Giudizio di revisione e patteggiamento: parametro valutativo e prove sopravvenute

Fermo restando che la valutazione finale non può che essere unitaria e globale della attitudine dimostrativa della prova nuova, da sola o congiunta a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento (con la conseguenza che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di riconsiderazione , valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del novum ), allorquando vengono addotte delle prove nuove sopravvenute, il giudice della revisione non si può sottrarre alla loro valutazione, né tale valutazione potrebbe essere inibita dal tipo di rito con cui è stata adottata la sentenza oggetto di revisione.

La quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata in ordine al rigetto da parte della Corte d'appello della domanda di revisione avanzata dai ricorrenti, fondata sulla ritenuta incompatibilità tra giudicati e proposta alla luce di nuove prove sopravvenute rispetto alla decisione passata in giudicato. Nel caso di specie, i ricorrenti avevano concordato l' applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta aggravata, laddove i coimputati avevano optato per il giudizio abbreviato , con esito di assoluzione ai sensi dell' articolo 530, cpv. c.p.p. I ricorrenti hanno quindi azionato il rimedio straordinario della revisione, evidenziando l'inconciliabilità tra i giudicati e, nel contempo, invocando la sopravvenienza di nuove prove, consistenti nelle consulenze difensive depositate innanzi al G.U.P. solo dopo il perfezionamento dell'accordo ex articolo 444 c.p.p. La Corte d'Appello ha tuttavia rigettato la domanda di revisione, in relazione alla pretesa inconciliabilità tra giudicati, sul presupposto che il metro di giudizio utilizzato dal giudice del rito abbreviato non fosse comparabile con quello dell'evidenza dell'innocenza degli imputati di cui all' articolo 129 c.p.p. , proprio del c.d. patteggiamento. Con la sentenza impugnata, inoltre, è stato escluso che le consulenze predette costituissero nuove prove sopravvenute , in quanto le consulenze difensive sarebbero state depositate prima della separazione formale dei procedimenti poi conclusisi rispettivamente con giudizio abbreviato e con patteggiamento. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di rigetto della domanda di revisione, accogliendo parzialmente il ricorso degli imputati. I giudici di legittimità hanno infatti confermato l'impossibilità di comparare la sentenza di patteggiamento con quella emessa all'esito del giudizio abbreviato in quanto, come emerge dalla motivazione della prima, diverso era il compendio probatorio su cui le decisioni erano fondate; a prescindere dal metro di valutazione adoperato nel giudizio di cognizione , cui resta indifferente il rimedio della revisione, nel procedimento di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non erano state infatti valutate le consulenze difensive prodotte solo successivamente al perfezionamento dell'accordo sulla pena. Come osservato dalla Corte, il diverso epilogo decisorio del giudizio abbreviato, nel caso di specie era dipeso dalla diversa valutazione dei fatti per come emersi in quella sede in virtù degli ulteriori atti avuti a disposizione dal giudice dell'abbreviato e, per tale ragione, non è stato ritenuto possibile ravvisare la fattispecie dell'inconciliabilità di giudicati di cui all'articolo 630, lett. a), c.p.p. Al contrario, i giudici della quinta Sezione hanno considerato nuove prove sopravvenute le consulenze difensive in quanto prodotte successivamente all'accordo di patteggiamento , a prescindere dal momento di formale separazione dei procedimenti su cui era invece incentrata la decisione impugnata. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio , in quanto la Corte d'Appello si era indebitamente sottratta ad una valutazione delle nuove prove sopravvenute.

Presidente Catena - Relatore Sessa Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.