La Cassazione rigetta il ricorso del progettista-direttore dei lavori di alcune autorimesse interrate, confermando la responsabilità ex articolo 1669 c.c. per gravi difetti costruttivi e la condanna solidale con l’appaltatore, nonché l’obbligo di manleva verso quest’ultimo.
La Cassazione ha respinto il ricorso del progettista e direttore dei lavori di due autorimesse interrate realizzate a Milano, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la responsabilità ex articolo 1669 c.c. per gravi difetti costruttivi. Un Condominio aveva agito contro la società costruttrice e contro l'ingegnere progettistadirettore lavori per infiltrazioni di umidità, lesioni strutturali e insufficiente impermeabilizzazione delle autorimesse. Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda, ma la Corte territoriale, in riforma, aveva qualificato i vizi come “ gravi ”, condannando l'impresa e, in solido, il tecnico, con manleva di quest'ultimo in favore della società appaltatrice sino a un determinato importo. La Cassazione respinge le censure sulla pretesa violazione dell' articolo 1669 c.c. e dell'articolo 115 c.p.c., chiarendo che il ricorrente tenta, in realtà, di rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui sono “gravi difetti” le alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento globale del bene, anche quando non impediscono totalmente l'uso e riguardino solo parti comuni (come infiltrazioni e umidità). Sul piano soggettivo, viene ribadita la possibilità di responsabilità solidale tra appaltatore e progettista/direttore lavori, sulla base dell' articolo 2055 c.c. , anche quando le responsabilità abbiano natura contrattuale ed extracontrattuale. Di particolare interesse per la pratica, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: «nell' edificazione interrata , anche se destinata solo alla presenza non continuativa dell'uomo, come nel caso di garage, box e cantine, specialmente curata deve essere la realizzazione delle opere che ne assicurino la piena impermeabilizzazione, secondo la migliore tecnica del momento . Pertanto, in difetto, in caso di fenomeno diffusivo, ricorre la responsabilità del costruttore, ai sensi dell' articolo 1669 cod. civ. , nonché quella solidale del progettista e del direttore dei lavori, per quanto a costoro imputabile». In conclusione, il ricorrente è condannato alle spese, nonché alle somme ex articolo 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Presidente Orilia – Relatore Grasso Fatti di causa Il Condominio ( omissis ) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, ( omissis ) s.r.l. (già ( omissis ) s.r.l.), che aveva realizzato, per concessione del Comune di Milano, due autorimesse interrate, nonché l'ing. S.A., nella qualità di progettista e direttore dei lavori, chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell' articolo 1669 cod. civ. per i gravi vizi riscontrati nelle autorimesse. I convenuti chiesero il rigetto della domanda. ( omissis ) s.r.l. propose altresì domanda di manleva nei confronti dell'ing. S.A., deducendo altresì che l'esecuzione delle opere era stata appaltata a terzi poi falliti ( omissis ) s.p.a.. il Tribunale di Milano rigettò la domanda, ritenendo non ricorrere i presupposti di cui all' articolo 1669 cod. civ. . Avverso tale sentenza propose appello il Condominio ( omissis ). Si costituirono gli appellati insistendo per il rigetto del gravame, mentre la società ( omissis ) s.r.l. propose appello incidentale condizionato, chiedendo, in ipotesi di accoglimento dell'appello, la condanna di S.A. a manlevarla per le somme eventualmente dovute. La Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 1127/2021 accolse l'appello principale, rilevando che i vizi (infiltrazioni d'umidità, lesioni alle strutture, impermeabilizzazione insufficiente) erano da ritenersi gravi ex articolo 1669 cod. civ. , in quanto tali da incidere sulla conservazione e funzionalità complessiva dell'opera. La Corte condannò, pertanto, ( omissis ) s.r.l. al pagamento della complessiva somma di € 50.135,68, oltre IVA, in solido con l'ing. S.A. sino alla concorrenza di € 32.876,88, oltre IVA. In accoglimento dell'impugnazione incidentale di ( omissis ) s.r.l., condannò lo S.A. a tenere indenne la società sino alla concorrenza di € 32.876,88 oltre IVA. L'ing. S.A. ricorre per cassazione sulla base di due motivi contrastati con controricorso dal Condominio ( omissis ). Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ. Il ricorrente ha chiesto decidersi il ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1 Occorre premettere che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex articolo 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli articolo 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. , atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (S.U., n. 9611, 10/04/2024, Rv. 670667 – 01). Pertanto la consigliera proponente L.C. legittimamente compone il Collegio. Ciò premesso e passando all'esame dei motivi, col primo di essi, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell' articolo 1669 cod. civ. e dell'articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all' articolo 360, co. 1, n.3, cod. proc. civ. , per avere la Corte d'appello erroneamente giudicato gravi i vizi dell'opera, nonostante il consulente tecnico avesse accertato l'assenza di compromissione del godimento e della funzionalità del bene e, di conseguenza, la gravità dei vizi ai sensi dell' articolo 1669 cod. civ. La Corte d'Appello, si soggiunge, in contrasto con la norma codicistica richiamata, avrebbe violato l' articolo 115 cod. proc. civ. perché le motivazioni erano difformi dalle conclusioni cui era giunto il consulente del giudice. Infine, si sostiene essere stata attribuita al direttore dei lavori la responsabilità per vizi che allo stesso non avrebbero potuto imputarsi. 