La Cassazione, con ordinanza n. 1950/2026, chiarisce che la costituzione del fondo patrimoniale effettuata dal terzo, in quanto atto di liberalità, può essere oggetto di revocazione per sopravvenienza di figli.
La Corte di Cassazione 29 gennaio 2026, n. 1950 si è pronunciata in merito alla natura di un fondo patrimoniale con effetto traslativo costituito da un terzo in favore degli zii, coniugati da diversi anni, mediante il conferimento di alcuni immobili di sua proprietà. A seguito dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili conferiti nel fondo, il disponente agiva in giudizio per far valere, tra l'altro, la revocabilità dell'atto per sopravvenienza di figli , essendogli nata una figlia pochi mesi dopo la costituzione del fondo medesimo. Sia il Tribunale che la Corte d'appello qualificavano la costituzione del fondo patrimoniale con effetti traslativi quale donazione obnuziale , con conseguente applicazione dell' articolo 805 c.c. , che espressamente prevede che “non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio”. La Cassazione, tuttavia, osserva che la nozione di donazione obnuziale “si riferisce, testualmente, a una donazione fatta in riguardo di un determinato «futuro» matrimonio” ( articolo 785,1 co., c.c. ). Secondo la Corte, dunque, la donazione obnuziale costituisce un negozio formale e tipico , che richiede l'espressa menzione, nell'atto pubblico, del collegamento causale con un futuro determinato matrimonio , collegamento che non può desumersi in via analogica né a mezzo dal solo riferimento alla destinazione dei beni ai bisogni della famiglia. Nel caso di specie, esclusa la possibilità di ricondurre l'atto alla donazione obnuziale, rimane configurabile la sua natura quale atto di liberalità , poiché esso non integra, di per sé, l'adempimento di alcun dovere giuridico: da ciò discende l'applicabilità dell' articolo 809 c.c. e la conseguente revocabilità per sopravvenienza di figli , ferma restando la verifica in concreto dei relativi presupposti. Fonte: Notarius
Presidente Di Virgilio - Relatore Papa Fatti di causa 1. Con atto di citazione del 2 gennaio 2003, P.G. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Macerata, i suoi zii P.C. e F.F., rappresentando che aveva costituito in loro favore un fondo patrimoniale, conferendo tre immobili di sua proprietà, per contribuire al sostentamento dei bisogni della loro famiglia, formatasi trentacinque anni prima; aveva tuttavia scoperto che, con l'atto pubblico di costituzione, era stata trasferita ai convenuti, inopinatamente, anche la proprietà dei beni vincolati al fondo: in data 1/10/2002, infatti, il concessionario della riscossione (OMISSIS) s.p.a., creditore dello zio P.C. in forza di cartelle non pagate negli anni dal 1994 al 2000, aveva potuto iscrivere, sugli stessi beni, ipoteca ex articolo 77 d.P.R. n. 602/73 per oltre euro 183.000. L'attore chiese, pertanto, di dichiarare la nullità totale dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, da lui istituito in favore dei convenuti in data 23 febbraio 2001, per atto per notar C. di Ostuni, registrato a Macerata il (OMISSIS) o, in subordine, la sua nullità parziale, limitatamente all'effetto traslativo della proprietà o, in via ulteriormente subordinata, la nullità della donazione dei tre immobili per mancata accettazione da parte dei donatari; infine, per quel che qui ancora rileva, chiese la revoca parziale della donazione degli immobili per sopravvenienza di figli, atteso che nel 2001, pochi mesi dopo la costituzione del fondo, gli era nata una figlia. Costituendosi, P.C. e F.F. aderirono alla domanda; si oppose, invece, (OMISSIS) s.p.a., intervenendo volontariamente. 2. Con sentenza n. 396/2014, il Tribunale di Macerata respinse la domanda di nullità dell'atto costitutivo, rimarcando che l'effetto traslativo era stato riportato in atto pubblico come oggetto di esplicita volontà delle parti e che sul punto, per sua forma, l'atto traslativo era munito di fede privilegiata; ravvisata, quindi, l'applicabilità alla costituzione traslativa delle norme sulla donazione obnuziale, rigettò la domanda di nullità dell'atto per difetto di accettazione e d escluse pure la revocabilità dell'atto di disposizione per sopravvenienza dei figli, in applicazione dell' articolo 805 cod. civ. 3. Con sentenza 456/2020, la Corte d'appello di Ancona rigettò l'impugnazione di P.G., confermando sostanzialmente la motivazione del primo giudice e, in particolare, la non revocabilità dell'atto traslativo per sopravvenienza di figli. 