Il contributo analizza la vicenda giudiziaria relativa alla morte della piccola Diana, focalizzandosi sulla posizione processuale della madre, Alessia Pifferi, inizialmente condannata all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Milano per omicidio volontario aggravato con dolo eventuale, per aver lasciato la figlia di un anno e mezzo sola in casa per sei giorni. L’analisi ricostruisce la struttura argomentativa della decisione di secondo grado, incentrata su due profili principali: la valutazione dell’imputabilità della donna e la corretta qualificazione giuridica del fatto.
Cancellato l'ergastolo: la struttura della sentenza di secondo grado La morte della piccola Diana ha tenuto banco sui giornali e in televisione per mesi. Abbiamo seguito tutti, con interesse di varia consistenza, le evoluzioni delle indagini, del primo e del secondo grado di giudizio che ha visto alla sbarra Alessia Pifferi, accusata di avere provocato la morte della propria figlia di appena un anno e mezzo, lasciandola da sola a casa per sei giorni. All'esito del primo grado di giudizio, la Corte di Assise di Milano le aveva inflitto l' ergastolo : il capo di imputazione parlava di omicidio volontario aggravato commesso con dolo eventuale. In grado d'appello, dopo una lunga istruttoria, la corte territoriale ha rideterminato la pena – dopo la concessione delle generiche e l'esclusione di un'aggravante – in ventiquattro anni di reclusione. Vediamo adesso la struttura della decisione ( App. Milano del 7 gennaio 2026 ), che si è concentrata su due direttrici principali: l'imputabilità e la qualificazione giuridica del fatto. Il nodo della imputabilità e l'approccio scientifico al problema Sulla imputabilità di Alessia Pifferi si è detto tutto e il contrario di tutto. Il tema, naturalmente, è stato affrontato nel corso del primo grado di giudizio con perizie e consulenze tecniche che hanno fatto registrare conclusioni niente affatto sovrapponibili ma che, infine, hanno indotto i giudici dell'Assise meneghina a ritenere capace di intendere e volere l'imputata, tanto da renderla meritevole della massima pena . Come era più che prevedibile, l'argomento ha avuto il suo considerevole spazio anche nel corso del giudizio d'appello, nel quale la ridda delle consulenze è stata superata da una perizia che ha concluso anch'essa per ritenere la Pifferi capace di intendere e volere durante l'arco temporale entro il quale si è snodata la condotta oggetto di giudizio. Ed era proprio questa la caratteristica più peculiare della vicenda: non si trattava di stabilire se in un dato istante l'imputata fosse compos sui , quanto piuttosto se lo fosse stata nel corso di un periodo temporale snodatosi per sei giorni . Quel che a noi però importa più di ogni altra cosa non è tanto, o soltanto, il merito della vicenda – che è noto e conosciuto perché se ne è data ampia cronaca – quanto piuttosto le ragioni tecnico-giuridiche che hanno ispirato e guidato il giudizio della Corte di Assise di appello . La Corte ha aderito alla più moderna giurisprudenza in materia di prova scientifica nel processo penale : e la scelta di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale del giudizio di secondo grado riposano su un'attenta analisi non soltanto del contenuto di tutti i contributi tecnici che sono stati raccolti nei due gradi di giudizio di merito, ma soprattutto sull' approccio metodologico che il giurista deve seguire per orientarsi in una materia che, obiettivamente, non appartiene al suo bagaglio di conoscenze tecniche. Completezza, coerenza e resistenza alle obiezioni, oltre al grado di approfondimento di ogni questione rilevante ai fini del giudizio, sono state le caratteristiche che hanno indotto la Corte a prediligere le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale nominato in grado d'appello. Sulla corretta qualificazione giuridica del fatto La seconda direttrice sui cui è intervenuta la sentenza d'appello è quella della qualificazione del fatto , che è stata difensivamente prospettata nei termini della meno grave fattispecie di abbandono di persona infraquattordicenne. Su questo argomento la Corte di secondo grado ha ribadito le conclusioni cui è pervenuta l'Assise del capoluogo lombardo: non ci si può allontanare dalla fattispecie di omicidio perché l'abbandono di incapace presuppone che la morte o le lesioni non siano volute , nemmeno a titolo di dolo eventuale, dall'agente. A ciò la Corte territoriale ha aggiunto che oltre ai doveri di cura e custodia sono stati violati anche quelli di garanzia della vita e della incolumità individuale , che discendono dalla responsabilità genitoriale. E infine è stato osservato che nella fattispecie di abbandono di incapace la morte deve derivare dalla situazione , appunto, di abbandono in cui viene lasciata la persona offesa . Quest'ultima, nel caso di specie, è invece deceduta per effetto della mancata somministrazione di acqua e cibo. Sul fronte, in ultimo, dell'elemento soggettivo, la Corte di Assise di appello ha respinto la tesi difensiva che avrebbe voluto ottenere la riqualificazione del fatto da doloso a colposo: ha resistito, quindi, la tesi che Alessia Pifferi abbia agito con dolo eventuale in quanto ha tenuto la condotta oggetto d'imputazione anche a costo della verificazione del rischio di morte della piccola Diana. Gli indicatori comportamentali che hanno confortato l'esattezza di questa tesi sono due: la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa e il contesto illecito , caratterizzato dalla durata della situazione di abbandono stesso.