Respinte definitivamente le obiezioni sollevate dalla madre della donna. A pesare è soprattutto il fatto che la figlia abbia costituito un proprio nucleo familiare.
Niente mantenimento per la figlia maggiorenne anche se, pur avendo costituito una propria famiglia, continua a convivere con la madre. A fronte della rottura definitiva tra moglie e marito , tema centrale diventa il possibile mantenimento paterno per la figlia della coppia, figlia maggiorenne – 28 anni – ma ancora convivente con la madre. Su questo fronte i giudici di merito prendono posizione in modo netto a favore dell'uomo: la donna non ha alcun diritto a pretendere un sostegno economico dal padre . Decisivo un dettaglio: la protagonista della vicenda, che ha ormai 28 anni, è sì « convivente ancora con la madre » ma è anche « coniugata » e, sottolineano i giudici, «la formazione di un autonomo nucleo familiare esclude l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne» da parte del genitore. Peraltro, «non è noto se la donna abbia concluso gli studi e una eventuale successiva formazione, né se il marito lavori o meno», e, quindi, «in assenza di tali ulteriori utili indicazioni e in presenza anche di un matrimonio, non vi sono pertanto elementi sufficienti», sanciscono i giudici d'Appello, «per affermare che la donna abbia ancora diritto al mantenimento da parte dei genitori». A contestare la decisione presa dai giudici d'Appello è la madre della donna. A suo avviso, difatti, non si è tenuto che la figlia è «economicamente non autosufficiente», avendo «concluso il secondo anno di un corso di laurea magistrale, anche adoperandosi per la partecipazione ad uno stage e frequentando un corso di specializzazione, cosa che già costituisce, di per sé, indice di impegno in vista di un futuro inserimento nel mondo del lavoro». A tale obiezione, centrata dalla madre soprattutto sulla buonafede della figlia , però, i magistrati di Cassazione ribattono in modo secco, richiamando, innanzitutto, il principio secondo cui « il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se , ultimato il prescelto percorso formativo (scolastico o universitario), dimostri, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni». Peraltro, in tale ottica e avendo come riferimento il principio della autoresponsabilità , «la valutazione va compiuta in concreto, con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura verso il figlio adulto; il dovere» del figlio «di ricercare l'autonomia economica impone di accettare occupazioni anche non perfettamente rispondenti alle aspettative e pur in attesa di positive evoluzioni; dal momento che obbligo educativo e obbligo di mantenimento sono tendenzialmente tra di loro connessi, l'avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata, essendo, al contrario, un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, autonomia che esclude il perdurante diritto-dovere» genitoriale «di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, indipendenza che, salvo casi eccezionali, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori, pure con riguardo alla nuova famiglia». A fronte di tali considerazioni, è corretta, secondo i giudici di Cassazione, la decisione presa in Appello, poiché « correttamente si è escluso l'obbligo di mantenimento a carico del padre dando rilievo, da un lato, alla mancanza di informazione circa il completamento del percorso formativo da parte della donna e circa la situazione lavorativa di suo marito e, dall'altro, alla scelta della donna di unirsi in matrimonio e quindi di costituire un nuovo nucleo familiare», scelta, questa, che «di per sé è indicativa di una maturità affettiva e personale, tale da doversi accompagnare vieppiù alla diligente e coerente ricerca di un lavoro», chiosano i giudici di Cassazione.
