Infortuni sul lavoro: responsabilità del datore per omessa valutazione del rischio specifico

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi non esonera il datore di lavoro dall’obbligo, non delegabile, di verificarne l’adeguatezza e la completezza con riferimento a tutti i rischi concretamente connessi alle lavorazioni svolte, ai sensi degli articolo 17 e 28 d.lgs. n. 81/2008.

Inoltre, la condotta imprudente del preposto o del lavoratore non interrompe il nesso causale né assume carattere abnorme o eccentrico qualora si collochi nell'area di rischio che il datore di lavoro era tenuto a governare mediante adeguata previsione, formazione, informazione e vigilanza. La sentenza in commento si inserisce nel solco ormai consolidato della Giurisprudenza di Legittimità in tema di responsabilità datoriale nei sistemi organizzativi complessi , riaffermando con chiarezza il ruolo centrale e non surrogabile del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) quale perno dell'intero sistema prevenzionistico delineato dal d.lgs. n. 81/2008 . La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso a un lavoratore somministrato, investito da un carrello elevatore durante operazioni di pulizia del piazzale esterno di uno stabilimento logistico. Al datore di lavoro della società appaltatrice veniva contestata, e poi ascritta, la violazione degli obblighi di cui agli articolo 17, 28 e 29 d.lgs. n. 81/2008 , per omessa valutazione del rischio specifico connesso alle operazioni di pulizia e alla compresenza di lavoratori a piedi e mezzi meccanici in area priva di percorsi pedonali, segnaletica e protocolli operativi. Il ricorrente aveva fondato la propria difesa principalmente su tre assi argomentativi : l'esistenza di una ampia delega di funzioni conferita a soggetti qualificati; l'adozione di un sistema articolato di prevenzione e controllo; la riconducibilità causale dell'evento alla condotta imprudente del preposto e del lavoratore addetto alla guida del muletto, privo di abilitazione.   La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile , ritenendo le doglianze manifestamente infondate e ribadendo alcuni principi di diritto di particolare rilievo sistematico. In primo luogo, i Giudici chiariscono che la delega di funzioni non determina alcuna traslazione automatica della responsabilità datoriale , soprattutto con riferimento agli obblighi “originari” e “indelegabili”, tra cui spicca quello della valutazione di tutti i rischi. Il datore di lavoro, anche quando si avvalga di “saperi esperti”, conserva difatti un obbligo di controllo sostanziale sull'adeguatezza del DVR , obbligo che va adempiuto secondo il parametro dell'ordinaria diligenza e delle regole di comune esperienza. Nel caso di specie, il DVR sottoscritto dal datore di lavoro risultava carente e generico , limitandosi a un rinvio indistinto alle prescrizioni della committente, senza individuare il rischio concreto derivante dalle operazioni di pulizia del piazzale né le misure idonee a prevenirlo. Tale lacuna, lungi dall'essere meramente formale, è stata correttamente ricondotta dai giudici di merito – e avallata dalla Cassazione – alla concretizzazione del rischio poi verificatosi, soddisfacendo così il requisito della causalità della colpa secondo il giudizio controfattuale ex ante . Particolarmente significativa è poi la parte della motivazione dedicata al tema del comportamento del lavoratore e del preposto. La Corte ribadisce il principio secondo cui la condotta colposa del lavoratore può assumere rilievo interruttivo del nesso causale solo se integri un rischio eccentrico , ossia radicalmente estraneo all'area di rischio governata dal datore di lavoro. Precisano infatti i Giudici come «in tema di reati colposi, per escludere il nesso causale (rispetto alla condotta dell'agente) non è sufficiente che nella produzione dell'evento sia intervenuto un fatto illecito altrui, ma è necessario che tale fatto configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile , che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento». Nel caso in esame, l'uso del carrello elevatore da parte di un soggetto non abilitato, su indicazione del preposto, è stato ritenuto sviluppo prevedibile e non abnorme di una prassi operativa tollerata , resa possibile proprio dall'assenza di adeguate misure organizzative, formative e di vigilanza. La decisione affronta, inoltre, il tema della cooperazione colposa tra i diversi garanti della sicurezza , chiarendo che la responsabilità concorrente del preposto non vale a escludere quella del datore di lavoro, poiché ciascun soggetto risponde della violazione del proprio specifico obbligo, secondo il modello delineato dal sistema prevenzionistico. In conclusione, la sentenza conferma un orientamento rigoroso ma coerente: il DVR non è un atto meramente formale, né un documento statico delegabile sine cura , ma rappresenta l' espressione concreta della politica di sicurezza dell'impresa ; la sua incompletezza, quando incida sulla prevedibilità e governabilità del rischio, fonda pienamente la responsabilità penale del datore di lavoro, anche in presenza di deleghe, procedure e figure intermedie.

