Ddl stupri, verso il modello del dissenso?

Eppure, è stato solamente qualche mese fa che la Camera, con una votazione bipartisan ha approvato il 19 novembre 2025 la proposta di legge A.S.1715 (Modifica dell’articolo 609- bis c.p. in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso) che tentava di modificare il delitto di violenza sessuale ex articolo 609- bis c.p., attribuendo all’assenza del consenso della persona un ruolo essenziale nella configurazione del reato.

Si è detto subito dalla minoranza di Governo che il disegno di legge n. 1715, recante la modifica dell' articolo 609- bis c.p. in materia di violenza sessuale e libera manifestazione del consenso, nasceva da un atto politico e parlamentare di rara forza, ossia l'approvazione all'unanimità da parte della Camera dei deputati, il 19 novembre scorso, di un testo che metteva finalmente al centro il consenso come elemento costitutivo della fattispecie di violenza sessuale . Quella formulazione si evidenziò, non era né ideologica né improvvisata, ma al contrario allineava l'Italia alla legislazione di venti paesi europei, dava piena attuazione all'articolo 36 della Convenzione di Istanbul, recepiva l'orientamento consolidato della Corte EDU e si collocava in piena coerenza con la giurisprudenza di legittimità nazionale che da anni chiarisce come il consenso debba essere libero, attuale e permanente per tutta la durata degli atti sessuali. Una stretta di mano ideale tra maggioranza e opposizione che aveva un significato profondo: dire alle donne che la loro parola conta, che il loro no è sufficiente, che non spetta a loro dimostrare di aver resistito, urlato . (v. seduta Senato del 27.02.206, in www.senato.it) Ma inaspettatamente, il 25 novembre 2025, nella Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne , presso il Senato (seduta pomeridiana Commissione Giustizia n. 335) l'esame del ddl n. 1715   subiva un arresto . Alcuni esponenti della maggioranza di Governo, avevano difatti osservato delle criticità nel testo del ddl di riforma dell' articolo 609- bis c.p.  E, dalle audizioni svolte nelle sedute del 2, 3, 9, 10, 16, 17 dicembre 2025 era emersa in primo luogo l'esigenza di scegliere, per la nuova definizione legislativa della fattispecie del reato di violenza sessuale incentrato sul consenso, tra il modello normativo spagnolo e quello tedesco e quindi anche di considerare le critiche avanzate da più parti in fase conoscitiva, approfondendo la definizione del concetto di consenso . Ora nei vicoli di Roma, nella seduta del 22.01.2026 in sede Commissione Giustizia del Senato, il Presidente Giulia Bongiorno, in qualità di relatore, ha presentato una proposta di testo unificato dei disegni di legge 1715 (Boldrini e altri); 90 (Valente e altri); 1716 (Cucchi e altri); 1717 ( Musolino e altri);  1743 (Maiorino e altri), che raccoglie le indicazioni e le sollecitazioni emerse nel dibattito. Infatti, il testo approvato dalla Camera, oltre ad aver dato luogo a numerose perplessità, - si è sostenuto - aveva necessità di alcune modificazioni di natura prevalentemente tecnico-giuridica. La scelta di incentrare la fattispecie sulla volontà della donna supera la vigente formulazione dell' articolo 609- bis del codice penale in cui questo elemento è del tutto, assente e risponde alle indicazioni emerse nel corso della discussione di porre al centro la donna e la sua autodeterminazione. E, per assicurare una completa tutela penale anche per quelle fattispecie in cui si assiste al c.d . freezing, la proposta prevede, nel secondo comma del nuovo articolo 609- bis c.p. , la specificazione che l'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso. Anche in questo caso, la modifica è stata oggetto di dibattito in Commissione. Si tratta, quindi, di un testo aperto che raccoglie modifiche di natura tecnico-giuridica ed indicazioni emerse dagli interventi dei componenti