Opposizione a decreto ingiuntivo penale: stop all’uso improprio del rito speciale

L’ordinanza in oggetto affronta il tema, tutt’altro che pacifico, del rito applicabile all’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei compensi dell’avvocato maturati per l’attività difensiva svolta in procedimenti penali.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un cliente avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore del proprio difensore, per complessivi euro 14.092,85, a titolo di compensi per difese penali in diversi procedimenti . L'opposizione era stata introdotta con ricorso ex articolo 702- bis c.p.c. , richiamando altresì l' articolo 14 del d.lgs. n. 150/2011 , disposizione che disciplina il rito speciale in materia di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati. Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, ritenendo che il rito di cui all' articolo 14 d.lgs. 150/2011 fosse riservato alle sole prestazioni giudiziali in materia civile, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo, reputando erronea la forma prescelta e facendo applicazione dell' articolo 702- ter , comma 2, c.p.c. come richiamato dallo stesso articolo 14.  In sede di ricorso per cassazione, il cliente ha articolato quattro motivi, lamentando, tra l'altro, la violazione degli articolo 633 e ss., 702- bis , 702- ter c.p.c. , nonché dell' articolo 14 d.lgs. 150/2011 e degli articolo 28, 29 e 30 legge n. 794/1942 , oltre che la non corretta applicazione dei principi sull'errore di rito e sulla conservazione degli effetti dell'atto introduttivo. La S.C., dopo avere dichiarato inammissibile, per tardività rispetto al termine di cui all' articolo 380.1 c.p.c. , la memoria depositata dal ricorrente a pochi giorni dall'adunanza camerale, ha anzitutto chiarito il regime di impugnazione applicabile , ribadendo che, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, rileva la forma del provvedimento adottata dal giudice di merito . In presenza di un'ordinanza resa ex articolo 14 d.lgs. 150/2011 , la via corretta resta dunque il ricorso per cassazione, anche qualora la scelta di tale rito da parte del giudice si riveli poi erronea nel merito. Quanto al merito , i giudici di legittimità hanno confermato l'orientamento secondo cui la disciplina speciale di cui all' articolo 14 d.lgs. 150/2011 – che rinvia agli articolo 28, 29 e 30 della legge n. 794/1942 – si applica esclusivamente alle controversie aventi ad oggetto compensi maturati per prestazioni giudiziali in materia civile. Richiamando Cass., Sez. Un., n. 4485/2018 e Cass. n. 6817/2021 , il Collegio ha ribadito che il perimetro del rito speciale non può essere esteso alle prestazioni svolte in ambito penale, neppure in sede di opposizione a decreto ingiuntivo . In questo contesto, il tema principale della decisione è dunque la corretta individuazione del rito applicabile per le opposizioni relative a compensi per difese penali, con specifico riferimento all'alternativa tra processo ordinario di cognizione e procedimento sommario ex articolo 702- bis c.p.c. davanti al tribunale in composizione monocratica. Ne discende che la precedente prassi di ritenere automaticamente inammissibili le opposizioni introdotte con un rito ritenuto non corretto rispetto all' articolo 14 d.lgs. 150/2011 risulta superata dalla nuova regola applicabile fissata dalla Cassazione, che valorizza il principio di conservazione degli effetti dell'azione e l'obbligo del giudice di operare un'esatta qualificazione del rito , invece di concludere il processo in rito per un mero errore formale.  La conseguenza pratica della decisione è duplice: da un lato, gli avvocati che agiscono per il recupero dei propri compensi in ambito penale e i clienti che propongono opposizione a decreto ingiuntivo dovranno tenere conto che il binario corretto è quello del rito ordinario o, alternativamente, del rito sommario ex articolo 702- bis c.p.c. ; dall'altro lato, i tribunali non potranno più limitarsi a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto dei presupposti del rito speciale di cui all' articolo 14 d.lgs. 150/2011 , ma dovranno traslare la causa nel rito effettivamente applicabile, assicurando una decisione di merito sulla sussistenza e misura dei compensi richiesti.