Presidente Montagni – Relatore Calafiore Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 6 maggio 2024 che aveva dichiarato Na.Ma., quale amministratore delegato della società LOGITEC Spa, imputato unitamente a Lu.An. - preposto presso lo stabilimento FERCAM Spa di G e processato separatamente - responsabile del reato di cui all' articolo 590, secondo e terzo comma, cod. pen. perché, in violazione degli articolo 2087 cod. civ. , 28, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, aveva cagionato a El.Fa., operaio magazziniere in forza di contratto di somministrazione (stipulato tra l'agenzia per il lavoro Iziwork e la società LOGITEC Spa) lesioni personali dalle quali era derivata una malattia giudicata guaribile in un periodo superiore a quaranta giorni e ciò per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Segnatamente, era stato contestato di aver omesso di valutare i rischi relativi alle operazioni di pulizia da svolgersi presso la società FERCAM Logistics E Transport , di non aver adottato protocolli operativi per l'attività di movimentazione in sicurezza dei cassoni dell'immondizia nell'area esterna, sprovvista di delimitazione delle vie di circolazione pedonali, nonché di non aver impartito istruzioni operative affinché soltanto i soggetti in possesso di specifica formazione e addestramento utilizzassero i carrelli elevatori in dotazione. Fatto commesso in G il 23 dicembre 2021. 2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, El.Fa., all'epoca dei fatti, era stato assunto in qualità di magazziniere con il compito di caricare e scaricare i camion in entrata e in uscita dal magazzino. Tali attività erano compiute esclusivamente con l'uso del transpallet e non dei carrelli elevatori e l'operaio lavorava sia all'interno del capannone della FERCAM, sia nel cortile esterno. Il giorno dell'incidente, il El.Fa. aveva ricevuto dal proprio capo impianto (Lu.An.) l'ordine di occuparsi delle pulizie dei bancali insieme al collega Mu.An. Questi avrebbe guidato i carrelli con i rifiuti caricati e El.Fa. avrebbe scaricato il materiale nei bidoni. I bidoni potevano essere spostati da El.Fa. solo a mano, su precise indicazioni dei suoi superiori, che gli avevano vietato di utilizzare i carrelli o i muletti. Dopo un primo giro di scarico dei bidoni eseguito senza intoppi, durante le operazioni di movimentazione del muletto, involontariamente, il Mu.An. retrocedeva verso l'area adibita ai bidoni senza ravvisare la presenza dietro di sé del El.Fa. Il carrello raggiungeva l'operaio sino a salire, con una delle due ruote posteriori, sul piede della persona offesa. Le urla di dolore mettevano in allarme il Mu.An., che immediatamente fermava la marcia. Dopo cinque minuti, il piede fu liberato dalla morsa della ruota e dell'asfalto grazie all'intervento di un altro collega, che, con un altro muletto sollevava la ruota del primo. All'arrivo dell'ambulanza, El.Fa. perdeva i sensi e dopo l'infortunio era rimasto a casa in convalescenza per circa nove mesi. Riguardo alla formazione e alle informazioni ricevute, il El.Fa. riferiva di averle ricevute nel corso di una precedente attività lavorativa svolta in Marocco. Presso la Logitech, la parte offesa era stata subito impiegato in operazioni di scarico, senza previa partecipazione a corsi di formazione. Dai rilievi effettuati successivamente dal personale S.Pre.S.A.L., era emerso che nell'area adibita ai bidoni non vi erano percorsi pedonali, né cartellonistica utile a individuare i tratti percorribili dai carrelli. Era stato acquisito il DVR redatto in data 14 luglio 2020 e si era accertata l'assenza di una valutazione del rischio specifico inerente all'attività di pulizia del piazzale analoga a quella svolta dal El.Fa. e dal Mu.An. 3. La Corte d'Appello, condividendo la decisione di primo grado, ha respinto i motivi di gravame proposti dal Na.Ma., riferiti all'assenza di responsabilità in ragione dell'esercizio del potere di delega, alla esclusiva responsabilità della società FERCAM Spa in virtù delle prescrizioni contenute nel DVR o, al più, alla condotta imprudente tenuta da Mu.An., ritenendo che il Na.Ma., che si era attribuita