2 Con il secondo motivo si censura la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli articolo 1669 e 2229 cod. civ. , in relazione all' articolo 360, co. 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ. , per avere la Corte d'appello ignorato le conclusioni della CTU, che escludeva la responsabilità del progettista e direttore dei lavori. Inoltre, nel corpo del motivo, si allega violazione e falsa applicazione dell' articolo 2229 cod. civ. , non potendosi ipotizzare una responsabilità del progettista maggiore di quella dell'impresa. Si osserva che il progettista, in caso d'inadempimento, era tenuto solo a risarcire il danno procurato da errori <<commessi nella fase di progettazione e di direzione del lavoro, mentre i danni relativi alla costruzione devono essere risarciti dall'impresa>>. Le due censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessine, sono in parte inammissibili e per altra parte infondate. La Corte d'Appello milanese afferma che le infiltrazioni <<per intensità e diffusività>> apparivano tali da ridurre nel presente e in un prossimo futuro il godimento effettivo dell'immobile, minandone struttura e funzionalità complessiva. Indi, sulla base degli accertamenti l'opera (autorimesse interrate) risultava affetta da <<abbondanti infiltrazioni nel sottoscala presente nel locale pompe (…) segni di infiltrazione e presenza di umidità sulle pareti di fondo di alcuni box (…) fessurazioni nella pavimentazione (…) trasudamento di acqua dalle impermeabilizzazioni delle testate dei micropali utilizzati per il sostegno di una delle gru (…) Trasudamenti di umidità che riguardano, in particolare, 17 box (di qui la diffusività) discendenti dal fatto che l'impermeabilizzazione verticale è stata realizzata fino alla quota di nove metri sotto il livello stradale, e quindi inidonea a proteggere i box ai primi piani interrati>>. La descritta situazione, a parere del Giudice di secondo grado, rendeva pregiudicata intollerabilmente <<struttura e funzionalità globale del bene – senza peraltro che possa logicamente sostenersi la tollerabilità [delle alterazioni] per la naturale destinazione dell'opera diversa dalla civile abitazione – (…) sarebbe illogico dover attendere che le infiltrazioni siano tali da rendere ormai definitivamente compromesso l'utilizzo prima di poter azionare la garanzia>>. La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019). Il ricorrente indugia a contestare l'insindacabile accertamento in fatto e da una tale impropria contestazione, che, in verità, consiste in un'apodittica ricostruzione alternativa, trae l'improprio convincimento che la legge sia stata violata. La Corte di merito ha correttamente sussunto il fatto facendo puntuale applicazione dei principi elaborati in materia da questa Corte. Quanto alla gravità dei vizi si è, per vero, avuto modo di chiarire che i gravi difetti che, ai sensi dell' articolo 1669 c.c. , fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini (Sez. 2, n. 24230, 04/10/2018, Rv. 650645 - 01). Quando alla solidale responsabilità si è affermato che il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all' articolo 2055 c.c. , il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti della costruzione che avevano determinato infiltrazioni d'acqua, ponendo a carico del primo l'identica obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'”opus” a regola d'arte) - Sez. 2, n. 29218, 06/12/2017, Rv. 646538 – 02 - Per dedurre la violazione dell' articolo 115 cod. proc. civ. , occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall' articolo 116 c.p.c. (S.U., n. 20867, 30/09/2020, Rv. n. 659037 – 01). L'omesso esame di un fatto controverso e decisivo sommariamente denunciato non è qui supponibile, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, avente carattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diverso apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis, Cass. n. 18886/2023 ). Un tale apprezzamento compete esclusivamente al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede. Infine, inammissibili devono dirsi i generici richiami alla consulenza per marcato difetto di specificità, sotto il profilo dell'autosufficienza; nonché l'assunto secondo il quale il ricorrente sarebbe stato dichiarato responsabile di vizi che non sarebbero stati dipesi dalla sua opera, avendo la sentenza impugnata puntualmente distinto. Il Collegio reputa opportuno enunciare il seguente principio di diritto: “nell'edificazione interrata, anche se destinata solo alla presenza non continuativa dell'uomo, come nel caso di garage, box e cantine, specialmente curata deve essere la realizzazione delle opere che ne assicurino la piena impermeabilizzazione, secondo la migliore tecnica del momento. Pertanto, in difetto, in caso di fenomeno diffusivo, ricorre la responsabilità del costruttore, ai sensi dell' articolo 1669 cod. civ. , nonché quella solidale del progettista e del direttore dei lavori, per quanto a costoro imputabile”. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali; inoltre, essendo l'esito del giudizio conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., vigente articolo 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ. , la condanna del ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023). Ai sensi dell' articolo 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall' articolo 1, comma 17 legge n. 228/12 ) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell'ulteriore somma di €. 4.000,00 in favore del controricorrente, ai sensi dell 'articolo 96, co. 3, cod. proc. civ .; nonché della somma di € 1.000,00, ai sensi dell 'articolo 96, co. 4, cod. proc. civ ., in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell 'articolo 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/0 2 (inserito dall 'articolo 1, comma 17 legge n. 228/1 2), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.