Compenso avvocati maggiorato per atti digitali nel processo civile telematico

Nel caso in esame viene analizzato il profilo inerente la maggiorazione del compenso professionale per la redazione degli atti con utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione dei documenti nell’ambito del processo civile telematico.

La ricorrente aveva lamentato, infatti, che la Corte d'appello non avesse applicato l'aumento previsto dall' articolo 4, comma 1- bis , del d.m. n. 55/2014 , come modificato dapprima dal d.m. n. 37/2018 e, quanto alla misura, dal d.m. n. 147/2022 , nonostante la chiara indicazione in atti delle modalità di redazione digitale degli scritti difensivi. La Cassazione accoglie la censura in oggetto, valorizzando da un lato la funzione incentivante della disciplina sulla redazione degli atti in modalità strutturata e navigabile , dall'altro l'effettivo riscontro dell' uso di ausili informatici idonei a facilitare la lettura e la gestione della documentazione processuale . La Corte, infatti, precisa che anche il ricorso per cassazione risulta redatto con sistemi che consentono rinvii interni e organizzazione ipertestuale dei contenuti e aggiunge di avere direttamente verificato, mediante accesso agli atti depositati in via telematica, l'adozione della medesima modalità per gli scritti della fase di merito. Sul piano applicativo, la decisione indica con chiarezza i parametri di calcolo dell'aumento percentuale , ponendo al centro la base economica dei compensi spettanti per il grado di giudizio e per il subprocedimento di sospensiva. In particolare, la Corte riconosce un incremento del 20% sull'importo complessivo dei compensi per il giudizio di appello e per il subprocedimento ex articolo 283 e 351 c.p.c. , determinato sommando i compensi già liquidati per l'appello (euro 6.946,00) e quelli riconosciuti per la sospensiva (euro 1.738,00), con un totale di euro 8.684,00 e conseguente maggiorazione pari a euro 1.736,80. 4 A seguito di tale operazione, le spese per l'intero grado di appello, comprensive del subprocedimento cautelare e dell'aumento per tecniche informatiche, vengono rideterminate in complessivi euro 10.420,80, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.  Inoltre, le spese della fase di legittimità vengono poste a carico del Fallimento soccombente, con una liquidazione che tiene conto, anch'essa, dell'aumento del 20% ex articolo 4, comma 1- bis , d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 . Il Collegio afferma che, ove il difensore alleghi e dimostri l'adozione di tecniche informatiche che rendano più agevole la consultazione degli atti, il giudice è tenuto a considerare l'istanza di maggiorazione, motivando espressamente sulla sua concessione o sul suo eventuale diniego, non potendo limitarsi al silenzio sul punto. Ne discende un duplice effetto sistemico: da un lato, si incentiva l'investimento professionale nella redazione digitale evoluta dall'altro si consolida un criterio di liquidazione dei compensi che tiene conto della complessità tecnica dell'attività, oltre che del mero contenuto giuridico dell'atto.   Per magistrati e difensori, la decisione rappresenta un importante riferimento nella costruzione delle note spese, nella motivazione dei provvedimenti di liquidazione e nella gestione delle impugnazioni limitate al profilo economico del giudizio, specie nei casi in cui il contenzioso si concentri esclusivamente su spese, compensi e aumenti correlati al processo telematico .