la paternità del DVR mediante la sua sottoscrizione, non era esonerato dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, né dagli obblighi formativi e informativi in ordine ai rischi connessi alle lavorazioni. Inoltre, così respingendo un ulteriore profilo d'impugnazione, la Corte territoriale ha rilevato che era mancato, da parte dell'imputato, un adeguato controllo al vertice, posto che sul datore di lavoro incombeva l'obbligo di redigere un DVR completo della ricognizione di tutti i rischi connessi all'attività oggetto di appalto presso FERCAM, non essendo sufficiente prevedere un articolato settore della sicurezza composto da plurime figure professionali, prive tuttavia di un adeguato controllo. Peraltro, del tutto generica risultava l'indicazione di conformarsi alle istruzioni impartite da FERCAM (pag. 136 del DVR), di cui l'imputato si era peraltro del tutto disinteressato, non risultando alcuna determinazione concordata tra FERCAM e LOGITEC sul punto. Inoltre, è stata ritenuta infondata la tesi secondo la quale l'esplicita esclusiva attribuzione della materia della sicurezza a LOGITEC, in sede di contratto d'appalto concluso il 4 novembre 2019, fosse stata superata dal successivo DVR quale mero atto unilaterale. Tale documento, inoltre, non poteva che essere riconducibile al solo imputato, gestore dei rischi appaltati alla propria società. Quanto poi alla dinamica dell'infortunio, il comportamento del Mu.An., sebbene privo di abilitazione alla guida del carrello elevatore, non poteva ritenersi eccentrico o anomalo. Peraltro, era emerso che lo stesso fosse solito condurre il mezzo su richiesta dell'allora preposto Lu.An. Dunque, non vi era alcun controllo circa l'utilizzo dei carrelli e al Mu.An. era stato ordinato di mettersi alla guida del carrello proprio dal Lu.An. 4. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, Na.Ma., facendo valere un unico motivo sintetizzato come segue ai sensi dell' articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. Viene dedotta l'erronea applicazione dell' articolo 40 cod. pen. e degli articolo 16,17 e 18 D.Lgs. n. 81 del 2008, con consequenziale vizio di illogicità della motivazione. Denuncia il ricorrente, in primo luogo, l'erroneità dell'affermazione relativa alla lacunosità della catena di comando e alla disattenzione dimostrata dall'imputato quale datore di lavoro. Nel corso del procedimento, l'imputato aveva prodotto ampia documentazione attestante la meticolosa attività svolta dal Na.Ma. per strutturare in modo adeguato la società da lui amministrata nell'ambito della sicurezza. In particolare, erano stati acquisiti sia la visura camerale della LOGITEC Spa, che dimostrava che in data 24 ottobre 2018 era stata conferita al signor An.Ed. la delega di funzioni ex articolo 16 D.Lgs. n. 81 del 2008 , che le nomine dei preposti effettuate dal datore di lavoro delegato di LOGITEC con specifico riferimento all'appalto FERCAM. Inoltre, erano stati depositati i numerosi verbali delle riunioni di coordinamento sulla sicurezza, degli audit interni e dei sopralluoghi sul sito FERCAM sempre effettuati dall'An.Ed., l'elenco dei lavoratori LOGITEC che si occupavano della movimentazione manuale dei carichi (compreso il Mu.An.), di quelli autorizzati a utilizzare i carrelli elevatori (tra i quali non era compreso il Mu.An.), nonché l'organigramma della sicurezza sul lavoro della società con riferimento specifico all'appalto FERCAM. L'ampia delega e l'assenza di segnali di alcun genere sul comportamento pericoloso del Mu.An. nella guida del muletto dimostravano l'assenza di responsabilità in capo all'imputato. Il ricorrente richiama, inoltre, precedente di legittimità relativo ai contenuti dell'obbligo di vigilanza del datore di lavoro, laddove lo stesso abbia preposto soggetti deputati alle misure di prevenzione e abbia adottato procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive. La decisione impugnata, sostiene il ricorrente, avrebbe motivato in modo del tutto incongruo rispetto al compendio probatorio, come dimostrerebbe l'esame testimoniale di El.Fa., quando aveva riferito di essere privo di patente e quindi che non gli era