Il Ministero della Giustizia ha risposto a diversi quesiti volti a chiarire se, nelle procedure esecutive, sia possibile rifiutare l’iscrizione a ruolo in mancanza del pagamento del contributo unificato minimo di euro 43,00 – o dell’eventuale importo inferiore previsto dalla legge (articolo 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002) – quando l’iscrizione del procedimento sia richiesta “d’ufficio” dall’Ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento.
Nello specifico, i quesiti riguardano tutte le ipotesi in cui grava sull'Ufficiale giudiziario l'onere di depositare in cancelleria il verbale delle operazioni compiute (ad esempio, nelle procedure esecutive per consegna o rilascio, ovvero nell'iscrizione d'ufficio ex articolo 159- ter disp. att. c.p.c.), nonché le ipotesi in cui lo stesso Ufficiale giudiziario provvede alla consegna in cancelleria dei beni mobili pignorati, ai sensi dell' articolo 520 c.p.c. Con la circolare DAG 60633.U del 24 marzo 2025 è stato precisato che l'articolo 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili , in ogni grado, ivi compresi il reclamo e la fase cautelare, non prevedendo la norma alcuna distinzione. Ne consegue che essa trova applicazione anche alle procedure esecutive. Tale previsione deve tuttavia essere coordinata con le fattispecie in cui l'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive per espropriazione è effettuata dall'Ufficiale giudiziario , soggetto che non riveste la qualità di parte processuale, non è tenuto al pagamento del contributo unificato e non svolge attività di riscossione di tale tributo. In questi casi interviene l'articolo 159- ter disp. att. c.p.c., che disciplina l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo di espropriazione e stabilisce che « quando l'istanza [di iscrizione a ruolo] proviene dall'ufficiale giudiziario , anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere ». Pertanto, ad integrazione di quanto già indicato nel paragrafo 3 della circolare DAG 60633.U del 24 marzo 2025, si precisa che, in tutti i casi in cui l'Ufficiale giudiziario depositi presso la cancelleria i verbali delle operazioni di consegna, rilascio o pignoramento, oppure consegni al cancelliere i beni mobili pignorati, ai sensi dell' articolo 520 c.p.c. , la cancelleria è tenuta a procedere all'iscrizione a ruolo generale della relativa procedura esecutiva anche in assenza del previo pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002. Una volta aperto il fascicolo e iscritto a ruolo il procedimento, spetterà alla cancelleria curare la riscossione del contributo unificato nei confronti del soggetto obbligato al pagamento . Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel paragrafo 3 della circolare DAG 60633.U del 24 marzo 2025.