4. Avverso questa sentenza P.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, concernente soltanto la revocabilità per sopravvenienza di figli. Ader, Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata ad Equitalia che, a sua volta, era succeduta a (OMISSIS) s.p.a., creditore ipotecario di P.C., ha resistito con controricorso, rappresentando tuttavia di non avere interesse alla decisione per avere in ogni caso iscritto la sua ipoteca prima della domanda di annullamento di P.G.. P.C. e F.F. non hanno svolto difese. Fissata la trattazione in camera di consiglio, all'adunanza del 26/11/2024, il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica ricorso nei confronti di P.C. e F.F., effettuata irritualmente presso il loro difensore in primo grado. Per l'avvenuto decesso di F.F. nelle more del giudizio, la notifica è stata effettuata nei confronti di P.C. anche quale unico erede testamentario (la sorella di F.F., E.F., ha rinunciato all'eredità). Regolarizzato il contraddittorio, la causa è stata nuovamente fissata per l'odierna adunanza. Ragioni della decisione Preliminarmente deve darsi atto che seppure, secondo l' articolo 171 cod. civ. , la destinazione del fondo termina a seguito dello scioglimento del matrimonio, verificatosi nella specie, nelle more del giudizio, per intervenuto decesso di uno dei coniugi beneficiari, F.F., la materia del contendere non può ritenersi cessata, persistendo l'interesse del ricorrente allo scrutinio di questa Corte di legittimità sulla correttezza della qualificazione della costituzione traslativa quale donazione obnuziale, al fine del conseguente riconoscimento del suo diritto alla revoca per sopravvenienza dei figli (salva l'opponibilità della decisione che non è questione oggetto di questo giudizio): la questione permane perché, a differenza del fondo patrimoniale, la donazione obnuziale, come precisato anche da questa Corte, non viene meno per sopravvenuto scioglimento del matrimonio; l' articolo 785 secondo comma cod. civ. , infatti, laddove prevede la caducazione delle donazioni obnuziali a seguito dell'annullamento del matrimonio, non trova applicazione per il caso del suo scioglimento, poiché questo non elide il vincolo coniugale per vizi inerenti al suo momento genetico, ma ne presuppone la validità, limitandosi a rimuoverne gli effetti per vicende sopravvenute ed a partire dalla relativa pronuncia, e, quindi, lascia integra la situazione che ha costituito motivo e condizioni di quelle donazioni (così, in ipotesi di divorzio, Cass. Sez. 1, n. 11370 del 25/10/1991 ). 1. Con l'unico motivo, articolato in riferimento al numero 3 del comma primo dell' articolo 360 cod. proc. civ. , P.G. ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli articolo 702, 785 e 809 cod. civ. per avere la Corte d'Appello negato la revocabilità della donazione per sopravvenienza di figli, erroneamente applicando alla costituzione traslativa del fondo la disciplina della donazione obnuziale, sebbene dell'istituto non ricorra nella specie alcun presupposto: il trasferimento a titolo gratuito dei beni non è avvenuto, infatti, né per la costituzione di una nuova famiglia né per un futuro matrimonio, perché la costituzione del fondo ha trovato causa nella sola volontà di contribuire ai bisogni di una famiglia formatasi trentacinque anni addietro, senza presenza di figli minori. 