Dimissioni volontarie e disoccupazione non fanno cessare il mantenimento dei figli

L’obbligo di mantenimento dei figli non viene meno per il padre separato che si sia volontariamente dimesso dal proprio impiego presso la Pubblica Amministrazione, rimanendo così disoccupato.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha affermato che il comportamento del padre non poteva determinare una situazione di oggettiva impossibilità di adempiere al dovere di mantenimento della prole. Ciò anche in considerazione dell' elevato profilo professionale dell'uomo , che aveva dichiarato di aver interrotto il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione per dedicarsi all'esercizio della professione forense. La Cassazione ha condiviso la valutazione del giudice d'appello, secondo cui la cessazione del rapporto di lavoro presso la Pubblica Amministrazione era frutto di una scelta libera dell'interessato , che non aveva né allegato né tantomeno dimostrato le ragioni concrete alla base di tale decisione. Secondo la Corte, in mancanza di elementi di segno contrario, doveva presumersi che l'appellante si fosse dimesso nella prospettiva concreta di svolgere una diversa attività lavorativa, idonea a garantirgli un reddito pari o superiore al precedente , o, quantomeno, tale da consentirgli di mantenere invariato il proprio tenore di vita. Diversamente, la scelta di dimettersi dovrebbe ritenersi irrazionale e, comunque, contraria ai doveri di mantenimento che gravano sul genitore. I giudici di legittimità ricordano, inoltre, che neppure un eventuale stato di disoccupazione, anche se non imputabile al genitore, può giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento . In simili casi, in mancanza di altri parametri, l'assegno va commisurato facendo riferimento almeno alla capacità lavorativa generica del genitore obbligato .

Presidente Giusti – Relatore Caprioli Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.