Presidente Giusti - Relatore Caprioli Fatti di causa Considerato che: F.R. adiva il Tribunale di Salerno, chiedendo che fosse pronunciata la separazione con addebito al coniuge F.D.V. con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data (OMISSIS) e da cui erano nate due figlie: L. il (OMISSIS) ed A. il (OMISSIS). F.D.V. si costituiva e non si opponeva alla domanda di separazione, ma contestava le altre richieste avanzate dalla ricorrente. Con sentenza n.387/2024 il Tribunale rigettava la domanda di addebito, la domanda di mantenimento per la figlia A. e conseguentemente revocava l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente ed infine rigettava la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla F.R.. Avverso tale decisione F.R. proponeva appello reiterando le domande che erano state respinte in primo grado. Resisteva al gravame F.D.V.. Con sentenza nr 27/2024 la Corte di appello di Salerno rigettava l'appello. Osservava per gli aspetti che qui rilevano che gli esiti della relazione investigativa non dimostravano la relazione adulterina del marito , ma soltanto che il F.D.V. si recava a casa di G. M. in C.. La sopravvenuta nascita di una bambina nel 2023 non provava l'esistenza di una relazione prima della presentazione del ricorso per separazione e comunque mancava la prova in merito al fatto che tale condotta infedele fosse stata la causa della fine del matrimonio. Prova che non poteva essere raggiunta solo sulla base delle dichiarazioni del F.D.V. di volersi riconciliare, dichiarazioni smentite dal fallito tentativo di conciliazione nella fase iniziale del giudizio di separazione. Evidenziava poi che la richiesta di prova testimoniale rigettata non poteva essere accolta in quanto l'appellante non aveva dedotto di aver contestato l'ordinanza di rigetto, di aver reiterato tale istanza istruttoria nella precisazione delle conclusioni con conseguente decadenza sul punto; inoltre osservava che le richieste istruttorie in appello possono essere valutate solo se oggetto di specifico motivo di gravame. Con riferimento alla richiesta di mantenimento della figlia A. di 27 anni coniugata ma convivente ancora con la madre rilevava che la formazione di un autonomo nucleo familiare escludevano l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne. A tali considerazioni la Corte aggiungeva che non era noto se la stessa avesse concluso gli studi e un'eventuale successiva formazione. Non si dice neppure se il coniuge lavorasse o meno. In assenza di tali ulteriori utili indicazioni e in presenza anche di un sopravvenuto matrimonio non vi erano pertanto elementi sufficienti per affermare che A. avesse ancora diritto al mantenimento da parte dei genitori. Rilevava che l'appellante aveva dedotto di non poter più lavorare come bracciante agricola in quanto affetta dal diabete, ma tale affermazione era stata smentita dalla documentazione aggiornata esibita da cui risulta che anche per il 2023 ha continuato a lavorare e a percepire reddito. In ogni caso il criterio a cui ancorare tale attribuzione era prima di tutto il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Sotto tale profilo la F.R. non aveva dedotto alcunché e, quindi, l'assegno richiesto non le poteva essere riconosciuto. Sotto il profilo del tenore di vita la F.R. non aveva dedotto alcunché e, quindi, l'assegno richiesto non le poteva essere riconosciuto. Avverso tale sentenza F.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito F.D.V. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'udienza camerale. Ragioni della decisione Ritenuto che: Con il primo motivo si censura la decisione in riferimento all' articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. , per il mancato utilizzo di un ragionamento presuntivo, con conseguente omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, oltre che per difetto di motivazione. Si rimprovera ai giudici di appello di aver proceduto attraverso una disamina atomistica dei due elementi a disposizione (relazione investigativa e nascita della bambina), omettendo di valutare, a monte, addirittura un fatto decisivo, sicuramente antecedente rispetto ai due elementi sopra accennati, vale a dire una vita coniugale certamente non in crisi. Si sostiene che la valutazione combinata dei due indizi e di un fatto decisivo avrebbero portato sicuramente ad un diverso approdo, ossia l'esistenza di una relazione extraconiugale prima della presentazione del ricorso per separazione. Con un secondo motivo si denuncia in riferimento all' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , la violazione e falsa applicazione dell' articolo 337-sexies, comma 1, c.c. , con riguardo al prioritario interesse della sig.ra A., quale figlia economicamente non autosufficiente, ai fini della assegnazione della casa coniugale, oltre che dell' articolo 2697 c.c. , circa l'onere probatorio da assolvere al riguardo. Si afferma che il collegio salernitano non avrebbe tenuto conto che la giovane A., pur ventisettenne, al momento del proposto reclamo, avrebbe, comunque, concluso il secondo anno del corso di laurea magistrale, anche adoperandosi per la partecipazione ad uno stage e frequentando un corso di specializzazione, il che già costituiva di per sé indice di impegno in vista di un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Con terzo motivo si denuncia in riferimento all' articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. l' omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla domanda di mantenimento avanzata dalla sig.ra F.R.. Si lamenta che la Corte salernitana avrebbe omesso di considerare un fatto decisivo costituito dalla capacità reddituale del coniuge F.D.V. o meglio dalla disparità della situazione economico-patrimoniale tra coniugi, con cospicua differenza a favore del marito. Il primo motivo che contiene un vizio motivazionale per il mancato utilizzo del ragionamento presuntivo, è evidentemente inammissibile, poiché censura, in effetti, la decisione per l'esito della ricognizione delle emergenze probatorie, pretendendo in questa sede di legittimità la revisione di una valutazione che compete in via esclusiva al giudice