della Commissione, nel tentativo di rappresentare, per quanto possibile, un punto di equilibrio. E tuttavia, nella seduta del 27 gennaio 2026, il Presidente ha precisato di aver apportato alcune modifiche alla proposta di testo unificato presentata nella seduta del 22 gennaio scorso: una modifica è solo formale, mentre la seconda riguarda il tema dell 'innalzamento delle sanzioni . In quella sede era emersa una scelta esplicita del modello normativo di riferimento. Nella proposta di testo unificato del 22 gennaio scorso, aveva scelto un modello tedesco ammorbidito , in quanto, riteneva che la formulazione tenesse conto anche delle indicazioni delle opposizioni. Ad esempio, nel secondo comma aveva inserito la specificazione relativa ai casi del c.d.  freezing prevedendo che, in caso di incertezza, si presume il dissenso . Tale indicazione è pervenuta anche dalle opposizioni e, condividendola totalmente, è stata inserita nel testo rappresentando una grandissima novità rispetto alla formulazione vigente del codice. Il Presidente aveva poi ricordato che in un primo momento aveva proposto di costruire la nuova fattispecie incentrandola sul consenso riconoscibile: ma, tale impostazione non ha raccolto la condivisione delle opposizioni. Nel testo presentato il Presidente, ha così ritenuto in ogni caso essenziale distinguere le condotte commesse con violenza rispetto a quelle commesse senza violenza o minaccia : infatti, in più occasioni aveva proposto di inserire nella fattispecie dell'articolo 609-bis una cascata di aggravanti . Dunque, la proposta Bongiorno  abbandona il modello del consenso in favore del modello del dissenso presente talaltro nel codice penale tedesco. In tale ottica, viene precisato che il concetto di “ volontà contraria ” ricorre anche quando il fatto è commesso a sorpresa e che la stessa volontà contraria deve essere valutata “tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso.  E subito la minoranza di Governo aveva rilevato che il testo proposto dal relatore, stravolge interamente tutte le intese raggiunte. Non si tratta, infatti, come dichiarato dal Presidente, di un dissenso ammorbidito , ma piuttosto di un ritorno indietro sul quale l'accordo non può esserci. Si è detto se quello proposto dal Presidente sarà quindi il testo adottato dalla Commissione si imporrà, necessariamente, un nuovo ciclo di audizioni ed una continuazione del dibattito (Lopreiato). Peraltro, si è evidenziato (Valente) che il testo unificato proposto dal Presidente, incentra la fattispecie sul dissenso: inoltre, rispetto alla formulazione del testo, segnala come la volontà sia esclusivamente all' interno del soggetto , mentre solo il consenso rappresenta un elemento esteriorizzato : sì è sì . Il nuovo testo unificato abbandona pertanto un percorso condiviso e rappresenta uno strappo grave, in quanto il suo contenuto è ben diverso rispetto alle sole modifiche tecniche inizialmente prospettate. Con il modello del dissenso , le donne dovranno dimostrare di aver urlato, reagito, fatto qualcosa , in un percorso per la vittima faticoso, oneroso e doloroso. L'impostazione basata sul consenso, invece, tutelava pienamente le donne, facendo fare un passo avanti alla legislazione in materia. Il testo presentato dal relatore rappresenta in conclusione un passo indietro. Si reinserisca - si evidenziò ancora - allora la parola consenso : se per la maggioranza dissenso e consenso sono uguali, questo non dovrebbe rappresentare un problema. La Commissione Giustizia del Senato (a favore con 12 voti il centro destra, contrari con 10 tutte le opposizioni) ha così votato per l'adozione del testo base del ddl sulla violenza sessuale; quello proposto da Giulia Bongiorno, nella sua nuova versione, che introduce la “ volontà contraria ” a un rapporto sessuale, e non più il “ consenso libero e attuale ” e che, se manca, definisce il reato di