permesso l'uso del carrello, tanto che il Luongo gli avrebbe urlato contro, se avesse provato a prendere il muletto. Anche lo stesso Mu.An., inoltre, aveva riferito chiaramente di aver preso istruzioni il giorno dell'incidente da Lu.An., il quale, dopo avergli detto di non utilizzare il muletto, si era raccomandato in ogni caso di fare attenzione. Ulteriore errore della sentenza, ad avviso del ricorrente, consisterebbe nell'aver ritenuto che il DVR di LOGITEC non avesse in alcun modo valutato i rischi relativi all'attività di pulizia del piazzale della FERCAM, omettendo di predisporre i protocolli operativi per l'attività di movimentazione in sicurezza dei cassoni dell'immondizia. Lamenta una errata applicazione della regola di giudizio finalizzata ad accertare l'effettiva rilevanza causale della condotta omissiva contestata all'imputato, cioè la mancata valutazione del rischio, rispetto all'evento verificatosi. Difetterebbe infatti la formulazione di un giudizio basato sull'alta probabilità logica che, qualora l'azione doverosa fosse stata adottata ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento non avrebbe avuto luogo, ovvero si sarebbe verificato con minore intensità, con elevato grado di credibilità razionale. Tutti gli elementi di contorno acquisiti nel corso del processo avevano escluso sia il rilievo causale della omissione contestata all'imputato, provando invece che l'unica causa dell'evento era stata la condotta imperita del Mu.An. I cassonetti oggetto dell'attività della parte offesa avevano ruote perfettamente funzionanti e il preposto Lu.An. aveva individuato per la pulizia del piazzale due dipendenti (El.Fa. e Mu.An.) non abilitati all'uso del carrello, a conferma che per la movimentazione dei cassonetti non era previsto l'uso dei carrelli e l'utilizzo che ne aveva fatto il Mu.An. era avvenuto con la tolleranza del medesimo preposto (che aveva definito con la messa alla prova la propria responsabilità). In definitiva, l'unico vero antecedente causale dell'infortunio occorso al El.Fa. era da ravvisarsi nell'uso da parte del Mu.An., sprovvisto della necessaria abilitazione, del carrello. L'uso dei carrelli era stato valutato nel DVR ed era stato presidiato da procedure aziendali che, se fossero state rispettate dai vari soggetti destinatari delle misure previste, avrebbero certamente evitato l'evento. 5. Il P.G. ha depositato memoria con la quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 6. All'udienza odierna le parti hanno discusso concludendo come da epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. In primo luogo, sono manifestamente infondati i rilievi di violazione di legge mossi dal motivo di ricorso alla sentenza impugnata. 3. Va da subito chiarito che il richiamo alla pronuncia di questa Sezione n. 51455 del 2023, che il ricorrente ritiene sovrapponibile al caso di specie, non è pertinente. Il precedente indicato, infatti, è stato reso a fronte di una vicenda in cui la Corte di legittimità, ritenendo illogica la valutazione dei giudici di merito, ha valorizzato il fatto che la datrice di lavoro aveva provveduto ad elaborare la valutazione dei rischi e a redigere il relativo documento, senza che al riguardo le fosse stato mosso un qualche addebito ed aveva altresì redatto il POS (Piano operativo di sicurezza), in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire nel cantiere presso il quale si era verificato il sinistro, essendo anche prevista la figura del caposquadra-preposto. Pertanto, la questione trattata su tali premesse è stata ricondotta al tema dei limiti di esigibilità dell'obbligo del datore di lavoro di vigilare sulla corretta esecuzione dei compiti affidati al preposto. 4. Nel caso di specie, al contrario, il principale addebito mosso all'odierno all'imputato, chiaramente enunciato nel capo d'imputazione e accertato dopo attenta disamina dalla sentenza impugnata, riguarda l'omissione della valutazione dei rischi relativi alle operazioni di pulizia da svolgersi presso la società FERCAM, omettendo di predisporre protocolli operativi per l'attività di movimentazione in sicurezza dei cassoni dell'immondizia nell'area esterna, sprovvista di delimitazione delle vie di circolazione pedonale, e di non aver fatto osservare istruzioni operative affinché solo i soggetti specificamente addestrati e formati usassero i carrelli elevatori in dotazione. 