 1, comma 161, L. n. 296/2006 , relativo alla fattispecie in esame, ma (verosimilmente) il diverso termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo, previsto dal comma 163 del citato articolo 1 per la notifica del titolo esecutivo e concernente la ulteriore diversa fase della riscossione coattiva. Applicando, correttamente, alla fattispecie in esame l' articolo 1, comma 161 della L. n. 296/2006 , la notifica dell'avviso di accertamento relativo alla contestata infedele dichiarazione per l'anno 2004 risulta tempestiva e pertanto impeditiva della decadenza, in quanto senza contestazioni effettuata il 23/09/2019, pertanto nel rispetto del suddetto termine quinquennale. Siffatta conclusione è avvalorata, invero, dalla stessa ordinanza di questa Corte ( Cass. n. 27635/24 ) richiamata dalla controricorrente a sostegno dei propri assunti e concernente il diverso caso dell'impugnazione di una cartella TARSU preceduta dal propedeutico avviso di accertamento, perciò ricondotto alla fattispecie di cui all' articolo 1, comma 163, L. 296/2006 , laddove espressamente afferma nell'ipotesi in cui il Comune proceda ad un accertamento trova applicazione l' articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 secondo cui gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ;... tale disciplina ha aumentato a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall'articolo 1, comma 172, della stessa legge, con decorrenza dall'1.7.2007, il previgente articolo 71, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993 che prevedeva, invece, il termine triennale;... non può inoltre ritenersi che le modifiche apportate dalla legge n. 296 del 2006 abbiano determinato l'implicita abrogazione dell' articolo 72 del D.Lgs. n. 507/1993 , atteso che la legislazione sopravvenuta, come si evince chiaramente dall'incipit della norma modificata, ha riguardato esclusivamente le ipotesi in cui, in presenza di una omessa o infedele o incompleta dichiarazione, il Comune eserciti la sua potestà accertativa elevando da tre a cinque i termini di decadenza di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 503 del 1997.... . Non essendo il Comune di Roma incorso in alcuna decadenza in relazione all'avviso di accertamento relativo all'annualità 2014, il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata, nei limiti di cui in motivazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, per la esatta determinazione dell'imposta dovuta per tutte le annualità di cui agli avvisi di accertamento in questione, tenuto conto del cumulo giuridico già riconosciuto dal giudice d'appello ( Cass. n. 12722/24 ) con statuizione non impugnata. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.