violenza. Ma all'indomani dell'approvazione Elly Schlein, segretaria del Pd, ha detto che si tratta di un ddl irricevibile che riesce a cancellare il consenso su una proposta di legge sul consenso. Se il Parlamento deve votare una legge che fa un passo indietro, che tradisce le donne - ha chiarito - allora meglio non farla”. Intanto, una parte della dottrina sostiene che sia  meglio la soluzione tedesca (dissenso riconoscibile) che quella attualmente presente nel vigente articolo 609- bis c.p. (Romano, Il necessario superamento dell' articolo 609- bis del codice penale in materia di violenza sessuale: tra consenso e dissenso in Sistema Penale  online 29.01.2026). Si ritiene poi che anche il modello tedesco è comunque in linea sia con la Convenzione di Istanbul che con il superamento del modello “costrittivo”, e rientra anch'esso nello schema del modello “consensuale ”, pur inteso in senso ampio (Cadoppi , Violenza sessuale: breve commento al testo proposto dalla Senatrice Bongiorno. Luci e ombre di una riforma affrettata e parziale in Sistema Penale online 26.01.2026). In tale prospettiva, altra dottrina  ha evidenziato che si tratta di un testo migliorato sotto diversi aspetti (G.L. Gatta, Violenza sessuale: il modello del dissenso “alla tedesca” nell'emendamento della Sen. Bongiorno al disegno di legge all' esame del Senato, in Sistema penale online 23.01.2026). L'adesione al modello tedesco del dissenso e quindi la riformulazione del ddl in materia di violenza sessuale è stata accolta poi con favore dall'Unione Camere Penali , dall 'Organismo Congressuale Forense , e dall' AIGA . Altra dottrina ed in particolare uno studio dell 'A.I.D.P. sostiene il modello di assenza di un valido consenso: non necessariamente esplicito, ma comunque attuale e riconoscibile (v. Relazione, Reati contro la libertà e autodeterminazione sessuale  coordinatore del gruppo  Prof. Seminara, in www.aipdp.it). Cosi ad es. il riferimento alla validità del consenso – da intendersi, come da acquisizioni consolidate, in termini di capacità naturale - si presta, nel contempo, a fornire alla prassi strumenti efficaci per escludere la tipicità nei casi in cui una persona, sebbene affetta da minorazione psico-fisica, abbia liberamente e consapevolmente acconsentito al rapporto sessuale. In tale contesto, un parte della dottrina sostiene che uno dei problemi che pone la norma così formulata è che il terzo comma, quello violento, parrebbe (anche per la formulazione usata) essere configurato come aggravante, e non come fattispecie autonoma. (Cadopp i, Violenza sessuale: cit., in Sistema Penale online 26.01.2026). A ben vedere, sarebbe auspicabile una riforma complessiva del sistema dei reati sessuali . Si tratta di una materia delicata e meriterebbe ben di più di un affrettato rattoppo normativo . Solo una riforma organica della materia sarebbe in grado di evitare alcune distorsioni – anche incidenti su principi costituzionali (A. Cadoppi, Violenza sessuale e “riconoscibile” mancanza di consenso. Brevi spunti per una  redazione della norma in linea con gli obiettivi politici condivisi, in Sistema penale online 13 gennaio 2026 ; v. Relazione, Reati contro la libertà e autodeterminazione sessuale, cit., in www.aipdp.it; Gambardella, Audizione del 17 dicembre 2025, 2 Commissione Giustizia del Senato sui ddl 1715 e conn., in www. Senato.it ). L'esame del testo dovrebbe cominciare in Aula il 10 febbraio e dai gruppi parlamentari si aspettano richieste di audizioni sul nuovo ddl stupro, ancora fermo in Commissione Giustizia del Senato. ll passaggio al Senato non sarà l'ultimo. Il testo dovrà tornare alla Camera dei Deputati, laddove una stretta di mano aveva unito  maggioranza e opposizione sul tema del consenso. E intanto, nei vicoli di Roma, aspettiamo ancora…!   Vedi anche la news: Disegno di legge sulla violenza sessuale: verso il “consenso riconoscibile”?