5. Il precedente, sul presupposto che il datore di lavoro avesse adempiuto agli obblighi di previsione e gestione del rischio lavorativo, si è occupato della questione del limite dell'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'operato del preposto in ipotesi di prassi aziendali contra legem. Nel caso in esame, al contrario, è stato ritenuto da entrambi i giudici del merito che il datore di lavoro avesse adottato, con personale partecipazione e pur conferendo delega ad esperti, un DVR carente quanto alla valutazione del rischio specifico riferito all'attività di pulizia del piazzale, comprendente anche la movimentazione dei bidoni dell'immondizia, essendo generica e aspecifica la sola indicazione delle prescrizioni imposte dalla FERCAM , sulle quali vi era comunque stato pieno disinteresse. A ciò si aggiunge il difetto di vigilanza nei confronti del preposto. 6. Il fatto di reato contestato al ricorrente è incentrato sulla omessa valutazione del rischio in effetti concretizzatosi. Sul punto, non pare ultroneo ribadire che l' articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 , norma dal chiaro tenore letterale, pone al centro del sistema prevenzionistico lavorativo il momento della valutazione e, dunque, della previsione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsione che spetta al datore di lavoro e deve essere completa, dovendo riguardare, per l'appunto, tutti i rischi . Trattasi di norma che riempie di contenuto quella che pone l'obbligo datoriale per eccellenza, neppure delegabile, delineato all'articolo 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, quello cioè di redigere il documento di cui all'articolo 28 citato. 7. Già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto a indicare, all'interno di tale documento, in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e, trattandosi di un dovere fondamentale del sistema prevenzionistico, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355 - 01). Il che giustifica, altresì, la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, anch'egli debitore, in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, di un obbligo di garanzia ( articolo 20 D.Lgs. n. 81/2008 ), può costituire concretizzazione di un rischio eccentrico , con esclusione della responsabilità del garante, soltanto allorquando questi abbia attuato anche le cautele che sono finalizzate a disciplinare e governare il rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 - 01). 8. La sentenza impugnata ha ricostruito correttamente il sistema delle responsabilità nelle organizzazioni imprenditoriali complesse, in ipotesi di infortuni sul lavoro, laddove ( ex articolo 16 D.Lgs. n. 81 del 2008 ) sia stato esercitato il potere di delega di funzioni. In particolare, una volta appurato che il Na.Ma. aveva sottoscritto il DVR del 14 luglio 2020, nella qualità di datore di lavoro della LOGITEC, per le attività di smistamento, facchinaggio, movimentazione di merce e pulizie da svolgere presso lo stabilimento della FERCAM Spa, affidandone la redazione alle competenti figure professionali del RSPP e del procuratore nominati, la sentenza ha pure apprezzato la carenza del contenuto del DVR in punto di attività di pulizia del piazzale, posto che il testo recava alla pagina 136 la sola indicazione di conformarsi alle disposizioni di legge e alla istruzioni impartite da FERCAM. Tuttavia, precisa la Corte territoriale alla pagina 6) della sentenza, tale generica e aspecifica disposizione non consentiva di comprendere quali protocolli e quali misure di sicurezza i lavoratori fossero tenuti a osservare. Il datore di lavoro si era pure disinteressato di verificare la stessa esistenza di prescrizioni da parte di FERCAM, alla quale aveva genericamente addossato la gestione della sicurezza dei propri dipendenti. 