Fatti di causa 1.Con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 G.B.M. ha proposto avanti al Tribunale di Patti opposizione al decreto con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore dell'avvocato G.M. di euro 14.092,85, a titolo di compensi per l'attività difensiva prestata in suo favore in diversi procedimenti penali. Costituendosi, l'opposto ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta con il rito di cui all' articolo 14 d.lgs. n. 150/2011 e ha comunque chiesto il rigetto dell'opposizione. La causa, inizialmente assegnata al giudice monocratico, è stata rimessa al collegio. Il Tribunale di Patti, in formazione collegiale, con l'ordinanza impugnata ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione, rilevando che il rito di cui al richiamato articolo 14 era utilizzabile solo qualora la controversia riguardasse la liquidazione dei compensi maturati per prestazioni giudiziali civili. Dichiarando di applicare l' articolo 702-ter, comma 2, c.p.c. come richiamato dall' articolo 14 d.lgs. 150/2011 , ha dichiarato l'opposizione al decreto ingiuntivo inammissibile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione G.B.M. sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso G.M.. Entrambe le parti hanno depositato memoria, il ricorrente non rispettando il termine di cui all' articolo 380.1 c.p.c. , e all'esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente deve essere rilevata l'inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente solo il 13-1-2026, a fronte della camera di consiglio fissata per il 20-1-2026, e perciò allorché era già decorso il termine di dieci giorni prima dell'adunanza posto dall' articolo 380.1 c.p.c. 2.Il ricorso è articolato in quattro motivi tra loro strettamente connessi: a) il primo denuncia, ai sensi dell' articolo 360, nn. 3 e 4, c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli articolo 633 e ss., 702-bis e 702-ter c.p.c. e dell'articolo 14 del d. lgs. 150/2011 , in relazione agli articolo 28, 29 e 30 legge 794/1942 , omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all' articolo 360, n. 5, c.p.c. ; la Corte di cassazione in una recente pronuncia ha ritenuto che il citato articolo 14 si applichi non solo alle controversie di cui al richiamato articolo 28, ma anche all'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo riguardante le competenze spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in genere, senza cioè distinguere tra prestazioni civili e penali; b) il secondo contesta, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli articolo 121, 156 e 702-ter, commi 2 e 3, c.p.c. , degli articolo 4 e 14 d.lgs. 150/2011 , omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e omessa motivazione in relazione all' articolo 360, n. 5, c.p.c. ; l'ordinanza impugnata ha poi travisato la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l'erronea proposizione dell'opposizione con citazione anziché con ricorso non sia di per sé motivo di nullità irrimediabile o comunque di definizione del processo in mero rito, posta l'equipollenza tra i due modelli di atto introduttivo e l'applicazione del principio di convalidazione per raggiungimento dello scopo; l'errore del rito comporta semplicemente il mutamento dello stesso, con la piena conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda introdotta con la forma errata; c) il terzo fa valere, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli articolo 153, comma 2, 294, commi 2 e 3, 633 e ss., 702-bis e 702-ter c.p.c. e dell'articolo 14 d.lgs. 150/2011 , in relazione agli articolo 28, 29 e 30 legge 794/1942 , alla luce degli articolo 24 e 111 Cost. , omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e omessa motivazione in relazione all' articolo 360, n. 5, c.p.c. ; la procedura di recupero da parte dell'avvocato dei propri compensi nei confronti del cliente non pagante è ancora materia non pacifica, oltre che oggetto di orientamenti giurisprudenziali altalenanti, considerato il problema del coordinamento della procedura speciale di liquidazione dei compensi prevista dagli articolo 28, 29 e 30 legge 794/1942 con i riti proponibili secondo il codice di procedura civile a seguito dell'introduzione all'interno dell'ordinamento del d.lgs. 150/2011 ; dato che nel caso di specie si configura un'evidente ipotesi di errore indotto dai diversi orientamenti invalsi nella giurisprudenza, non può negarsi l'operatività del rimedio restitutorio della rimessione in termini; d) il quarto lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. sulla condanna alle spese del giudizio, in relazione all'articolo 360, nn. 3 e 5, c.p.c., in considerazione della materia non pacifica e delle complessità delle questioni trattate oggetto di orientamenti giurisprudenziali altalenanti; ciò non poteva non rilevare, quantomeno ai fini della compensazione delle spese. 3.In primo luogo, la Corte dà atto che non si pongono questioni in ordine all'ammissibilità del ricorso per cassazione in quanto, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con il quale si liquidano i compensi dovuti dal cliente al suo difensore, assume rilevanza la forma adottata dal giudice ( Cass. n. 23740/2024 , Cass. n. 26347/2019 , Cass. n. 4904/2018 ); nella fattispecie il Tribunale ha espressamente dichiarato di pronunciare ordinanza ex articolo 14 d.lgs. 150/2011 e la circostanza che tale opzione sia stata erronea, per le ragioni di seguito esposte, non incide sull'individuazione del mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza medesima. 4.Posta questa premessa, i primi tre motivi devono essere accolti nei limiti delle seguenti precisazioni, con il conseguente assorbimento del quarto motivo. Sbaglia il ricorrente laddove ritiene applicabile la disciplina di cui all' articolo 14 d. lgs. 150/2011 alle richieste di liquidazione dei compensi maturati per la difesa in processi penali, trovando tale disciplina – attraverso il rinvio all' articolo 28 della legge n. 794/1942 – applicazione unicamente ai compensi maturati per prestazioni giudiziali in materia civile ( Cass., sez. un., n. 4485/2018 ; Cass. n. 6817/2021 ). Però, come ha già chiarito questa Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in processi penali può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex articolo 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, nelle forme – secondo quanto previsto ratione temporis – del procedimento sommario di cognizione di cui all' articolo 702-bis c.p.c. davanti al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all' articolo 641 c.p.c. nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso. La scelta delle forme del procedimento monitorio da parte dell'avvocato, creditore di compensi non soggetti al rito di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 150/ 2011, non comporta quindi che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell'opponente optare per il procedimento sommario previsto dagli articolo 702-bis c.p.c. , vigente ratione temporis, applicabile a tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica ( Cass. n. 34501/2022 ). Quando l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale sia proposta mediante deposito di ricorso, recante – come nel caso in esame – l'indicazione sia dell' articolo 14 d. lgs. n. 150/2011 che dell' art. l'articolo 702-bis c.p.c. , il giudice adito deve procedere a una esatta qualificazione dell'azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge e verificando alla stregua di tale rito altresì la tempestività dell'opposizione (in tal senso, ancora, Cass. n. 34501/2022 , alla cui motivazione si rinvia). Il Tribunale di Patti, pertanto, non poteva limitarsi a rilevare che la domanda proposta non rientrava tra quelle di cui al citato articolo 14 e a dichiarare perciò inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma doveva fare applicazione del rito di cui all' articolo 702-bis e ss. c.p.c. 5. In conclusione il ricorso deve essere accolto e, cassata l'ordinanza impugnata, la causa è rinviata al Tribunale di Patti in composizione monocratica, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Patti in persona di diverso magistrato.