1.1. Il motivo è fondato. Come riportato in sentenza, nell'atto pubblico del 23/2/2001, P.G. aveva chiaramente manifestato la volontà di costituire un fondo patrimoniale in favore degli zii P.C. e F.F. «per far fronte ai bisogni della [loro] famiglia», mediante destinazione specifica di tre immobili in sua proprietà siti in (OMISSIS); nello stesso atto, era stato pure previsto che «la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta[sse] ai costituiti coniugi C. e F.». Dalla sentenza impugnata, risulta anche che, con il terzo motivo di appello, P.G. aveva «invocato» la disciplina di cui agli articolo 782 e 809 cod. civ. in tema di donazione e, perciò, la revocabilità della costituzione traslativa, ricorrendo un'ipotesi di atto di liberalità e aveva così censurato la decisione del primo Giudice che aveva invece qualificato l'atto quale donazione obnuziale irrevocabile per sopravvenienza di figli. Rigettando questo motivo, la Corte territoriale ha dapprima qualificato la costituzione del fondo patrimoniale quale atto a titolo gratuito e ha poi rilevato che «la costituzione è stata effettuata, secondo la causa propria del fondo patrimoniale, per far fronte ai bisogni della famiglia dei costituiti coniugi » e che il valore dei beni non poteva ritenersi esorbitante rispetto a detta causa. Così costruita, invero, la motivazione della conferma del rigetto della domanda di revoca della costituzione del fondo per sopravvenienza dei figli appare ricondurre la fattispecie alla donazione obnuziale, come tale irrevocabile, unicamente per il riferimento alla destinazione del fondo ai bisogni della famiglia, nonostante l'atto di disposizione non sia stato compiuto né per un futuro matrimonio, né per la costituzione di una nuova famiglia, perché i coniugi beneficiari si erano sposati trentacinque anni addietro. Ciò precisato, deve allora considerarsi che l' articolo 785 cod. civ. , nel definire la nozione di donazione obnuziale, innanzitutto si riferisce, testualmente, a una donazione fatta in riguardo di un determinato «futuro» matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi; dispone anche che questa donazione, seppure si perfeziona senza bisogno d'essere accettata, non produce effetto «finché non segua il matrimonio»: secondo la formulazione letterale della norma, dunque, la «donazione in riguardo di matrimonio» si configura in riferimento a un matrimonio futuro e non ancora concluso. Il secondo comma dello stesso articolo 785 cod. civ. prevede, quindi, che l'annullamento del matrimonio importi la nullità della donazione, mentre il successivo articolo 805 esclude che queste donazioni possano revocarsi per causa d'ingratitudine o per sopravvenienza di figli. In coerenza con questa inequivocabile lettera della legge e con la peculiarità della disciplina, questa Corte ha esplicitamente rimarcato che la donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico che la contiene, che l'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo, sia compiuta «in riguardo di un futuro determinato matrimonio»; tale precisa connotazione della causa negoziale deve espressamente risultare dal contesto dell'atto perché il legislatore ha voluto tipizzarlo nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo contraddistingue dalle altre donazioni (Cass. Sez. 6 - 2, n. 14203 del 07/06/2017, con indicazione dei precedenti rilevanti; Sez. 2, n. 15873 del 12/07/2006). La qualificazione di donazione obnuziale operata dai Giudici del merito non è dunque coerente con i presupposti previsti dalla norma del codice per l'istituto, perché la costituzione del fondo per cui è giudizio è stata disposta per i bisogni di una famiglia già costituita molti anni addietro. In tal senso la sentenza impugnata deve essere cassata. 1.2. Resta, invece, configurabile la natura di atto di liberalità: come puntualizzato, infatti, da questa Corte, in materia di revocatoria fallimentare, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione ( Cass. Sez. 1, n. 19029 del 08/08/2013 ; Sez. 6 - 1, n. 29298 del 06/12/2017). Dalla natura di atto di liberalità del fondo per cui è giudizio discenderebbe, in ulteriore conseguenza, l'applicabilità dell' articolo 809 cod. civ e, dunque, la revocabilità per sopravvenienza di figli. 2. Per questi motivi, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione perché provveda al riesame della domanda subordinata di revocazione della costituzione traslativa del fondo patrimoniale per sopravvenienza di figli, in applicazione dei principi suesposti. In particolare la Corte territoriale, verificata sulla base dei fatti acquisiti la natura di atto di liberalità della costituzione del fondo patrimoniale, provvederà a valutare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell' art.809 cod. civ. Decidendo in rinvio, la Corte d'appello statuirà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.