9. La sentenza ha calato tale accertamento all'interno del principio di diritto già affermato da Sez. 4, n. 22147 del 2016, secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 10. A monte, si è contestato al datore di non avere valutato il già menzionato rischio ( articolo 29, comma 1, D.Lgs. n.81/2008 ). Tanto premesso, se ne desume la correttezza della decisione tanto sotto il profilo dell'identificazione del rischio concretizzatosi, quanto della regola cautelare applicabile al caso in esame, rappresentata dalla necessità di prevedere e di adottare misure appropriate ad evitare l'investimento degli operai intenti a lavorare a piedi nel piazzale ove circolavano carrelli elevatori meccanici, individuandone i contenuti nella predisposizione di idonea segnaletica, nell'accertarsi che i carrelli meccanici fossero in effetti condotti solo da personale abilitato, formato e informato. 11. Dunque, la sentenza impugnata ha correttamente e chiaramente delineato la posizione di garanzia del Na.Ma., nella qualità di datore di lavoro tenuto al rispetto di una serie di regole cautelari specifiche inerenti al rischio derivante dall'attività di pulizia nel piazzale mediante l'uso di carrelli e muletti, che invece erano state trascurate nell'adozione del DVR, e il comportamento alternativo corretto che sarebbe stato esigibile (la previsione del rischio e le condotte idonee a contrastare il rischio stesso), così fornendo con valutazione ex ante una motivazione coerente e logica all'affermata causalità della colpa, non censurabile in questa sede. 12. Si tratta di puntualizzazione importante, che merita di essere ribadita, in quanto valorizza il principio di colpevolezza in un'ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'imputato contesta la colpevolezza in senso soggettivo, essendosi lo stesso avvalso di soggetti ritenuti esperti per la individuazione del rischio e degli strumenti idonei a prevenire lo stesso e afferma non essere stata accertata la sua consapevolezza del fatto che la guida dei carrelli non fosse davvero consentita ai soli soggetti abilitati. Questa Corte (Sez. 4 n. 15406 del 20 dicembre 2023 (dep. 2024), ha avuto modo di sottolineare che, affinché possa escludersi la colpa soggettiva del datore di lavoro che si sia avvalso di saperi esperti per la individuazione del rischio e delle modalità per prevenirlo, è necessario che l'informazione fornita dal tecnico non sia verificabile dal datore di lavoro tramite le proprie competenze e la ordinaria diligenza. Ciò che nel caso di specie non può ritenersi, in quanto i giudici di merito con motivazione logica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, neppure aggredita in questa sede, hanno accertato l'assenza di individuazione del rischio derivante dalle attività di pulizia del piazzale e le relative misure di sicurezza atte a contrastarlo. 13. Si è pure affermato, nella stessa decisione appena richiamata, che il datore di lavoro ha il dovere di rilevare eventuali rischi non evidenziati dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero la inadeguatezza della modalità di prevenzione dei rischi pur in effetti correttamente individuati, ove ciò emerga con la ordinaria diligenza sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza, quale, nel caso di specie, non impedire che soggetti imperiti utilizzino carrelli e muletti in ambienti ove operano operai esposti ad investimenti. Opinando diversamente, si rischierebbe di giungere ad ammettere una possibilità concreta di traslazione di responsabilità datoriale, che è invece estranea al sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 17 del d. L.gs. n. 81 del 2008). 14. In effetti, il ricorrente neanche aggredisce il punto della decisione riferito alla inadeguatezza del DVR, sul quale anche la sentenza primo grado si diffonde in dettaglio alla pagina 6 (vedi riferimento alla mancata valutazione del rischio specifico per esposizione a spinta traino, necessaria a comprendere la forza e l'impegno fisico richiesto ai lavoratori per la movimentazione dei bidoni lungo il piazzale esterno e l'assenza di una puntuale indicazione delle misure di sicurezza prese dall'azienda per l'uso dei carrelli, quali la custodia delle chiavi o la presenza di codici di accensione dei carrelli) e alle pagine 7) e 