Presidente Scrima - Relatore Valle Ritenuto che  Te.Bo. subì un infortunio mentre si trova sul piazzale della Re. Srl venendo investita da un trattore per lo spostamento dei carichi, cd muletto, e, convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la Re. Srl poi successivamente fallita, ne ottenne la condanna al risarcimento dei danni, per oltre trentaduemila Euro (Euro 32.151,00); la Re. propose impugnazione avverso la sentenza di primo grado; Te.Bo. si costituì in fase d'impugnazione; gli eredi di Gi.Tr. che era stato chiamato in causa dalla Re. Srl rimasero contumaci la Re. Srl chiese la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, che la Corte d'Appello, nel contraddittorio con la Te.Bo. concesse; la Corte d'Appello, nel rigettare l'impugnazione, non liquidava le spese del procedimento interinale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Treviso e non applicava la maggiorazione fino al 30% per la redazione degli atti difensivi da parte del difensore della Te.Bo. con utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del processo civile telematico; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso su quattro motivi Te.Bo. la Curatela del Fallimento Re. è rimasta intimata; all'adunanza camerale del 9/10/2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione Considerato che  il Collegio esclude che il ricorso della presente fase di legittimità dovesse essere notificato agli eredi di Gi.Tr. contumaci nel merito, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, poiché la controversia in oggetto riguarda la sola ripartizione delle spese processuali, o, meglio, la loro liquidazione e questa Corte ha già affermato che allorché tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla rispettiva posizione che le stesse hanno assunto nel processo, è pienamente possibile la scissione delle posizioni processuali e non è, quindi, necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione ( Cass. n. 1654 del 19/01/2023 Rv. 666770 - 01); i motivi di ricorso sono i seguenti: 1 motivo ai sensi dell' articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. : violazione e falsa applicazione degli articolo 24 Costituzione e 91 c.p.c. per avere la Corte d'Appello omesso di condannare l'appellante soccombente alla rifusione delle spese relative al subprocedimento ex articolo 351, comma secondo, c.p.c. 2 motivo ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. : violazione e falsa applicazione degli articolo 24 Costituzione e 91 c.p.c. per avere la Corte d'Appello omesso di condannare l'appellante soccombente alla rifusione della maggiorazione del compenso per utilizzo di tecniche informatiche. 3 motivo ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c. : violazione dell' articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande di condanna del soccombente alla rifusione delle spese relative al subprocedimento ex articolo 351, comma secondo, c.p.c. e della maggiorazione del compenso per l'utilizzo di tecniche informatiche. 4 motivo ex articolo 360 primo comma, n. 4 c.p.c. : nullità della sentenza per difetto assoluto della motivazione in relazione alle domande di condanna del soccombente alla rifusione delle spese relative al subprocedimento ex articolo 351, comma secondo, c.p.c. e della maggiorazione del compenso per l'utilizzo di tecniche informatiche. i motivi possono essere congiuntamente esaminati, stante la loro connessione poiché tutti vertenti, secondo i rispettivi parametri della violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e della nullità della motivazione, per omissione della stessa, sulla mancata liquidazione delle spese del procedimento incidentale di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e sulla mancata applicazione della maggiorazione del compenso di cui all' articolo 4, comma 1 bis del D.M. n. 55 del 10/03/2014 del Ministero della Giustizia; essi sono fondati, nei sensi appresso precisati, poiché l'istanza di cui all' articolo 283 c.p.c. , di sospensione in tutto o in parte dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, mette capo ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito cosicché la regolamentazione delle spese di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto dell'esito complessivo della causa (Così Cass. n. 13432 del 20/05/2025 Rv. 675519 - 01 e già Cass. del n. 2671 5/02/2013 Rv. 624920 - 01); la liquidazione per il procedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza del Tribunale era stata analiticamente richiesta alla Corte d'Appello dal difensore della Te.Bo. come da specifica indicazione dell'atto difensivo relativo per come riportato in ricorso; nella specie non risulta, dal tenore complessivo della motivazione e del dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che i giudici dell'impugnazione abbiano tenuto conto dell'attività processuale per il detto procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Treviso; come pure non risulta essere stato operato dai giudici dell'impugnazione di merito alcun aumento per la redazione degli atti di causa con utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del processo civile telematico in modo che ne sia agevolata la consultazione, ai sensi dell' articolo 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55 del 10/03/2014 del Ministero della Giustizia, come modificato dall'articolo 1 lett. b) del D.M. n. 37 dell'8/03/2018 ; l'assunto del difensore della Te.Bo. relativo alla detta modalità di redazione degli atti, è veritiero perché anche questo ricorso per cassazione risulta redatto con ausilio informatico che ne facilita la consultazione mediante rinvii interni e peraltro il Collegio ha provveduto a compulsare direttamente gli atti della fase di merito depositati in ambito telematico e ha riscontrato la predetta modalità di redazione deve, inoltre, escludersi che l'erroneità della statuizione, per omissione, fosse suscettibile di correzione con il procedimento di cui agli articolo 287 c.p.c. , non trattandosi di un intervento meramente integrativo della volontà del giudice già espressa ( Cass. n. 19718 del 16/07/2025 ); il ricorso è, pertanto, accolto nei sensi sopra precisati; la sentenza impugnata è cassata e la causa è decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, con liquidazione in favore della parte ricorrente di ulteriori Euro 1.738,00 (euro 1.029,00 + 709,00, come indicato nella nota spese depositata in sede di appello e riportata a p. 15 del ricorso) per il procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nonché di ulteriori Euro 1.736,80, pari al 20% sull'importo totale spettante sui compensi per il grado di appello e per il sub procedimento di sospensiva ex articolo 283 e 351 c.p.c. (euro 6.946,00 + 1.738,00 = 8.684,00) per la redazione degli atti con ausili informatici e così le spese della fase di appello, in esse comprese quelle del sub-procedimento ex articolo 283 e 351 c.p.c. , sono rideterminate in complessivi Euro 10.420,80, oltre spese generali nella misura del 15 %, iva e c.p.a .; le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del Fallimento Re. e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della controversia, dell'attività processuale espletata e tenuto conto dell'aumento del 20% ex articolo 4, comma 1 bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 ; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e, decidendo nel merito, ferme le altre statuizioni, condanna il FALLIMENTO RE. Srl al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado che riliquida in complessivi Euro 10.420,80, in esse comprese quelle del sub-procedimento ex articolo 28 3 e 351 c.p.c ., oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.; condanna il Fallimento della Re. Srl al pagamento delle spese di lite di questa fase di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.