di merito. La ricorrente invoca un vizio motivazionale ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. che postula : a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ( demonstrandum ), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ( demonstratum ), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza ( Cass. n. 9507/2023 ), presupposti che qui non ricorrono, lamentando la medesima che il giudice di merito non avrebbe considerato la documentazione fotografica che avrebbe ritratto una coppia felice prima dell'inizio della relazione extraconiugale dunque sempre e solo un'erronea ricognizione del materiale probatorio acquisito. Il Giudice di merito ha escluso che dalla relazione investigativa si potesse trarre un qualche elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di una relazione adulterina del marito e che la sopravvenuta nascita di una bambina nel 2023 non poteva dimostrare l'esistenza di detta relazione prima della presentazione del ricorso per separazione. E che in ogni caso non era stato provato il nesso causale di una tale relazione con la crisi irreversibile dell'unione sottolineando che le istanze istruttorie capitolate al riguardo erano state reiterate e che comunque le richieste istruttorie in appello possono essere valutate solo se oggetto di specifico motivo di gravame. Il secondo motivo è infondato. Giova ricordare che il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass 2022 nr 29264; Cass 20202 nr 17183). Premesse e corollari del principio esposto sono i seguenti: a) la valutazione va compiuta in concreto, con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura verso il c.d. figlio ultra maggiorenne, ossia il figlio adulto; b) il dovere di ricercare l'autonomia economica impone di accettare occupazioni anche non perfettamente rispondenti alle aspettative e pur in attesa di positive evoluzioni; c) dal momento che obbligo educativo e obbligo di mantenimento sono tendenzialmente tra di loro connessi, l'avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia; d) il principio dell'autoresponsabilità è il cardine dell'intera vicenda. Nella specie, la Corte territoriale ha interpretato ed applicato correttamente le regole positive. Ha infatti correttamente escluso la sussistenza di un obbligo di mantenimento a carico del padre dando rilievo, da un lato, alla mancanza di informazione circa il completamento del suo percorso formativo da parte della figlia dell'età di 27 anni e circa la situazione lavorativa del marito e, dall'altro, alla scelta della figlia di unirsi in matrimonio e quindi di costituire un nuovo nucleo familiare. Scelta che di per sé indicativa di una maturità affettiva e personale, tale da doversi accompagnare vieppiù alla diligente e coerente ricerca di un lavoro. Il terzo motivo è infondato. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando, altresì, le disponibilità patrimoniali dell'onerato. Come da tempo ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al mantenimento, in seguito a separazione personale, sorge non solo quando il coniuge beneficiario incolpevole versa in stato di bisogno, ma anche quando i redditi dello stesso non sono adeguati a sostenere il tenore di vita tenuto in precedenza; la prova della ricorrenza di tali estremi, che incombe su chi chiede il mantenimento, non deve essere necessariamente specifica e diretta, essendo sufficiente che venga dedotta anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito e sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( Cass. 17/02/1987, n. 1691 ; Cass. 24/04/2007, n. 9915 ). Ciò posto nel caso in esame, come si vince dalla narrativa della decisione, l'odierna ricorrente aveva criticato il capo della sentenza di primo grado che aveva negato il diritto all'assegno riconoscendo una sostanziale equivalenza dei redditi percepiti dai due coniugi affermando di versare in un grave stato di salute che le impediva l'ordinario svolgimento di un lavoro usurante quale quello di bracciante agricola a causa della presenza di una malattia diabetica, e che il marito aveva maggiori disponibilità e che non era in grado di affittare una casa a seguito della revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Sul punto il Giudice di appello ha rilevato che l'allegata malattia non aveva inciso sull'attività lavorativa giacchè nell'anno 2023 l'appellante aveva continuato a lavorare percependo reddito. Osservava che comunque il criterio cui doveva essere parametrato l'assegno era rappresentato dal tenore di vita che la richiedente non aveva dimostrato. A tali considerazioni la ricorrente ha opposto l'omesso esame di un fatto decisivo costituito nella sostanza da una mancata considerazione dei dati contenuti nelle note a trattazione scritta ove era stata documentata la diversa posizione reddituale sottodimensionando il dato costituito dalla proprietà, nel marito, di diversi immobili senza esaminarne la loro incidenza effettiva nel contesto generale delle possibilità economiche del medesimo e della sufficienza di queste possibilità a consentire di sostenere l'esborso periodico dell'assegno di mantenimento. Le doglianze prospettano una diversa ricostruzione fattuale in base ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie e pertanto, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, le censure mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito senza confrontarsi compiutamente con il percorso argomentativo svolto dai giudici di merito. Non sussistono le condizioni per una condanna per lite temeraria ex art 96 III comma c.p.c. invocata dal controricorrente non ravvisandosi nella condotta della parte soccombente la mala fede o la colpa grave non configurandosi l'impugnativa proposta come pretestuosa. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive € 2500,00 oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge ed al 15% per spese generali. Dà atto della sussistenza dell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell 'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 200 2, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell 'articolo 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.