8). Il ricorrente tenta di evitare l'imputazione soggettiva dell'evento mediante l'indicazione della esclusiva responsabilità del capo impianto Luongo, in colpa per aver consentito al Mu.An. di utilizzare il carrello, oltre che dello stesso Mu.An. 15. Si tratta, tuttavia, di una tesi già correttamente disattesa dalla Corte d'Appello che ha rilevato come, pur acclarata l'incidenza causale della condotta del Mu.An., non potesse per tale motivo escludersi la responsabilità del datore di lavoro, in ragione della concorrente incidenza causale della trascuratezza e inadeguatezza della gestione del rischio di cui l'evento costituì concreta realizzazione. Si tratta di affermazione, sotto il profilo logico, del tutto coerente. 16. Va infatti ricordato che la decisione di sostanziale conferma della sentenza di primo grado in punto di accertamento delle responsabilità, unitamente agli ampi richiami per relationem della pronunzia emessa in primo grado da parte della Corte territoriale, rende necessario considerare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 17. Inoltre, la decisione, che ha dato conto del fatto che il Mu.An. aveva eseguito una esplicita indicazione del Capo impianto e non si era determinato in maniere eccentrica rispetto al proprio compito, costituisce esatta applicazione del consolidato principio secondo il quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022 (dep. 2023) Rv. 284237). 18. Allo stesso modo, a fronte della violazione dell'obbligo originario del datore di lavoro in ordine alla previsione e alla gestione del rischio in parola, la responsabilità concorrente del Lu.An. non è certamente idonea a escludere quella del datore di lavoro. Il sistema normativo della prevenzione e della sicurezza delineato dal D.Lgs. n. 81 del 2008 , per la tendenziale completezza e analiticità nella individuazione dei soggetti destinatari di precisi obblighi finalizzati a gestire e neutralizzare o limitare la concretizzazione dei rischi lavorativi, determina che ciascuno dei debitori degli obblighi risponde per la violazione dell'obbligo medesimo, realizzandosi lo schema della cooperazione colposa nel determinarsi dell'evento lesivo ai danni del lavoratore. 19. Peraltro, la condotta contra legem del preposto, per come ricostruito dai giudici del merito, costituisce sviluppo consequenziale dell'originaria condotta colposa del datore di lavoro. Al riguardo, è sufficiente ricordare il consolidato indirizzo interpretativo di legittimità - che deve essere ribadito perché del tutto condivisibile - per il quale in tema di rapporto di causalità, ai sensi dell' articolo 41 c.p. , u.c., secondo cui le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente, simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui , il nesso di causalità non resta escluso dal fatto volontario altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (in termini, Sez. 4, 6 maggio 1986, Ori, RV 172820). Ancora, mette conto sottolineare che questa Corte ha avuto modo di precisare ulteriormente che in tema di reati colposi, per escludere il nesso causale (rispetto alla condotta dell'agente) non è sufficiente che nella produzione dell'evento sia intervenuto un fatto illecito altrui, ma è necessario che tale fatto configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nÈ prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (in termini, Sez. 4, 15 dicembre 1988, Scognamiglio, RV 180738 (Sez. 4, n. 31679 del 08/06/2010) Rv. 248113 - 01). 20. Quanto poi alla dedotta inefficacia causale delle omissioni contestate al ricorrente, ferma la ricostruzione in fatto della dinamica del sinistro, va ricordato che il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem , foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, essendo causalmente rilevante, integra il reato ai danni del lavoratore infortunatosi (Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Rv. 272960). 21. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in Euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000 ). In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell' articolo 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.